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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
9426/2024
TRIBUNALE MONOCRATICO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 12 maggio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9426/2024 R.G.L. promosso
DA
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Anna Bruno come C.F._1
da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Biancavilla via
V. Emanuele 501;
Ricorrente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti , domiciliato elettivamente in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto . opposizione ad avviso di addebito 59320240001584988000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che risulta depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebi to n. 59320240001584988000 , notificato da il 30 agosto 2024, con il quale veniva intimato il Pt_2
pagamento della somma di € 8.449,59 a titolo di indebita percezione di disoccupazione agricola , in riferimento al periodo intercorso da 01/2008 al 12/2008 , veniva richiesta pertanto dall' la Pt_2
ripetizione , essendo stato revocato il beneficio della disoccupazione medesima e prestazioni acces-
sorie.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso della prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme erogate quale indebita prestazione in capo ad Pt_2
Le lettere pervenute all'indirizzo del ricorrente non presentavano i requisiti di cui all'art. 2943 c.c.
ed erano pertanto inidonee ad interrompere il decorso di prescrizione.
Deduceva altresì che nemmeno la pubblicazione degli elenchi di cancellazione dei lavoratori agrico-
li poteva rivestire funzione di interruzione del decorso di prescrizione del diritto di ripetere le som-
me erogate poiché tale pubblicazione non rientra tra gli atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Sotto altro profilo evidenziava la circostanza che l' aveva operato trattenute su prestazioni in Pt_2
capo al ricorrente e chiedeva al Tribunale di disporre la verifica se le trattenute operate fossero suf-
ficenti ad estinguere l'indebito o se residuasse alcuna somma a titolo di indebito per le medesime causali.
Deduceva in ogni caso il proprio diritto a godere della prestazione di disoccupazione agricola per avere effettivamente svolto giornate lavorative in riferimento al periodo contestato.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti presupposti e precedenti il medesimo.
Chiedeva che il Tribunale con qualunque formula dichiarasse non dovute le somme portate dall'av-
viso di addebito e documentava in giudizio la propria richiesta allegando l'atto impugnato e istanza di ammissione a gratuito patrocinio, riservandosi di depositare in giudizio il provvedimento di am-
missione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 05/02/2025. Pt_2
L'Ente odierno resistente contestava la fondatezza della domanda proposta e ne chiedeva rigetto e contestava la ricostruzione fattuale offerta in ricorso. Precisava che la prestazione indebita riguardava la prestazione di disoccupazione agricola richiesta con domanda del 2007, l'indebito contestato era individuato al n. 11346873 , il cui importo origi -
nario era pari ad euro 6.909,70 , scaturente dal disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2007.
Deduceva che il termine decennale di prescrizione fosse stato interrotto da diffide comunicate e pervenute all'indirizzo del ricorrente odierno, la prima veniva comunicata a mezzo lettera racco-
mandata con a. r. del 2015, aveva fatto seguito altra comunicazione nel 2017 con la quale si trasmet teva un piano di rateizzazione dell'indebito .
Successivamente veniva inviato sollecito di pagamento in data 05/01/2024.
Precisava che nessuna somma fosse stata trattenuta a titolo di compensazione dell'indebito sulle somme percepite dal ricorrente odierno e che pertanto l'indebito era interamente dovuto.
Evidenziava altresì che l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del diritto di ricevere le som me a titolo di disoccupazione agricola incombeva sul ricorrente odierno e che non risultasse soddisfatto tale onere e che non sussistesse prova che questi avesse effettivamente svolto in agricol-
tura le giornate lavorative che gli erano state disconosciute.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e documenti allegati. In data 12 marzo 2025 , come da provvedimento in atti depositato , questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento.
Alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note scritte e documenti , fissato ex art. 127
ter c.p.c. , questo giudice esaminava le istanze e conclusioni come in atti depositate, ed il giudizio si concludeva con il presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate .
L'eccezione di prescrizione del diritto in capo ad di recuperare le somme indebitamente versate Pt_2
non trova fondamento dall'esame della documentazione in atti versata dall' resistente. Pt_2
La lettera di contestazione dell'indebito reca data 20 gennaio 2015 ed è stata comunicata a mezzo raccomandata a.r. n. 613483708105 , ricevuta il 05/02/2015 ( cfr. doc. 4 fas. ). Pt_2 A tale contestazione di indebito e diffida di pagamento ha fatto seguito la comunicazione del Pt_2
30 giugno 2017 con la quale si trasmetteva al ricorrente l'attivazione di un piano di rateizzazione per il recupero della prestazione indebita in sessanta rate.
Successivamente ha fatto seguito un sollecito di pagamento ricevuto il 05/01/2024.
Pertanto alla data di notifica dell'avviso di addebito ( 30.08.2024), la pretesa creditoria in capo ad
, afferente l'indebito da recuperare, non risulta prescritta . Pt_2
Non possono trovare accoglimento le doglianze proposte dalla parte ricorrente sulla mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2943 c.c. che non rendono gli atti sopra specificati idonei alla interruzio-
ne del decorso di prescrizione .
L'art.2943 c.c. dispone : “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si
inizia un giudizio , sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotto dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adìto è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e
dall'atto notificato con il quale una parte , in presenza di compromesso o clausola compromisso-
ria , dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda
e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri”.
Nella fattispecie all'esame ha comunicato al ricorrente odierno atti di costituzione in mora , Pt_2
facendo espresso riferimento al proprio diritto di ripetizione di indebito verso il ricorrente medesimo, per le causali di indebita percezione di disoccupazione agricola , comunicando la propria intenzione di fare valere il proprio diritto , intimando il pagamento entro un termine , avvisando del recupero nelle forme previste dalla legge in caso di mancato pagamento.
Nella lettera di contestazione di indebito del 2015 l'Istituto chiede il pagamento della somma dovu ta ed avvisa: “ Le ricordiamo infine che in caso di mancato pagamento, l' è tenuto per legge a Pt_2
recuperare il credito attraverso l'Agente della Riscossione competente”.
La richiesta di pagamento dell'indebito prevede il termine del 07/03/2015 attraverso bollettino
MAV presso qualunque banca e che entro 30 giorni poteva verificare la possibilità di rateizzare il debito. Il sollecito di pagamento recante data 13.12.2023 e ricevuto il 05/02/2024 reca espressamente la dichiarazione che : “la presente comunicazione vale come atto di messa in mora e interruzione dei
termini”.
I dati testuali di tutti gli atti interruttivi prodotti posseggono i requisiti della messa in mora , della volontà di fare valere , da parte dell'istituto, il proprio credito , chiedendone pagamento e manife-
stando la volontà di fare valere il proprio diritto al recupero dell'indebito .
Gli atti interruttivi pertanto possiedono nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 2943 c.c.
Tantomeno possono trovare accoglimento le doglianze proposte dalla parte ricorrente in ordine la regolarità formale delle notifiche a mezzo raccomandata diretta .
Non può trovare accoglimento l'eccepita mancanza di notifica di raccomandata informativa al destinatario assente , essendo gli atti interruttivi comunicati all'indirizzo del ricorrente e recapitati in mano al figlio ed alla nuora.
La necessità di redigere notifica ed inviare raccomandata informativa al destinatario assente ,è
propria degli atti processuali e degli atti che sono impositivi ,che vengono notificati a mezzo ufficiale giudiziario , secondo le norme 137 e seguenti c.p.c. e con le modalità previste dalla legge n. 890/1992 , art. 14 , che si occupa di avvisi di atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Tali fattispecie non sono assimilabili alla contestazione dell'indebito che l'Istituto comunica al ricorrente odierno a mezzo lettera raccomandata , che viene regolata secondo le regole poste per le lettere e plichi raccomandati disciplinati dal sistema postale universale.
La comunicazione dell'indebito e del proprio diritto alla restituzione delle somme, non è pertanto assimilabile alla notificazione dell'atto di accertamento , di atto tributario o comunque non è
assimilabile alla notifica di provvedimento impositivo al contribuente .
Pertanto non possono trovare accoglimento le eccezioni poste con le note depositate dalla parte ricorrente , recanti data 28 febbraio 2025, ove i richiamai normativi ( art. art. 60 co. 1 lettera b-bis
DPR 600/1973) e giurisprudenziali svolti , non sono afferenti alla fattispecie all'esame e prevedono una casistica del tutto diversa dalla fattispecie all'esame .
Sotto altro aspetto risulta sfornita di prova in giudizio da parte del ricorrente l'affermazione circa la sussistenza del proprio diritto a percepire la disoccupazione agricola per il periodo contestato con l'indebito, poiché non sussiste prova che egli abbia svolto le giornate lavorative che sono state disconosciute dall'Istituto, che ha provveduto alla cancellazione .
Tale preciso onere probatorio ricorre in tutti i casi in cui la parte ricorrente chiede l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione , con annullamento degli atti impugnati .
Come chiarito da Corte di Cassazione , nel caso di disconoscimento da parte dell' della sussis- Pt_2
tenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere la prestazione , in un primo momento riconosciu-
ta, spetta al ricorrente , che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa , l'onere di provare i fatti costitutivi ex art. 2697 c.c. ( cfr. Corte Cass. Sez. Lav. N. 28445/2019).
Alla luce delle prove esaminate e in atti depositate , alla luce della giurisprudenza e dei principi esaminati , il ricorso risulta carente di prova e non può trovare accoglimento .
Deve trovare conferma l'avviso di addebito e tutti gli atti prodromici all'esame di giudizio .
Vista l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio , come documentato dalla delibera di ammis sione depositata il 14.11.2024 , le spese sono irripetibili tra le parti di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9426/2024 R.G.L. promossa da con ricorso depositato il 09.10. Parte_1
2024 , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato e tutti gi atti prodromici e consequenziali , con obbligo di pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
Dichiara tra le parti irripetibili le spese di giudizio.
Catania 09/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE MONOCRATICO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 12 maggio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9426/2024 R.G.L. promosso
DA
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Anna Bruno come C.F._1
da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Biancavilla via
V. Emanuele 501;
Ricorrente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti , domiciliato elettivamente in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto . opposizione ad avviso di addebito 59320240001584988000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che risulta depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebi to n. 59320240001584988000 , notificato da il 30 agosto 2024, con il quale veniva intimato il Pt_2
pagamento della somma di € 8.449,59 a titolo di indebita percezione di disoccupazione agricola , in riferimento al periodo intercorso da 01/2008 al 12/2008 , veniva richiesta pertanto dall' la Pt_2
ripetizione , essendo stato revocato il beneficio della disoccupazione medesima e prestazioni acces-
sorie.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso della prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme erogate quale indebita prestazione in capo ad Pt_2
Le lettere pervenute all'indirizzo del ricorrente non presentavano i requisiti di cui all'art. 2943 c.c.
ed erano pertanto inidonee ad interrompere il decorso di prescrizione.
Deduceva altresì che nemmeno la pubblicazione degli elenchi di cancellazione dei lavoratori agrico-
li poteva rivestire funzione di interruzione del decorso di prescrizione del diritto di ripetere le som-
me erogate poiché tale pubblicazione non rientra tra gli atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Sotto altro profilo evidenziava la circostanza che l' aveva operato trattenute su prestazioni in Pt_2
capo al ricorrente e chiedeva al Tribunale di disporre la verifica se le trattenute operate fossero suf-
ficenti ad estinguere l'indebito o se residuasse alcuna somma a titolo di indebito per le medesime causali.
Deduceva in ogni caso il proprio diritto a godere della prestazione di disoccupazione agricola per avere effettivamente svolto giornate lavorative in riferimento al periodo contestato.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti presupposti e precedenti il medesimo.
Chiedeva che il Tribunale con qualunque formula dichiarasse non dovute le somme portate dall'av-
viso di addebito e documentava in giudizio la propria richiesta allegando l'atto impugnato e istanza di ammissione a gratuito patrocinio, riservandosi di depositare in giudizio il provvedimento di am-
missione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 05/02/2025. Pt_2
L'Ente odierno resistente contestava la fondatezza della domanda proposta e ne chiedeva rigetto e contestava la ricostruzione fattuale offerta in ricorso. Precisava che la prestazione indebita riguardava la prestazione di disoccupazione agricola richiesta con domanda del 2007, l'indebito contestato era individuato al n. 11346873 , il cui importo origi -
nario era pari ad euro 6.909,70 , scaturente dal disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2007.
Deduceva che il termine decennale di prescrizione fosse stato interrotto da diffide comunicate e pervenute all'indirizzo del ricorrente odierno, la prima veniva comunicata a mezzo lettera racco-
mandata con a. r. del 2015, aveva fatto seguito altra comunicazione nel 2017 con la quale si trasmet teva un piano di rateizzazione dell'indebito .
Successivamente veniva inviato sollecito di pagamento in data 05/01/2024.
Precisava che nessuna somma fosse stata trattenuta a titolo di compensazione dell'indebito sulle somme percepite dal ricorrente odierno e che pertanto l'indebito era interamente dovuto.
Evidenziava altresì che l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del diritto di ricevere le som me a titolo di disoccupazione agricola incombeva sul ricorrente odierno e che non risultasse soddisfatto tale onere e che non sussistesse prova che questi avesse effettivamente svolto in agricol-
tura le giornate lavorative che gli erano state disconosciute.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e documenti allegati. In data 12 marzo 2025 , come da provvedimento in atti depositato , questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento.
Alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note scritte e documenti , fissato ex art. 127
ter c.p.c. , questo giudice esaminava le istanze e conclusioni come in atti depositate, ed il giudizio si concludeva con il presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate .
L'eccezione di prescrizione del diritto in capo ad di recuperare le somme indebitamente versate Pt_2
non trova fondamento dall'esame della documentazione in atti versata dall' resistente. Pt_2
La lettera di contestazione dell'indebito reca data 20 gennaio 2015 ed è stata comunicata a mezzo raccomandata a.r. n. 613483708105 , ricevuta il 05/02/2015 ( cfr. doc. 4 fas. ). Pt_2 A tale contestazione di indebito e diffida di pagamento ha fatto seguito la comunicazione del Pt_2
30 giugno 2017 con la quale si trasmetteva al ricorrente l'attivazione di un piano di rateizzazione per il recupero della prestazione indebita in sessanta rate.
Successivamente ha fatto seguito un sollecito di pagamento ricevuto il 05/01/2024.
Pertanto alla data di notifica dell'avviso di addebito ( 30.08.2024), la pretesa creditoria in capo ad
, afferente l'indebito da recuperare, non risulta prescritta . Pt_2
Non possono trovare accoglimento le doglianze proposte dalla parte ricorrente sulla mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2943 c.c. che non rendono gli atti sopra specificati idonei alla interruzio-
ne del decorso di prescrizione .
L'art.2943 c.c. dispone : “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si
inizia un giudizio , sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotto dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adìto è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e
dall'atto notificato con il quale una parte , in presenza di compromesso o clausola compromisso-
ria , dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda
e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri”.
Nella fattispecie all'esame ha comunicato al ricorrente odierno atti di costituzione in mora , Pt_2
facendo espresso riferimento al proprio diritto di ripetizione di indebito verso il ricorrente medesimo, per le causali di indebita percezione di disoccupazione agricola , comunicando la propria intenzione di fare valere il proprio diritto , intimando il pagamento entro un termine , avvisando del recupero nelle forme previste dalla legge in caso di mancato pagamento.
Nella lettera di contestazione di indebito del 2015 l'Istituto chiede il pagamento della somma dovu ta ed avvisa: “ Le ricordiamo infine che in caso di mancato pagamento, l' è tenuto per legge a Pt_2
recuperare il credito attraverso l'Agente della Riscossione competente”.
La richiesta di pagamento dell'indebito prevede il termine del 07/03/2015 attraverso bollettino
MAV presso qualunque banca e che entro 30 giorni poteva verificare la possibilità di rateizzare il debito. Il sollecito di pagamento recante data 13.12.2023 e ricevuto il 05/02/2024 reca espressamente la dichiarazione che : “la presente comunicazione vale come atto di messa in mora e interruzione dei
termini”.
I dati testuali di tutti gli atti interruttivi prodotti posseggono i requisiti della messa in mora , della volontà di fare valere , da parte dell'istituto, il proprio credito , chiedendone pagamento e manife-
stando la volontà di fare valere il proprio diritto al recupero dell'indebito .
Gli atti interruttivi pertanto possiedono nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 2943 c.c.
Tantomeno possono trovare accoglimento le doglianze proposte dalla parte ricorrente in ordine la regolarità formale delle notifiche a mezzo raccomandata diretta .
Non può trovare accoglimento l'eccepita mancanza di notifica di raccomandata informativa al destinatario assente , essendo gli atti interruttivi comunicati all'indirizzo del ricorrente e recapitati in mano al figlio ed alla nuora.
La necessità di redigere notifica ed inviare raccomandata informativa al destinatario assente ,è
propria degli atti processuali e degli atti che sono impositivi ,che vengono notificati a mezzo ufficiale giudiziario , secondo le norme 137 e seguenti c.p.c. e con le modalità previste dalla legge n. 890/1992 , art. 14 , che si occupa di avvisi di atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Tali fattispecie non sono assimilabili alla contestazione dell'indebito che l'Istituto comunica al ricorrente odierno a mezzo lettera raccomandata , che viene regolata secondo le regole poste per le lettere e plichi raccomandati disciplinati dal sistema postale universale.
La comunicazione dell'indebito e del proprio diritto alla restituzione delle somme, non è pertanto assimilabile alla notificazione dell'atto di accertamento , di atto tributario o comunque non è
assimilabile alla notifica di provvedimento impositivo al contribuente .
Pertanto non possono trovare accoglimento le eccezioni poste con le note depositate dalla parte ricorrente , recanti data 28 febbraio 2025, ove i richiamai normativi ( art. art. 60 co. 1 lettera b-bis
DPR 600/1973) e giurisprudenziali svolti , non sono afferenti alla fattispecie all'esame e prevedono una casistica del tutto diversa dalla fattispecie all'esame .
Sotto altro aspetto risulta sfornita di prova in giudizio da parte del ricorrente l'affermazione circa la sussistenza del proprio diritto a percepire la disoccupazione agricola per il periodo contestato con l'indebito, poiché non sussiste prova che egli abbia svolto le giornate lavorative che sono state disconosciute dall'Istituto, che ha provveduto alla cancellazione .
Tale preciso onere probatorio ricorre in tutti i casi in cui la parte ricorrente chiede l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione , con annullamento degli atti impugnati .
Come chiarito da Corte di Cassazione , nel caso di disconoscimento da parte dell' della sussis- Pt_2
tenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere la prestazione , in un primo momento riconosciu-
ta, spetta al ricorrente , che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa , l'onere di provare i fatti costitutivi ex art. 2697 c.c. ( cfr. Corte Cass. Sez. Lav. N. 28445/2019).
Alla luce delle prove esaminate e in atti depositate , alla luce della giurisprudenza e dei principi esaminati , il ricorso risulta carente di prova e non può trovare accoglimento .
Deve trovare conferma l'avviso di addebito e tutti gli atti prodromici all'esame di giudizio .
Vista l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio , come documentato dalla delibera di ammis sione depositata il 14.11.2024 , le spese sono irripetibili tra le parti di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9426/2024 R.G.L. promossa da con ricorso depositato il 09.10. Parte_1
2024 , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato e tutti gi atti prodromici e consequenziali , con obbligo di pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
Dichiara tra le parti irripetibili le spese di giudizio.
Catania 09/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo