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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite nn. 359 e 366/2021 R.G. avverso la sentenza n.
147/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento n. 722/2014 R.G., aventi ad oggetto : arricchimento senza causa/pagamento di corrispettivo di forniture
T R A
n. 359/2021 R.G.
-c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Rossi in virtù di procura allegata alla citazione in appello e di deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell'1.09.2021 – pec:
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APPELLANTE
E
(p. VA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Castel San Vincenzo, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla citazione introduttiva del primo grado dall'avv. Stefano Cappellu - pec: Email_2
APPELLATA
-n. a il 5/12/1937-, rappresentato e Controparte_2 Parte_1 difeso giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Francesco D'Orsi - pec: Email_3
APPELLATO
n.366/2021 R.G.
-n. a il 5/12/1937-, rappresentato Controparte_2 Parte_1
e difeso giusta mandato allegato alla citazione in appello dall' avv. Francesco D'Orsi - pec: Email_3
APPELLANTE
E
(p. VA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Castel San Vincenzo, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla citazione introduttiva del primo grado dall'avv. Stefano Cappellu - pec: Email_2
APPELLATA
-c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Rossi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello e di deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del
19.01.2022– pec: Email_1
APPELLATO
2 CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 19/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- La - in seguito, con Controparte_1 Controparte_1 citazione notificata il 23/05/2014, ha esposto di avere fornito nell'anno 2004 al Comune di , su commissione del sindaco p.t. , per Parte_1 Controparte_2 provvedere a lavori di somma urgenza, il noleggio di autocarri ed escavatori e la fornitura di materiale di cui alle fatture e bolle di consegna prodotte in atti, per l'importo complessivo di 16.637,28 euro;
ha aggiunto di non avere ricevuto il corrispettivo dovutole nonostante i solleciti e l'attestazione dell'avvenuta utilizzazione delle forniture e della congruità dei relativi prezzi da parte del tecnico incaricato dal nel febbraio Pt_1
2008 ed ha convenuto dinanzi al Tribunale di Isernia il suddetto ente ed il CP_1 chiedendo:
- in via principale la condanna del al al pagamento Parte_1 Pt_1 dell'importo di cui alle fatture o di quello di 16.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, quale indennizzo per l'indebito arricchimento ricevuto;
- in via gradata, la condanna al pagamento degli importi di cui alle fatture di
[...]
, con cui doveva intendersi instaurato il rapporto obbligatorio ai sensi Controparte_2 dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, non regolarizzato con la procedura di somma urgenza, diversamente da quanto dallo stesso era stato assicurato.
Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 147 del 7/04/2021:
a) ha dichiarato accolta la domanda attorea;
b) ha ritenuto che il Comune avesse ricevuto un arricchimento indebito a danno dell'attrice;
3 c) ha condannato in solido i convenuti a pagare alla l'importo di Controparte_1
16.000,00 euro, documentato dalle fatture e dalle bolle di consegna, dalle prove testimoniali assunte e dalla relazione tecnica espletata dal oltre interessi Pt_1
e rivalutazione dalla data della decisione al saldo;
d) ha condannato in solido gli stessi convenuti a rimborsare al difensore distrattario dell'attrice le spese del giudizio.
2.-- Avverso tale decisione, non notificata, hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, il ed con citazioni notificate il Parte_1 Controparte_2
3/11/2021 ed il 6/11/2021:
- il ha chiesto, in riforma delle statuizioni della decisione impugnata, il rigetto Pt_1 della domanda avanzata dalla nei propri confronti ex art. 2041 c.c. in via Controparte_1 principale;
- il ha censurato la sentenza relativamente alla propria condanna in via CP_1 solidale con il chiedendo a sua volta il rigetto della domanda nei propri Pt_1 confronti;
- la ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata. Controparte_1
La Corte, disattesa per difetto del requisito del periculum la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanza nel primo procedimento dal al e quella Parte_1 Pt_1 di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. della (non reiterata con le Controparte_1 conclusioni precisate in primo grado: Cass. civ., Sez. I, 01/08/2007, n.16993; Cass. civ.
2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352), si è riservata per la decisione con ordinanza del
19/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- Con il primo motivo dell'appello proposto dal si Parte_2 deduce la violazione da parte del tribunale dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda di indennizzo per indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto proposta dalla
[...] in via principale invece che in via sussidiaria rispetto all'azione proposta nei CP_1 confronti del sindaco, così violando la previsione dell'art. 2042 c.c. (a norma del quale
4 l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito).
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha totalmente trascurato la valutazione di tale eccezione, peraltro non necessaria, dal momento che l'inammissibilità dell'azione generale di arricchimento per difetto del carattere di sussidiarietà dell'azione, intesa quale chiusura del sistema delle fonti delle obbligazioni, è rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 2017/n. 26199; Cass.
2018/n. 11038; Cass. 2020/n. 843).
La domanda proposta dalla era inequivocabilmente proposta in via Controparte_1 principale nei confronti dell'ente comunale, previa declaratoria “che l'ente stesso, senza una giusta causa, si è arricchito a danno della a seguito delle forniture Controparte_1 richieste dall'ente e regolarmente effettuate”, e solo “in via gradata” nei confronti del sindaco p.t. “nella sola ipotesi di mancato accoglimento della domanda indicata al punto che precede”, previo accertamento che il rapporto contrattuale concernente le suddette forniture era intercorso fra la società ed il in base all'art. 191, co.4, CP_1 CP_3
Non può dunque condividersi la tesi della società appellata, secondo la quale dalla decisione adottata si evincerebbe il rigetto implicito dell'eccezione del la Pt_1 decisione, a fronte di due domande di condanna proposte in via alternativa, in termini di condanna solidale dei convenuti, non comporta l'opzione per una di tali domande in base alle ragioni addotte dall'attore, ma una soluzione alternativa che avrebbe reso necessaria una motivazione espressa.
Nella specie, la diversa azione rispetto a quella di arricchimento non era inoltre semplicemente proponibile, ma tale azione era stata proposta effettivamente nel medesimo giudizio, sia pure erroneamente in via subordinata.
Contrariamente inoltre a quanto asserito dal nella sua difesa in primo grado e CP_1 ribadito con l'atto di costituzione in appello, ricorrono tutti i presupposti della suddetta azione nei suoi confronti: l'applicabilità dell'art. 191, co. 4, TUEL non presuppone infatti l'esistenza di un valido contratto in forma scritta, che risulti irregolare unicamente sotto il profilo della documentazione e regolarizzazione degli impegni di spesa.
5 In base all'art. 191 cit., gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, stesso T.U.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Il comma 4 aggiunge quindi che: "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".
La norma è intesa ad imputare ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario gli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem: il contratto, laddove ricorra la violazione delle regole contabili in tema di assunzione degli impegni spesa, viene convertito ex lege in un rapporto intercorrente con il funzionario e/o amministratore.
Come precisato dalla Corte costituzionale, non si tratta di una sanzione a carico dell'amministratore e/o funzionario che abbia consentito la fornitura e nemmeno, propriamente, di una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, bensì dell'individuazione normativa "di condizioni formali (registrazione dell'impegno
6 contabile e attestazione della copertura finanziaria o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione” (Corte Cost. n. 26 del 2001, conf. Cass. n. 15415 del 2018).
Ai fini della operatività del descritto meccanismo di interruzione ex lege del rapporto di immedesimazione organica, a nulla rileva la eventuale patologia del contratto in parola, se cioè nullo e/o annullabile, rappresentando quest'ultima una questione concernente i rapporti tra il fornitore e la sua controparte da individuarsi nel medesimo amministratore e/o funzionario che ha consentito la fornitura stessa.
Si tratta di principio affermato univocamente in giurisprudenza, la quale ha più volte ribadito che le norme in esame sono volte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario fissando condizioni inderogabili affinchè il contratto possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale.
In tal senso si è espressa Cass. sez. 1, Sentenza n. 10640 del 09/05/2007: “agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
[formulazione applicabile ratione temporis] l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito Pt_1 della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge per il rifiuto del professionista di accettare alcune delle clausole della predisposta convenzione, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario”; si vedano anche Cass. civ.,
Sez. I, Sent., 04/01/2017, n. 80, relativa a fornitura eseguita in virtù di delibera di giunta
7 comunale successivamente non ratificata;
Cass. civ., Sez. I, ord., 11/06/2018 n. 15145, secondo cui “In tema di contratti tra il privato e la P.A., il principio secondo il quale il disposto dell'art. 23 della legge 144/1989 (a mente del quale il privato può esperire azione di responsabilità diretta contro amministratori e funzionari pubblici per servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità) esclude l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente pubblico si applica tanto nel caso in cui manchi del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso, sia in quello in cui, pur esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato sia nullo per altra causa "; Corte dei Conti Campania, Sez. contr., Delib. 10/05/2021, n. 111, in un caso in cui era stato prospettato che la disciplina di cui all'art. 194 TUEL ai fini del riconoscimento di legittimità dei debiti presupponesse l'esistenza di una "obbligazione giuridicamente perfezionata" in forma scritta.
Parimenti priva di qualsiasi fondamento è l'asserzione della , secondo Controparte_1 la quale la stessa avrebbe agito in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., il che, come rimarcato dalla difesa del non risulta in alcun modo dalla domanda proposta in primo Pt_1 grado dall'attuale appellata.
Secondo l'indicazione della Corte costituzionale (n. 446 del 1995) il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, quando il patrimonio del funzionario non offra adeguata garanzia.
Deve tuttavia sottolinearsi che non è consentito al giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (così Cass. civ., Sez. I, 06/07/2007, n.15296; Cass. 2009/n. 17550; Cass.
2021/n. 5665, citata dalla concerne un'ipotesi in cui, diversamente da Controparte_1 quanto verificatosi nel caso in esame, la parte aveva espressamente dichiarato di agire nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 2900 c.c.)
8 Si aggiunge che nella fattispecie non è stata neppure allegata l'inesistenza di adeguata garanzia da parte del patrimonio del funzionario (v. Corte Cost. sent. 24/10/1995 n.446 in
Foro It.96, I, 21) -né tale inesistenza è astrattamente ipotizzabile in riferimento all'entità in sé non particolarmente ingente della somma in questione (16.000,00 euro)-.
Attesa la natura assorbente del motivo accolto, non vi è ragione di valutare l' ulteriore motivo addotto dal in via gradata a sostegno del suo appello, relativo alla Pt_1 contestazione del ritenuto riconoscimento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'utilità delle prestazioni in questione.
Ne consegue, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda di condanna del al pagamento in favore della dell'indennizzo per Pt_1 Controparte_1 arricchimento senza causa.
4.-- L'appello proposto da è basato sulla mancanza di Controparte_2 motivazione a sostegno della sua condanna in via solidale con il al pagamento Pt_1 del corrispettivo delle forniture eseguite dall'appellata.
Come già esposto in riferimento all'appello proposto dal dalla lettura della Pt_1 sentenza impugnata non si evince la motivazione della condanna in solido dei convenuti adottata dal primo giudice.
Non può peraltro addursi a giustificazione della responsabilità solidale dei convenuti la deduzione della società appellata (addotta solo in sede di appello) secondo la quale la responsabilità del e del sindaco sarebbero “concorrenti”: come puntualizzato Pt_1 dalla Sez. 1 n. 15145 del 11/06/2018-, per effetto della costituzione del CP_4 rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario ai sensi dell'attuale art. 191, co.4,
T.u.e.l. “non può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.”.
Tanto premesso, la ritenuta erroneità della pronuncia di condanna solidale dei convenuti non comporta tuttavia la conseguenza invocata con l'appello del CP_1
(inteso infondatamente ad ottenere la riforma della condanna nei propri confronti): per
9 effetto dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal è Parte_1 stata infatti revocata la condanna emessa dal primo giudice anche nei confronti dell'ente in via solidale, ferma restando la condanna al pagamento in favore della società appellata emessa a carico del che resta pertanto il solo obbligato in base ai principi CP_1 sopra esposti.
5.-- Atteso l'esito complessivo del giudizio di primo grado e degli appelli riuniti,
[...]
è tenuto al pagamento delle spese sostenute per il doppio grado dalla Controparte_2
, come quantificate per il primo grado dalla sentenza impugnata, e per i Controparte_1 presenti appelli in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modif. dal D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per l'attività espletata;
secondo la liquidazione basata sui medesimi criteri sono invece poste a carico della le spese sostenute dal al per Controparte_1 Parte_1 Pt_1 entrambi i gradi.
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali fra il ed il al CP_1 Parte_1
, in carenza di reciproche domande. Pt_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 nei confronti del stante il rigetto dell'appello proposto dallo stesso. CP_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti, proposti con citazioni notificate il
3/11/2021 ed il 6/11/2021 dal , in persona del sindaco p.t., e Parte_1 da , nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 147/2021 emessa dal Tribunale di
[...]
Isernia in composizione monocratica;
lette le conclusioni delle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto: Parte_1 in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta dalla nei confronti del Controparte_1
10 , revocandone la condanna al pagamento in favore della Parte_1 società dell'importo di € 16.000,00 oltre accessori;
2. rigetta l'appello proposto da , che resta obbligato in via Controparte_2 esclusiva al pagamento del suddetto importo di € 16.000,00 oltre accessori in favore della
Controparte_1
3. pone a carico di le spese sostenute per il doppio grado Controparte_2 dalla liquidate per il primo grado come da Controparte_1 Controparte_1 sentenza appellata e per il presente grado in € 4.358,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, VA e Cpa come per legge, da versare in favore dell'avv. Stefano Cappellu, antistatario;
pone a carico della le spese sostenute per il Controparte_1 doppio grado dal , che liquida per il primo grado in € Parte_1
3.786,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, VA e
Cpa come per legge, e per il presente grado in € 355,50 per esborsi ed in € 4.358,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15%, VA e Cpa come per legge, da versare all'avv. Walter Rossi, antistatario;
nulla sulle spese del doppio grado di giudizio, quanto al rapporto fra il ed il CP_1
al ; Parte_1 Pt_1
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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