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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 1° ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4966/2023 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo dall'avv. Giuseppe Lanocita unitamente all'avv. Francesca Falvella, con cui elettivamente domicilia in Salerno (SA), alla via Roma 61
Ricorrente
E
(P.IVA ), con sede legale in Salerno, alla Via Santi Martiri Controparte_1 P.IVA_1
Salernitani snc (interno Stazione FS) - 84123, in persona dell'avv. Nicola Nero in qualità di Institore giusta procura per atto del Notaio Dott. , del 08 Marzo 2023, rep. N. 51246, Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli (80121) alla via Carlo Poerio, 90 presso lo studio del prof. avv.
NG NT che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giovanni
Ronconi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Avente ad oggetto: ricorso per annullamento dell'azione di risarcimento diretto
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente della società resistente dal 9 settembre 2017, di essere inquadrato quale “operatore di esercizio” al “parametro 140”, e di svolgere mansioni di autista;
dichiarava che con nota prot. 2365 del 26 giugno 2023, la società datrice gli aveva contestato di aver provocato un danno alla parte posteriore sinistra all'autobus Moby 14736, danno presumibilmente cagionato durante un trasferimento dello stesso dal Deposito di PA alla Rimessa di AV dé RR;
il danno veniva stimato in €. 852,50, e veniva imputato al ricorrente il pagamento dell'importo di €. 213,25, operando le relative decurtazioni dalla sua retribuzione, per un importo mensile pari ad €. 71,08, per tre mesi a decorrere dal mese di agosto 2023: ciò perché la resistente aveva inteso inquadrare il danno quale conseguenza di un sinistro colpevole da imputare al ricorrente, con decurtazione del 75% dell'importo da risarcire (in ragione della sussistenza di un precedente sinistro, risalente all'agosto 2020). Il ricorrente contestava innanzitutto l'indicazione della data in cui tale sinistro si sarebbe verificato.
Inizialmente, infatti, era stata indicata quella del 22 giugno 2023 (nella quale il ricorrente stava godendo di un giorno di ferie), poi modificata nel 16 giugno 2023, data nella quale egli effettivamente aveva trasferito l'autobus come sopra indicato, ma senza cagionare alcun sinistro e consegnando le chiavi dello stesso ai colleghi deputati alla custodia;
riteneva quindi tale sanzione illegittima e passibile di annullamento in ragione dell'illegittima applicazione del procedimento di cui all'art. 34 del detto C.C.N.L. (in particolare per la mancata tempestiva contestazione dell'addebito, per la mancata descrizione della dinamica del sinistro, per l'errata indicazione della data di verificazione dello stesso e per non aver la resistente dato seguito alla sua richiesta di visionare le telecamere di sorveglianza della Rimessa) e dell'errata imputazione al ricorrente DE danni patiti dal veicolo;
tanto premesso, il ricorrente chiedeva al giudice adito di “(i) accertare e dichiarare che nel computo DE sinistri di cui all'art. 34 del C.C.N.L. di categoria sono esclusi quelli c.d. incolpevoli, non attribuibili né imputabili a titolo di colpa o dolo al conducente;
(ii) annullare la sanzione disposta in ragione della evidente violazione del diritto di difesa del lavoratore, sancito anche dallo stesso articolo 34 del C.C.N.L., accertando e dichiarando la genericità e la inidoneità della ridetta contestazione e del provvedimento ai fini disciplinari e sanzionatori;
(iii) accertare e dichiarare l'insussistenza DE presupposti per l'imputazione di qualsiasi responsabilità per il danno rilevato, per i motivi già espressi in narrativa;
(iv) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione inflitta ed erogata e pertanto annullarla, con conseguente infondatezza della trattenuta stipendiale ed obbligo restitutorio di quanto a tale titolo ricevuto dal datore;
(v) per l'effetto, condannare, dunque, la società intimata alla restituzione delle somme trattenute a titolo di risarcimento per i sinistri di cui sopra, eventualmente ed in subordine tenendo conto dell'esatta stima del danno. Tanto con condanna della resistente società al versamento DE compensi e delle spese del giudizio, da attribuirsi agli scriventi procuratori anticipatari.”.
La parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda ex art. 10 RD. 148/1931, nonché l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per omessa allegazione del contratto collettivo invocato;
nel merito sottolineava l'evidenza sia della responsabilità del ricorrente nella causazione del danno che della correttezza del procedimento disciplinare instaurato, come da documentazione che allegava;
concludeva chiedendo al giudice adito di dichiarare improcedibile e inammissibile, ovvero rigettare nel merito l'avverso ricorso in quanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'esito , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
**************
Preliminarmente questo giudice ritiene di dover superare l'eccezione sollevata dalla resistente CP_2 in ordine alla inammissibilità ed infondatezza del ricorso per omessa allegazione del contratto collettivo invocato .
Non è dubitabile infatti che, a differenza della legge e DE contratti collettivi del pubblico impiego
( pubblicati sulla ET Ufficiale ) , il ccnl privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio ( v, Cass, n. 6394/2019 ; Cass. n. 19117/2023 ; Cass. n. 6135/2024) . E . nel caso di specie , nonostante l'affermazione di segno contrario contenuta nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2024 ( in riscontro all'eccezione proposta alla resistente ed avente oggetto la presunta “nullità/inammissibilità” del ricorso introduttivo, la stessa si appalesa pretestuosa e priva di alcun pregio giuridico. Il C.C.N.L. di riferimento, infatti, è stato pedissequamente allegato dal ricorrente nell'atto introduttivo) , in atti non si rinviene affatto il contratto collettivo invocato . Ad aggravare il comportamento processuale della parte ricorrente rileva inoltre la circostanza che , nonostante il giudice , facendo uso DE propri poteri istruttori ,avesse onerato la stessa al deposito del contratto collettivo , veniva prodotto in giudizio unicamente il contratto aziendale di che nulla ha a che vedere con le norme menzionate nel presente CP_1 giudizio .
Se dunque questo giudicante ha ritenuto di affrontare comunque il merito della controversia è unicamente perché , pur non allegando il contratto collettivo invocato , il ricorrente ha comunque richiamato nel corpo del ricorso, sia pure in forma riassuntiva , il contenuto dell'art. 34, contenuto che non è stato specificamente contestato dalla parte resistente .
In proposito , infatti , non può non rilevare la circostanza che l'art. 34 del CC Controparte_3 del 2015 , veniva invocato dalla stessa parte resistente a fondamento della richiesta risarcitoria , sicché , laddove l'azienda avesse inteso contestare il contenuto dell'articolo per come riportato in ricorso , avrebbe dovuto farlo in maniera specifica .
Nella specie , dunque , daremo per assodato che il contenuto dell'art. 34 sia esattamente quello riportato nel ricorso introduttivo , con ciò superando l'eccezione di inammissibilità e di infondatezza sollevata dalla convenuta .
Dei comportamenti processuali tenuti dalla parte ricorrente , tuttavia , si terrà conto in sede di liquidazione delle spese del giudizio , così come si terrà conto del mancato esperimento del reclamo gerarchico previsto dall'art. 10 del R.D. 148/1931.
Va premesso che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è disciplinato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "Corpus". Una di queste disposizioni , contenuta nell'art. 10 , pur riconoscendo la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per tutte le controversie inerenti il rapporto di lavoro , subordinava tale possibilità al previo esperimento di un reclamo in via gerarchica .
Va chiarito che la Corte Costituzionale ( sentenza 29 marzo 1972, n. 57 e sentenza 26 luglio 1979 n.
93 ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui disponeva l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro. Ne consegue che , in caso di mancata proposizione del reclamo gerarchico, va applicato il disposto dell'art. 443 c.p.c., con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale
(cfr. tra la altre: Cass. 7 giugno 2003 n. 9150; Cass. 23 giugno 1998 n. 6220).
Ebbene , nel caso di specie , nonostante la rituale eccezione sollevata dalla convenuta , il Giudicante ha ritenuto di non dichiarare la improcedibilità affrontando subito il merito della domanda proposta
. Il reclamo gerarchico previsto dall'art. 10 sopra citato risponde infatti al preciso scopo di rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso , ma nel caso di specie , avendo il ricorrente già notificato il ricorso giudiziario , costringendo la controparte a munirsi di un difensore tecnico , è apparso non utile , ai fini della celerità del processo , disporre la sospensione del giudizio per consentire l'esperimento del ricorso in via amministrativa .
Di tale comportamento processuale , tuttavia , non può non tenersi conto nella regolamentazione delle spese , atteso che la parte ha deliberatamente rinunciato a trovare una soluzione della controversia economicamente più vantaggiosa .
Fondati , inoltre , sono i rilievi sollevati dalla società resistente anche in ordine all'utilizzo improprio delle note di trattazione scritta da parte del ricorrente . In data 20.3.2023 , infatti , travalicando il limite imposto dalle note cartolari sostitutive di udienza di riportare “ le sole istanze e conclusioni “ , il introduceva circostanze nuove , completamente omesse nel ricorso introduttivo e perciò Pt_1 inammissibili . Si fa riferimento , in particolare, alla dedotta irrilevanza , ai fini di cui all'art. 34
CC , del sinistro occorso il 28 agosto 2020 perché giammai contestato e non riconducibile a titolo di colpa al ricorrente .
Occorre infatti tener presente che , nel corso dell'audizione cui il ricorrente partecipava con l'assistenza del proprio rappresentante sindacale , allo stesso veniva contestato che nei 60 mesi che precedevano l'evento oggetto della presente procedura risultava un sinistro passivo a lui imputabile del 28.8.2020 nf.mercurio 274/2020 , senza che il ricorrente obiettasse alcunchè in quella occasione
. Ma non solo , anche nel ricorso giudiziario il ricorrente ometteva qualsiasi riferimento al sinistro sopra menzionato e certamente non sollevava alcun profilo di illegittimità della richiesta di risarcimento per la inesistenza di un precedente sinistro imputabile a sua colpa .
E' infatti soltanto con le note di trattazione scritta che il ricorrente, per la prima volta , nega l'esistenza di un precedente infortunio addebitabile a sua colpa , sicchè egli afferma che l'azione posta in essere da per l'addebito diretto del risarcimento danni , e di cui oggi si discute , sarebbe CP_1 comunque illegittima , anche laddove si dimostrasse la sua colpa , essendo , questo , il primo infortunio in ipotesi a lui addebitabile. A tal fine egli richiama un altro periodo contenuto nell'art. 34 del CC , di cui , però , non faceva alcuna menzione nel ricorso introduttivo .
E' evidente , tuttavia , che non è possibile introdurre in corso di causa ulteriori profili di illegittimità della sanzione non menzionati nel ricorso introduttivo e sui quali la controparte non ha avuto la possibilità di difendersi , sicchè , in assenza di una tempestiva e rituale contestazione , daremo per assodato che il ricorrente si è reso responsabile nei 60 mesi precedenti l'evento per cui è causa di un ulteriore infortunio , sicchè non trova applicazione , nella specie , l'esonero da responsabilità per il primo infortunio colpevole cui farebbe riferimento l'art. 34 , come detto mai allegato alla produzione attorea .
Per quanto riguarda invece le eccezioni effettivamente sollevate con il ricorso introduttivo e che vanno invece esaminate , esse risultano per la maggior parte infondate .
Infondata , in particolare , è l' eccezione relativa alla impossibilità di addebitare al ricorrente fatti che sarebbero stati commessi mentre egli era assente per ferie .
Il ricorrente , infatti , sostiene che nella lettera di contestazione degli addebiti si sarebbe fatto riferimento alla data del 22 giugno 2023 come quella in cui sarebbero stati causati danni al mezzo aziendale , data in cui il ricorrente non sarebbe stato affatto presente in azienda .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato che l'unica contestazione di addebito , Pt_2 munita di protocollo aziendale , regolarmente sottoscritta e notificata al lavoratore , avrebbe menzionato correttamente la data del 16 giugno 2023 come quella di causazione del danno , sicchè nessuna modifica unilaterale della contestazione sarebbe stata posta in essere dalla datrice di lavoro
. E proprio perché non è riferibile all' , la bozza di cui il ricorrente è venuto inspiegabilmente Pt_2 in possesso non assume alcun rilievo neanche per le ulteriori imprecisioni menzionate nel ricorso introduttivo . D'altra parte , che il ricorrente abbia ben presente la data in cui sarebbe occorso l'incidente al mezzo aziendale e quando l'incidente sarebbe stato scoperto e denunciato , appare evidente proprio dalle difese da lui spiegate a seguito della contestazione di addebito , nelle quali egli descrive il servizio prestato nella giornata del 16 giugno 2023 e le operazioni che avrebbe posto in essere .
Infondate sono anche le doglianze secondo le quali avrebbe inteso immotivatamente CP_1 denegare l' accesso alle videoregistrazioni richieste . Dalla documentazione in atti , infatti , emerge che la società ha puntualmente risposto alla richiesta del lavoratore , offrendo puntuale motivazione in ordine alla impossibilità di fornirgli le registrazioni richieste , vista la inesistenza di un impianto di registrazione presso il deposito di PA e la perdita delle registrazioni effettuate nel deposito di
AV DE RR nelle giornate richieste in ossequio all'obbligo di conservazione per i soli sette giorni successivi alla registrazione .
Generica , oltre che infondata , è anche l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata prova del danno da parte della datrice di lavoro .
Dal verbale di audizione sottoscritto dal lavoratore si evince infatti che il ha potuto prendere Pt_1 visione ed esaminare la “ scheda DE danni al materiale rotabile relativa al sinistro del 16.6.2023 , nonché il preventivo redatto dalla società PU & C. s.r.l. , da cui si desume che l'ammontare degli stessi è pari ad € 852,50 , mentre il ricorrente non ha offerto alcuna valutazione alternativa che potesse sconfessare la fondatezza della stima effettuata dalla datrice di lavoro .
A questo punto , pertanto , non rimane che esaminare l'ultima questione , in realtà la più importante
, vale a dire quella relativa alla prova dell'addebitabilità a colpa del ricorrente dell'incidente occorso al mezzo aziendale .
Partiamo quindi dalla contestazione degli addebiti nella quale si legge : “
In data 16.06.2023 Le è stato affidato l'autobus matr. az.le n. 14736 per un trasferimento fuori servizio dal Deposito di PA (SA) alla Rimessa di AV dé RR (SA). Nel pomeriggio del 16 giugno 2023 l'autobus matr. az.le n. 14736 a Lei dato in dotazione, dopo essere stato da Lei trasferito da PA a AV, viene da Lei parcheggiato nel deposito di AV dè RR e non viene più utilizzato da altri Operatori di Esercizio almeno fino alla constatazione del danno avvenuta nella mattinata del giorno successivo da parte del Capolinea di AV dè RR.
Nello specifico, il giorno 17 giugno 2023 alle ore 08:30, il facente funzioni Capolinea di AV dé
RR (SA), rilevava il danno all'autobus citato nella parte posteriore sinistra ancora in sosta dal giorno precedente. Dalla procedura Mercurio, tra l'altro, non sono presenti segnalazioni del danno all'autobus matr. az.le n. 147 36 con data antecedente a quella della rilevazione. Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, la responsabilità del danno, rilevato al lato posteriore sinistro dell'autobus matr. az.le 14736, preventivato in complessivi curo 852,50 al netto dell'lVA e al netto della perdita economica per fermo DE veicoli nei giorni success ivi all'evento e fino all' avvenuta riparazione, è a Lei attribuibile….
Ebbene , dall'istruttoria svolta è emerso che in data 16.6.2023 il ricorrente aveva effettivamente prelevato l'autobus dal deposito di PA per trasportarlo a AV ( vedi dichiarazione di denuncia sinistro a firma dello stesso ricorrente “ L'uscita dal deposito di PA verso le 16,20 circa , dopo la fine del mio turno , e percorro la Statale 18 . Deposito PA rimessa di AV verso le 17,00/17,15 circa , arrivo alla rimessa di AV , parcheggio il Moby 14736 nello stallo e consegno le chiavi) .
L'autobus era stato sottoposto ad un intervento manutentivo iniziato il 15 e terminato proprio il giorno
16 giugno 2023 e nessuna segnalazione di danni all'autobus era stata effettuata attraverso la procedura
Mercurio che gli Operatori di Esercizio dipendenti di sono tenuti ad osservare . CP_1
Si può ritenere pertanto che, allorquando il ricorrente prelevava l'autobus presso il deposito di PA
, il mezzo non presentasse alcun danno . Per la verità , va evidenziato che il ricorrente , in sede di audizione , riconosceva di aver omesso di verificare le condizioni dell'autobus prima di eseguire il trasferimento da PA a AV , ma in tal modo egli ha assunto su di sé il rischio di vedersi addebitati eventuali danni preesistenti .
Il teste , sentito all'udienza del 20 novembre 2024 , dichiarava infatti : “ E' Testimone_1 nell'interesse dell'autista verificare , all'inizio del proprio turno di lavoro , che non ci siano danni all'autobus assegnato e questo perché sappiamo che il danno ci viene addebitato “ .
E dello stesso tenore è anche la dichiarazione del teste :” Costituisce buona prassi per Tes_2 ogni autista quella di visionare il mezzo prima di mettersi alla guida per controllare che non ci siano danni al mezzo che potrebbero essergli addebitati … Naturalmente è nell'interesse dell'autista effettuare il controllo preventivo del mezzo ….”
Lo stesso teste , inoltre , aggiunge ancora :” Il mezzo di cui discutiamo è un mezzo quasi nuovo e quindi il danno è facilmente visibile “ , affermazione che avvalora ancor più la convinzione che l'autobus 14746 non presentasse alcun danno all'atto del trasferimento dal deposito di PA .
Sennonché già il mattino successivo , vale a dire il giorno 17 giugno 2024 , il sig. Testimone_1
, che lavorava presso il deposito di AV DE RR , si avvedeva che l'autobus presentava considerevoli danni nella parte posteriore . In sede di prova testimoniale , infatti , dichiara :” .. io ho preso servizio alle ore 4,30 e posso riferire che l'autobus 14736 non ha avuto necessità di essere assegnato ad alcun autista perché era in più rispetto alle esigenze di servizio . Alle ore 8,30 , poiché mi apprestavo a recarmi presso il deposito di PA con il predetto autobus , ho prelevato le chiavi
e mi sono avvicinato al mezzo . Soltanto allora mi sono accorto che l'autobus presentava una considerevole “ rottura “ nella parte posteriore “.
Dalla suddetta prova emerge dunque che l'autobus condotto dal ricorrente , una volta rientrato al deposito di AV DE RR verso le ore 17,00/17,15 non era stato più movimentato per ragioni di servizio . Va aggiunto che dalla prova testimoniale resa dal teste , all'epoca coordinatore di Tes_2 esercizio , emerge che il predetto autobus non veniva movimentato dal deposito di AV neppure per effettuare il rifornimento di carburante . Il teste , infatti ,riferisce che “ se un operatore deve uscire dal deposito per effettuare il rifornimento , questo risulta dal foglio gestionale “ , mentre , per quanto riguarda il mezzo in esame , non esiste alcun documento aziendale che ne attesti l'utilizzo una volta rientrato a AV DE RR dopo il trasferimento da PA .
Da quanto abbiamo sopra riportato possiamo quindi trarre le seguenti conclusioni : il ricorrente preleva il mezzo integro dal deposito di PA e lo conduce presso il deposito di AV DE RR
, dove sembrerebbe non essere presente nessuno al momento del suo arrivo o comunque nessuno in grado di riferire in che condizioni fosse l'autobus ; l'autobus non viene più utilizzato , né per il servizio trasporto , né per effettuare il rifornimento e quindi non esce più dal deposito . Il mattino successivo , l'operatore di turno si accorge del danno alla parte posteriore del mezzo .
Certo , tutto fa presumere che l'autobus fosse già danneggiato allorquando il ricorrente finisce il suo turno di lavoro al deposito di AV DE RR , evidentemente per un incidente occorso lungo la strada o nel parcheggiare all'interno del deposito , ma si tratta solo di una presunzione sulla quale non può fondarsi un giudizio di responsabilità dell'autista . Non è possibile infatti escludere , da quanto abbiamo sopra detto , che l'autobus non sia stato comunque movimentato da altro autista all'interno del deposito e che quindi il danno sia addebitabile ad un soggetto diverso .
Dalla istruttoria svolta , infatti , è emerso che erano funzionanti presso il deposito di AV DE RR delle telecamere che riprendevano il parco macchine e che avrebbero potuto confermare il mancato spostamento del mezzo dopo il rientro del ricorrente , ma le telecamere non sono state visionate nell'immediatezza e le registrazioni sono state poi cancellate .
E' vero che i testi escussi hanno anche sollevato delle perplessità sulla necessità di spostare l'autobus all'interno del deposito di AV DE RR , ma gli stessi testi riferiscono di non essere stati presenti in loco il giorno dell'incidente e di non poter quindi riferire esattamente sul punto .
Il teste , in particolare , dichiara :” raramente accade che ci sia necessità di effettuare uno Tes_2 spostamento dell'autobus all'interno della rimessa e ciò soprattutto a AV DE RR . Ogni operatore , infatti , rientrando dal proprio turno di servizio esterno , ha a disposizione uno stallo dove parcheggiare il mezzo . Infatti operano presso la suddetta rimessa solo 24 , 25 macchine ….. ma il teste aggiunge anche :” Certo non posso escludere che sia stato spostato l'autobus parcheggiato dal ricorrente , ma non ne capisco il motivo . Potrebbe egli aver parcheggiato male l'autobus , sì da necessitare di uno spostamento “.
In conclusione , se è vero che presso la rimessa di AV DE RR non vi era abitualmente necessità di movimentare gli autobus atteso che ogni mezzo aveva a disposizione un proprio stallo , ciò non di meno non si può escludere che tale movimentazione avvenisse e , soprattutto , per quanto ci interessa
, che tale movimentazione sia avvenuta proprio nel pomeriggio/serata del giorno 16 giugno 2023 , vale a dire dopo che il ricorrente aveva parcheggiato il mezzo e si era allontanato .
Tale possibilità , sia pure remota e meramente ipotetica , interrompe in nesso causale tra la condotta posta in essere dal ricorrente e il danno occorso al mezzo e pertanto allo stesso non può essere addebitata alcuna responsabilità per i danni causati all'autobus 14736 .
La domanda va quindi accolta e la società resistente va condannata alla restituzione delle somme trattenute a titolo di risarcimento danni .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , tuttavia , alla luce di quanto abbiamo sopra detto e tenuto conto della infondatezza di tutte le altre doglianze sollevate in ricorso , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti .
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara insussistenti i presupposti per la imputazione al ricorrente DE danni occorsi all'autobus Moby 14736 in data 16.6.2023 ;
condanna la società , in persona del legale rapp.te p.t. , alla restituzione al Controparte_1 ricorrente delle somme trattenute a titolo di risarcimento danni;
compensa tra le parti le spese di lite
Salerno 1 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio