Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1249/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata in calce all'atto di Parte_2 appello dall'avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L.
179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
— PARTE APPELLANTE contro
(già ), (P. IVA , in persona della dottoressa CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio Badò giusta procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 12.
— PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1220/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 72969/2015 R.G., pubblicata in data 25.01.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere così riassunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di procuratrice Parte_3 speciale di ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_4 CP_2
1
[...]
a seguito di una serie di cessioni pro-solvendo. CP_2
Il credito in questione derivava da un contratto di appalto tra (committente) e Controparte_2
(appaltatrice), successivamente fallita, per la realizzazione del cd. "Progetto Controparte_4
Socrate", cioè la posa di cavi ed infrastrutture della rete di telecomunicazioni nel territorio siciliano.
prima della dichiarazione di fallimento, aveva ceduto i crediti al Banco di Sicilia Controparte_4
S.p.a. tramite undici contratti di cessione (dal 7.8.1998 al 20.5.1999).
Nel corso del giudizio è intervenuta sostenendo di essere la nuova titolare del Parte_1 credito a seguito di ulteriori cessioni avvenute tra il Banco di Sicilia S.p.a. e Parte_4 nel 2007, tra nel 2007 e nel
[...] Parte_4 Controparte_5
2019. e, infine, tra e nel 2020. Controparte_5 Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha eccepito la mancata notifica alla sede principale o Controparte_2 secondaria di dei contratti di cessione;
ha contestato la pretesa creditoria in quanto CP_2 relativa a fatture mai pervenute, già pagate o stornate e comunque emesse senza il preventivo
“benestare” del committente;
ha, infine, eccepito l'estinzione della pretesa creditoria sulla base dell'incasso dell'importo di € 182,761,01 da parte del Banco di Sicilia in occasione della transazione intervenuta tra il fallimento e la CP_2
§ 2 — Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha ritenuto infondata la domanda di e ha respinto la sua richiesta di pagamento, Parte_3 condannandola al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
Il tribunale ha motivato la decisione in ragione della intervenuta transazione tra Controparte_4
e e della mancata prova del credito: «[…] Non è stata allegata e provata la data Controparte_2 in cui il Banco di Sicilia S.p.a. ha accettato tali cessioni, né la forma dell'accettazione iniziale e non risulta documentata la controversa comunicazione o notificazione delle cessioni di credito a CP_2
presso la sede principale o secondaria. CP_2
A norma dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito produce effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, in questo caso ciò non risulta provato che sia avvenuto;
per conseguenza, la sopravvenienza del fallimento della cedente del 20.5.2000, Controparte_4 in difetto di tale notificazione, ha legittimato il curatore, autorizzato dal Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare, con decreto collegiale del 12-13.10.2005 (documento n. 2 di parte convenuta), ad accettare la proposta transattiva formulata da con il testo del 7.3.2005 Controparte_2
(documento n. 1) alle seguenti condizioni contenute nel suindicato decreto, con cui è stata autorizzata la definizione del contenzioso in corso tra le parti, richiamato nell'espositiva che precede, con il pagamento da alla curatela fallimentare della complessiva somma di € Controparte_2
5.000.000.
Tale transazione ha avuto a oggetto tutti i crediti inerenti al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra l'attuale parte convenuta e e la parte attrice ha affermato di aver Controparte_4 conseguito l'ammissione al passivo di quest'ultima di un credito di rilevante importo.
Al riguardo, si osserva che la parte attrice ha prodotto copia della minuta di un'istanza del Banco di
Sicilia S.p.a. datata 15.9.2000 rivolta al Tribunale di Roma e volta a conseguire l'ammissione al passivo del fallimento Telecom
2 Italia S.r.l. del credito del complessivo importo di lire 9.454.876.114 (pari a €4.883.036,00), composto da quattro voci, oltre le spese di procedura, tre delle quali si riferiscono a saldi passivi di tre conti correnti bancari intestati alla società fallita presso lo stesso istituto di credito (numeri
1800410715301, 8500410284241, 8500410248341) e la quarta indica una “esposizione alla data del fallimento del conto anticipi n° 1800 450 0313 28 intestato ' (documento n. Controparte_4
23).
La parte attrice ha depositato trentaquattro documenti allegati all'atto di citazione, pur avendo elaborato due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., non ha prodotto documentazione ulteriore comprovante l'effettiva proposizione di tale istanza di ammissione al passivo, né l'eventuale accoglimento e neppure la sua controversa attinenza ai crediti oggetto della transazione intervenuta tra e la curatela fallimentare di (documenti n. 1 e 2 di parte Controparte_2 CP_2 CP_4 convenuta).
Si osserva, inoltre, che le scritture intitolate “Cessione di credito” (documenti 6-16 di parte attrice) riguardano i crediti riferiti all'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla società poi fallita con l'attuale parte convenuta, per i quali era stato pattuito il preventivo procedimento di attestazione dell'approvazione dei lavori svolti da parte della società committente, rispetto all'emissione delle fatture, modalità espressamente indicata in tali atti di cessione dei crediti e, pertanto, la sussistenza del controverso credito non si può ritenere provata in base a fatture emesse dalla società appaltatrice ma non precedute dalla conferma della committente relativa all'esecuzione dei lavori […]».
§ 3 — Con atto di appello ritualmente notificato chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata e la condanna di al pagamento del credito pari a € Controparte_2
4.174.374,71 e delle spese processuali.
Ha resistito all'appello la eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione a CP_1 impugnare di e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. con decreto del 4.12.2024, la causa
è stata discussa oralmente all'udienza odierna.
§ 4 — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 4.1 — Con il primo motivo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo Parte_1 giudice nel ritenere non provata la notifica dei contratti di cessione del credito a Controparte_2 che risulterebbe, invece, dai documenti dal n.6 al n.16 del fascicolo di parte attrice. Inoltre, la copiosa corrispondenza intrattenuta per venti anni da con la banca cessionaria dimostrerebbe CP_2 che la debitrice era pienamente al corrente delle cessioni.
Inoltre, sostiene che dalla errata lettura dell'art. 1264 c.c. il giudice di prime cure avrebbe tratto un improprio collegamento tra la presunta mancata notifica delle cessioni e la transazione stipulata tra e la curatela fallimentare, ritenendo che proprio la mancata notifica della Controparte_2 cessione del credito avrebbe legittimato il curatore del fallimento di ad accettare Controparte_4 la proposta transattiva di Controparte_2
Secondo l'appellante, in primo luogo la mancata notifica dei contratti di cessione non inciderebbe sul diritto della cessionaria di agire nei confronti del debitore ceduto essendo essa Controparte_2 necessaria solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Inoltre la questione della notifica della cessione
3 non avrebbe nulla a che vedere con la transazione, tanto che non sarebbe stata nemmeno opposta da
(riguarderebbe, infatti, solo una piccola parte del credito oggetto delle cessioni, pari CP_2 alla somma di € 182.761,01, di cui essa creditrice avrebbe sempre fatto menzione), sicché il tribunale si sarebbe espresso anche ultra petita.
§ 4.2 — Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere che l'attrice non avesse prodotto documentazione comprovante la ammissione del Banco di Sicilia al passivo del fallimento della nonostante tale Controparte_4 circostanza fosse emersa dalle difese e dai documenti presentati in primo grado e non fosse mai stata contestata da Controparte_2
Inoltre, sostiene che, avendo la curatela fallimentare stipulato una transazione per i crediti ceduti, avrebbe implicitamente riconosciuto l'ammissione al passivo del Banco di Sicilia.
§ 4.3 — Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere non provata la sussistenza del credito perché le fatture emesse dalla società appaltatrice non erano precedute dalla conferma della committente relativa all'esecuzione dei lavori. Parte_1 sostiene che il tribunale avrebbe ignorato la documentazione presentata in primo grado e avrebbe
[...] utilizzato citazioni giurisprudenziali non pertinenti al caso specifico. Inoltre, ribadisce che
[...] non avrebbe mai contestato la cessione dei crediti, né sollevato contestazione CP_2 sull'adempimento dei contratti di appalto. Infine, eccepisce il decorso del termine di prescrizione per l'eccezione di inadempimento.
§ 4.4 — Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61
e 191 c.p.c. per non avere il tribunale ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla nonostante la complessità della controversia e gli aspetti tecnici richiedessero Parte_1
l'ausilio di un esperto per valutare la certezza, l'esigibilità e la quantificazione del credito fatturato. Insiste, pertanto, nell'ammissione della stessa.
§ 4.5 — Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111
c.p.c. per non avere il tribunale estromesso dal giudizio l'originaria attrice, nonostante la richiesta di intervenuta in giudizio come cessionaria del credito. Parte_1
Al riguardo evidenzia che l'art. 111 c.p.c. prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano. Nel caso specifico, sia il successore che il cedente avevano interesse all'estromissione, mentre non avrebbe avuto interesse a opporsi. Controparte_2
§ 5 — Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione di Pt_1
ad appellare sollevata da (già nonché il quinto motivo di appello
[...] CP_1 Controparte_2 Con ad essa connesso. In particolare, ritiene inammissibile l'appello in quanto non è stato proposto dalla parte del giudizio di primo grado, ossia con conseguente il passaggio in giudicato della Pt_3 sentenza di primo grado. Il quinto motivo di appello, come detto, riguarda la presunta violazione e/o dell'art. 111 c.p.c., che il tribunale avrebbe commesso decidendo di non estromettere dal giudizio la società attrice originaria, nonostante la cessione del credito alla società appellante.
Le doglianze sono entrambe infondate.
4 ha rappresentato di essere cessionaria dei crediti già azionati fatti da in forza Parte_1 Pt_3 del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 28 febbraio 2020 in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, Dott. nato a Parte_2
Bologna, in data 27.02.1966 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (parte II n. 32 del 14.03.2020).
L'odierna appellante, dunque, è intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Al riguardo, va rammentato che il quarto comma dell'art. 111 c.p.c. prevede che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e che, anche quando non vi sia estromissione del convenuto, la sentenza avrà comunque effetto contro il successore a titolo particolare, in coerenza con il disposto dell'art.2909 c.c. che stabilisce che l'accertamento contenuto con la sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Di conseguenza, l'acquirente del credito controverso è destinatario degli effetti della decisione e ha il diritto di impugnarla, indipendentemente dall'estromissione del cedente, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. 15674/2007).
In ogni caso, si evidenzia che l'estromissione di cui al terzo comma dell'art. 111 c.p.c. è possibile, sempre che vi sia il consenso delle altre parti in causa, circostanza che, come correttamente affermato dal primo giudice, non sussiste nel caso di specie, dato che le parti che avrebbero dovuto assentire all'estromissione del cedente erano il cessionario e il debitore ceduto Pt_3 Parte_1
. CP_2
§ 6 — L'appello è parzialmente fondato.
§ 6.1 — È fondato il primo motivo di appello, che critica l'interpretazione data dal tribunale all'art.1264 c.c. e il correlato accertamento della inefficacia della cessione nei confronti di
[...] oltre che dell'opponibilità alla cessionaria della transazione su una CP_2 Parte_1 parte del credito conclusa tra e la curatela Controparte_2 Controparte_4
Nel giudizio in esame è emerso che, mediante 11 atti unilaterali di cessione emessi tra il 7 agosto
1998 e il 20 maggio 1999, ha ceduto al Banco di Sicilia il credito vantato nei Controparte_4 confronti di per i lavori eseguiti in adempimento del ”, Controparte_2 Controparte_6 conferendo all'istituto di credito cessionario la qualità di unico legittimato a pretendere il pagamento del credito.
Sebbene tali atti non siano stati correttamente notificati alla debitrice ceduta presso la sede principale in Milano, Piazza Affari n. 2, né presso la sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, perché inviati alla direzione territoriale di Palermo in via Ugo La Malfa 72, la corrispondenza intercorsa tra il Banco di Sicilia e per circa 20 anni (documenti dal n. 17 al n. 30 del fascicolo Controparte_2 di primo grado di parte attrice) dimostra che la fosse a conoscenza della maggior Controparte_2 parte delle cessioni, pur contestando il credito.
In particolare, con raccomandata a.r. del 9/7/2001 (doc. 25 fascicolo di primo grado di parte attrice), il Banco di Sicilia, successivamente al fallimento di aveva comunicato a Controparte_4 che «[…] tutte le cessioni di credito poste in essere dalla in Controparte_2 Controparte_4 favore del Banco di Sicilia sono state perfezionate in epoca precedente all'anno anteriore al fallimento in oggetto e sono quindi valide, opponibili al fallimento stesso e non revocabili ex art. 67
L.F..
Si precisa inoltre che i crediti vantati dal Banco di Sicilia in dipendenza delle suddette cessioni sono scaduti in date precedenti alla dichiarazione del fallimento in oggetto, con la conseguenza che,
5 essendosi realizzato pienamente l'effetto traslativo dei crediti in questione, il Banco di Sicilia, divenuto contraente diretto nei confronti di in sostituzione della cedente Controparte_2 [...]
è l'unico legittimato a pretendere la prestazione della debitrice ceduta, il cui pagamento CP_4 costituisce adempimento di una obbligazione propria e non della società cedente. Ciò premesso, si coglie l'occasione, anche sulla scorta delle suddette considerazioni, per tornare ancora una volta a richiedere alla l'integrale ed immediato pagamento delle somme relative ai crediti Controparte_2 ceduti al Banco dalla (che, come da ultimo evidenziato nella lettera della nostra Controparte_4
Filiale di Messina del 13/6/01 che si unisce in copia, ammontano a L.
8.824.328.700 per Parte_5 fatture a tutt'oggi scadute e non pagate) e si ribadisce che, in mancanza, il Banco di Sicilia si riserva di avviare le azioni legali anche per il risarcimento dei danni».
Nella risposta (doc. 26, fascicolo di parte attrice), non ha contestato se non in Controparte_2 parte il diritto del Banco di Sicilia di esigere i crediti ceduti. Ha infatti contestato la maggior parte del credito eccependo che si trattava di fatture in parte già pagate all'istituto di credito (£ 2.216.313.574)
e in parte annullate con note di credito (£ 4.066.166.071), ma senza disconoscere la legittimazione del Banco di Sicilia quale cessionario, e si è riconosciuta espressamente debitrice nei confronti del cessionario per l'importo di £ 353.842.357. Ha poi contestato il credito (per £ 1.999.665.040) portato da fatture non pervenutele. Ha eccepito che una piccola parte del credito, della cui cessione non era a conoscenza (“fatture che non risultano esservi state cedute”), era stato estinto (per £ 40.655.570) mediante pagamento alla curatela del fallimento della società cedente e (per £ 73.163.911) mediante compensazione con propri crediti verso la cedente, e ha contestato in radice l'esistenza di altra parte del credito (per £ 5.422.919) perché portato da fatture illegittimamente emesse senza preventivo benestare della committente e di cui non le risultava la cessione.
Tuttavia, la società debitrice non ha dato prova, non solo dei pagamenti asseritamente eseguiti a favore del Banco di Sicilia, ma nemmeno dei pagamenti e delle estinzioni per compensazione di quella parte del credito della cui cessione riferiva di non essere a conoscenza, ma che ha comunque appreso a seguito della richiesta di pagamento rivoltale dall'istituto di credito.
Va ricordato che la cessione di credito determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelarne la buona fede, consentendone la liberazione se paga al cedente ignorando la cessione. L'art. 1264 c.c., infatti, si basa sul presupposto che il perfezionamento della cessione del credito non richiede il consenso del debitore, il quale pertanto ben può ignorare il mutamento nella titolarità del credito. Questo giustifica la necessità, al fine di impedire che il debitore si liberi dal debito pagando al cedente, di una comunicazione formale o di un'accettazione della cessione da parte del debitore o, in mancanza, della prova della conoscenza che il debitore ne aveva al momento del pagamento. Pertanto, non essendovi prova dei pagamenti eseguiti a favore del cedente, ovvero delle estinzioni per compensazione con crediti del debitore ceduto verso il cedente, che non sono stati nemmeno specificati, mancano del tutto i presupposti per l'applicazione dell'art.1264 c.c..
Quanto alla transazione stipulata tra la curatela del fallimento della cedente e la Controparte_4 debitrice ceduta , essa riguarda una piccola parte dei crediti oggetto delle cessioni, Controparte_2 limitata alle fatture nn. 28, 88, 89, 90, 145, 155, 573, 574, 588/1999 per totali £ 353.842.357 (€
182.761,01), che non sono oggetto di questo giudizio perché già pagate.
6 È vero che la transazione tra e la curatela del fallimento di Controparte_2 Controparte_4 aveva carattere “tombale” perché prevedeva la definizione di tutti “i diritti e pretese azionai in sede giudiziaria e comunque connessi e/o traenti origine dai contratti di appalto, dai rapporti tutti intercorsi tra le parti nonché dai fatti dedotti in giudizio”, ma, essendo successiva alle cessioni dei crediti di al Banco di Sicilia, non può essere opposta al cessionario che ne è Controparte_4 rimasto estraneo (Cass.n.15364/2011, conforme a n.23463/2009), mentre l'estinzione del credito per
€ 182.761,01 – che, comunque, non riguarda questo giudizio - non è conseguente alla transazione in quanto tale, ma all'effettivo pagamento della somma all'istituto di credito da parte di Controparte_2
[...]
§ 6.2 — Il secondo motivo di appello riguarda il mancato accertamento dell'ammissione del Banco di Sicilia al passivo del fallimento di Lamenta l'appellante che il tribunale abbia Controparte_4 ritenuto non provata una circostanza che era del tutto pacifica, peraltro in contraddizione con l'assunto che la transazione conclusa tra la curatela e avesse avuto a oggetto i crediti Controparte_2 ceduto all'istituto di credito.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, perché riguarda un aspetto della vicenda di per sé irrilevante ai fini del decidere, in quanto l'insinuazione del cessionario pro solvendo nel fallimento della società cedente non è un presupposto per l'esigibilità dei crediti oggetto della cessione nei confronti del debitore ceduto, né quest'ultimo ha mai dedotto che i crediti ceduti si fossero estinti in forza di pagamenti fatti dalla curatela al cessionario.
§ 6.3 — Con riferimento al terzo e quarto motivo di appello, relativi all'esistenza del credito e alla sua quantificazione, va innanzitutto evidenziato che la richiesta di pagamento avanzata dall'appellante riguarda le seguenti fatture per un importo complessivo di € 4.174.374,71 (L.
8.082.716.528):
- n. 1307/98 (portata dal contratto di cessione di crediti del 7.8.1998);
- n. 1643/98 (portata dal contratto di cessione di crediti del 15.10.1998);
- n. 1786/98 e n. 1787/98 (portate dal contratto di cessione di crediti del 24.11.1998);
- n. 192/99, n. 193/99, n. 206/99, n. 225/99, n. 228/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 18.2.1999);
- da n. 259 a n. 279/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 26.2.1999);
- n. 420/99, n. 430/99, n. 526/99, da n. 527 a n. 529/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 9.4.1999);
- n. 548/99 (portata dal contratto di cessione di crediti del 15.4.1999);
- n. 572/99, da n. 575 a n. 587/99, da n. 592 a n. 599/99, da n. 606 a n. 615/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 20.5.1999).
L'appellata non ha mai contestato l'esistenza del contratto di appalto per la realizzazione del cosiddetto “Progetto Socrate” da cui l'appellante assume che derivino i crediti fatturati, né ha sollevato specifiche contestazioni sull'effettiva e conforme esecuzione dei lavori. Ha, tuttavia, eccepito la mancata emissione del suo preventivo “benestare”, sostenendo fosse necessario secondo il contratto per conferire legittimità a tutte le fatture emesse ed evidenziando che tale requisito emerge anche dagli atti di cessione.
7 La contestazione originaria, formulata per la prima volta in via stragiudiziale, si limitava a evidenziare l'assenza del benestare esclusivamente in relazione a un importo pari a Lire 5.422.919,00, riguardante due fatture non chiaramente individuate (doc. 26). Successivamente, in sede giudiziale, tale contestazione è stata estesa a tutte le fatture, anche a quelle (nn.1307, 1643, 1786, 1787 del 1998) recanti crediti di cui aveva eccepito in parte lo storno parziale in forza di un successivo CP_2 accordo e, per il resto, il pagamento al Banco di Sicilia, ovvero (nn. 192, 193, 206, 225, 228 del 1999) il pagamento alla curatela del fallimento di e infine l'estinzione per Controparte_4 compensazione con propri crediti verso la società appaltatrice (fatture n. 572 e da n. 575 a n. 587 del
1999), non contestandone quindi la legittima emissione.
In proposito, occorre considerare che il benestare della committente alla fatturazione dei lavori appaltati non può costituire una condizione sospensiva dell'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori stessi rimessa alla mera volontà della parte sui cui l'obbligo deve gravare, dato che, in tal caso, si tratterebbe di una condizione nulla ex art.1355 c.c.. Dunque, l'assenza di benestare della committente può assumere rilevanza solo in quanto esprima il dissenso della stessa sulla conformità della fatturazione ai lavori eseguiti o sulla conformità dei lavori al contratto e, come tale, può ben essere sostituita da un'espressione di assenso equivalente, integrabile anche da una mancata contestazione a posteriori dei presupposti per la fatturazione.
Invece, per le fatture, tra quelle azionate, di cui ha eccepito di non essere a conoscenza CP_2 perché mai ricevute e per le quali, pertanto, non sussiste alcun equipollente all'assenso della committente alla fatturazione, la contestazione si ritiene fondata. Si tratta delle fatture da 259 a
279/1999 per lire 200.408.343; nn. 527-528-529/1999 per lire 487.406.388; n. 548/1999 per lire
119.792.478, da nn. 592 a 599/1999 e da 606 a 615/1999 per lire 804.288.016, per un totale di lire
1.611.895.225, pari a € 832.474,41.
Lo stesso deve dirsi per le fatture n. 420/99, n. 430/99, n. 526/99, per un totale di £ 75.194.177, pari a € 38.834,55 di cui l'appellata non ha mai contestato la mancata ricezione, ma per le quali – non essendo nemmeno stati dedotti specifici fatti estintivi – non ha nemmeno espresso un tacito assenso alla legittimità della fatturazione.
In relazione a tutte le suddette fatture, la pura e semplice menzione negli atti di cessione, in mancanza di ogni evidenza della rispondenza della fatturazione alla contabilità del contratto di appalto, non può costituire prova sufficiente del credito.
Quanto al dedotto storno di fatture per £ 4.066.166.071 (pari a € 2.099.999,52) risultante dalla nota di credito n. 1921 del 21.12.1998, motivata in base al “recente atto aggiuntivo del 14.12.1998 al contratto applicativo n.712255 ed alle condizioni pattuite per il pagamento del downsizing”, si osserva che esso è riferito alle fatture n. 1643/98 (oggetto dell'atto cessione di crediti del 15.10.1998),
n. 1786/98 e n. 1787/98 (oggetto dell'atto di cessione di crediti del 24.11.1998). Si tratta, quindi, di un atto dispositivo di parte dei crediti oggetto delle fatture suddette successivo alle cessioni dei crediti stessi, compiuto da quanto non ne era più titolare. Pertanto lo storno non è Controparte_4 opponibile al cessionario, indipendentemente dall'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (cfr.Cass.n.15364/2011, sopra citata).
Conclusivamente, le contestazioni dell'appellata meritano accoglimento limitatamente all'importo di complessivi € 871.308,96 di cui alle fatture da 259 a 279/1999; ; n. 420/99, n. 430/99; da n.526 a n.529/1999, n. 548/1999; da nn. 592 a 599/1999; da 606 a 615/1999.
Il rimanente importo di € 3.303.065,75 di cui alle fatture n.1307/98 (portata dal contratto di cessione di crediti del 11.8.1998), n. 1643/98 (portata dal contratto di cessione di crediti del 15.10.1998); n.
8 1786/98 e n. 1787/98 (portate dal contratto di cessione di crediti del 24.11.1998);n. 192/99, n. 193/99,
n. 206/99, n. 225/99, n. 228/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 18.2.1999); n. 572/99
e da n. 575 a n. 587/99 (portate dal contratto di cessione di crediti del 20.5.1999) è invece dovuto, non avendo l'appellata dato prova dei pagamenti eseguiti e delle compensazioni eccepite e non essendo opponibile all'appellante lo storno disposto dalla cedente dopo la cessione.
Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al D.M.n.231/2002 con decorrenza, sull'importo di ciascuna fattura, dalla relativa scadenza. Non è dovuta la rivalutazione non essendo stato nemmeno dedotto un maggior danno derivante dalla perdita del potere di acquisto della valuta.
§ 6.4. – Il quarto motivo, inerente alla richiesta di c.t.u., è assorbito dalle considerazioni sopra esposte.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in relazione all'importo della domanda accolta. Pertanto, applicando i valori medi di cui al D.M.n.55/2014, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, e applicando sui valori dell'ultimo scaglione l'aumento di cui all'art.6 nella misura media del 15%, si liquidano per compensi in € 34.154,28 per il giudizio di primo grado e € 26.127,10 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 1220/2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
Con 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, condanna Parte_1
(già ) a pagare a € 3.303.065,75 oltre interessi moratori CP_2 CP_2 Parte_1 al tasso di cui al D.M.n.231/2002 con decorrenza, sull'importo di ciascuna fattura, dalla relativa scadenza
2) condanna a rimborsare a le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate per compensi in complessivi euro 35.896,50 per il primo grado e in euro 27.460,00 per il secondo grado, oltre a spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Roma, 10 gennaio 2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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