Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01668/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2017, proposto da
Till Grill s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Milizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Paolo Loforese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 57 del 3 febbraio 2017 di diniego del rinnovo biennale del patentino di vendita di generi di monopolio n. 500131/TA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento n. 57 del 3 febbraio 2017 con cui l’Agenzia delle Dogane ha denegato il rinnovo per il biennio 2017/2018 del patentino n. 500131/TA per la vendita di generi di monopolio presso l’esercizio commerciale “Snack Bar Automogrill” della ricorrente, sito in Palagiano, alla via Chiatona n. 35.
Il diniego è stato adottato in quanto dagli accertamenti effettuati è risultato che la rivendita ordinaria n. 6, dotata di distributore automatico, si trova a 230 metri di distanza dall’esercizio commerciale della ricorrente e, dunque, a distanza inferiore a quella minima di 300 metri prevista per il Comune di Palagiano.
L’Agenzia ha, dunque, ritenuto insussistente il requisito di cui all’art. 7, comma 4, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38 ai sensi del quale il patentino non può essere se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a 300 metri è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Avverso il predetto atto insorge la ricorrente, deducendo l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio.
Premesso che in occasione dei precedenti rinnovi, l’Amministrazione avrebbe accertato una distanza di 286 metri dal distributore automatico, assume che “ la distanza pedonale percorribile tra i due esercizi non è, assolutamente, pari a metri 230 (o 286...) perché lo sarebbe solo violando più norme del C.d.S. ma è pari a metri 350,00 ”.
Conclude, pertanto, per l’annullamento dell’atto gravato.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 261 del 17 maggio 2017.
La causa viene ritenuta per decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
La circostanza di fatto su cui si fonda il diniego (distanza inferiore ai 330 metri) è stata accertata dai funzionari dell’Agenzia all’esito del sopralluogo del 15 dicembre 2016.
Nel relativo verbale (cfr. all n. 9 del deposito documentale dell’Avvocatura), fidefacente fino a querela di falso, viene dettagliatamente descritto il percorso e si dà atto, fra l’altro, che si è proceduto attraversare viale Chiatona “ su apposite strisce fino a giungere sul lato opposto ”.
Risultano, dunque, rispettate le norme del codice della strada relative alla circolazione pedonale che impongono l'utilizzo, ove esistenti nel raggio dei 100 metri, delle strisce pedonali ivi presenti.
Né vi è contraddizione e/o mancanza di certezza laddove il riferimento ai m. 286 è riferito alla dichiarazione della ricorrente mentre i m. 230 sono il risultato della misurazione effettuata dai funzionari dell'Amministrazione.
3. Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO