TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOS Parte_1 C.F._1
SANTOS LEITAO LUCIANO e dell'avv. VALCALCER ENRICO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DOS SANTOS LEITAO
LUCIANO IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] Parte_2 C.F._3 dell'avv. DOS SANTOS LEITAO LUCIANO e dell'avv. VALCALCER ENRICO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
DOS SANTOS LEITAO LUCIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1)
, 2) e 3) Parte_1 Parte_3 [...]
, per discendenza diretta dall'italiano per averla Persona_1 Persona_2 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al pagina 1 di 7 e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia Controparte_1
condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig cittadino italiano, CQ il 15/04/1889 a UC . Successivamente il Persona_2
suddetto cittadino italiano sposò il 21/02/1914 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, Persona_3
senza mai naturalizzarsi e morì il 15/11/1973 in SALTO GRANDE – SP –
Dalla unione di e nascevano in data Persona_3 Persona_2 Persona_4
24/07/1925, in SALTO GRANDE – SP – BRASILE. Questi sposò in SALTO GRANDE – SP –
BRASILE, in data 28/01/1945, e morì il 02/06/1998 in SÃO Persona_5
VICENTE – SP – BRASILE.
Dalla unione di e CQ Persona_5 Controparte_2
in data 05/08/1947, in ASSIS – SP – BRASILE. Persona_6
Questi sposò in SÃO VICENTE – SP – BRASILE, in data 21/09/1968, Persona_7
[...]
Dalla unione di e Persona_7 Persona_6
CQ (odierno ricorrente) in data 20/07/1969, in SÃO Parte_3
VICENTE – SP – BRASILE. Questi sposò in SÃO VICENTE – SP – BRASILE, in data 04/01/2002,
. Persona_8
Dalla unione di fatto di e Parte_4 Controparte_3
CQ (odierno ricorrente) in data 31/10/1992, in SANTOS –
[...] Parte_1
SP – BRASILE. Questi sposò in SANTOS – SP – BRASILE, in data 22/10/2022, Persona_9
[...] pagina 2 di 7 Dalla unione di e Persona_8 Parte_3 [...]
CQ (odierno ricorrente) in data 17/05/2006, in Pt_3 Persona_1
SANTOS – SP – BRASILE
dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
in via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU,
Sentenza n. 28873 del 2008); inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti Controparte_1
di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la
Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991. pdf ); quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti;
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del
1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme pagina 3 di 7 successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni;
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di cittadino Persona_2
italiano, nata a [...] il [...] .
sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953
n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di
pagina 4 di 7 morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”; nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana
è cittadino italiano nata l [...] a [...], figlia di , Persona_2 Persona_10
cittadino italiano, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza ai ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da cittadino italiano, nata il [...] a [...], la quale ha trasmesso la Persona_2
cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana pagina 5 di 7 le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i Sigg.ri , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_1
31/10/1992, Codice Fiscale e Registro Generale 37.884.236-5, residente in [...]C.F._4
GENERAL RONDON, 11, AP 23, SANTOS – SP – BRASILE;
2) , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_3
20/07/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 20.955.708-4, residente in [...]C.F._5
DOUTOR FERNANDO COSTA, 763, CASA 2 , SÃO VICENTE – SP – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...] – SP – BRASILE il 17/05/2006, che è anche Persona_1
rappresentato dal padre, Sig. , Codice Fiscale Persona_8
e Registro Gen , sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto ordina al PartitaIVA_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario pagina 6 di 7 Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOS Parte_1 C.F._1
SANTOS LEITAO LUCIANO e dell'avv. VALCALCER ENRICO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DOS SANTOS LEITAO
LUCIANO IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] Parte_2 C.F._3 dell'avv. DOS SANTOS LEITAO LUCIANO e dell'avv. VALCALCER ENRICO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
DOS SANTOS LEITAO LUCIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1)
, 2) e 3) Parte_1 Parte_3 [...]
, per discendenza diretta dall'italiano per averla Persona_1 Persona_2 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al pagina 1 di 7 e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia Controparte_1
condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig cittadino italiano, CQ il 15/04/1889 a UC . Successivamente il Persona_2
suddetto cittadino italiano sposò il 21/02/1914 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, Persona_3
senza mai naturalizzarsi e morì il 15/11/1973 in SALTO GRANDE – SP –
Dalla unione di e nascevano in data Persona_3 Persona_2 Persona_4
24/07/1925, in SALTO GRANDE – SP – BRASILE. Questi sposò in SALTO GRANDE – SP –
BRASILE, in data 28/01/1945, e morì il 02/06/1998 in SÃO Persona_5
VICENTE – SP – BRASILE.
Dalla unione di e CQ Persona_5 Controparte_2
in data 05/08/1947, in ASSIS – SP – BRASILE. Persona_6
Questi sposò in SÃO VICENTE – SP – BRASILE, in data 21/09/1968, Persona_7
[...]
Dalla unione di e Persona_7 Persona_6
CQ (odierno ricorrente) in data 20/07/1969, in SÃO Parte_3
VICENTE – SP – BRASILE. Questi sposò in SÃO VICENTE – SP – BRASILE, in data 04/01/2002,
. Persona_8
Dalla unione di fatto di e Parte_4 Controparte_3
CQ (odierno ricorrente) in data 31/10/1992, in SANTOS –
[...] Parte_1
SP – BRASILE. Questi sposò in SANTOS – SP – BRASILE, in data 22/10/2022, Persona_9
[...] pagina 2 di 7 Dalla unione di e Persona_8 Parte_3 [...]
CQ (odierno ricorrente) in data 17/05/2006, in Pt_3 Persona_1
SANTOS – SP – BRASILE
dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
in via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU,
Sentenza n. 28873 del 2008); inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti Controparte_1
di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la
Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991. pdf ); quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti;
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del
1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme pagina 3 di 7 successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni;
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di cittadino Persona_2
italiano, nata a [...] il [...] .
sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953
n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di
pagina 4 di 7 morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”; nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana
è cittadino italiano nata l [...] a [...], figlia di , Persona_2 Persona_10
cittadino italiano, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza ai ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da cittadino italiano, nata il [...] a [...], la quale ha trasmesso la Persona_2
cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana pagina 5 di 7 le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i Sigg.ri , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_1
31/10/1992, Codice Fiscale e Registro Generale 37.884.236-5, residente in [...]C.F._4
GENERAL RONDON, 11, AP 23, SANTOS – SP – BRASILE;
2) , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_3
20/07/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 20.955.708-4, residente in [...]C.F._5
DOUTOR FERNANDO COSTA, 763, CASA 2 , SÃO VICENTE – SP – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...] – SP – BRASILE il 17/05/2006, che è anche Persona_1
rappresentato dal padre, Sig. , Codice Fiscale Persona_8
e Registro Gen , sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto ordina al PartitaIVA_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario pagina 6 di 7 Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7