Articolo 36 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 35Articolo 37
Versione
9 gennaio 1963
Art. 36.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963