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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13296/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025848046000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 10020250025848046000, notificata il giorno 18/4/2025, avente ad oggetto tasse auto per l'anno 2019 e 2020 (ruoli n. 2024/002285 e n. 2025/002278) portata da numero 4 avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania relativi a vetture di proprietà del ricorrente per un importo totale di euro 926,12.
Contesta il ricorrente il decorso del termine prescrizionale/decadenziale triennale, il difetto di notifica dei quattro prodromici avvisi di accertamento impugnati in uno con la cartella di pagamento e chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sopra indicata cartella di pagamento e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impostore Regione Campania ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Si è costituito l'ente impositore Regione Campania che, preliminarmente, ha provveduto al discarico del ruolo 2025/002278 (relativo a Tassa auto anno 2020), portato dall'avviso di accertamento n. 102713PF2020 riconoscendo l'insussistenza della pretesa impositiva e depositando il relativo atto di discarico, per gli atri
3 avvisi di accertamento ne contesta la legittimità ed ha depositato le copie dei suddetti avvisi corredati dai duplicati delle ricevute delle attestanti una compiuta giacenza per cui,per i suddetti tre avvisi di accertamento ha chiesto il rigetto del ricorso vista la definitività della pretesa impositiva.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da prendere atto dell'avviso di discarico dell'avviso di accertamento n. 102713PF2020 per cui per tale atto è da rilevare l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Ciò premesso va esaminata l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa all'omessa notifica dei tre altri avvisi di accertamento portati dall'impugnata cartella di pagamento.
Orbene non può che essere rilevato che la resistente Regione Campania si limita a depositare agli atti per tutti i tre avvisi di accertamento delle ricevute di spedizione identificate quali duplicati di ricevute su cui si attesta una presunta giacenza, atti privi di qualunque sottoscrizione e/o valore certificatorio anche dell'attività compiuta per cui per cui non può essere rilevata la mancata prova della regolare notifica dei tre avvisi di accertamento portati dalla cartella di pagamento. Va, quindi, osservato che in applicazione della costante giurisprudenza tributaria la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva
(Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre
1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Da tanto non essendo provata dalla resistente dei prodromici atti di accertamento così come indicati nell'impugnata cartella di pagamento, in applicazione della richiamata e conforme giurisprudenza, va dichiarata la sua nullità in quanto non vi è prova della pretesa impositiva in esso portata.
L'accoglimento dell'eccezione principale determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento limitatamente all'avviso di accertamento n. 102713PF2020, per il resto accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento e le tasse auto in essa portate, e condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13296/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025848046000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 10020250025848046000, notificata il giorno 18/4/2025, avente ad oggetto tasse auto per l'anno 2019 e 2020 (ruoli n. 2024/002285 e n. 2025/002278) portata da numero 4 avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania relativi a vetture di proprietà del ricorrente per un importo totale di euro 926,12.
Contesta il ricorrente il decorso del termine prescrizionale/decadenziale triennale, il difetto di notifica dei quattro prodromici avvisi di accertamento impugnati in uno con la cartella di pagamento e chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sopra indicata cartella di pagamento e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impostore Regione Campania ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Si è costituito l'ente impositore Regione Campania che, preliminarmente, ha provveduto al discarico del ruolo 2025/002278 (relativo a Tassa auto anno 2020), portato dall'avviso di accertamento n. 102713PF2020 riconoscendo l'insussistenza della pretesa impositiva e depositando il relativo atto di discarico, per gli atri
3 avvisi di accertamento ne contesta la legittimità ed ha depositato le copie dei suddetti avvisi corredati dai duplicati delle ricevute delle attestanti una compiuta giacenza per cui,per i suddetti tre avvisi di accertamento ha chiesto il rigetto del ricorso vista la definitività della pretesa impositiva.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da prendere atto dell'avviso di discarico dell'avviso di accertamento n. 102713PF2020 per cui per tale atto è da rilevare l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Ciò premesso va esaminata l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa all'omessa notifica dei tre altri avvisi di accertamento portati dall'impugnata cartella di pagamento.
Orbene non può che essere rilevato che la resistente Regione Campania si limita a depositare agli atti per tutti i tre avvisi di accertamento delle ricevute di spedizione identificate quali duplicati di ricevute su cui si attesta una presunta giacenza, atti privi di qualunque sottoscrizione e/o valore certificatorio anche dell'attività compiuta per cui per cui non può essere rilevata la mancata prova della regolare notifica dei tre avvisi di accertamento portati dalla cartella di pagamento. Va, quindi, osservato che in applicazione della costante giurisprudenza tributaria la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva
(Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre
1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Da tanto non essendo provata dalla resistente dei prodromici atti di accertamento così come indicati nell'impugnata cartella di pagamento, in applicazione della richiamata e conforme giurisprudenza, va dichiarata la sua nullità in quanto non vi è prova della pretesa impositiva in esso portata.
L'accoglimento dell'eccezione principale determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento limitatamente all'avviso di accertamento n. 102713PF2020, per il resto accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento e le tasse auto in essa portate, e condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.