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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11064/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione o assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
chiedeva condannarsi l' a corrispondere la Parte_1 CP_1
pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 o in subordine l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge citata. Costituendosi in giudizio, l' CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante la rendono invalida in misura del 67%.
Pertanto, non è raggiunta la soglia minima di invalidità del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale;
tantomeno sussiste la totale inabilità lavorativa, prescritta dall'art. 12 co. 1
l. 30.3.1971 n. 118 ai fini della concessione della pensione di inabilità civile totale.
Non può poi tenersi conto della certificazione medica del 7.3.2025,
attestante una nuova patologia, in quanto depositata solo il 19.5.2025,
laddove la stessa poteva e doveva essere prodotta già all'udienza del
21.3.2025, in cui il ctu ha fornito i chiesti chiarimenti.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11064/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione o assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
chiedeva condannarsi l' a corrispondere la Parte_1 CP_1
pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 o in subordine l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge citata. Costituendosi in giudizio, l' CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante la rendono invalida in misura del 67%.
Pertanto, non è raggiunta la soglia minima di invalidità del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale;
tantomeno sussiste la totale inabilità lavorativa, prescritta dall'art. 12 co. 1
l. 30.3.1971 n. 118 ai fini della concessione della pensione di inabilità civile totale.
Non può poi tenersi conto della certificazione medica del 7.3.2025,
attestante una nuova patologia, in quanto depositata solo il 19.5.2025,
laddove la stessa poteva e doveva essere prodotta già all'udienza del
21.3.2025, in cui il ctu ha fornito i chiesti chiarimenti.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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