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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6781/2025 R.G. cui è riunito 12105/2024 (atp)
TRA
(CF: ) e (CF: ) nella
Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore (C.F. ), - rapp.ti e difesi dall' Persona_1 C.F._3
Avv. Mariadomenica Trama presso il cui studio elettivamente domiciliano come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti in epigrafe esponevano che il proprio figlio minore , aveva presentato domanda per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di frequenza e, all'esito della visita, veniva giudicato non invalido;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo al figlio minore. CP_ L si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che la perizia sarebbe viziata da contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico legali, non essendo stato adeguatamente valutato dal consulente il disturbo nell'apprendimento pure riscontrato.
Le censure sono infondate.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Dette conclusioni sono confortate dalla documentazione medica specialistica allegata in ricorso, oltre che dalle risultanze dell'esame obiettivo condotto dall'ausiliario del giudice che attesta Questo
CTU ritiene che la condizione clinica attuale del minore , sia in Persona_1 considerazione della documentazione presentata agli atti che dell'impressione clinica in corso di accertamento, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera grave e persistente con le attività proprie dell'età. Infatti il minore si presenta partecipe e ben disposto al dialogo, in grado di instaurare un rapporto valido sul piano comunicativo e relazionale con l'adulto estraneo. L'eloquio si mostra adeguato all'età nella forma e nei contenuti. Il flusso del pensiero appare congruo. Il contesto scolastico viene vissuto senza particolare difficoltà o frustrazione, oltre che rappresentare un piacevole momento di aggregazione con i pari. La comprensione linguistico- verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto. Pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza” (cfr. ctu in atti).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, l'ausiliare del giudice si è soffermato, sia in perizia sia in sede di risposta alle osservazioni di parte, a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale rispetto alle diverse valutazioni riportate in ricorso, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ 3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 12.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6781/2025 R.G. cui è riunito 12105/2024 (atp)
TRA
(CF: ) e (CF: ) nella
Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore (C.F. ), - rapp.ti e difesi dall' Persona_1 C.F._3
Avv. Mariadomenica Trama presso il cui studio elettivamente domiciliano come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti in epigrafe esponevano che il proprio figlio minore , aveva presentato domanda per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di frequenza e, all'esito della visita, veniva giudicato non invalido;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo al figlio minore. CP_ L si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che la perizia sarebbe viziata da contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico legali, non essendo stato adeguatamente valutato dal consulente il disturbo nell'apprendimento pure riscontrato.
Le censure sono infondate.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Dette conclusioni sono confortate dalla documentazione medica specialistica allegata in ricorso, oltre che dalle risultanze dell'esame obiettivo condotto dall'ausiliario del giudice che attesta Questo
CTU ritiene che la condizione clinica attuale del minore , sia in Persona_1 considerazione della documentazione presentata agli atti che dell'impressione clinica in corso di accertamento, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera grave e persistente con le attività proprie dell'età. Infatti il minore si presenta partecipe e ben disposto al dialogo, in grado di instaurare un rapporto valido sul piano comunicativo e relazionale con l'adulto estraneo. L'eloquio si mostra adeguato all'età nella forma e nei contenuti. Il flusso del pensiero appare congruo. Il contesto scolastico viene vissuto senza particolare difficoltà o frustrazione, oltre che rappresentare un piacevole momento di aggregazione con i pari. La comprensione linguistico- verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto. Pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza” (cfr. ctu in atti).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, l'ausiliare del giudice si è soffermato, sia in perizia sia in sede di risposta alle osservazioni di parte, a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale rispetto alle diverse valutazioni riportate in ricorso, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ 3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 12.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli