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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROMANO CLAUDIA E DOMENICO COLACI, elettivamente domiciliato in domicilio digitale
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. FENAROLI FELICITA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122 MILANO
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
A) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per inesistenza materiale dell'atto e per grave pregiudizio del diritto di difesa;
B) accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'improseguibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per la nullità del titolo esecutivo per usura originaria;
B.1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario indicato in premessa per usura ab origine;
B.2) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la ripetizione della somma di € Parte_1
150.470,66 pari agli interessi di mora usurari già pagati o, comunque, della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
C) accertare e dichiarare l'impignorabilità di taluni immobili perché di proprietà di terzi (sempre che tali beni siano indicati nell'atto di pignoramento redatto in originale); D) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore del Sig. nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa, Parte_1 maggiore o minore, che riterrà di giustizia e/o, comunque, condannare l'odierna opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente, di una somma equitativamente determinata;
E) condannare, comunque, parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione con distrazione a favore dei difensori costituiti, che ne fanno esplicita richiesta
B) CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria: - Dichiarare la connessione tra la presente opposizione e la RG n. 2171/2021 pendente sempre avanti a codesto Ill.mo Tribunale di Como e, per l'effetto, disporre la riunione delle cause. Nel merito, in via principale: - rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via istruttoria: - Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso: condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella misura equitativamente stabilita da codesto Giudicante, nonché alla sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione forzata immobiliare intrapresa dal creditore procedente con pignoramento notificato il 16.6.2021 nei confronti del debitore per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro 509.027,32 oltre interessi maturati e maturandi, quest'ultimo proponeva opposizione ex art 615 cpc, con istanza di sospensione, eccependo:
A) l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per inesistenza materiale dell'atto e per grave pregiudizio del diritto di difesa, essendo incompleto nelle pagine 2,4,6,8,10;
B) l'improcedibilità, l'improseguibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per la nullità del titolo esecutivo per usura originaria;
B.1) la nullità del contratto di mutuo ipotecario indicato in premessa per usura ab origine;
B.2) il diritto del debitore ad ottenere la ripetizione della somma di € 150.470,66 pari agli interessi di mora usurari già pagati o, comunque, della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
C) l'impignorabilità di taluni immobili perché di proprietà di terzi (sempre che tali beni siano indicati nell'atto di pignoramento redatto in originale);
Inoltre, l'opponente chiedeva di:
D) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore del debitore nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che riterrà di giustizia e/o, comunque, condannare l'odierna opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente, di una somma equitativamente determinata;
E) condannare, comunque, l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione con distrazione a favore dei difensori costituiti, che ne fanno esplicita richiesta.
Con ordinanza del 22.12.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ritenendo non assistiti da un fumus di fondatezza tutti i motivi d'opposizione articolati.
Parte opponente ha introdotto il giudizio di merito limitatamente ai seguenti motivi:
I) illegittimità dell'ordinanza: violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 1 e seguenti della legge 108/1996 e dell'art. 644 c.p..
II) violazione dell'art. 112 c.p.c.. omessa pronuncia su una specifica eccezione della opponente nel giudizio di esecuzione.
III) responsabilità aggravata del creditore procedente ex art. 96 c.p.c.
Le ragioni di opposizione indicate sono completamente infondate.
Il primo motivo è infondato. Infatti, come è noto, per calcolare se un finanziamento è usurario, si deve confrontare il TEG (Tasso Effettivo Globale) del contratto con il Tasso Soglia di Usura (TSU) che è determinato aumentando del 50% il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia. Al riguardo la SC di SA (tra le tante cfr Cass Civ n 39898/2021) ha avuto modo di affermare che è il TEG che serve per calcolare l'usura e non anche il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), usato invece per la trasparenza.
Nella specie, la perizia depositata da parte opponente (di ben 91 pagine composta da tabelle non chiare)
è erronea nella parte in cui calcola il TAEG per confrontarlo con il TSU, poiché il parametro di riferimento per stabilire l'eventuale superamento soglia di usura non è il TAEG ma il TEG (Tasso Effettivo Globale). pagina 3 di 4 Anche il secondo motivo è infondato. Il GE, infatti, nel provvedimento del 18/12/21, ha avuto modo di affermare che “le ulteriori ragioni dedotte con l'atto di opposizione sono tutte riconducibili a vizi non attinenti al titolo esecutivo bensì al merito della decisione del Giudice della cognizione”. In ogni caso, l'eccezione è inammissibile per difetto di legittimazione del ad eccepire che la proprietà di beni Pt_1 è di terzi. Semmai legittimato all'opposizione di terzo sarebbe stato esclusivamente la società che il dduce come proprietaria Pt_1
Infondato è altresì l'ultima censura, attesa la totale infondatezza dei motivi dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in misura media del D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento (oltre 500.000) per le varie fasi esclusa fase istruttoria.
La presente istanza di sospensione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese che saranno liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 6.023,00 ex art 96 cpc.
Como, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROMANO CLAUDIA E DOMENICO COLACI, elettivamente domiciliato in domicilio digitale
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. FENAROLI FELICITA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122 MILANO
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
A) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per inesistenza materiale dell'atto e per grave pregiudizio del diritto di difesa;
B) accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'improseguibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per la nullità del titolo esecutivo per usura originaria;
B.1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario indicato in premessa per usura ab origine;
B.2) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la ripetizione della somma di € Parte_1
150.470,66 pari agli interessi di mora usurari già pagati o, comunque, della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
C) accertare e dichiarare l'impignorabilità di taluni immobili perché di proprietà di terzi (sempre che tali beni siano indicati nell'atto di pignoramento redatto in originale); D) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore del Sig. nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa, Parte_1 maggiore o minore, che riterrà di giustizia e/o, comunque, condannare l'odierna opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente, di una somma equitativamente determinata;
E) condannare, comunque, parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione con distrazione a favore dei difensori costituiti, che ne fanno esplicita richiesta
B) CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria: - Dichiarare la connessione tra la presente opposizione e la RG n. 2171/2021 pendente sempre avanti a codesto Ill.mo Tribunale di Como e, per l'effetto, disporre la riunione delle cause. Nel merito, in via principale: - rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via istruttoria: - Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso: condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella misura equitativamente stabilita da codesto Giudicante, nonché alla sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione forzata immobiliare intrapresa dal creditore procedente con pignoramento notificato il 16.6.2021 nei confronti del debitore per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro 509.027,32 oltre interessi maturati e maturandi, quest'ultimo proponeva opposizione ex art 615 cpc, con istanza di sospensione, eccependo:
A) l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per inesistenza materiale dell'atto e per grave pregiudizio del diritto di difesa, essendo incompleto nelle pagine 2,4,6,8,10;
B) l'improcedibilità, l'improseguibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per la nullità del titolo esecutivo per usura originaria;
B.1) la nullità del contratto di mutuo ipotecario indicato in premessa per usura ab origine;
B.2) il diritto del debitore ad ottenere la ripetizione della somma di € 150.470,66 pari agli interessi di mora usurari già pagati o, comunque, della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
C) l'impignorabilità di taluni immobili perché di proprietà di terzi (sempre che tali beni siano indicati nell'atto di pignoramento redatto in originale);
Inoltre, l'opponente chiedeva di:
D) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore del debitore nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che riterrà di giustizia e/o, comunque, condannare l'odierna opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente, di una somma equitativamente determinata;
E) condannare, comunque, l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione con distrazione a favore dei difensori costituiti, che ne fanno esplicita richiesta.
Con ordinanza del 22.12.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ritenendo non assistiti da un fumus di fondatezza tutti i motivi d'opposizione articolati.
Parte opponente ha introdotto il giudizio di merito limitatamente ai seguenti motivi:
I) illegittimità dell'ordinanza: violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 1 e seguenti della legge 108/1996 e dell'art. 644 c.p..
II) violazione dell'art. 112 c.p.c.. omessa pronuncia su una specifica eccezione della opponente nel giudizio di esecuzione.
III) responsabilità aggravata del creditore procedente ex art. 96 c.p.c.
Le ragioni di opposizione indicate sono completamente infondate.
Il primo motivo è infondato. Infatti, come è noto, per calcolare se un finanziamento è usurario, si deve confrontare il TEG (Tasso Effettivo Globale) del contratto con il Tasso Soglia di Usura (TSU) che è determinato aumentando del 50% il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia. Al riguardo la SC di SA (tra le tante cfr Cass Civ n 39898/2021) ha avuto modo di affermare che è il TEG che serve per calcolare l'usura e non anche il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), usato invece per la trasparenza.
Nella specie, la perizia depositata da parte opponente (di ben 91 pagine composta da tabelle non chiare)
è erronea nella parte in cui calcola il TAEG per confrontarlo con il TSU, poiché il parametro di riferimento per stabilire l'eventuale superamento soglia di usura non è il TAEG ma il TEG (Tasso Effettivo Globale). pagina 3 di 4 Anche il secondo motivo è infondato. Il GE, infatti, nel provvedimento del 18/12/21, ha avuto modo di affermare che “le ulteriori ragioni dedotte con l'atto di opposizione sono tutte riconducibili a vizi non attinenti al titolo esecutivo bensì al merito della decisione del Giudice della cognizione”. In ogni caso, l'eccezione è inammissibile per difetto di legittimazione del ad eccepire che la proprietà di beni Pt_1 è di terzi. Semmai legittimato all'opposizione di terzo sarebbe stato esclusivamente la società che il dduce come proprietaria Pt_1
Infondato è altresì l'ultima censura, attesa la totale infondatezza dei motivi dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in misura media del D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento (oltre 500.000) per le varie fasi esclusa fase istruttoria.
La presente istanza di sospensione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese che saranno liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 6.023,00 ex art 96 cpc.
Como, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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