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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 87/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 87/2021 R.G.
promossa da (avv. E.M. Bartoli) contro (avv. S. Dolce), Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 21.01.2021 il ricorrente indicato in epigrafe premesso di aver svolto attività
di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Biomasse Sicilia S.p.A.,
esponeva di aver richiesto la erogazione della relativa indennità di disoccupazione agricola ed ANF
per gli anni in questione (2014-2019).
Esponeva di aver ricevuto dapprima accoglimento della domanda, di poi reiezione della domanda di indennità di di disoccupazione agricola sulla scorta della seguente, quanto laconica, motivazione: da
"Revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e
conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione.
Revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di
giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 4 elenco var 10/3/2019.
Veniva pertanto disposto il recupero delle somme percepite.
Il ricorrente nei termini di legge proponeva il ricorso amministrativo per il superiore disconoscimento;
rappresentando di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno in contestazione e chiedeva l'annullamento di qualsiasi provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
CP_ Si costituiva l' il quale resisteva alla domanda.
Con note autorizzate il resistente rappresentava che la causa pendente davanti al GdL di Enna tra la
CP_ Biomasse e l' si è conclusa con la sentenza n. 430/23 del 27.6.2023, con la quale il Giudice ha riconosciuto la natura agricola della Biomasse Sicilia S.p.A..
Chiedeva pertanto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per gli anni in questione con annullamento d'ufficio del recupero dell'indennità richiesta. Chiedeva la condanna alle spese della controparte giusta applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata definita come da sentenza.
MOTIVI
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad adottare provvedimenti richiesti. CP_1
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenerne la CP_1
totale compensazione, in quanto il provvedimento di annullamento in autotutela, che rivela implicitamente il riconoscimento della fondatezza della pretesa attore, è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
E' pur vero, che medio tempore, è intervenuta sentenza dell'intestato Tribunale, che ha definito una questione pregiudiziale, afferente alla individuazione della tipologia della attività in concreto svolta dalla società datrice di lavoro (che è stata ritenuta di natura agricola), rispetto a quella oggetto di giudizio.
In conseguenza ed in ragione di tale intervenuto riconoscimento giudiziale, l' si è determinata a CP_1
rivedere la posizione della parte ricorrente. Deduce poi di avere “provveduto a ripristinare le
giornate agricole di tutti i lavoratori, in precedenza cancellate”.
Il dato non è stato specificamente contestato dal ricorrente nella prima difesa utile.
Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando l' (risultata appunto soccombente) alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva, CP_1 fermo restando che il comportamento processuale dell'istituto, che ha provveduto a rivedere le proprie determinazioni, in corso di causa, giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' alla rifusione delle spese residue sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 422,00 oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge,
da distrarsi in favore dell' antistatario.
Enna, 25 marzo 2025