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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 782/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 782/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Barbiani Stefano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Rimini, Via Pisacane n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il 6.05. 1991 (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Argentati Vanessa (C.F. ) e Loredana Carlini C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro Via Giusti n. 6, PEC: Email_2
giusta procura in atti;
Email_3 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione d'udienza, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. e la IG.ra anno contratto matrimonio a LD (CO) in data Parte_1 CP_1
14.07.2018, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 8, Parte II, Serie, Anno 2018, e dalla loro unione è nato una figlia, minorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 26.03.2025 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dalla resistente IG.ra alle condizioni ivi formulate, esponendo CP_1 che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Con istanza congiunta depositata in data 27.05.2025, parte resistente si è costituita ed entrambe le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione con contestuale richiesta di mutamento del rito da giudiziale a consensuale e di anticipazione dell'udienza di comparizione.
Il Giudice Relatore, con decreto del 29.05.2025, letta l'istanza depositata, ha disposto l'anticipazione dell'udienza già calendarizzata del 23.09.2025 al 5.06.2025, disponendo che la stessa si svolgesse secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Scaduto il termine perentorio assegnato alle parti, il Giudice Istruttore, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, ha rimesso la causa dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 3.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di pagina 2 di 4 tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza Per_1 di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1. La casa coniugale sita in sita in Misano Adriatico (RN), Via Monteverdi n. 5/A, attualmente in comproprietà tra i coniugi, comprensiva di tutti gli arredi e corredi che la compongono, viene assegnata in godimento alla IG.ra quale coniuge CP_1 collocatario che vi risiederà unitamente alla figlia minore sino al raggiungimento da parte di quest'ultima della indipendenza Per_1 economica;
2. La IG.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle rate del mutuo acceso sulla casa coniugale erogato CP_1 nell'anno 2021 da Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, della polizza assicurativa sull'immobile e delle spese condominiali straordinarie;
3. La IG.ra provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese di assicurazione della casa coniugale, delle rate CP_1 condominiali ordinarie, delle imposte e delle utenze tutte, nessuna esclusa;
4. L'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con ampio diritto di visita per Per_1 il padre da esercitarsi compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di indicativamente nelle giornate di martedì Per_1
e giovedì dalle ore 15:30 sino alla mattina successiva e due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 13 sino al lunedì mattina secondo la turnazione alternata. Le festività natalizie verranno suddivise dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e trascorse alternativamente con da ciascun genitore, il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il Lunedì di Pasqua Per_1 con l'altro genitore ad anni alternati, mentre la festa della mamma sarà sempre festeggiata con la madre e la festa del papà sempre con il padre. I compleanni di verranno festeggiati con la madre e con il padre insieme. Durante il periodo estivo la minore Per_1 resterà con il padre una settimana a luglio, una settimana ad agosto e una settimana a settembre da concordarsi previamente tra i genitori. Restano salvi diversi accordi tra i coniugi compatibilmente alle esigenze della bambina e a quelle dei genitori.
5. Il IG. si impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento ordinario mensile della figlia minore Parte_1 Per_1 pari ad € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente personale intestato alla IG.ra oltre al 75% delle spese straordinarie CP_1 indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi quale elenco tassativo ed esaustivo a cui le parti integralmente si riportano. L'Assegno Unico Universale sarà integralmente corrisposto a favore della IG.ra CP_1
6. Il IG. quale mero contributo al mantenimento della moglie durante la fase di separazione dei coniugi, Pt_1 CP_1 con decorrenza dal corrente mese di aprile corrisponderà la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente personale intestato alla moglie;
7. La IG.ra continuerà nel rapporto di lavoro con la società con busta paga di € 1.700,00 a far CP_1 Controparte_2 data da 1 (uno) anno dalla sottoscrizione dell'accordo ovvero fino al 30/04/2026. A tale fine, la IG.ra si obbliga a CP_1 concordare con la società la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per la data prestabilita del Controparte_2
30.04.2026. Alla data di cessazione le verranno liquidate le sue spettanze ed i relativi emolumenti maturati;
pagina 3 di 4 8. La IG.ra potrà continuare ad usufruire dell'auto aziendale fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con tutti CP_1
i benefit collegati all'utilizzo.
9. Le parti concordano che le condizioni economiche pattuite nel presente accordo decorrano dal corrente mese di aprile con rinuncia della IG.ra a richiedere il mantenimento per sé e per la figlia minore in ordine al periodo pregresso avendo il CP_1 Per_1 sostenuto il pagamento integrale delle rate del mutuo sulla casa famigliare e delle utenze nonché delle spese straordinarie Pt_1 per la figlia Per_1
10. Spese legali interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a LD (CO) in data CP_1
14.07.2018, atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno
2018, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi Elisa
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