Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RGEN N 838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a d.i. in materia di contratti bancari”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], Codice C.F._1 Parte_2
Fiscale nato a [...] il C.F._2 Parte_3
06.03.1967, Codice Fiscale nato a [...] C.F._3 Parte_4
(CL) il 03.10.1956, Codice Fiscale C.F._4
Avv. Daniele Cassì del foro di Catania
ATTORI – Opponenti
CONTRO
, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n.156, P. IVA Controparte_1
, rappresentata da “ con sede legale in Verona, Viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7, P.IVA P.IVA_2
Avv. Cristian Sgaramella
CONVENUTA – Opposta
, P.IVA , in persona dei Procuratori speciali, Dott. P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
e Dott. nella sua qualità di cessionaria di
[...] Controparte_5 Controparte_1
Avv.ti Simonello Savasta Fiore e Michele L. Savasta Fiore del Foro di Torino
TERZA INTERVENIENTE
con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, (partita IVA di Gruppo CP_6
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero P.IVA_4
12377670968, REA 2657480, rappresentata da (partita IVA di Controparte_3
Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: P.IVA_4
numero , REA 1260400), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_3
Avv. Michele L. Savasta Fiore del foro di Torino
TERZA INTERVENIENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_7
società incorporante per fusione della società , con sede legale in Venezia CP_6
Mestre (VE), Via Terraglio 63, C.F./P.IVA , rappresentata da P.IVA_5 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
Avv. Michele L. Savasta Fiore del foro di Torino
TERZA INTERVENIENTE
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 26/5/2021, i sigg.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
chiamavano in causa , in persona del legale rapp.te p.t., al fine
[...] Controparte_1
di ottenere la revoca, previa sospensione, del d.i. n.82/2021 del 18/3/2021, notificato mediante servizio postale, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in via solidale ed in favore della banca opposta, della complessiva somma di Euro 144.890,32, oltre interessi di mora al tasso contrattuale (e comunque entro i limiti del tasso soglia) e spese del procedimento monitorio, in relazione al saldo passivo derivante dai rapporti bancari intrattenuti dalla società SS Viaggi e Turismo srl, dichiarata fallita con sentenza del
9/11/2017, di cui gli opponenti si erano resi garanti, prestando apposite fideiussioni del
24/5/2004, del 20/5/2008, del 12/1/2010, del 4/9/2012.
A sostegno dell'opposizione, gli attori eccepivano:
- la nullità assoluta di tutte le fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
- la natura essenziale delle clausole contenute nei contratti di fideiussione e la relativa nullità assoluta ex art.1419 c.c.;
- in subordine, la nullità parziale dei contratti di fideiussione e la conseguente liberazione dei garanti ai sensi dell'art.1957 c.c.;
- la mancata prova del credito;
- la nullità delle condizioni economiche dei rapporti principali;
- la pattuizione di interessi usurari.
Sulla scorta delle spiegate doglianze, i sigg. insistevano per la Parte_5 revoca e l'annullamento del d.i. opposto.
Con comparsa del 15/9/2021, si costituiva in giudizio l'opposta , Controparte_1
rappresentata da , la quale contestava punto per punto le doglianze sollevate da CP_2
parte attrice, rilevando in particolare:
- la regolarità e legittimità dei contratti di fideiussione;
- la debenza dell'importo ingiunto, in forza degli e/c all'uopo esibiti e depositati;
- l'applicazione di condizioni economiche conformi a legge, per tempo vigenti.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Assegnato a parte opposta il termine di giorni 15 per l'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione ex art.5, co. I bis, d.lgs. 2010 n.28, si costitutiva in giudizio, con comparsa d'intervento ex art.111 cpc, , resasi nelle more Controparte_3
cessionaria del credito, in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.58 TUB. Esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini ex art.183, comma 6, cpc, si costitutiva nelle more, quale nuova titolare del credito, in seguito ad un'operazione di scissione parziale, , e, per essa, la CP_6 Controparte_8
, nella qualità di mandataria.
[...]
Successivamente, la causa, istruita documentalmente e ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4/4/2024, previa concessione dei termini ex art.190 c.c., ratione temporis, termini venuti a scadere il 19/12/2024.
OSSERVA
ECCEZIONE DI DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E DI
INSUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI
[...]
Controparte_9
È infondato il primo motivo di opposizione, con cui gli attori eccepiscono, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della convenuta , Controparte_8 asserendo il difetto di prova specifica dell'intervenuta cessione del credito, ricadente, ai sensi dell'art.2697 c.c., sulla creditrice cessionaria.
Gli opponenti osservano che la documentazione versata in atti, nonostante l'avvenuta integrazione, continui ad essere insufficiente ai fini della dimostrazione della legittimazione della società opposta.
Sostengono gli opponenti che : - l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta non è in grado di dimostrare la avvenuta cessione, essendo necessaria la produzione del relativo contratto;
- le dichiarazioni rese dalla , creditrice ingiungente, risultano, a dire di parte Controparte_1 opponente, insufficienti ed inidonee alla prova, siccome riferite a codici identificativi che nulla hanno a che fare con il rapporto azionato in via monitoria.
Di converso, la convenuta assume l'evidenza della propria titolarità sulla scorta degli avvisi di cessione pubblicati in gazzetta, da cui evincere gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti, consentendone in tal modo l'individuazione senza incertezze;
oltre a ciò, parte opposta produce la dichiarazione resa dalla cedente, da cui è dato evincersi, per quel che qui interessa, che oggetto di cessione effettuata nei confronti di sia stata anche la posizione passata a CP_3 CP_3 sofferenza ed identificata dal seguente codice identificato 03152/9501/00000172, identificante appunto quella della ALINISSA VIAGGI E TURISMO.
Codice identificativo, come anche chiarito dalla cessionaria, facente capo al rapporto originario n.00712/1000/00002850, intestato alla correntista SS Viaggi e Turismo, com'è dato riscontrarsi dalla certificazione ex art.50 TUB, esibita sia in fase monitoria dalla originaria creditrice, sia nel presente giudizio di merito dalla cessionaria.
Ciò premesso, si chiede di valutare in questa sede la legittimazione attiva della cessionaria anche al fine di verificare la legittimità e correttezza del tentativo Controparte_8 obbligatorio di mediazione celebratosi in data 18/11/2022, sebbene con esito negativo (gli opponenti, infatti, contestano l'improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità in parola).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente fissato il seguente principio di diritto, cui questo GU intende dare seguito: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. ... Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”
(Cass. sentenza n.17944/2023).
Il principio è piuttosto chiaro: a fronte di una contestazione tempestiva e puntuale della titolarità sostanziale del credito in capo al creditore resosi cessionario a seguito di una procedura di cartolarizzazione in blocco, è suo preminente onere versare in giudizio la relativa prova;
non sufficit l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta, quest'ultimo sostitutivo della notificazione ex art 1264 c.c. e volto semmai a dirimere il conflitto tra più cessionari. La pubblicazione in G.U. di avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso di cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., sez.III, 13.09.2018, n.22268).
La titolarità del rapporto però potrà anche desumersi in via presuntiva, in presenza di indizi, gravi, precisi e concordanti. Occorrerà anche la prova che il credito controverso sia stato incluso tra quelli oggetto di cessione.
Venendo al caso in esame, si è già detto che gli opponenti hanno tempestivamente contestato la titolarità del credito della cessionaria . Controparte_8
A fronte della specifica contestazione, come rilevato in seno all'ordinanza del 14/9/2022,
, ha prodotto, oltre all'avviso pubblicato in gazzetta della cessione Controparte_8 del 27/9/2021, la dichiarazione della cedente, derivante dalla direzione centrale NPE di
, l'estratto aggiornato ex art.50 TUB da cui è dato evincersi il codice Controparte_1 identificativo del rapporto di c/c azionato in via monitoria ed intestato alla soc. SS coincidente con l'identificativo indicato nella attestazione della cedente del 16/12/2021.
A ciò si aggiunga, la disponibilità materiale del contratto di apertura di credito per Euro
50.000,00 del 24/5/2004, nonché degli estratti conto fin dall'apertura del c/c n.2850, depositati con la seconda memoria ex art.183, comma 6, cpc, indizi tutti sufficienti ed idonei,
a giudizio di questo GU, a fondare e dimostrare la titolarità sostanziale del diritto di credito in capo a . Controparte_8
Gli anzidetti documenti, contrariamente a quanto osservato dall'opponente, complessivamente valutati risultano idonei a fondare la legittimazione attiva e sostanziale di e, dunque, a ritenere legittimo e correttamente esperito il tentativo Controparte_8 obbligatorio di mediazione ordinato da questo GU.
Va, per tali motivazioni, respinto il primo motivo di opposizione.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI REVALEA, INCORPORATA DA
[...]
Controparte_10
Passando al problema della legittimazione attiva di , incorporata ad CP_6 [...]
, si osserva che risultano in atti, l'estratto dell'atto notarile dell'operazione CP_7
di scissione parziale del 21/12/2022, rep.14657, racc.7926, in cui, tra l'altro, si ricava
Cont l'assegnazione in favore della società scissa del ramo d'azienda facente capo CP_6
alla società scindenda;
la visura camerale di , in cui Controparte_3 CP_6 risulta iscritta e registrata l'attuata operazione di scissione parziale, l'estratto in cui CP_11 la stessa soggetto iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB, dà CP_6
atto della scissione parziale di in suo favore, ed ancora, l'atto di Controparte_3
CP fusione mediante incorporazione di in del 31/10/2024, la visura camerale storica CP_6
CP_ di , oltre che la visura camerale della ultima titolare del credito Controparte_8
(in tutte le visure risultano regolarmente iscritte e registrate le operazioni commerciali segnalate da parte convenuta, operazioni opponibili a terzi).
Tanto basta per ritenere , oggi incorporata in , CP_6 Controparte_7
legittima titolare del credito azionato nella presente sede giudiziaria.
Vanno quindi rigettate gli ulteriori rilievi sollevati agli opponenti in riferimento alla legittimazione attiva delle creditrici intervenienti.
SULLA NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI SOTTOSCRITTE DAGLI
OPPONENTI – NULLITA' PARZIALE DELLE SINGOLE CLAUSOLE E
VALIDITA' DELLE FIDEIUSSIONI – SULLA DEROGA ALL'ART.1957 C.C.
Tanto la fideiussione del 24/5/2005 – le cui clausole, si ribadisce, trovavano applicazione anche alle successive estensioni del credito del 2008 e del 2010 – quanto la fideiussione specifica del 4/9/2012, sottoscritte dagli odierni opponenti (in atti), recano entrambe, all'art.7, l'impegno del garante di pagare immediatamente previa semplice richiesta scritta della banca.
La sussistenza di un accordo di garanzia autonomo differente dalla fideiussione codicistica - contratto atipico nel cui ambito l'oggetto della tutela del contraente creditore é non la garanzia di ottenere il pagamento della prestazione garantita con le modalità in essa indicate bensì il mero obbligo di assicurare una diversa distribuzione del rischio di inadempimento cosi liberando da tale evenienza, hic et nunc, il creditore – rende in concreto inapplicabile la previsione dell'art. 1957 co. I cc.
In particolare, vincolandosi “ a prima richiesta ” con un contratto atipico ed autonomo (sganciato causalmente dalla pretesa garantita ) il garante autonomo si presta a subire una richiesta immediata di pagamento ad opera del creditore senza poter opporre allo stesso alcuno degli elementi causali della prestazione garantita, salvo a rispondere per dolo contrattuale.
Ciò perché la causa contracti è lo spostamento dell'alea e l'oggetto del programma obbligatorio è l'assicurare in ogni modo che tale alea non ricada sul creditore.
Si è in presenza di una astrattezza relativa, ma forte, nel cui ambito il gravato dall'obbligo autonomo di garanzia deve pagare alla semplice richiesta solutoria ricevuta. Una diversa interpretazione – ovvero il ritenere la necessità, anche ai fini della fideiussione a prima richiesta, dell'obbligo di intimazione di pagamento entro mesi sei dalla scadenza del rapporto garantito da parte del creditore verso
l'obbligato principale – si tradurrebbe in uno svuotamento del programma obbligatorio del negozio atipico di garanzia autonoma.
E' copiosa la giurisprudenza della S.C. in materia ( SS.UU. 2010, n. 3947 ; inoltre
2012, n. 16491; 2012, n. 16667; 2018, n. 30181 ) .
Inquadrati i rapporti fideiussori in essere tra gli attuali opponenti ed il creditore genetico nell'alveo del contratto autonomo di garanzia e Parte_6
non nell'alveo della contratto fideiussorio appare non applicabile al caso di specie anche la complessa problematica della nullità della fideiussione. Solo ad colorandum si evidenzia che tale problematica involge la presenza di tre clausole – quella cd. di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c., di sopravvivenza – censurate dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n.55/2005, in quanto espressive di intese restrittive della concorrenza tra gli istituti che le utilizza(va)no in maniera uniforme e generalizzata negli anni tra il 2002 ed il 2005, provvedimento che gli stessi opponenti depositano, in uno allo schema ABI del 2003.
Con il richiamato provvedimento la Banca d'Italia, al termine dell'istruttoria svolta in merito alla verifica delle condizioni generali di contratto inserite dalle imprese del settore nelle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, concludeva che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale – articoli contenenti, appunto, le tre citate clausole – contrastavano con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, nel senso che la loro applicazione a valle avrebbe, da un canto, distorto il mercato libero, dando attuazione all'intesa vietata dalla normativa antitrust, dall'altro, limitato il consumatore nella scelta del prodotto, per verità, univoco tra le banche.
Ebbene – ma si ripete la sola esposizione ad colorandum delle presenti valutazioni, in presenza del diverso schema atipico del contratto di garanzia autonoma - stante le diverse impostazioni assunte da giurisprudenza e dottrina, auspicato un intervento chiarificatore delle SS.UU., queste, con pronuncia 2021,n.41994 hanno in definitiva statuito che la conformità di una fideiussione allo schema ABI non determina la nullità derivata, assoluta ed integrale, del contratto a valle, bensì solo la nullità parziale, ai sensi dell'art.1419
c.c., in linea con il principio di conservazione del contratto, caro al nostro ordinamento, rimanendo, il contratto, valido per il resto, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
A ciò si aggiunga, venendo al caso concreto, che, nel rispetto delle norme che dettano le modalità di perfezionamento dei contratti per moduli o formulari, come nella specie, il contratto autonomo di garanzia concluso inter partes, nella parte relativa alla stipula della deroga della previsione ex art. 1957 cc, è assistito dalla doppia firma ( quanto al contratto stesso e quanto alla clausola afferente alla deroga alla previsione dell'art. 1957 cc ) . Vi è, infatti, la ripetizione della firma con riferimento alla clausola in questione che, pertanto, deve ritenersi lecita. Sul piano della vessatorietà, per l'effetto, la clausola derogatoria della previsione ex art. 1957 cc doveva, comunque, ritenersi validamente pattuita.
FONDATEZZA E DEBENZA DEL CREDITO INGIUNTO
Nel merito della spettanza delle somme ingiunte, si osserva che in fase monitoria la creditrice ingiungente produceva il contratto di c/c n.00712/1000/00002850 del maggio 2004, di apertura di una linea di credito di Euro 50.000,00 del 2010, di apertura di un'ulteriore linea di credito a valere sul medesimo c/c del 2012 per l'importo di Euro 45.000,00, contratti tutti debitamente sottoscritti dalla correntista soc. SS, nonché le fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti e dai quali trae origine l'odierna pretesa creditoria;
veniva altresì prodotta certificazione attestante la certezza e liquidità del credito, ovverosia l'estratto conto certificato, reso conforme alle scritture contabili da parte del dirigente della banca, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.50 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. in materia bancaria),
e, successivamente, nel presente giudizio, a seguito di apposita integrazione documentale, gli estratti conto e scalari del rapporto n.2850 passato in sofferenza e chiuso definitivamente nel settembre 2013 con un saldo negativo di Euro 75.561,00.
Come noto, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile del conto corrente, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi dell'art. 50 T.U.B., integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio, validamente valutabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, in cui l'istituto opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, è suo onere quello di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria – specialmente a fronte di specifica contestazione da parte del correntista della legittimità degli addebiti operati sul conto - mediante la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla sua apertura, idonei a far emergere tutte le movimentazioni nel corso del rapporto.
Tale onere di produzione è stata rispettato, risultando in atti gli estratti conto anche scalari documentanti l'andamento del rapporto dal 2004 al 2013, fino cioè alla avvenuta chiusura del rapporto bancario con suo passaggio a sofferenza.
Parte opposta ha dunque assolto al proprio onere probatorio conformemente alla giurisprudenza di legittimità. Non solo. A fronte delle doglianze mosse dagli opponenti relativamente alla nullità delle condizioni economiche delle linee di credito concesse sin dal 2004, ovverosia sin dall'apertura del c/c, parte opposta ha altresì prodotto e depositato telematicamente il contratto di apertura di credito in c/c risalente al 24/5/2004 per l'importo di Euro 50.000,00, in cui effettivamente risultano essere pattuiti, per iscritto, i tassi di interesse, la tutte Pt_7 le ulteriori commissioni e condizioni contrattuali.
Al riguardo, per ciò che attiene all'applicazione degli interessi attivi e passivi ed al problema della liceità della capitalizzazione trimestrale, questo GU segue l'orientamento emerso a seguito dell'introduzione della delibera CICR del 9/2/2000 e della successiva delibera CICR del 3/8/2016 e, segnatamente, l'orientamento relativo alla necessità di ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale in questione quando – avuto riguardo al corso concreto del rapporto in esame – tale sistema di calcolo caratterizzato da cadenza di contabilizzazione trimestrale sia reciproco ovvero venga applicato sia alle voci a debito per il cliente sia alle voci a credito;
diversamente, per ciò che attiene alla commissione di massimo scoperto,
c.m.s., la prestazione è valida purché determinata e/o determinabile: in mancanza di una precisa determinazione della commissione applicata o di un criterio oggettivo di determinabilità concretamente verificabile, la clausola è nulla ai sensi degli artt.1418 e 1346
c.c., non potendo ritenersi, il consenso prestato dal cliente, consapevole, nel senso che il correntista non avrebbe potuto rendersi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Nel caso in esame, trattandosi di rapporto stipulato dopo il 2000, risultano sia la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (cfr. contratto di c/c: I rapporti di dare e avere relativi ai conti correnti e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi, al tasso indicato in contratto, secondo le medesime modalità. Il saldo risultato a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi al tasso indicato in contratto;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.), sia la specifica pattuizione ed approvazione per iscritto. In punto di c.m.s., di ulteriori commissioni e spese, si osserva che il contratto di c/c, così come le linee di credito concesse in via continuativa, indicavano tutti gli elementi per poterli determinare, con conseguente consapevolezza del cliente di poter scientemente rendersi conto del loro effettivo peso economico.
Ancora, sul problema degli interessi e dell'eventuale usura, si osserva, da un lato, la pattuizione concreta, specifica e perimetrante di tale voce contrattuale, dall'altro, la estrema genericità delle eccezioni mosse in parte qua.
Seppure, infatti, gli opponenti abbiano ipotizzato l'applicazione di tassi ultralegali, gli stessi non hanno fornito nessuna prova al riguardo e la superiore doglianza risulta alquanto generica.
Sul punto la stessa analisi condotta dal CTP non perviene ad apprezzabili e Per_1 significativi discostamenti dai tassi soglia .
Come noto, secondo il costante orientamento di legittimità che questo GU condivide,
è necessaria una prospettazione analitica dei periodi indicati come forieri del vizio di usurarietà del carico debitorio e la dimostrazione che i tassi siano stati effettivamente superati con scostamenti che abbiano una loro minima apprezzabilità.
Lo scarto infinitesimale suggerito dal CTP degli opponenti dal tasso soglia, peraltro con riferimento ad un solo periodo a fronte di luna lunghissima vigenza contrattuale, non appare assistito da un sistema di calcolo certamente accoglibile.
Alla luce di tutte le superiori valutazione deve disporsi il rigetto dell'opposizione al d.i. promossa dai fideiussori . Parte_8
IL PROBLEMA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO IN SEGUITO AL
SUO PASSAGGIO IN SOFFERENZA
Parte opponente si duole, da ultimo, della quantificazione della somma ingiunta, evidenziando che l'opposta non avrebbe, a suo dire, fornito alcun dettaglio (base di calcolo, tasso applicato e/o eventuali altre commissioni) al fine di comprendere attraverso quali modalità sia pervenuta al considerevole importo di Euro 144.890,22, maturato a seguito del passaggio a sofferenza del rapporto.
Tuttavia, ritiene lo scrivente GU che la somma dovuta a titolo di debito residuo in relazione al c/c sottoscritto, va ritenuta corretta, non occorrendo alcuna CTU, atteso che nel contratto di c/c genetico prodotto, all'art.7.7, veniva espressamente previsto che “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita nel presente contratto;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
L'importo maturato non è dunque altro che frutto della applicazione degli interessi debitori dipendenti dal solo elemento del tempo, interessi regolarmente pattuiti per iscritto.
Peraltro, parte opponente ha dato atto della maggiorazione del credito: è in atti, l'ulteriore estratto ex art.50 TUB, sottoscritto dal dirigente della banca Parte_9 circoscrivente il credito a far data dal passaggio a sofferenza ed aggiornato alla data del
25/9/2021, in cui si evince che il credito, a quella data pari ad Euro 148.862,55, è vero e liquido.
Spese del procedimento
Le spese del procedimento vanno compensate per intero tra tutte le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate e della esistenza di nodi giurisprudenziali che sono stati risolti ed affrontati nel tempo oltre che in ragione di plurime successioni nel credito verificatesi anche in corso di causa con ulteriore maggiore acquisita complessità della vicenda trattata anche in punto di legittimazione attiva con problematiche non potevano prospettarsi al momento dell'instaurazione del giudizio da parte degli opponenti .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.82/2021, emesso dal
Tribunale di Caltanissetta in data 18/3/2021;
- Compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
Caltanissetta, 18/3/2025 IL GU
Dr. Francesco LAURICELLA