Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 550/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. DE MASI GIUSEPPE;
Parte_1
contro
– con il Funzionario Controparte_1
CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 26/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente in collegamento da remoto l'Avv. DE MASI GIUSEPPE, per la parte resistente la dott.ssa , munita di delega agli atti Controparte_2
telematici.
L'Avv. DE MASI, vista la memoria di controparte, conferma che il provvedimento cautelare è stato eseguito dal e pertanto conviene sul fatto che è CP_1
cessata la materia del contendere, ma insiste sulla liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti e dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 550/2024, avente per oggetto “graduatorie di circolo e di istituto ATA”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIUSEPPE DE MASI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4/9/2024, ha Parte_1
promosso il presente giudizio, lamentando che il Controparte_1
, nel procedimento di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia
[...]
del personale ATA per il triennio 2024/2027 e nonostante il reclamo da lui svolto ai sensi dell'art. 8 del D.M. 89/2024, gli avesse negato il riconoscimento dei servizi prestati dal
8.10.2021 all'8.3.2024, inizialmente non indicati -per mero “errore tecnico” (cfr. pag. 2, ricorso)- nella domanda di inserimento in graduatoria. Il ricorrente, invocando quanto disposto dall'art. 6, L. 241/1990, in ordine ai poteri istruttori d'ufficio dell'Amministrazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, anche in via cautelare d'urgenza:
2 accertare e dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del
Decreto di rigetto prot. 0007483 - 28/08/2024 formulato dal Dirigente Scolastico
Parte_2 all'uopo accertando i titoli di servizio prestati dal ricorrente presso l'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare il , nonché Controparte_1 le sue articolazione interne, a riconoscere tali titoli di servizio attribuendogli il relativo punteggio e così modificando la graduatoria di III fascia per il personale ATA a beneficio dei diritti del Sig. . Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per la trattazione dell'istanza cautelare, il non si è costituito nel detto Controparte_1
procedimento d'urgenza, che è stato deciso in senso favorevole al ricorrente.
L'Amministrazione convenuta si è invece costituita nel presente giudizio di merito, dando atto di avere eseguito il provvedimento cautelare e di avere quindi rettificato la graduatoria, previo riconoscimento al ricorrente del punteggio di 19,11, in luogo del minore punteggio di 9,61 in precedenza attribuitogli.
All'odierna udienza il procuratore attorea ha preso atto del recepimento del provvedimento cautelare da parte del convenuto , ma ha chiesto la liquidazione delle spese di lite. CP_1
La causa va quindi decisa ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
2. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto già argomentato nel provvedimento cautelare, che di seguito si riproduce nella parte in diritto:
“3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come premesso, il sig. , in data 18.6.2024 ha presentato presso l Parte_1 [...] di domanda per la conferma/ aggiornamento in vista della CP_3 Pt_2 costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/2027. In tale istanza ha inserito il titolo abilitativo ed il titolo di servizio solo relativamente all'anno scolastico 2020/2021. Il ricorrente però allega e prova (tramite produzione dei relativi contratti, doc. 3 ricorso) di avere indicato, in sede di reclamo ex art. 8 D.M. 89 del 21.5.2024, anche i servizi prestati successivamente all'anno scolastico 2020/2021, i quali non sono stati tuttavia riconosciuti dal , per la dedotta ragione che non possa essere considerato CP_1 errore materiale la loro mancata indicazione in sede di domanda di inserimento in graduatoria (cfr. decreto del 28.8.2024 sub doc. 5, ricorso).
3.1. L'art. 6 della L. 241/1990, prevede che “Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio 3 i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Va allora considerato come i dati omessi dal ricorrente fossero senz'altro nella piena disponibilità dell'amministrazione convenuta, trattandosi di servizi tutti resi per istituti scolastici della Provincia di Lecco, nel triennio scolastico appena trascorso. Non si vede quindi perché, in un'ipotesi di tal fatta, dovrebbe escludersi l'applicabilità del citato art.
6. Il responsabile del procedimento ben può verificare, anche d'ufficio, l'erroneità ed incompletezza dell'istanza, tanto più che l'amministrazione potrebbe farlo avvalendosi delle potenzialità dei sistemi informatici: se è vero che la procedura di formazione della graduatoria è informatizzata (ed infatti anche le domande di inserimento avvengono con modalità telematiche), non può escludersi a priori la possibilità per l'amministrazione di associare automaticamente, ai nominativi dei richiedenti, i titoli dei servizi prestati presso l'amministrazione stessa.
3.2. A maggior ragione non può escludersi l'obbligo dell'amministrazione di consentire l'emenda di un errore, peraltro proprio in quella fase della procedura che è destinata a tenere conto degli eventuali errori materiali della graduatoria provvisoria. Infatti il DM 89/2024, che regolamenta le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevede, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e nel termine di dieci giorni da essa, la possibilità di reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento, dopodichè decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva (art. 8). Stante il tenore del richiamato art. 6 della legge 241/1990, non appare possibile relegare tale reclamo a mero strumento di correzione degli errori materiali commessi dall'amministrazione e non estenderlo, piuttosto, anche alle omissioni o sviste, in cui possa essere incorso il richiedente. Diversamente opinando, si rischierebbe di mettere in discussione i principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento della pubblica amministrazione. Anche l'art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, consente alla pubblica amministrazione di emendare lacune od errori nella fase istruttoria di un rapporto tra P.A. e soggetti privati, che va sempre improntato alla piena e leale collaborazione. D'altra parte l'amministrazione convenuta, disinteressandosi del presente giudizio, non ha ritenuto di eventualmente rappresentare le difficoltà che possano ostare ad un tale condotta.
In definitiva, a fronte del reclamo tempestivamente proposto dal sig. Parte_1 prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, l'amministrazione doveva tenere conto dei servizi effettivamente espletati dal ricorrente. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris della proposta domanda cautelare, va senz'altro ravvisato anche il periculum in mora, in quanto dall'immediata attribuzione del maggiore punteggio consegue senz'altro per il ricorrente maggiore possibilità di attribuzione di supplenze”.
4 Nella propria memoria difensiva il Controparte_1
nulla ha dedotto in merito all'eventuale insussistenza delle ragioni del ricorrente, limitandosi a dare atto di essersi adeguato al provvedimento cautelare d'urgenza.
Anche in questa sede va perciò ribadita la fondatezza delle ragioni attoree, sicchè
l'Amministrazione convenuta risulta virtualmente soccombente. Tuttavia, considerato che il ha già eseguito l'ordinanza cautelare e che sul cd. soccorso istruttorio si è formata CP_1
una giurisprudenza di merito non uniforme, si ritiene sussistano i gravi motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 26 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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