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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Dott. Marco Di Biase, viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3155 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 4/12/2025, promossa
da
(C.F. residente in [...] CodiceFiscale_1
Romani, 35, elettivamente domiciliato in Teramo al Viale G. Mazzini, 2, presso e nello studio dell'Avv. Brunella Di Egidio dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
opponente
contro
c.f. e p. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Avv. Alessia Cognitti, con sede in Teramo alla via N. Dati, n° 18 ed ivi elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'Ente in Teramo alla via N. Dati n° 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariolina De Laurentiis giusta delega in atti
opposta//attrice in riconvenzionale
e contro
(P. IVA ), con sede in Ravenna, alla Via Manlio Travaglini, n. 8, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali e Procuratore speciale, Sig. Per_1
ed elettivamente domiciliata in Popoli (PE), alla Via Cavour n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
GI EL CA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti 1 Altra opposta
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2019, ha formulato opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione fiscale Prot. n. 20179979000124817000, notificatagli in data 09/19 agosto 2019 ex art.140 c.p.c., emessa dalla quale concessionaria Controparte_3 del servizio di riscossione su incarico dell' con la quale gli era stato ingiunto il Controparte_4 pagamento della somma di euro 5.963,52 oltre oneri e accessori (per l'asserito omesso e/o ritardato pagamento nei termini di legge della tariffa del servizio idrico integrato di 32 fatture emesse a partire dal 9.03.2007 fino al 12.11.2014) ed ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
e per sentire accogliere le conclusioni: “- in via preliminare, stante il CP_1 Controparte_2 fumus di fondatezza ed il periculum in mora, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato;
- nel merito dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, per i trimestri tutti evidenziati in narrativa;
- in ogni caso, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per i motivi tutti dedotti”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- che il prezzo della somministrazione di energia, gas e acqua, pagato annualmente o a scadenza inferiore all'anno, in relazione ai consumi verificatisi in ciascun periodo, configurando una prestazione periodica (ex multis Cassazione civile n.6458/1985, n.1902/2014) era soggetto al termine di prescrizione quinquennale, cd. prescrizione breve, ex art. 2948 c.c., comma 1, n.4, decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, ossia il giorno da cui il diritto poteva essere fatto valere;
- che la solo in data 19 agosto 2019 mediante notifica effettuata ex art.140 c.p.c., Controparte_2 aveva inviato l'ingiunzione fiscale impugnata, con la quale aveva riportato una dettagliata descrizione dei trimestri nonché numeri di fatture con relativa data di emissione, decorrenti dall'anno 2006 fino al terzo trimestre 2014 (IV Trimestre 2006 con prima fattura emessa il 09.03.2007; I-II-III-IV Trimestre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; I, II, III del 2014), con emissione dell'ultima fattura il 12.11.2014) e che, di conseguenza, dal 09.03.2007 fino al 29 agosto 2014 – essendosi perfezionata la notifica ex art.140 c.p.c. decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata
2 informativa prevista dall'articolo stesso - la pretesa creditoria risultava coperta da prescrizione quinquennale e per l'effetto estinta;
- che, pertanto, le uniche somme richieste non apparentemente prescritte risultavano essere quelle relative al III Trimestre del 2014;
- che l'ingiunzionenotificata era nulla e/o illegittima in quanto difettava dei contenuti tipici tra i quali l'indicazione univoca dei termini entro cui proporre opposizione,
- che, nel caso di specie, difettavano i requisiti per ricorrere all'ingiunzione fiscale, procedura di riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici definiti a mente dell'art. 1 L. 639/1910, non essendo una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo ed atteso il Controparte_1 divieto di estensione in via analogica a soggetti diversi da quelli per i quali la legge lo aveva predisposto ex art. 13 delle Disp. prel. al c.c. (divieto di analogia);
- che l'ingiunzione era altresì nulla e/o illegittima in quanto la tariffa idrica aveva natura di corrispettivo di diritto privato e, per tali ragioni, non poteva essere utilizzato, per il suo recupero, il procedimento di ingiunzione fiscale finalizzato all'esecuzione forzata;
- che proprio la natura negoziale dei canoni del servizio idrico, rappresentanti il corrispettivo per il consumo dell'acqua e i servizi di depurazione, impediva che essi potessero venire riscossi dalla società privata di gestione del servizio idrico integrato tramite una concessionaria, sulla sola base delle fatture o degli avvisi di pagamento, essendo invece necessario un titolo esecutivo (Cass. Sent. n.15383/2010);
- che l'emissione delle fatture di per sé, senza accertamento dei consumi effettivi, benché portate a conoscenza del destinatario, non soddisfaceva l'onere probatorio dei consumi a carico della società idrica, in quanto le 32 fatture indicate nell'ingiunzione fiscale (mai notificate all'opponente), indicavano valori differenti le une dalle altre, facendo presumere consumi quantomeno anomali, (alcuni riportavano importo di euro 13,70/1°Trimestre 2007, altri di euro 372,00/ 2° trimestre 2009 o addirittura di euro 607,50/1° Trimestre 2014), calcolati in via forfettaria, come i cd. conguagli, e non sulla base di letture periodiche del contatore o, addirittura, frutto di un malfunzionamento del contatore stesso;
- che ricadeva sull'ente gestore del servizio pubblico l'onere di dimostrare l'esatta portata del consumo addebitato in bolletta nei confronti dell'utente (Cassazione civile 23699/2016).
Tanto premesso, l'opponente ha concluso come sopra riportato.
3 Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale in data 8.01.2020 si è costituita CP_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha così dedotto ed eccepito:
[...]
- che era incontestato che avesse richiesto la fornitura del servizio idrico integrato presso Pt_1
l'immobile sito in San Nicolò a Tordino, alla via Michelangelo n. 12, e dunque tra le parti era intervenuto un regolare contratto di fornitura, nell'ambito del quale la società aveva Controparte_1 provveduto alla distribuzione del servizio idrico integrato con regolarità, mentre l'opponente si era impegnato al pagamento della tariffa del servizio idrico;
- che aveva, in esecuzione del contratto de quo, trasmesso correttamente le fatture Controparte_1 riferite all'utenza n.189411 all'indirizzo indicato da parte attrice, né era mai pervenuta dall'attore alcuna segnalazione di mancato invio di fatture né contestazioni in merito ai consumi registrati dal contatore e specificati nelle bollette;
- che in data 31.10.2012, con raccomandata a.r., aveva inviato a formale sollecito di Pt_1 pagamento con contestuale messa in mora per il credito complessivo sino ad allora maturato e pari a €
2.586,05;
- che a causa del reiterato mancato pagamento, la convenuta opposta aveva incaricato la CP_2 di recuperare il credito stragiudiziale relativamente alla posizione insoluta, pertanto la società di
[...] riscossione, con sollecito di pagamento e costituzione in mora del 17.07.2015, aveva diffidato formalmente l'odierno attore a regolarizzare la posizione debitoria;
- che con raccomandata a.r. in data 23.02.2018, aveva nuovamente sollecitato Controparte_1 presso il luogo di residenza indicato dall'odierno attore, il pagamento dell'importo sino allora dovuto;
- che la società di riscossione, in seguito al reiterato inadempimento contrattuale, con ordinanza di ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.04.1910 n. 639, datata 21.06.2019, notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., aveva ingiunto alla controparte il pagamento dei canoni di acqua, oltre alle spese di procedimento e di notifica per un importo complessivo € 5.963,52 e, da ultimo, atto di pignoramento dei crediti presso terzi datato 04.12.2019;
- che l'eccezione di presunta prescrizione del credito appariva palesemente infondata in ragione dell'intervenuta interruzione del termine in forza dei solleciti di pagamento, correttamente trasmessi presso gli indirizzi indicati dalla controparte nel contratto di fornitura in atti;
- che era società c.d. in house providing a totale partecipazione pubblica, i cui soci Controparte_1
Contr erano esclusivamente gli enti locali dell' , Teramano, in seguito , Controparte_5
4 individuato con L.R. n. 2/1997, che gestiva un servizio pubblico essenziale (Servizio Idrico Integrato), nell'ampio territorio provinciale di Teramo, in virtù di conferimento in via diretta senza gara, ossia senza la necessità di provvedere all'affidamento nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica;
- che all'ATO Teramano, consorzio obbligatorio di funzioni composto da oltre 40 comuni, posto nell'ordinamento degli enti locali, era subentrato l'ERSI-Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, con L.R. n. 9 del 12.04.2011 e che pertanto era società interamente in mano Controparte_1 pubblica, solo formalmente privata ma in realtà assimilata agli enti pubblici quanto al regime giuridico
(cfr. Corte Cost. 29/2006);
- che secondo il principio ermeneutico adottato dalla Corte di Cassazione le società in house esercenti un servizio pubblico, costituivano una “mera articolazione della pubblica amministrazione” (cfr. Cass.
n. 17628/11; Cass. sez. unite 6071/2013; Cass. sez. unite 6072/2013; cfr. Cass. n. 4938/16);
- che le tariffe del servizio idrico applicate dalla venivano articolate dall' e in Controparte_1 Pt_2 seguito approvate dall'autorità nazionale, ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente, istituita dalla Legge di bilancio 2018, la cui approvazione era indispensabile per rendere efficace l'applicazione e pertanto era evidente che per le tariffe dei servizi pubblici locali,
l'accertamento era effettuato dal gestore, in esecuzione di atti amministrativi cogenti di approvazione delle tariffe;
- che la natura giuridica pubblica in house della era stata riconosciuta dalla Controparte_1 giurisprudenza di merito in talune pronunzie rese proprio nei confronti della concludente (cfr. sentenze del Tribunale Teramo, sez. lav., n. 13/2015, n. 482/2015, n. 501/2015, n. 76/2015; sentenze Corte di
Appello dell'Aquila, sez. lavoro, n. 1302/2015 e n.697/2016) ed era pertanto evidente che la società esponente aveva validamente affidato alla società di riscossione, il relativo servizio, mediante contratto di appalto in data 19.05.2015;
- che, in ogni caso, lo speciale procedimento del R.D. 639/2010, era utilizzabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, quando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni esigibilità derivavano da fonti, fatti e parametri normativi o amministrativi, rispetto ai quali l'amministrazione aveva un mero potere di accertamento
(Cass. Civ., 25.05.2009 n. 11992);
- che la procedura di riscossione utilizzata dalla appariva legittimata dall'art. 156 comma 3 D. CP_2
Lgs. n° 152/2006, norma che riconosceva la facoltà in capo ai soggetti privati di riscuotere la tariffa idric,a secondo le norme e le procedure previste per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
5 altre entrate patrimoniali delle province e dei comuni, in presenza di un requisito soggettivo costituito dalla iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997 e di un requisito oggettivo rappresentato dall'essere individuati all'esito di una procedura ad evidenza pubblica;
- che nella specie di fatto entrambi i requisiti richiesti apparivano sussistenti, posto che la iscrizione della all'albo dei soggetti privati abilitati era dimostrata dai decreti ministeriali prodotti (cfr. doc. CP_2
n° 11) mentre la individuazione del concessionario all'esito di una procedura ad evidenza pubblica risultava dalle premesse del contratto di appalto;
- che poiché l'opponente aveva riservato ogni eccezione e difesa alla presunta carenza dei requisiti formali dell'ingiunzione opposta e di prova dell'entità del credito, si spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito vantato dalla e la condanna della controparte al Controparte_1 pagamento della relativa somma.
Tanto premesso, la ha così concluso: “- nel merito, rigettare tutte le domande Controparte_1 proposte dall'attore poiché manifestamente infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t., è creditrice Controparte_1 nei confronti del sig. della somma di € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza Pt_1
n. 189411, o, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi da conteggiare dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
- condannare, pertanto, il sig. al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 Controparte_1 della somma di € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza n. 189411 o, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi da conteggiare dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Con comparsa in data 3 febbraio 2020 si è costituita la quale ha contestato la proposta Controparte_2 opposizione ed ha dedotto:
- che la ex adverso sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. era infondata, atteso che essa in data 09 agosto 2019, aveva Controparte_2 provveduto a notificare all'attore, presso il proprio domicilio, a mezzo ufficiale giudiziario, ingiunzione fiscale n. 20179979000124817000 relativa al mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura idrica, notifica perfezionatasi in data 19.08.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, ancor prima della notifica dell'ingiunzione, essa aveva provveduto alla notifica per mezzo di racc a/r del sollecito di pagamento n. 20159979009353476000 in data 23 luglio 2015;
6 - che anche la notifica dell'ingiunzione n. 20179979000124817000, era stata più volte tentata in data
05.08.2017 ed in data 24.05.2018, risultando essere peraltro il destinatario nel primo caso, ancora, sconosciuto e nel secondo caso trasferito;
- che non aveva mai provveduto a dare disdetta del contratto di fornitura né a dare altra Pt_1 comunicazione al momento del trasferimento di residenza anche se l'art. 11 del Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua - parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura - stabiliva che “l'utente è tenuto a dare immediata disdetta in caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti”;
- che aveva agito nel rispetto del principio affermato da Cassazione con sentenza n. Controparte_2
23509 la quale aveva ritenuto “che la disciplina delle notificazioni si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenerlo costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente a eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto”;
- che, nel caso di specie, operava il principio di presunzione di conoscenza degli atti recettizi ex art. 1335 cc, superabile solo qualora il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia e l'opponente non aveva fornito la suddetta prova e che dunque,
l'aver notificato gli atti al domicilio per ultimo noto, consentiva di affermare che le notifiche effettuate dalla erano tutte regolari e non era maturata alcuna prescrizione;
Controparte_2
- che in data 31.10.2012, la con racc. A/R, aveva inviato a sollecito di Controparte_1 Pt_1 pagamento n. 2440, richiesta di pagamento poi reiterata in data 23.02.2018 con ulteriore sollecito ed in data 4.12.2019, la aveva provveduto a notificare all'attore atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi per il recupero del credito;
- che, in ogni caso, essendo stata l'ingiunzione oggetto di causa notificata ad agosto 2019, il credito relativo alla debenza dei canoni per l'anno 2014, non si era estinto per intervenuta prescrizione, ed invero, per quanto concerneva i tre trimestri relativi all'anno 2014, la richiesta di pagamento era pervenuta al domicilio del entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a Pt_1 quello in cui il consumo si era verificato e, pertanto, sarebbe residuato comunque un credito, anche in considerazione del fatto che l'attore contestava solo l'intervenuta prescrizione ma non anche che le somme non fossero dovute;
7 - che non si poteva invocare l'intervenuta prescrizione quantomeno in riferimento ai crediti relativi ai canoni idrici per l'anno 2014;
- che non era vero che nell'ingiunzione mancasse il termine entro il quale il debitore dovesse soddisfare il proprio debito, essedo ivi specificato espressamente: “di pagare nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente la complessiva somma di € 5.963,52 oltre le ulteriori spese eventualmente occorrenti” ed erano altresì presenti l'indicazione del termine entro il quale proporre l'impugnazione, nonché i riferimenti normativi posti a fondamento del diritto fatto valere, dunque tutti gli elementi necessari a mettere l'attore nelle condizioni di comprendere quanto gli viene richiesto e di approntare la propria difesa;
- che la era una società in house prodiving a totale partecipazione pubblica e per tale Controparte_1 ragione assimilata agli enti pubblici per quanto concerne il regime giuridico ed inoltre, esercitando un pubblico servizio, costituiva una mera articolazione della pubblica amministrazione (Cass. n.
4938/2016, Cass. n. 6072/2013), e che pertanto era legittimo il conferimento alla - Controparte_2
Concessionario per la riscossione delle entrate pubbliche locali, iscritto all'Albo di cui all'art.53 D.
Lgs. n. 446/1997, e, dunque, un soggetto privato abilitato - dell'incarico di recuperare il credito maturato per il mancato pagamento delle tariffe del sistema idrico integrato;
- che la carenza di potere sostenuta dalla difesa dell'opponente era priva di fondamento in quanto la procedura di riscossione utilizzata dalla era legittimata dall'art. 156 co.3 D. Lgs. n. Controparte_2
152/2006, in virtù del quale “la riscossione, sia volontaria, sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica” e che dunque essa aveva il potere di emettere ingiunzioni di pagamento in favore della per il recupero dei pretesi crediti, potendo anche, ai sensi Controparte_1 dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.L. n. 248/2007, riscuotere mediante la procedura di ingiunzione le entrate degli enti locali;
- che, del pari, in qualità di soggetto iscritto all'albo dei soggetti abilitati ex art. 53 del Controparte_2
d. Lgs. n. 446/1997 ed essendo stata individuata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, aveva la facoltà di riscuotere la tariffa idrica e dunque legittimata ed emettere fatture per quanto dovuto dal fatture, che rappresentavano un valido titolo per dimostrare il credito vantato, mentre era Pt_1 onere dell'attore che eccepiva l'inefficacia delle fatture provare i fatti su cui si fondava l'eccezione.
Tutto quanto sopra dedotto, la ha così concluso: “in via preliminare: rigettare Controparte_2
l'istanza di sospensione del provvedimento in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris
8 e del periculum in mora. nel merito e in via principale: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali dalle stesse offerte avendo il Giudice precedente assegnatario, Dott.ssa , con ordinanza in data 7 Per_2 luglio 2020, ritenuto che la controversia potesse essere decisa sulla base della documentazione già in atti, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Dopo diversi rinvii, precisatele conclusioni all'udienza cartolare odierna del 4.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la stessa viene decisa con la presente sentenza.
La legittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale.
Attesa la mancata contestazione ad opera dell'opponente della sussistenza di un valido contratto di somministrazione per la fornitura del servizio idrico integrato presso l'immobile sito in San Nicolò a
Tordino, alla via Michelangelo n. 12, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla possibilità per l'ente concessionario di richiedere il pagamento delle fatture riferite all'utenza n.189411 a mezzo dell'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910. La questione afferisce all'eccepita carenza di potere di ad emettere l'ingiunzione fiscale di cui agli artt. 2 e 3 R.D. n. Controparte_1
639/1910. La difesa dell'opponente ha sostenuto l'illegittimità del ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale in quanto, pur svolgendo la concessionaria un servizio pubblico, si tratta di una società di capitali, e non di un ente pubblico, dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva degli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910. ha sostenuto invece che essa è una società partecipata da Controparte_1 enti pubblici territoriali, onde va considerata un ente pubblico ed ha il relativo potere di ingiunzione e recupero credito diretto.
In diritto, il Tribunale osserva quanto segue.
Il regio decreto 14.04.1910, n. 639, rubricato “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato” testualmente prevede all'art. 2: “Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal tribunale nella cui giurisdizione risiede
l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio del giudice di pace……”
e all'art. 3: “Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di questa
9 produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo…”. L'art. 229 del d.lgs. 19.02.1998
n. 51, rubricato “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”, ha poi sancito: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Ora, il Giudice evidenzia che alla stregua del tenore letterale ed inequivocabile dell'insieme delle disposizioni invocate, risulta con chiarezza che il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 è riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le entrate patrimoniali di diritto pubblico. Anche se alcune aziende erogatrici dell'acqua, e/o i rispettivi concessionari, hanno ritenuto di poter emettere ingiunzioni fiscali ai sensi della legge 639/1910 per recuperare le bollette non pagate, la giurisprudenza ha dichiarato nulle tali ingiunzioni se le aziende erogatrici dell'acqua sono società private, come S.r.l., ancorché a CP_7 completa partecipazione pubblica.
Infatti, insegna la Cassazione, lo strumento dell'ingiunzione fiscale 639/1910 è riservata a crediti di natura pubblicistica e non privatistica. Le aziende erogatrici dell'acqua, se società di diritto privato ancorché a partecipazione pubblica, dovranno usare lo strumento del decreto ingiuntivo ordinario.
Chiara su punto la sentenza del Tribunale di Milano del 04.02.16:
“Una società a responsabilità limitata, ancorché concessionaria esercente servizio pubblico (idrico integrato nella specie) e benché partecipata di secondo grado da enti pubblici territoriali, non ha il potere di emettere ingiunzione ex artt. 2 e 3 rd 639/1910 per il recupero crediti. Infatti, il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”.
Illuminante anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1599/16.
“…l'ente ingiungente, non è all'evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pure essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito
10 non appare ipotizzabile un'interpretazione analogica, né estensiva di tali disposizioni. L'ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico”.
Del resto, La Corte costituzionale con la nota sentenza n.335/2008 e la Suprema Corte con sentenza n.3539/08 hanno definitivamente sancito che il servizio idrico integrato costituisce corrispettivo di natura privata.
L'azione così come proposta quale utente del servizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che sono illegittime le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal o da altra pubblica amministrazione. L'ingiunzione CP_8 fiscale a carico dei morosi, prevista dal Regio Decreto del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato può essere dunque utilizzato per recuperare i crediti solo quando il creditore è un soggetto pubblico.
Nel caso della società privata, invece, sebbene partecipata di secondo grado di enti territoriali, siamo in presenza di un soggetto privatistico. Il fatto che la compagine sia qualificata come ente pubblico economico e soggetta a controlli contabili è del tutto irrilevante: ciò, infatti, non la trasforma in pubblica amministrazione in senso stretto.
Tornando nello specifico all'ingiunzione fiscale La Corte, in particolare, ha statuito, anche a Sezioni
Unite, come si tratti di uno strumento speciale della pubblica amministrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di diritto pubblico e di diritto privato: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14.04.1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. civ., SSUU, 25.05.2009 n. 11992).
Nella specie: “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A. ha natura di atto amministrativo”, (Cass. civ., sez. 5, 25.05.2007 n. 12263).
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez.
3, 11.02.2009 n. 3341) e che l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o
11 meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria: “L'ingiunzione di cui al r.d. 14.04.1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130 co. 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto
a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto”. (Cass. civ., sez. 1m 3.11.2011 n.
22792).
In conclusione, alla stregua dei principi di diritto sopra riportati, che si condividono integralmente, poiché non è, all'evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista Controparte_1 soggettivo, pur essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito non appare ipotizzabile, come sostenuto da un'interpretazione analogica, né Pt_1 estensiva, di tali disposizioni.
L'ingiunzione opposta è, quindi, illegittima, in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico, con accoglimento sul punto della spiegata opposizione.
Ciò non preclude tuttavia, da un lato che la stessa, pur non valida come titolo utile per la esecuzione, possa valere ai fini interruttivi della prescrizione del credito e, dall'altro, che a seguito della notifica dell'ingiunzione e della successiva opposizione si sia instaurato tra le parti un giudizio che investe anche nel merito la questione della debenza o meno del debito, che sarà esaminata nel paragrafo che segue.
Nel merito della pretesa creditoria di Controparte_1
12 Passando alla disamina del merito, il Tribunale osserva che ha chiesto la condanna di CP_2 [...]
. a pagare la sorte di euro € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza n. 189411, Parte_1 somministrata presso l'immobile sito in San Nicolò a Tordino, alla via Michelangelo n. 12, per gli importi portati da 32 fatture, emesse dall'anno 2006 fino al terzo trimestre 2014 (IV Trimestre 2006 con prima fattura emessa il 09.03.2007; I-II-III-IV Trimestre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013; I, II, III del 2014), con emissione dell'ultima fattura il 12.11.2014.
La difesa dell'opponente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti per decorso del termine quinquennale in quanto l'ingiunzione era stata notificata in data 9.08.2019 a mente dell'art. 140 c.p.c. e si era pertanto perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa prevista dall'articolo stesso e dunque soltanto in data 19.08.2019 e, di conseguenza, dal
09.03.2007 fino al 29 agosto 2014, la pretesa creditoria risultava coperta da prescrizione quinquennale e per l'effetto estinta.
In questo senso la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.” (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2015, n. 1442; cfr. Cass. civ. sez. un. n. 6458 del
18/12/1985, Cass. civ. n. 6209 del 21/06/1999; Cass. civ. n. 11918 del 07/08/2002) . La giurisprudenza consolidata ha altresì precisato che il diritto al pagamento del corrispettivo, soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., è “decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162. Trib. Cassino
20.03.2007; Trib. Pescara 05.03.1999).
La difesa delle opposte si è invece difesa adducendo l'avvenuta notifica, in sequenza cronologica, dei seguenti atti:
- sollecito del 31.10.2012 per € 2.586,05, relativo ai consumi dal IV trimestre 2006 al I trimestre CP_1
2012, notificato per compiuta giacenza nell'originario indirizzo dell'utenza in via Michelangelo n.12 nel novembre 2012 (cfr. doc. n. 3 fascicolo;
Controparte_1
- sollecito SORIT del 17/23.07.2015 per €5.345,70, relativo ai consumi dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2014, non notificato per avvenuto trasferimento di dal nuovo indirizzo in Via Cameli Pt_1
n.15 (cfr. doc. n. 4 fascicolo;
Controparte_1
13 - sollecito del 23.02.2018/5.03.2018 per € 3.477,53, relativo ai consumi dal IV trimestre 2014 al CP_1
II trimestre 2015, non notificato per avvenuto trasferimento di dall'indirizzo di Via Cameli Pt_1
n.15 (cfr. doc. n. 5 fascicolo;
Controparte_1
- ordinanza ingiunzione del 21.06.2019 notificata in data 9.08.2019 e perfezionatasi ai Controparte_2 sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.08.2019 al nuovo indirizzo in Via F. Romani n.35, relativa Pt_1 ai consumi dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2014 per € 5.963,52 (doc. in atti nei fascicoli delle parti).
Orbene, i primi 3 atti non appaiono al decidente idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale perché non provata l'avvenuta regolare notifica al destinatario (indicato Pt_1 comunque trasferito dall'indirizzo originario in Via Cameli n.15). Anche a voler considerare perfezionata la notifica del primo sollecito della per compiuta giacenza in data 23.11.2012, CP_1 sarebbero comunque decorsi successivamente altri 5 anni prima dell'unica notifica valida, quella dell'ingiunzione fatta al nuovo indirizzo di via F. Romani n.35 (inoltre il sollecito si riferisce solo ai crediti maturati fino al I trimestre 2012) e perfezionatasi al 19.08.2019.
Per i principi più sopra esposti in tema di prescrizione, la richiesta di pagamento per la fornitura di acqua di cui si discute avrebbe dovuto pervenire al domicilio del entro la scadenza del 31 Pt_1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si era verificato e precisamente: - per le letture dei consumi sino al 31/12/2006, entro e non oltre il 31/12/2011; - per le letture dei consumi sino al 31/12/2007 entro e non oltre il 31/12/2012; - per le letture dei consumi sino al 31/12/2008 entro e non oltre il 31/12/2013 e così in successione, fino ai consumi relativi al III trimestre 2014 , richiedibili entro il 31.12.2019, con la conseguenza che i crediti portati dalle fatture contenute nell'ingiunzione fiscale e datate dal 9.03.2007 all'8.11.2013 erano irrimediabilmente prescritti già all'atto di emissione della stessa.
Poiché infatti la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.,), per il caso di forniture periodiche, com'è nel caso qui in esame, la prescrizione decorre già dall'ultimo giorno dell'anno o della frazione di anno al quale si riferisce il periodo del consumo da pagare. Risulta quindi dimostrato che gli unici crediti non coperti dalla prescrizione quinquennale alla data dell'emissione delle relative fatture ed oggetto di ingiunzione, sono quelli relativi all'importo di: €
139,27, portato dalla fattura n.0108502 relativa al IV trimestre 2013, del 12.02.2014; € 756,24 portato dalla fattura n. 0262835 relativa al I trimestre 2014 emessa il 15.05.2014; €257,60 portato dalla fattura
14 n.0429796 relativa al II trimestre 2014 emessa il 11.08.2014; € 230,66 portato dalla fattura n. 0583954 relativa al III trimestre 2014 emessa il 12.11.2014.
Al termine dell'indagine relativa all'accertamento del debito del nei confronti dell'Ente Pt_1 erogatore del servizio idrico integrato, risulta pertanto che l'importo residuale, non coperto dall'avvenuto decorso del termine prescrizionale in virtù della notifica in data 29.08.2019 della ingiunzione, e liquidabile in favore di è limitato a complessivi €1.383,77, oltre Controparte_1 interessi di mora dalla notifica.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nulla per difetto del requisito soggettivo l'ingiunzione fiscale Prot. n. 20179979000124817000, emessa dalla
[...] quale concessionaria del servizio di riscossione su incarico della Controparte_3 [...]
CP_1
- accerta l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle fatture contenute datate dal
9.03.2007 all'8.11.2013, relative ai consumi per il servizio idrico integrato effettuato da CP_1 in favore di , a decorrere dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2013;
[...] Parte_1
- accerta che il credito residuale fatto valere dalla società opposta per il tramite della Controparte_1 concessionaria relativamente ai consumi per il servizio idrico integrato effettuato dal Controparte_2
IV trimestre 2013 al II trimestre 2014 in favore di , non coperto dall'avvenuto Parte_1 decorso del termine prescrizionale in virtù della notifica in data 29.08.2019 della ingiunzione, è liquidabile nella misura di complessivi €1.383,77, oltre interessi dalla notifica;
-in conseguenza e per l'effetto, in accoglimento parziale della spiegata domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_1 CP_1 dell'importo di €1.383,77, relativo ai consumi fatturati a decorrere dal IV trimestre 2013 al III
[...] trimestre 2014 come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi dalla notifica dell'ingiunzione;
15 - in ossequio alla soccombenza parziale reciproca delle parti, compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Teramo, il 4 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Dott. Marco Di Biase, viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3155 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 4/12/2025, promossa
da
(C.F. residente in [...] CodiceFiscale_1
Romani, 35, elettivamente domiciliato in Teramo al Viale G. Mazzini, 2, presso e nello studio dell'Avv. Brunella Di Egidio dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
opponente
contro
c.f. e p. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Avv. Alessia Cognitti, con sede in Teramo alla via N. Dati, n° 18 ed ivi elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'Ente in Teramo alla via N. Dati n° 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariolina De Laurentiis giusta delega in atti
opposta//attrice in riconvenzionale
e contro
(P. IVA ), con sede in Ravenna, alla Via Manlio Travaglini, n. 8, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali e Procuratore speciale, Sig. Per_1
ed elettivamente domiciliata in Popoli (PE), alla Via Cavour n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
GI EL CA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti 1 Altra opposta
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2019, ha formulato opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione fiscale Prot. n. 20179979000124817000, notificatagli in data 09/19 agosto 2019 ex art.140 c.p.c., emessa dalla quale concessionaria Controparte_3 del servizio di riscossione su incarico dell' con la quale gli era stato ingiunto il Controparte_4 pagamento della somma di euro 5.963,52 oltre oneri e accessori (per l'asserito omesso e/o ritardato pagamento nei termini di legge della tariffa del servizio idrico integrato di 32 fatture emesse a partire dal 9.03.2007 fino al 12.11.2014) ed ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
e per sentire accogliere le conclusioni: “- in via preliminare, stante il CP_1 Controparte_2 fumus di fondatezza ed il periculum in mora, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato;
- nel merito dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, per i trimestri tutti evidenziati in narrativa;
- in ogni caso, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per i motivi tutti dedotti”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- che il prezzo della somministrazione di energia, gas e acqua, pagato annualmente o a scadenza inferiore all'anno, in relazione ai consumi verificatisi in ciascun periodo, configurando una prestazione periodica (ex multis Cassazione civile n.6458/1985, n.1902/2014) era soggetto al termine di prescrizione quinquennale, cd. prescrizione breve, ex art. 2948 c.c., comma 1, n.4, decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, ossia il giorno da cui il diritto poteva essere fatto valere;
- che la solo in data 19 agosto 2019 mediante notifica effettuata ex art.140 c.p.c., Controparte_2 aveva inviato l'ingiunzione fiscale impugnata, con la quale aveva riportato una dettagliata descrizione dei trimestri nonché numeri di fatture con relativa data di emissione, decorrenti dall'anno 2006 fino al terzo trimestre 2014 (IV Trimestre 2006 con prima fattura emessa il 09.03.2007; I-II-III-IV Trimestre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; I, II, III del 2014), con emissione dell'ultima fattura il 12.11.2014) e che, di conseguenza, dal 09.03.2007 fino al 29 agosto 2014 – essendosi perfezionata la notifica ex art.140 c.p.c. decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata
2 informativa prevista dall'articolo stesso - la pretesa creditoria risultava coperta da prescrizione quinquennale e per l'effetto estinta;
- che, pertanto, le uniche somme richieste non apparentemente prescritte risultavano essere quelle relative al III Trimestre del 2014;
- che l'ingiunzionenotificata era nulla e/o illegittima in quanto difettava dei contenuti tipici tra i quali l'indicazione univoca dei termini entro cui proporre opposizione,
- che, nel caso di specie, difettavano i requisiti per ricorrere all'ingiunzione fiscale, procedura di riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici definiti a mente dell'art. 1 L. 639/1910, non essendo una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo ed atteso il Controparte_1 divieto di estensione in via analogica a soggetti diversi da quelli per i quali la legge lo aveva predisposto ex art. 13 delle Disp. prel. al c.c. (divieto di analogia);
- che l'ingiunzione era altresì nulla e/o illegittima in quanto la tariffa idrica aveva natura di corrispettivo di diritto privato e, per tali ragioni, non poteva essere utilizzato, per il suo recupero, il procedimento di ingiunzione fiscale finalizzato all'esecuzione forzata;
- che proprio la natura negoziale dei canoni del servizio idrico, rappresentanti il corrispettivo per il consumo dell'acqua e i servizi di depurazione, impediva che essi potessero venire riscossi dalla società privata di gestione del servizio idrico integrato tramite una concessionaria, sulla sola base delle fatture o degli avvisi di pagamento, essendo invece necessario un titolo esecutivo (Cass. Sent. n.15383/2010);
- che l'emissione delle fatture di per sé, senza accertamento dei consumi effettivi, benché portate a conoscenza del destinatario, non soddisfaceva l'onere probatorio dei consumi a carico della società idrica, in quanto le 32 fatture indicate nell'ingiunzione fiscale (mai notificate all'opponente), indicavano valori differenti le une dalle altre, facendo presumere consumi quantomeno anomali, (alcuni riportavano importo di euro 13,70/1°Trimestre 2007, altri di euro 372,00/ 2° trimestre 2009 o addirittura di euro 607,50/1° Trimestre 2014), calcolati in via forfettaria, come i cd. conguagli, e non sulla base di letture periodiche del contatore o, addirittura, frutto di un malfunzionamento del contatore stesso;
- che ricadeva sull'ente gestore del servizio pubblico l'onere di dimostrare l'esatta portata del consumo addebitato in bolletta nei confronti dell'utente (Cassazione civile 23699/2016).
Tanto premesso, l'opponente ha concluso come sopra riportato.
3 Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale in data 8.01.2020 si è costituita CP_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha così dedotto ed eccepito:
[...]
- che era incontestato che avesse richiesto la fornitura del servizio idrico integrato presso Pt_1
l'immobile sito in San Nicolò a Tordino, alla via Michelangelo n. 12, e dunque tra le parti era intervenuto un regolare contratto di fornitura, nell'ambito del quale la società aveva Controparte_1 provveduto alla distribuzione del servizio idrico integrato con regolarità, mentre l'opponente si era impegnato al pagamento della tariffa del servizio idrico;
- che aveva, in esecuzione del contratto de quo, trasmesso correttamente le fatture Controparte_1 riferite all'utenza n.189411 all'indirizzo indicato da parte attrice, né era mai pervenuta dall'attore alcuna segnalazione di mancato invio di fatture né contestazioni in merito ai consumi registrati dal contatore e specificati nelle bollette;
- che in data 31.10.2012, con raccomandata a.r., aveva inviato a formale sollecito di Pt_1 pagamento con contestuale messa in mora per il credito complessivo sino ad allora maturato e pari a €
2.586,05;
- che a causa del reiterato mancato pagamento, la convenuta opposta aveva incaricato la CP_2 di recuperare il credito stragiudiziale relativamente alla posizione insoluta, pertanto la società di
[...] riscossione, con sollecito di pagamento e costituzione in mora del 17.07.2015, aveva diffidato formalmente l'odierno attore a regolarizzare la posizione debitoria;
- che con raccomandata a.r. in data 23.02.2018, aveva nuovamente sollecitato Controparte_1 presso il luogo di residenza indicato dall'odierno attore, il pagamento dell'importo sino allora dovuto;
- che la società di riscossione, in seguito al reiterato inadempimento contrattuale, con ordinanza di ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.04.1910 n. 639, datata 21.06.2019, notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., aveva ingiunto alla controparte il pagamento dei canoni di acqua, oltre alle spese di procedimento e di notifica per un importo complessivo € 5.963,52 e, da ultimo, atto di pignoramento dei crediti presso terzi datato 04.12.2019;
- che l'eccezione di presunta prescrizione del credito appariva palesemente infondata in ragione dell'intervenuta interruzione del termine in forza dei solleciti di pagamento, correttamente trasmessi presso gli indirizzi indicati dalla controparte nel contratto di fornitura in atti;
- che era società c.d. in house providing a totale partecipazione pubblica, i cui soci Controparte_1
Contr erano esclusivamente gli enti locali dell' , Teramano, in seguito , Controparte_5
4 individuato con L.R. n. 2/1997, che gestiva un servizio pubblico essenziale (Servizio Idrico Integrato), nell'ampio territorio provinciale di Teramo, in virtù di conferimento in via diretta senza gara, ossia senza la necessità di provvedere all'affidamento nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica;
- che all'ATO Teramano, consorzio obbligatorio di funzioni composto da oltre 40 comuni, posto nell'ordinamento degli enti locali, era subentrato l'ERSI-Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, con L.R. n. 9 del 12.04.2011 e che pertanto era società interamente in mano Controparte_1 pubblica, solo formalmente privata ma in realtà assimilata agli enti pubblici quanto al regime giuridico
(cfr. Corte Cost. 29/2006);
- che secondo il principio ermeneutico adottato dalla Corte di Cassazione le società in house esercenti un servizio pubblico, costituivano una “mera articolazione della pubblica amministrazione” (cfr. Cass.
n. 17628/11; Cass. sez. unite 6071/2013; Cass. sez. unite 6072/2013; cfr. Cass. n. 4938/16);
- che le tariffe del servizio idrico applicate dalla venivano articolate dall' e in Controparte_1 Pt_2 seguito approvate dall'autorità nazionale, ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente, istituita dalla Legge di bilancio 2018, la cui approvazione era indispensabile per rendere efficace l'applicazione e pertanto era evidente che per le tariffe dei servizi pubblici locali,
l'accertamento era effettuato dal gestore, in esecuzione di atti amministrativi cogenti di approvazione delle tariffe;
- che la natura giuridica pubblica in house della era stata riconosciuta dalla Controparte_1 giurisprudenza di merito in talune pronunzie rese proprio nei confronti della concludente (cfr. sentenze del Tribunale Teramo, sez. lav., n. 13/2015, n. 482/2015, n. 501/2015, n. 76/2015; sentenze Corte di
Appello dell'Aquila, sez. lavoro, n. 1302/2015 e n.697/2016) ed era pertanto evidente che la società esponente aveva validamente affidato alla società di riscossione, il relativo servizio, mediante contratto di appalto in data 19.05.2015;
- che, in ogni caso, lo speciale procedimento del R.D. 639/2010, era utilizzabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, quando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni esigibilità derivavano da fonti, fatti e parametri normativi o amministrativi, rispetto ai quali l'amministrazione aveva un mero potere di accertamento
(Cass. Civ., 25.05.2009 n. 11992);
- che la procedura di riscossione utilizzata dalla appariva legittimata dall'art. 156 comma 3 D. CP_2
Lgs. n° 152/2006, norma che riconosceva la facoltà in capo ai soggetti privati di riscuotere la tariffa idric,a secondo le norme e le procedure previste per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
5 altre entrate patrimoniali delle province e dei comuni, in presenza di un requisito soggettivo costituito dalla iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997 e di un requisito oggettivo rappresentato dall'essere individuati all'esito di una procedura ad evidenza pubblica;
- che nella specie di fatto entrambi i requisiti richiesti apparivano sussistenti, posto che la iscrizione della all'albo dei soggetti privati abilitati era dimostrata dai decreti ministeriali prodotti (cfr. doc. CP_2
n° 11) mentre la individuazione del concessionario all'esito di una procedura ad evidenza pubblica risultava dalle premesse del contratto di appalto;
- che poiché l'opponente aveva riservato ogni eccezione e difesa alla presunta carenza dei requisiti formali dell'ingiunzione opposta e di prova dell'entità del credito, si spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito vantato dalla e la condanna della controparte al Controparte_1 pagamento della relativa somma.
Tanto premesso, la ha così concluso: “- nel merito, rigettare tutte le domande Controparte_1 proposte dall'attore poiché manifestamente infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t., è creditrice Controparte_1 nei confronti del sig. della somma di € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza Pt_1
n. 189411, o, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi da conteggiare dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
- condannare, pertanto, il sig. al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 Controparte_1 della somma di € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza n. 189411 o, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi da conteggiare dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Con comparsa in data 3 febbraio 2020 si è costituita la quale ha contestato la proposta Controparte_2 opposizione ed ha dedotto:
- che la ex adverso sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. era infondata, atteso che essa in data 09 agosto 2019, aveva Controparte_2 provveduto a notificare all'attore, presso il proprio domicilio, a mezzo ufficiale giudiziario, ingiunzione fiscale n. 20179979000124817000 relativa al mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura idrica, notifica perfezionatasi in data 19.08.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, ancor prima della notifica dell'ingiunzione, essa aveva provveduto alla notifica per mezzo di racc a/r del sollecito di pagamento n. 20159979009353476000 in data 23 luglio 2015;
6 - che anche la notifica dell'ingiunzione n. 20179979000124817000, era stata più volte tentata in data
05.08.2017 ed in data 24.05.2018, risultando essere peraltro il destinatario nel primo caso, ancora, sconosciuto e nel secondo caso trasferito;
- che non aveva mai provveduto a dare disdetta del contratto di fornitura né a dare altra Pt_1 comunicazione al momento del trasferimento di residenza anche se l'art. 11 del Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua - parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura - stabiliva che “l'utente è tenuto a dare immediata disdetta in caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti”;
- che aveva agito nel rispetto del principio affermato da Cassazione con sentenza n. Controparte_2
23509 la quale aveva ritenuto “che la disciplina delle notificazioni si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenerlo costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente a eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto”;
- che, nel caso di specie, operava il principio di presunzione di conoscenza degli atti recettizi ex art. 1335 cc, superabile solo qualora il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia e l'opponente non aveva fornito la suddetta prova e che dunque,
l'aver notificato gli atti al domicilio per ultimo noto, consentiva di affermare che le notifiche effettuate dalla erano tutte regolari e non era maturata alcuna prescrizione;
Controparte_2
- che in data 31.10.2012, la con racc. A/R, aveva inviato a sollecito di Controparte_1 Pt_1 pagamento n. 2440, richiesta di pagamento poi reiterata in data 23.02.2018 con ulteriore sollecito ed in data 4.12.2019, la aveva provveduto a notificare all'attore atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi per il recupero del credito;
- che, in ogni caso, essendo stata l'ingiunzione oggetto di causa notificata ad agosto 2019, il credito relativo alla debenza dei canoni per l'anno 2014, non si era estinto per intervenuta prescrizione, ed invero, per quanto concerneva i tre trimestri relativi all'anno 2014, la richiesta di pagamento era pervenuta al domicilio del entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a Pt_1 quello in cui il consumo si era verificato e, pertanto, sarebbe residuato comunque un credito, anche in considerazione del fatto che l'attore contestava solo l'intervenuta prescrizione ma non anche che le somme non fossero dovute;
7 - che non si poteva invocare l'intervenuta prescrizione quantomeno in riferimento ai crediti relativi ai canoni idrici per l'anno 2014;
- che non era vero che nell'ingiunzione mancasse il termine entro il quale il debitore dovesse soddisfare il proprio debito, essedo ivi specificato espressamente: “di pagare nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente la complessiva somma di € 5.963,52 oltre le ulteriori spese eventualmente occorrenti” ed erano altresì presenti l'indicazione del termine entro il quale proporre l'impugnazione, nonché i riferimenti normativi posti a fondamento del diritto fatto valere, dunque tutti gli elementi necessari a mettere l'attore nelle condizioni di comprendere quanto gli viene richiesto e di approntare la propria difesa;
- che la era una società in house prodiving a totale partecipazione pubblica e per tale Controparte_1 ragione assimilata agli enti pubblici per quanto concerne il regime giuridico ed inoltre, esercitando un pubblico servizio, costituiva una mera articolazione della pubblica amministrazione (Cass. n.
4938/2016, Cass. n. 6072/2013), e che pertanto era legittimo il conferimento alla - Controparte_2
Concessionario per la riscossione delle entrate pubbliche locali, iscritto all'Albo di cui all'art.53 D.
Lgs. n. 446/1997, e, dunque, un soggetto privato abilitato - dell'incarico di recuperare il credito maturato per il mancato pagamento delle tariffe del sistema idrico integrato;
- che la carenza di potere sostenuta dalla difesa dell'opponente era priva di fondamento in quanto la procedura di riscossione utilizzata dalla era legittimata dall'art. 156 co.3 D. Lgs. n. Controparte_2
152/2006, in virtù del quale “la riscossione, sia volontaria, sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica” e che dunque essa aveva il potere di emettere ingiunzioni di pagamento in favore della per il recupero dei pretesi crediti, potendo anche, ai sensi Controparte_1 dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.L. n. 248/2007, riscuotere mediante la procedura di ingiunzione le entrate degli enti locali;
- che, del pari, in qualità di soggetto iscritto all'albo dei soggetti abilitati ex art. 53 del Controparte_2
d. Lgs. n. 446/1997 ed essendo stata individuata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, aveva la facoltà di riscuotere la tariffa idrica e dunque legittimata ed emettere fatture per quanto dovuto dal fatture, che rappresentavano un valido titolo per dimostrare il credito vantato, mentre era Pt_1 onere dell'attore che eccepiva l'inefficacia delle fatture provare i fatti su cui si fondava l'eccezione.
Tutto quanto sopra dedotto, la ha così concluso: “in via preliminare: rigettare Controparte_2
l'istanza di sospensione del provvedimento in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris
8 e del periculum in mora. nel merito e in via principale: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali dalle stesse offerte avendo il Giudice precedente assegnatario, Dott.ssa , con ordinanza in data 7 Per_2 luglio 2020, ritenuto che la controversia potesse essere decisa sulla base della documentazione già in atti, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Dopo diversi rinvii, precisatele conclusioni all'udienza cartolare odierna del 4.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la stessa viene decisa con la presente sentenza.
La legittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale.
Attesa la mancata contestazione ad opera dell'opponente della sussistenza di un valido contratto di somministrazione per la fornitura del servizio idrico integrato presso l'immobile sito in San Nicolò a
Tordino, alla via Michelangelo n. 12, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla possibilità per l'ente concessionario di richiedere il pagamento delle fatture riferite all'utenza n.189411 a mezzo dell'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910. La questione afferisce all'eccepita carenza di potere di ad emettere l'ingiunzione fiscale di cui agli artt. 2 e 3 R.D. n. Controparte_1
639/1910. La difesa dell'opponente ha sostenuto l'illegittimità del ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale in quanto, pur svolgendo la concessionaria un servizio pubblico, si tratta di una società di capitali, e non di un ente pubblico, dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva degli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910. ha sostenuto invece che essa è una società partecipata da Controparte_1 enti pubblici territoriali, onde va considerata un ente pubblico ed ha il relativo potere di ingiunzione e recupero credito diretto.
In diritto, il Tribunale osserva quanto segue.
Il regio decreto 14.04.1910, n. 639, rubricato “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato” testualmente prevede all'art. 2: “Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal tribunale nella cui giurisdizione risiede
l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio del giudice di pace……”
e all'art. 3: “Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di questa
9 produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo…”. L'art. 229 del d.lgs. 19.02.1998
n. 51, rubricato “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”, ha poi sancito: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Ora, il Giudice evidenzia che alla stregua del tenore letterale ed inequivocabile dell'insieme delle disposizioni invocate, risulta con chiarezza che il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 è riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le entrate patrimoniali di diritto pubblico. Anche se alcune aziende erogatrici dell'acqua, e/o i rispettivi concessionari, hanno ritenuto di poter emettere ingiunzioni fiscali ai sensi della legge 639/1910 per recuperare le bollette non pagate, la giurisprudenza ha dichiarato nulle tali ingiunzioni se le aziende erogatrici dell'acqua sono società private, come S.r.l., ancorché a CP_7 completa partecipazione pubblica.
Infatti, insegna la Cassazione, lo strumento dell'ingiunzione fiscale 639/1910 è riservata a crediti di natura pubblicistica e non privatistica. Le aziende erogatrici dell'acqua, se società di diritto privato ancorché a partecipazione pubblica, dovranno usare lo strumento del decreto ingiuntivo ordinario.
Chiara su punto la sentenza del Tribunale di Milano del 04.02.16:
“Una società a responsabilità limitata, ancorché concessionaria esercente servizio pubblico (idrico integrato nella specie) e benché partecipata di secondo grado da enti pubblici territoriali, non ha il potere di emettere ingiunzione ex artt. 2 e 3 rd 639/1910 per il recupero crediti. Infatti, il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”.
Illuminante anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1599/16.
“…l'ente ingiungente, non è all'evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pure essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito
10 non appare ipotizzabile un'interpretazione analogica, né estensiva di tali disposizioni. L'ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico”.
Del resto, La Corte costituzionale con la nota sentenza n.335/2008 e la Suprema Corte con sentenza n.3539/08 hanno definitivamente sancito che il servizio idrico integrato costituisce corrispettivo di natura privata.
L'azione così come proposta quale utente del servizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che sono illegittime le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal o da altra pubblica amministrazione. L'ingiunzione CP_8 fiscale a carico dei morosi, prevista dal Regio Decreto del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato può essere dunque utilizzato per recuperare i crediti solo quando il creditore è un soggetto pubblico.
Nel caso della società privata, invece, sebbene partecipata di secondo grado di enti territoriali, siamo in presenza di un soggetto privatistico. Il fatto che la compagine sia qualificata come ente pubblico economico e soggetta a controlli contabili è del tutto irrilevante: ciò, infatti, non la trasforma in pubblica amministrazione in senso stretto.
Tornando nello specifico all'ingiunzione fiscale La Corte, in particolare, ha statuito, anche a Sezioni
Unite, come si tratti di uno strumento speciale della pubblica amministrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di diritto pubblico e di diritto privato: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14.04.1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. civ., SSUU, 25.05.2009 n. 11992).
Nella specie: “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A. ha natura di atto amministrativo”, (Cass. civ., sez. 5, 25.05.2007 n. 12263).
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez.
3, 11.02.2009 n. 3341) e che l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o
11 meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria: “L'ingiunzione di cui al r.d. 14.04.1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130 co. 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto
a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto”. (Cass. civ., sez. 1m 3.11.2011 n.
22792).
In conclusione, alla stregua dei principi di diritto sopra riportati, che si condividono integralmente, poiché non è, all'evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista Controparte_1 soggettivo, pur essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito non appare ipotizzabile, come sostenuto da un'interpretazione analogica, né Pt_1 estensiva, di tali disposizioni.
L'ingiunzione opposta è, quindi, illegittima, in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico, con accoglimento sul punto della spiegata opposizione.
Ciò non preclude tuttavia, da un lato che la stessa, pur non valida come titolo utile per la esecuzione, possa valere ai fini interruttivi della prescrizione del credito e, dall'altro, che a seguito della notifica dell'ingiunzione e della successiva opposizione si sia instaurato tra le parti un giudizio che investe anche nel merito la questione della debenza o meno del debito, che sarà esaminata nel paragrafo che segue.
Nel merito della pretesa creditoria di Controparte_1
12 Passando alla disamina del merito, il Tribunale osserva che ha chiesto la condanna di CP_2 [...]
. a pagare la sorte di euro € 5.963,52, per fornitura idrica relativamente all'utenza n. 189411, Parte_1 somministrata presso l'immobile sito in San Nicolò a Tordino, alla via Michelangelo n. 12, per gli importi portati da 32 fatture, emesse dall'anno 2006 fino al terzo trimestre 2014 (IV Trimestre 2006 con prima fattura emessa il 09.03.2007; I-II-III-IV Trimestre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013; I, II, III del 2014), con emissione dell'ultima fattura il 12.11.2014.
La difesa dell'opponente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti per decorso del termine quinquennale in quanto l'ingiunzione era stata notificata in data 9.08.2019 a mente dell'art. 140 c.p.c. e si era pertanto perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa prevista dall'articolo stesso e dunque soltanto in data 19.08.2019 e, di conseguenza, dal
09.03.2007 fino al 29 agosto 2014, la pretesa creditoria risultava coperta da prescrizione quinquennale e per l'effetto estinta.
In questo senso la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.” (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2015, n. 1442; cfr. Cass. civ. sez. un. n. 6458 del
18/12/1985, Cass. civ. n. 6209 del 21/06/1999; Cass. civ. n. 11918 del 07/08/2002) . La giurisprudenza consolidata ha altresì precisato che il diritto al pagamento del corrispettivo, soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., è “decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162. Trib. Cassino
20.03.2007; Trib. Pescara 05.03.1999).
La difesa delle opposte si è invece difesa adducendo l'avvenuta notifica, in sequenza cronologica, dei seguenti atti:
- sollecito del 31.10.2012 per € 2.586,05, relativo ai consumi dal IV trimestre 2006 al I trimestre CP_1
2012, notificato per compiuta giacenza nell'originario indirizzo dell'utenza in via Michelangelo n.12 nel novembre 2012 (cfr. doc. n. 3 fascicolo;
Controparte_1
- sollecito SORIT del 17/23.07.2015 per €5.345,70, relativo ai consumi dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2014, non notificato per avvenuto trasferimento di dal nuovo indirizzo in Via Cameli Pt_1
n.15 (cfr. doc. n. 4 fascicolo;
Controparte_1
13 - sollecito del 23.02.2018/5.03.2018 per € 3.477,53, relativo ai consumi dal IV trimestre 2014 al CP_1
II trimestre 2015, non notificato per avvenuto trasferimento di dall'indirizzo di Via Cameli Pt_1
n.15 (cfr. doc. n. 5 fascicolo;
Controparte_1
- ordinanza ingiunzione del 21.06.2019 notificata in data 9.08.2019 e perfezionatasi ai Controparte_2 sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.08.2019 al nuovo indirizzo in Via F. Romani n.35, relativa Pt_1 ai consumi dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2014 per € 5.963,52 (doc. in atti nei fascicoli delle parti).
Orbene, i primi 3 atti non appaiono al decidente idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale perché non provata l'avvenuta regolare notifica al destinatario (indicato Pt_1 comunque trasferito dall'indirizzo originario in Via Cameli n.15). Anche a voler considerare perfezionata la notifica del primo sollecito della per compiuta giacenza in data 23.11.2012, CP_1 sarebbero comunque decorsi successivamente altri 5 anni prima dell'unica notifica valida, quella dell'ingiunzione fatta al nuovo indirizzo di via F. Romani n.35 (inoltre il sollecito si riferisce solo ai crediti maturati fino al I trimestre 2012) e perfezionatasi al 19.08.2019.
Per i principi più sopra esposti in tema di prescrizione, la richiesta di pagamento per la fornitura di acqua di cui si discute avrebbe dovuto pervenire al domicilio del entro la scadenza del 31 Pt_1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si era verificato e precisamente: - per le letture dei consumi sino al 31/12/2006, entro e non oltre il 31/12/2011; - per le letture dei consumi sino al 31/12/2007 entro e non oltre il 31/12/2012; - per le letture dei consumi sino al 31/12/2008 entro e non oltre il 31/12/2013 e così in successione, fino ai consumi relativi al III trimestre 2014 , richiedibili entro il 31.12.2019, con la conseguenza che i crediti portati dalle fatture contenute nell'ingiunzione fiscale e datate dal 9.03.2007 all'8.11.2013 erano irrimediabilmente prescritti già all'atto di emissione della stessa.
Poiché infatti la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.,), per il caso di forniture periodiche, com'è nel caso qui in esame, la prescrizione decorre già dall'ultimo giorno dell'anno o della frazione di anno al quale si riferisce il periodo del consumo da pagare. Risulta quindi dimostrato che gli unici crediti non coperti dalla prescrizione quinquennale alla data dell'emissione delle relative fatture ed oggetto di ingiunzione, sono quelli relativi all'importo di: €
139,27, portato dalla fattura n.0108502 relativa al IV trimestre 2013, del 12.02.2014; € 756,24 portato dalla fattura n. 0262835 relativa al I trimestre 2014 emessa il 15.05.2014; €257,60 portato dalla fattura
14 n.0429796 relativa al II trimestre 2014 emessa il 11.08.2014; € 230,66 portato dalla fattura n. 0583954 relativa al III trimestre 2014 emessa il 12.11.2014.
Al termine dell'indagine relativa all'accertamento del debito del nei confronti dell'Ente Pt_1 erogatore del servizio idrico integrato, risulta pertanto che l'importo residuale, non coperto dall'avvenuto decorso del termine prescrizionale in virtù della notifica in data 29.08.2019 della ingiunzione, e liquidabile in favore di è limitato a complessivi €1.383,77, oltre Controparte_1 interessi di mora dalla notifica.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nulla per difetto del requisito soggettivo l'ingiunzione fiscale Prot. n. 20179979000124817000, emessa dalla
[...] quale concessionaria del servizio di riscossione su incarico della Controparte_3 [...]
CP_1
- accerta l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle fatture contenute datate dal
9.03.2007 all'8.11.2013, relative ai consumi per il servizio idrico integrato effettuato da CP_1 in favore di , a decorrere dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2013;
[...] Parte_1
- accerta che il credito residuale fatto valere dalla società opposta per il tramite della Controparte_1 concessionaria relativamente ai consumi per il servizio idrico integrato effettuato dal Controparte_2
IV trimestre 2013 al II trimestre 2014 in favore di , non coperto dall'avvenuto Parte_1 decorso del termine prescrizionale in virtù della notifica in data 29.08.2019 della ingiunzione, è liquidabile nella misura di complessivi €1.383,77, oltre interessi dalla notifica;
-in conseguenza e per l'effetto, in accoglimento parziale della spiegata domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_1 CP_1 dell'importo di €1.383,77, relativo ai consumi fatturati a decorrere dal IV trimestre 2013 al III
[...] trimestre 2014 come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi dalla notifica dell'ingiunzione;
15 - in ossequio alla soccombenza parziale reciproca delle parti, compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Teramo, il 4 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
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