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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2172/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] Parte_1 C.F._1
NTAN (CT) il 17/03/1961, rappresentato e difeso dall'AVV. TIRRO'
NI
contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVV. GIARDINA AMILCARE
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 relative a sanzioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19/11/2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva Parte_1
di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000909000, notificata in data 31.05.2024 dall con la quale gli veniva richiesto il pagamento Controparte_2
dell'importo complessivo di euro 287.067,42, derivante da una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tra cui la cartella di pagamento n.
29320120017887721000, emessa per sanzioni amministrative ex Legge 689/81, riferite a presunte violazioni in materia di diritto del lavoro, di cui ha lamentato l'avvenuta prescrizione.
Il ricorrente a sostegno della propria domanda ha esposto che la predetta cartella risultava notificata il 7.5.2012 mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario (la figlia convivente), senza che fosse stata inviata la prescritta raccomandata informativa prevista dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973; che da tale data non erano stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale previsto dall'art. 28 Legge 689/1981; che la documentazione prodotta dalla resistente non provava, altresì, la notifica dell'atto di intimazione del 31.05.2017 e che la numerazione degli atti fosse discordante rispetto a quella indicata nella comunicazione ipotecaria.
ha dedotto, inoltre, l'inadeguatezza motivazionale della Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, lamentando che la stessa si limitasse ad indicare numeri e importi senza specificare la natura delle violazioni, le ragioni della pretesa e gli elementi essenziali della stessa, in violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 e degli artt. 1 e 6 del D.M. 321/1999, che impongono l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
Si è costituita l deducendo, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per asserita erroneità del rito, ritenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione in opposizione agli atti pagina 2 di 7 esecutivi. Nel merito ha sostenuto che tutte le notifiche risultavano regolarmente effettuate e documentalmente provate, indicando come validamente notificati sia la cartella del 2012, sia l'intimazione del 2017, sia quella del 2022, con puntuale produzione delle relative relate e della raccomandata informativa.
L'Agenzia ha eccepito, inoltre, la decadenza dell'opponente dal diritto di contestare le notifiche, attesa la mancata impugnazione degli atti presupposti nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Rilevava infine che il periodo di sospensione emergenziale previsto dal legislatore nel 2020–2021 ai fini della riscossione
(per complessivi 542 giorni) avrebbe ulteriormente impedito il decorso della prescrizione.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, la causa è giunta al suo naturale epilogo a seguito dell'odierna udienza di discussione, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al cui esito è stata trattenuta in decisione.
La controversia oggetto del presente giudizio concerne l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall Controparte_2
in relazione a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della
[...]
Legge n. 689 del 1981. Trattandosi di credito avente natura esclusivamente sanzionatoria e non tributaria, la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice ordinario.
L'art. 2 del D.Lgs. 546 del 1992 delimita infatti la giurisdizione tributaria alle controversie aventi a oggetto tributi e accessori, escludendosi, pertanto, le sanzioni amministrative non tributarie, tra cui rientrano quelle relative a violazioni in materia di lavoro. La circostanza che la riscossione avvenga mediante ruolo non muta la natura del credito, poiché la qualificazione della pretesa deriva dalla causa della prestazione e non dallo strumento utilizzato dall'Amministrazione per procedere alla riscossione.
È altresì consolidato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602 del 1973 configura un'ordinaria azione di accertamento pagina 3 di 7 negativo del credito, non riconducibile alle opposizioni esecutive ex artt. 615 o 617
c.p.c.. Tale qualificazione deriva dalla struttura stessa dell'azione, la quale può avere ad oggetto non solo la verifica della fondatezza sostanziale della pretesa creditoria, ma anche l'accertamento della legittimità del potere esercitato dall'agente della riscossione nel procedere all'iscrizione, nonché la valutazione della correttezza formale dell'atto impugnato (vedasi Cass. 11.07.24, n. 19127; Cass. 14.03.24, n. 6844; Cass. 23.02.21, n.
4871; Cass. 20.06.19, n. 16560; Cass. 19.04.21, n. 10272).
Sulla scorta di tali rilievi deve essere rigettata l'eccezione della resistente, secondo cui l'opposizione sarebbe improcedibile o inammissibile per essere stata introdotta con ricorso anziché con citazione. Occorre infatti rilevare che l'utilizzo del ricorso quale forma introduttiva del giudizio non comporta alcuna invalidità dell'azione, trovando applicazione il principio di conservazione degli atti processuali sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2907 del 2014. Tale principio impone di ritenere irrilevante la difformità formale dell'atto introduttivo quando esso abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Nel caso di specie, il ricorso è stato ritualmente notificato, la resistente si è regolarmente costituita ed ha svolto ampie difese nel merito, con piena instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'atto introduttivo ha integralmente assolto alla propria funzione, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall . Controparte_2
Passando al merito, occorre richiamare l'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, che prevede la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie decorrente dalla violazione, salvo il compimento di validi atti interruttivi. La validità della notificazione degli atti interruttivi dipende dal rispetto delle prescrizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600 del 1973 e della normativa postale, nonché dall'invio e dalla ricezione della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che, quando la notificazione di un atto venga eseguita a persona diversa dal destinatario, pagina 4 di 7 l'invio della raccomandata informativa costituisce un adempimento imprescindibile, poiché solo tale comunicazione garantisce che l'atto possa essere effettivamente conosciuto dal soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che, in mancanza della prova della spedizione di tale raccomandata, la notificazione non può ritenersi perfezionata.
In questa direzione si colloca la recente pronuncia della Suprema Corte (Ordinanza n.
30821 del 2 dicembre 2024), la quale ha ribadito che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur richiamando la disciplina codicistica, si discosta dall'art. 139, comma 2, c.p.c. nella misura in cui impone comunque l'invio della raccomandata informativa anche quando l'atto venga consegnato a un familiare convivente. La Corte ha dunque chiarito che, ogniqualvolta la consegna non avvenga personalmente al destinatario, la raccomandata informativa rappresenta un elemento essenziale del procedimento notificatorio, il cui mancato invio determina la nullità della notifica.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la mancanza della raccomandata informativa comporti la nullità della notificazione e la sua totale inidoneità a produrre effetti, incluso quello di interrompere il termine di prescrizione.
Ciò posto, l'eccezione di decadenza prospettata dall Controparte_2
non può essere accolta. La resistente assume che il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto di sollevare vizi ed eccezioni sugli atti presupposti, in quanto non tempestivamente impugnati, sul presupposto che tutte le notifiche – cartella del 2012, intimazione del 2017 e intimazione del 2022 – sarebbero state ritualmente perfezionate.
Tuttavia, detta affermazione non trova riscontro nelle risultanze documentali di causa.
Invero, nel caso di specie, la cartella di pagamento del 7 maggio 2012 risulta consegnata alla figlia convivente del ricorrente, ma l' non ha prodotto alcuna prova CP_2
dell'invio della relativa raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica e inefficacia dell'atto ai fini interruttivi. Analogamente, l'atto di intimazione n.
298201229018655486, che l'Agenzia assume notificato il 31 maggio 2017, non risulta pagina 5 di 7 compiutamente prodotto. In luogo dell'atto di intimazione, la resistente ha depositato una cartella identificata con il n. 2932016900429568500, recante un numero completamente diverso da quello dell'atto che l'opponente afferma di aver impugnato.
Tale discrasia rende impossibile ritenere provata l'esistenza stessa dell'atto di intimazione del 2017 o la sua riferibilità alla cartella in contestazione.
Parimenti, l'atto di intimazione n. 29320229001081621000, che risulterebbe notificato il
19 settembre 2022 al figlio convivente del ricorrente, non è assistito da alcuna prova dell'invio o della ricezione della raccomandata informativa. L' ha prodotto CP_2
unicamente le cosiddette distinte di postalizzazione, le quali non sono idonee a dimostrare la validità della notifica, poiché non consentono di verificare né
l'abbinamento tra la raccomandata informativa e l'atto da notificare, né il contenuto della comunicazione, né, soprattutto, l'effettivo invio e la ricezione della stessa da parte del destinatario. La totale mancanza di tali elementi esclude che tali distinte possano assolvere la funzione probatoria richiesta per attribuire efficacia interruttiva all'atto del
2022.
Per quanto esposto, deve concludersi che nessuno degli atti di cui l
[...]
assume la notificazione è idoneo a interrompere il decorso del Controparte_2
termine quinquennale di prescrizione.
In definitiva, l'opposizione merita accoglimento poiché la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n. 29320120017887721000 risulta integralmente estinta per intervenuta prescrizione quinquennale, non essendo stati prodotti atti idonei ad interromperne il decorso. Tale accertamento rende privi di efficacia anche gli atti successivi collegati alla cartella prescritta e comporta l'annullamento, nei medesimi limiti, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202400000909000, restando ferme le ulteriori partite non oggetto del presente giudizio.
pagina 6 di 7 Considerata la totale soccombenza dell' , le spese di Controparte_2
lite devono essere integralmente poste a suo carico e liquidate secondo i parametri del
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinta per prescrizione la pretesa creditoria relativa alla cartella di pagamento n. 29320120017887721000;
2. Annulla, limitatamente alla suddetta cartella ormai prescritta, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000909000, mantenendo ferme le restanti partite ivi indicate non oggetto del presente giudizio;
3. Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Siracusa, 19 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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