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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1079 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che la causa venga Parte_1
posta in decisione con Sentenza favorevole che riconosca in capo alla ricorrente l'assegno ordinario d'invalidità L. 222/84 come da perizia medico-legale del Dott. . Persona_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile di cui alla L. n. 222/1984, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “
• ipoacusia bilaterale media;
• depressione endoreattiva media;
• tunnel carpale bilaterale;
• cardiopatia ipertensiva;
• spondiloartrosi;
• osteoporosi rachide.
Nel nostro caso dobbiamo stabilire se la perizianda, cui è stato negato l'assegno mensile di assistenza, possieda o non possieda i requisiti sanitari per potere usufruire di tale beneficio ai sensi della L. n. 222/1984 (ex art. 1). L'art. 1 della suddetta legge recita: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_3
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...]
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Occorre adesso stabilire quale sia la riduzione della capacità lavorativa per le infermità presentate. A tale riguardo, le direttive sono indicate dalle “Tabelle indicative delle percentuali d'invalidità” per le minorazioni e malattie invalidanti previste dal D.M. del 05/02/1992.
Prendiamo in considerazione le affezioni presentate dalla perizianda:
- IPOACUSIA BILATERALE MEDIA: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod.
4005 (perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB- percentuale 28% - DEPRESSIONE ENDOREATTIVA LIEVE: in riferimento alla condizione depressiva, si osserva che l'unico documento sanitario disponibile è rappresentato dal referto del neurologo dott. Per_3 datato 17.06.2023. Alla luce dell'assenza di ulteriori riscontri clinici aggiornati e supponendo la regolare aderenza alla terapia farmacologica prescritta, con conseguente stabilizzazione del quadro clinico, si ritiene corretto inquadrare la sintomatologia nell'ambito della forma lieve, facendo riferimento al codice 2204, che prevede una percentuale fissa del 10%.
- CARDIOPATIA IPERTENSIVA: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod.6441
(miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve) – percentuale 21%
- SPONDILOARTROSI: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod. 7010 (anchilosi rachide lombare) . percentuale 35%. La condizione osteoporotica è stata considerata e valutata complessivamente nell'ambito della percentuale già attribuita alla spondiloartrosi, in quanto condizione coesistente e clinicamente interrelata.
La valutazione medico-legale viene formulata con applicazione del calcolo riduzionistico con formula di Balthazard, riconoscendo nel periziato una condizione di invalidità civile complessiva permanente pari al 67% (sessantasette per cento).
CONCLUSIONI
Alla luce della documentazione medica esaminata, delle risultanze obiettive acquisite nel corso dell'accertamento peritale e dell'anamnesi clinica complessiva, si ritiene che la ricorrente sia affetta da quadro morboso di natura cronico-degenerativa tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, in relazione ad attività confacenti alle sue attitudini.
Tale riduzione risulta imputabile a plurime infermità documentate e clinicamente rilevanti.
La prosecuzione dell'attività lavorativa può costituire fattore di aggravamento del quadro clinico, esponendola a rischi di usura psico-fisica e a un potenziale danno per la salute.
Pertanto, sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che la causa venga Parte_1
posta in decisione con Sentenza favorevole che riconosca in capo alla ricorrente l'assegno ordinario d'invalidità L. 222/84 come da perizia medico-legale del Dott. . Persona_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile di cui alla L. n. 222/1984, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “
• ipoacusia bilaterale media;
• depressione endoreattiva media;
• tunnel carpale bilaterale;
• cardiopatia ipertensiva;
• spondiloartrosi;
• osteoporosi rachide.
Nel nostro caso dobbiamo stabilire se la perizianda, cui è stato negato l'assegno mensile di assistenza, possieda o non possieda i requisiti sanitari per potere usufruire di tale beneficio ai sensi della L. n. 222/1984 (ex art. 1). L'art. 1 della suddetta legge recita: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_3
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...]
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Occorre adesso stabilire quale sia la riduzione della capacità lavorativa per le infermità presentate. A tale riguardo, le direttive sono indicate dalle “Tabelle indicative delle percentuali d'invalidità” per le minorazioni e malattie invalidanti previste dal D.M. del 05/02/1992.
Prendiamo in considerazione le affezioni presentate dalla perizianda:
- IPOACUSIA BILATERALE MEDIA: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod.
4005 (perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB- percentuale 28% - DEPRESSIONE ENDOREATTIVA LIEVE: in riferimento alla condizione depressiva, si osserva che l'unico documento sanitario disponibile è rappresentato dal referto del neurologo dott. Per_3 datato 17.06.2023. Alla luce dell'assenza di ulteriori riscontri clinici aggiornati e supponendo la regolare aderenza alla terapia farmacologica prescritta, con conseguente stabilizzazione del quadro clinico, si ritiene corretto inquadrare la sintomatologia nell'ambito della forma lieve, facendo riferimento al codice 2204, che prevede una percentuale fissa del 10%.
- CARDIOPATIA IPERTENSIVA: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod.6441
(miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve) – percentuale 21%
- SPONDILOARTROSI: per tale patologia appare corretto fare riferimento al cod. 7010 (anchilosi rachide lombare) . percentuale 35%. La condizione osteoporotica è stata considerata e valutata complessivamente nell'ambito della percentuale già attribuita alla spondiloartrosi, in quanto condizione coesistente e clinicamente interrelata.
La valutazione medico-legale viene formulata con applicazione del calcolo riduzionistico con formula di Balthazard, riconoscendo nel periziato una condizione di invalidità civile complessiva permanente pari al 67% (sessantasette per cento).
CONCLUSIONI
Alla luce della documentazione medica esaminata, delle risultanze obiettive acquisite nel corso dell'accertamento peritale e dell'anamnesi clinica complessiva, si ritiene che la ricorrente sia affetta da quadro morboso di natura cronico-degenerativa tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, in relazione ad attività confacenti alle sue attitudini.
Tale riduzione risulta imputabile a plurime infermità documentate e clinicamente rilevanti.
La prosecuzione dell'attività lavorativa può costituire fattore di aggravamento del quadro clinico, esponendola a rischi di usura psico-fisica e a un potenziale danno per la salute.
Pertanto, sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini