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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2804/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Daniela LEOTTA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Daniela LEOTTA, presso C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, con cui il procuratore di entrambe le parti ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/06/2025, i coniugi Parte_1
e premesso il ricorso per separazione consensuale iscritto al n. Parte_2
7950/2010 R.G. e il decreto del 18/03/2011, con cui il Tribunale di Catania ne aveva omologato le condizioni, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Catania, in data 16/09/1993, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati, a Catania, i figli (il Controparte_1
16/02/1991), (il 19/06/1995) e (il 20/04/2004). Persona_1 Persona_2
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 153/2011 reso il 18.03.2011 dal Tribunale di Catania il 18/03/2011 nel procedimento recante n. 7950/2010 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
2 Catania il 16/09/1993; trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania alla parte II, serie A, Uff. 1 N.900 dell'anno 1993;
B. Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione e trascrizione della Sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
C. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale e, quindi, di non dover a tale titolo null'altro reciprocamente
a pretendere.
D. I ricorrenti dichiarano che alla data odierna non sussistono procedimenti pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande;
”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 16/09/1993 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 200, parte 2, serie A, anno
1993, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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