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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2570/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19359/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005977077000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle entrate e riscossione della provincia di Salerno intimava il pagamento della somma di € 401,02, per il mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019 ruolo n. 2025/001175.
A sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione, precisando di non avere mai ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione
Deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti e per omessa motivazione.
Si costituiva parte resistente, deducendo l'intervenuto annullamento dell'atto prodromico alla cartella impugnata
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso, a seguito delle attività istruttorie svolte, la Direzione Generale Risorse Finanziarie - U.O.S. Gestione Amministrativa e Contabile delle Tasse
e Tributi regionali della Giunta Regionale della Campania ha rilevato sussistere, per l'avviso di accertamento n. 964213992234, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, un difetto di notifica.
Si è proceduto all'annullamento in autotutela del suddetto avviso di accertamento.
La cartella impugnata va dunque annullata, stante il difetto di notifica dell'atto presupposto, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna parte resistente (Agenzia) al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19359/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005977077000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle entrate e riscossione della provincia di Salerno intimava il pagamento della somma di € 401,02, per il mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019 ruolo n. 2025/001175.
A sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione, precisando di non avere mai ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione
Deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti e per omessa motivazione.
Si costituiva parte resistente, deducendo l'intervenuto annullamento dell'atto prodromico alla cartella impugnata
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso, a seguito delle attività istruttorie svolte, la Direzione Generale Risorse Finanziarie - U.O.S. Gestione Amministrativa e Contabile delle Tasse
e Tributi regionali della Giunta Regionale della Campania ha rilevato sussistere, per l'avviso di accertamento n. 964213992234, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, un difetto di notifica.
Si è proceduto all'annullamento in autotutela del suddetto avviso di accertamento.
La cartella impugnata va dunque annullata, stante il difetto di notifica dell'atto presupposto, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna parte resistente (Agenzia) al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 oltre accessori se dovuti