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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 15025/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Di Tella e Parte_1
AC omiciliata presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa, Via Guido Cavalcanti n. 4, per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
IL in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l' in persona del in Controparte_2 CP_3 carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_4
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto in persona del Legale Controparte_5
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Persona_1
Raccolta 7313, la quale elegge domicilio in Milano, Via Savarè n. 1, convenuto
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze de Controparte_1
(gi ;
[...] CP_6
(gi , in persona del Controparte_1 CP_6
a, Vi evere n. 76/A, al Controparte_7 P.IVA_1 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 1.922,00 (euro millenovecentoventidue/00), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, zione contributiva nei confronti del
[...]
che è stato evocato in giudizio quale Controparte_5 all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risol- ve un precedente contrasto sul punto).
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Per la parte resistente:
DICHIARARE la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e per omissione dell'onere probatorio relativamente al fondamento del diritto e all'entità dell'emolumento accessorio richiesto.
DICHIARARE la nullità del ricorso per errore di calcolo nella determinazione dei giorni di supplenza, per fuorviante determinazione dell'entità della pretesa e per allegazione di tabelle di calcolo incomprensibili.
RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
RIGETTARE la richiesta di cumulo di accessori.
IN VIA SUBORDINATA, riconoscere dovuta la retribuzione professionale docente per un totale di giornate lavorate pari a 231 (duecentotrentuno) e non 248 giorni.
Tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente, CONDANNARE a spese, diritti ed onorari di lite
Per CP_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti e che non sia intervenuta prescrizione, dichiari con sentenza
2 l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi di servizio accertati ed alle retribuzioni accertande, rimettendo al chiamato in causa CP_5
l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare me dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni amministrative.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge.
Con vittoria di spese e onorari
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio e e l' , deducendo: - di essere dipendente del CP_5 [...]
, in di docente;
- di avere svolto servizio di Controparte_1 virtù di contratti a tempo determinato per supplenze temporanee negli anni scolastici 2020/2021; - di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato, richiamando la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 ed alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. Si è costituito anche l' . CP_5
Alla udienza del 28.5.2025 la causa è decisa con sentenza parziale come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti che di seguito si espongono.
1. Come si evince dalla documentazione in atti (doc. 2, fascicolo parte resistente), la ricorrente ha svolto servizio didattico in virtù di contratti a tempo determinato per supplenze brevi per l'anno scolastico 2020/2021, ossia:
dal 27.10.2020 al 12.11.2020, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE
BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro
C.F._1
settimanali;
dal 13.11.2020 al 22.11.2020, pr TO COMPRESIVO SERIATE – CESARE
BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro
C.F._1
settimanali;
dal 2.12.2020 al 17.3.2021, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE
BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro
C.F._1
settimanali;
dal 18.3.2021 al 18.5.2021, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE
BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro
C.F._1
settimanali;
3 dal 19.5.2021 al 8.6.2021, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro C.F._1 settimanali;
dal 4.11.2021 al 20.11.2021, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE BATTISTI” (codice meccanografico: ), di Seriate, per 24 ore di lavoro C.F._1 settimanali;
dal 22.11.2021 al 27.11.2021, presso “L'ISTITUTO COMPRESIVO SERIATE – CESARE BATTISTI” (codice meccanografico: BGIC875006), di Seriate, per 24 ore di lavoro settimanali.
In applicazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 ed alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 e richiamando l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, la ricorrente ritiene di avere diritto a percepire la c.d. “retribuzione professionale docenti” introdotta da quest'ultima norma.
Secondo l'impostazione contraria a tale riconoscimento, il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie sarebbe escluso dal novero dei destinatari dell'emolumento, in quanto non darebbe alcun contributo ai “processi innovatori” ed al “miglioramento del servizio scolastico” che, ai sensi del citato art. 7 del CCNL del 15.3.2001, giustificano la corresponsione del compenso accessorio di cui si tratta.
In altre parole, secondo tale ricostruzione, i supplenti saltuari, non partecipando alle attività quali preparazione e programmazione dell'anno scolastico, consigli di classe, riunioni, incontri con i genitori, non contribuiscono al miglioramento del servizio scolastico: tale circostanza costituirebbe una “ragione oggettiva” a giustificazione della diversità di trattamento di tale categoria rispetto a quelle pacificamente destinatarie dell'emolumento.
2. La tesi da ultimo riportata è infondata.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 prevede quanto segue:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità
4 stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto:
a) i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) i docenti di religione cattolica;
c) personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, 31/08; personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 30/06.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la voce retributiva oggetto di causa deve essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL comma 3, CCNL 15.3.2001, precisando anche che il riferimento effettuato da tale disposizione all'art. 25 CCNI 31.8.1999 doveva intendersi effettuato al solo scopo di individuare i criteri di corresponsione del trattamento accessorio e non ai fini della individuazione delle categorie di beneficiari in quelle ivi indicate: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043 – 01; conf. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 6293 del 2020)
E' stato quindi sottolineato che la disposizione dell'art. 7 CCNL 15.3.2001 non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso;
non può, infatti, ritenersi che gli incaricati di supplenze di breve durata che sono chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, non abbiano un ruolo nel processo di innovazione e miglioramento del servizio scolastico cui la norma citata ricollega l'erogazione dell'emolumento.
3. La Suprema Corte ha anche rilevato che la disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso
5 esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto.
4. La causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttorio viste le contestazioni formulate dalla parte resistente in ordine alla quantificazione della RPD;
pacifico tra le parti, viceversa, che il conteggio dovrà riguardare il riconoscimento della RPD per n. 231 giorni lavorativi.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, non definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per n. 231 giorni in relazione ai periodi indicati in ricorso;
rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la quantificazione delle spettanze;
rimette al definitivo la decisione in ordine alle spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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