Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
La notifica della sentenza alla parte presso il procuratore anziché al procuratore quale destinatario della notificazione deve ritenersi ugualmente idonea a far decorrere i termini di impugnazione perché anch'essa soddisfa pienamente la esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persona particolarmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed opportunità di proporre gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7480 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AI UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO MARTELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2917/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/01/00 - R.G.N. 33773/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre, con atto notificato il 29 gennaio 2001, la società Poste Italiane s.p.a. nei confronti della sig.ra AN RA, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 1^ aprile 1999, depositatoci 28 gennaio 2000 e notificata il 28 febbraio 2000 a Poste Italiane s.p.a., già Ente Poste Italiane, presso il procuratore domiciliatario nominato in grado di appello, avv. Rossana Clavelli.
La RA ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. La Corte giudica fondata l'eccezione alla luce dell'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 5 giugno 1987, n. 4909) secondo cui "la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore anziché al procuratore quale destinatario della notificazione della sentenza (art. 170, primo comma, c.p.c.) deve tuttavia ritenersi egualmente idonea a far decorrere i termini di impugnazione perché anch'essa soddisfa pienamente l'esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persona particolarmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed opportunità di proporre gravame".
Consegue da quanto precede che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 325, secondo comma, c.p.c.). Le spese seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c.) e vengono distratte in favore dei Difensori della RA, avv.ti Valerio Martella e Roberto Rizzo che ne hanno fatto motivata richiesta.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 29,00 oltre euro 1.500,00== per onorario, con distrazione in favore degli avv.ti Valerio Martella e Roberto Rizzo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003