Art. 2. ((All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvedera' con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni))
Versione
12 giugno 1976
12 giugno 1976
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Versione
12 gennaio 1977
12 gennaio 1977
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- 1. Corte Cost., sentenza 13/06/1983, n. 162Provvedimento: […] Senonché il citato comma dell'art. 3 della legge n. 900 del 24 dicembre 1976 si limita a disporre che fino al 1 luglio 1977, data di entrata in vigore della nuova tabella allegata alla legge, si applica in modo diverso l'aumento disposto dall'art. 2 della legge n. 314 del 1976. […]Leggi di più...
- insindacabilita'·
- sent. 162/83. spese processuali·
- infondatezza della questione.·
- aumento delle tariffe per le copie degli atti·
- discrezionalita' del legislatore non irragio- nevolmente esercitata