Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
ee 80010 ее REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prescrizione.10692/03 Oggetto Sanzioni SEZIONE TERZ ministrative. enze del custode. Composta dagli Ill.mi Si .ri R.G.N. 26382/01 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. AN SABATINI Consigliere Cron.23907 Dott. Michele VARRONE Consigliere MALZONE Consigliere Rep. 2812 Dott. Ennio TALEVI Rel. Consigliere Ud. 03/02/03 Dott. Alberto CASSAZIONE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 80010 TT ES, titolare dell'omonima Ditta corrente in Crotone, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2003 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO 324 1 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 890/00 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 17/05/00 e depositata il 29/08/00 (R.G. 1814/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. H 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è così esposto: “Con atto ritualmente notificato, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo datato 3.6.97 con cui il giudice di pace di Catanzaro aveva ingiunto all'Amministrazione opponente il pagamento, in favore di IC AN, della somma di £.
4.786.500 a titolo di compenso per l'attività di custodia di autovettura sequestrata. Deduceva, in specie, l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito vantato, la insussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio, la violazione dell'articolo 12 del D.P.R. 571/82. Costituitosi il contraddittorio, l'attore opposto rilevava: - che non si era verificata alcuna prescrizione non essendo stata resa nota la data del provvedimento di sequestro, quale termine iniziale di decorrenza della possibilità legale di esercizio del diritto;
- che, in ogni caso, il termine prescrizionale doveva ritenersi interrotto dall'accordo sottoscritto il 30.5.1995 dal Ministero dell'Interno. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Con atto di impugnazione ritualmente notificato, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza [...omissisis...]. Si costituiva in giudizio il IC che, contestati i motivi di appello, ne chiedeva il rigetto...". Con sentenza n. 890/2000 emessa il 17.5.2000 e depositata il 29.8.2000, il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei compensi per custodia relativi al quinquennio precedente la data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi dalla 3 - - - domanda al soddisfo;
compensava le spese del giudizio di primo grado in misura pari alla metà, con condanna dell'appellante, in favore dell'appellato, alla rifusione della metà residua ed attribuzione di dette spese al procuratore dell'appellato che ne aveva chiesto la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.; compensava per metà le spese del giudizio di appello, con condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquidava in £. 540.000 di cui £. 20.000 per spese, £. 180.000 per diritti e £. 340.000 per onorari di difesa, oltre accessori come per legge ed attribuzione di dette spese al procuratore dell'appellato che ne aveva chiesto la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione IC AN. La controparte ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 12 del d.p.r. 571/82" esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata erra nell'applicazione della norma, nella parte in cui ritiene che il precetto secondo il quale "la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate" non deve essere interpretato nel senso della sussistenza di un impedimento legale all'esercizio del diritto, ostativo al decorso della prescrizione, tenuto conto che la P.A. può disporre, a richiesta, acconti sulle somma dovute. La tesi, cui è pervenuto il giudice territoriale, non è condivisibile e la sua illogicità e contraddittorietà è desumibile dalla stessa sentenza impugnata. Infatti nella stessa si afferma che la pubblica amministrazione, in assenza della restituzione o della confisca, non possa emettere il titolo di spesa ma a discrezione può concedere, su richiesta del custode, acconti. Ma prima della confisca o della restituzione la Pubblica 4 amministrazione non ha il dovere di emettere il titolo di spesa, specularmente il custode non è titolare di alcun diritto ad ottenere il mandato di pagamento. Il custode ha facoltà di chiedere acconti a fronte del potere della Pubblica amministrazione di concederli. In nessun caso può ravvisarsi un diritto del custode, con corrispondente obbligo della P.A., di ottenere il pagamento delle competenze di custodia. Solo dopo la confisca o la restituzione della cosa in custodia può configurare il diritto del custode ad ottenere il pagamento;
e solo in quest'ultimo caso può configurarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto. Lo stesso Ministero dell'Interno, con circolare del 28 ottobre 1998, ha puntualizzato che la prescrizione dei diritti di custodia decorre dal momento in cui sia divenuto inoppugnabile il decreto di confisca ovvero sia stata disposta la restituzione del bene. Tale interpretazione è stata ribadita con comunicazione del 2 dicembre 1999 prot. M/6326/50 dal Ministero dell'interno, ufficio studi per l'amministrazione e gli affari legislativi che ha acquisito sul punto il parere dell'Avvocatura Generale. Quest'ultima, con parere del 26 agosto 1999, ha precisato che la prescrizione del diritto di credito vantato dal custode è di cinque anni a decorrere dal momento in cui sia divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca ovvero sia stata disposta la restituzione. Ma che questa sia l'interpretazione corretta è lo stesso Tribunale che contraddittoriamente lo conferma, collegando l'obbligo della P.A. al concorrere di due elementi: la richiesta dell'interessato e il provvedimento di restituzione o di confisca. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c., nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale al credito per i compensi di custodia di cui alla vertenza de quo. Mancata applicazione dell'art. 2946 c.c." esponendo le seguenti doglianze. 5 Proprio dalla circostanza che il diritto del custode, ad esigere il pagamento, decorre dal momento della confisca o della restituzione, si desume che il termine prescrizionale applicabile non è quello di cui all'art. 2948 c.c. ma piuttosto quello ordinario. In tal senso è la sentenza n. 2794 del 31.12.1998 che ha stabilito che il diritto del custode all'indennità di legge non rientra nell'ipotesi prescrizionale di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c., posto che comunque il rapporto è unitario e si svolge ininterottamente nel tempo sino alla cessazione dell'incarico, data nella quale si matura il credito dell'avente diritto. Recentemente su tale orientamento è la sentenza III sez. penale del 17.2.1999 che, applicando il termine prescrizionale di dieci anni, ribadisce il principio che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla comunicazione della confisca o della restituzione. Quindi, se il diritto del custode sorge e può essere esercitato solo al momento della cessazione dell'attività di custode per restituzione o confisca del bene, " incertus quando" direbbero i Maestri del Diritto, non vi è dubbio che non può essere applicabile la prescrizione prevista dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche e che, pertanto, è applicabile nella specie la prescrizione ordinaria di cui 2946 c.c. I primi due motivi, nella loro parte essenziale, debbono ritenersi fondati. Occorre premettere che la specifica materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative), come del resto l'intera materia delle sanzioni amministrative, presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici sono innegabili le somiglianze con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto di custodia in questione infatti il depositario “...riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura” (art. 6 1766 c.c.); ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa. Sulla base di quanto ora esposto, deve ritenersi utile ai fini della decisione delle questioni sollevate nei primi due motivi, attribuire il giusto rilievo alla circostanza che in tema di deposito oneroso, secondo la prevalente dottrina, il compenso diventa di regola esigibile nel momento in cui la cosa viene restituita. Tale tesi appare del tutto convincente, specie se si considera che solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computodefinitivo del dare e dell'avere tra le parti (in particolare è solo in detto momento che ad es. diventa possibile prendere in esame gli eventuali danni alla cosa custodita, che possono essere ovviamente provocati dal custode fino all'istante prima della restituzione). Ci si può chiedere a questo punto se le connotazioni pubblicistiche, anch'esse presenti (come si è già detto) nel rapporto di custodia in questione possano in qualche modo inficiare l'applicabilità nella specie di detta tesi (sorgere dell'esigibilità solo al termine del rapporto). La risposta deve essere negativa in quanto anche nel caso di custodia amministrativa delle cose sequestrate, detto computo del dare e dell'avere diventa in concreto possibile solo al termine della custodia medesima (e più precisamente: “...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..."). Tale conclusione, alla quale si sarebbe dunque arrivati comunque, sulla base dei principi di diritto ora enunciati, anche a prescindere dal terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571, viene ulteriormente e definitivamente suffragata proprio da tale norma (e dalle ulteriori contenute nel D.P.R. cit.). 7 E' infatti palese che detto terzo comma, nel prevedere la liquidazione solo "...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...", stabilisce nel contempo in capo all' "...autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge..." non solo il dovere di provvedere a detta liquidazione “dopo” tale evento, ma anche il dovere di non provvedere alla liquidazione stessa prima;
e, dato che il legislatore, nel parlare di liquidazione, ha evidentemente inteso riferirsi anche al pagamento di quanto liquidato (e ciò emerge, oltre che dalla logica, anche dal chiaro contenuto delle ulteriori norme contenute nel D.P.R. sul punto), si deve concludere che prima dell'evento predetto l'autorità in questione ha il dovere di non pagare le spettanze del custode (salva la facolta di concedere solo meri acconti a richiesta). E' altresì incontestabile che il legislatore non può aver previsto che il diritto del custode al pagamento delle sue spettanze sorga in epoca anteriore al sorgere del correlativo potere-dovere di pagamento in capo all'autorità amministrativa. L'unica conclusione possibile a questo punto è che nel campo delle sanzioni amministrative (non solo l'esigibilità, ma addirittura) il diritto predetto del costode sorge solo “...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...". Quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento. E' opportuno precisare che le conclusioni sopra esposte non muterebbero anche nell'ipotesi che si affermasse che il diritto di credito del custode sorge in un momento precedente a quello suddetto e che è l'inizio dell'esigibilità del credito medesimo che si verifica solo nel momento ora indicato. Infatti deve considerarsi indubbio (e del resto sostanzialmente pacifico in dottrina e giurisprudenza) che la prescrizione inizia a decorrere solo allorché inizia a sussistere l'esigibilità. 8 Quanto sinora esposto è determinante anche per risolvere la questione dell'applicabilità o meno della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti la norma in questione recita: "Si prescrivono in cinque anni......4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”; è dunque palese che detta prescrizione breve si applica a tutti di diritti di credito che sorgono, ovvero diventano esigibili, periodicamente ad anno od in termini più brevi. Nel caso di custodia in questione il diritto del custode (come già esposto) sorge solo "...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..."; quindi nasce solo una volta e dopo detto evento;
ed è quindi evidente che non può parlarsi di un diritto di credito che nasce o diventa esigibile periodicamente. Appare a questo punto priva di pregio la tesi di chi afferma il contrario di quanto sopra esposto basandosi sull'assunto che il diritto del custode matura giorno per giorno con conseguente decorrenza da ogni singolo giorno del termine di prescrizione. Infatti, se con il termine “matura" si intende affermare il sorgere del diritto di credito (ogni giorno per le spettanze di quel giorno) ponendo a fondamento di tale tesi il fatto che il computo delle spettanze del custode si basa essenzialmente sulla durata della custodia (per cui ogni giorno in più comporta un corrispondente aumento di dette spettanze), occorre rilevare che una cosa è l'individuazione dei criteri di computo ed una cosa ben diversa è il sorgere del diritto di credito (ovvero il sorgere dell'esigibilità del medesimo); con la conseguenza che un custode può aver “maturato” (teoricamente e salvo il computo definitivo in cui dovranno certamente essere valutate anche eventuali voci a debito ad es. per danni alla cosa sequestrata) dal punto di vista meramente 9 . . . contabile un certo importo "a credito", senza per questo aver conseguito il relativo diritto di credito (ovvero il sorgere dell'esigibilità del medesimo). Si consideri inoltre che secondo la tesi criticata il custode potrebbe in qualunque momento del rapporto di custodia esigere ed ottenere dall'autorità competente l'immediato pagamento di tutte le spettanze "maturate" sino a quel momento;
e ciò, al limite, potrebbe avvenire anche al termine di ogni singolo giorno del periodo di durata della custodia, in relazione alle spettanze di quel giorno;
infatti tale conclusione discende inevitabilmente dall'assunto (necessariamente contenuto nell'asserzione, da un lato che il diritto matura di giorno in giorno, e dall'altro che è applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c.). che il "periodo” di tempo (di un anno o meno) di cui parla detto articolo sarebbe nella specie il giorno, ma ciò appare in totale contrasto sia con la disciplina dettata dal legislatore, sia con le più elementari esigenze di efficienza e buon andamento della custodia medesima. E' appena il caso di aggiungere che la previsione dei suddetti possibili acconti (ex art. 12 comma tre cit.), lungi dal giustificare tesi contrarie, suffraga ulteriormente e definitivamente la tesi sostenuta da questa Corte, per le seguenti due ragioni: -A) in quanto, secondo il chiaro dettato legislativo, prima “...che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..." non sussiste alcun diritto del custode, neppure in ordine agli acconti (il che rende a maggior ragione impossibile ipotizzare che possa esistere in ordine alla definitiva e totale liquidazione); il legislatore infatti parla con termine univoco di una mera possibilità ("...può..."), e quindi di una mera facoltà dell'autorità competente di disporre acconti;
-B) in quanto nella specie i diritti di cui parla la dottrina e la giurisprudenza sono due (diritto all'acconto; e diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento); ma essi sono nettamente diversi e distinti;
e, come 10 questa Corte ha più volte osservato, in tema di prescrizione, il diritto a cui si deve far riferimento, sia ai fini della decorrenza che della sospensione ed interruzione, è esattamente quello (e solo quello) della cui prescrizione si discute;
mentre sono irrilevanti i diritti ad esso collegati o connessi ma distinti (cfr. ad es. in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione, tra le altre Cass. n. 589 del 19/01/2002: "L'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, secondo comma cod. civ., opera limitatamente ai diritti azionati;
tale regola, applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, ne' la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti azionati"; cfr. anche Cass. n. 4031 del 14/06/1988: «Non ogni domanda ha effetto l'attore chiede il interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere lo adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorita' non vale ad interrompere la prescrizione della azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa"). Ciò comporta che qualsivoglia evento (sussistenza o meno del diritto;
decorrenza, sospensione od interruzione della prescrizione;
ecc.) concernente l'ipotetico (ed in realtà nella materia in esame non sussistente) diritto all'acconto non può avere alcuna influenza sulla eventuale prescrizione del diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento. 11 Con riferimento alla durata del termine di prescrizione non sembra inutile ricordare infine che in tema di custodia di cose sequestrate nel campo del diritto penale (contenente una disciplina non uguale rispetto a quella della custodia nel campo delle sanzioni amministrative;
ma tuttavia non priva di interesse ai fini della presente decisione, data la sussistenza anche di elementi di somiglianza;
ed a tal proposito va rilevato che la sentenza n. 230/1989 della Corte Costituzionale, attenendo solo al criterio di computo delle spettanze in questione, non ha inciso concretamente sulle problematiche in esame) anche la Corte di Cassazione Penale a S.U., in contrasto con una precedente giurisprudenza di legittimità di segno contrario, e sia pur attraverso un iter argomentativo diverso da quello sopra esposto nella presente sentenza (va ancora una volta ricordato che la disciplina legislativa sul punto in campo penale non è uguale a quella dettata dal legislatore nel campo delle sanzioni amministrative), ha finito con l'affermare l'applicabilità della prescrizione decennale negando l'applicabilità di quella quinquennale (v. Cass. SEZ. U. n. 25161 del 2/7/2002: "Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attivita' svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, e' correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicche' e' soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicita' nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi"). Sulla base di quanto sopra esposto va affermato il seguente principio di diritto: in tema di custodia in materia di sanzioni amministrative il diritto del custode alla 12 liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate;
di conseguenza solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione;
e detto termine è quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.. L'impugnata decisione deve dunque ritenersi viziata non avendo applicato tale principio di diritto. L'accoglimento dei primi due motivi ha effetto assorbente rispetto ai due motivi residui, concernenti l'interpretazione della scrittura privata sopra citata (Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia "Contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia inerente al valore da attribuire alla scrittura del privata del 30 maggio 95" con il quarto motivo (indicato come quinto nel ricorso per evidente errore materiale) la parte ricorrente denuncia "Violazione di legge, con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c."C.C."). L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° ed il 2° motivo;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro, Così deciso a Roma il 3.2.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE вибаси вий JEHE 01 tlista 13 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 LUG. 2003 . Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista