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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/09/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 701/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Zariani (C.F. presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Al Calvario n.° 15, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Verbania
DICHIARARE la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà fra le parti con mobili e arredi, viene assegnata alla moglie;
eccetto la parte sottostante che rimarrà in uso al marito che potrà accedervi in ore diurne, previo accordo con la moglie;
il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con il coniuge. 3) La GN provvederà ad accollarsi il mutuo acceso con l'Istituto di credito Parte_2
UNICREDIT SPA nella misura totale pari al 100% ed il sig. provvederà a Parte_1 cedere la quota di sua spettanza su detto immobile sito in Crevoladossola, Via Casetti n.° 91 alla moglie.
La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo da parte della GN , in vista del quale il GN Parte_2
si impegna a fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo Parte_1 all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante. All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare il GN
dovrà consegnare alla GN tutte le chiavi dell'immobile Parte_1 Parte_2 ed ogni pertinente documento (copia del rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso.
Con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria GN , il sig. Parte_2 Pt_1
pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei propri risparmi per l'acquisto
[...] dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare
a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti della GN a qualsiasi titolo nessuno escluso. Parte_2
Il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza alcuna corresponsione di denaro da parte della GN . Parte_2
Entrambe le parti dichiarano espressamente, convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali che comportano il trasferimento dei diritti immobiliari dianzi indicati, sono elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i le parti.
Le parti richiedono, pertanto, fin da ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n.° 74, richiamate in merito:
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 27/E del 21 giugno 2012;
- la sentenza della Corte di Cassazione n.° 11458/2005;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SSUU del 29/07/2021 n.° 21761;
- le sentenze della Corte Costituzionale n.° 176 del 15 aprile 1992, n.° 41 del 25 febbraio 1999 e n.°
202 dell'11 giugno 2003; 4) viene concordato l'affidamento condiviso del figlio minore ai propri Persona_1 genitori;
il minore avrà collocazione prevalente e manterrà la residenza presso l'abitazione della madre;
5) il padre potrà vederlo, liberamente, e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 con pernotto,
c) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 o dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12;
d) alternativamente le vacanze natalizie dal 27.12 al 31.12 oppure dal 01.01 al 06.01,
e) alternativamente dal venerdì santo sino al giorno di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo sino martedì sera;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc. e nei giorni in cui ricorrono i compleanni dei genitori e del ragazzino.
g) un periodo di due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse del loro figlio, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative del minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi.
6) Entrambi i genitori assicureranno il diritto del proprio figlio minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
7) Il padre verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre del minore, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, data la evidente sproporzione dei redditi prodotti dalle parti, la sola somma mensile di € 200,00 (diconsi cento/00); detta somma sarà, annualmente, rivalutabile secondo gli indici Istat.
8) Il padre concorrerà nella misura pari al 20% alle spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche), mentre alla madre rimarrà la restante parte pari al 80%, necessarie per il minore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto.
9) il padre del minore percepirà per intero l'assegno unico e lo verserà su un libretto intestato al minore.
10) i genitori provvederanno a concorrere direttamente al mantenimento di Persona_2 versando l'importo dell'assegno direttamente a mani della ragazza che è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
11) l'autovettura OPEL ASTRA SW Targata GT196RP attualmente intestata alla GN Pt_2 verrà intestata al marito;
mentre l'autovettura OPEL CORSA Tg. GB308LE verrà intestata
[...] alla moglie;
il marito rimborserà alla GN le rate del finanziamento acceso con Parte_2 la pari ad € 334,00 mensili. CP_1
12) Le parti dichiarano di aver, compiutamente, regolato ogni loro rapporto economico e dichiarano, altresì, che non viene richiesto e/o preteso alcun assegno reciproco di mantenimento.
13) Le parti autorizzano il rilascio per sé e per il proprio figlio minore dei documenti validi per
l'espatrio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 28/03/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 9.3.2023.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che provvederà ad accollarsi il mutuo acceso con l'Istituto di credito Parte_2
UNICREDIT SPA nella misura totale pari al 100% e provvederà a cedere la quota Parte_1 di sua spettanza su detto immobile sito in Crevoladossola, Via Casetti n.° 91 alla moglie;
la presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo da parte di , in vista del quale si impegna a Parte_2 Parte_1 fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante;
all'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare dovrà consegnare ad Parte_1
tutte le chiavi dell'immobile ed ogni pertinente documento (copia del rogito, del Parte_2 mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso;
con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria , pur avendo concorso ed avendo Parte_2 Parte_1 impiegato parte dei propri risparmi per l'acquisto dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti di a qualsiasi titolo nessuno escluso;
Parte_2 il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza alcuna corresponsione di denaro da parte di;
entrambe le parti dichiarano espressamente, Parte_2 convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali che comportano il trasferimento dei diritti immobiliari dianzi indicati, sono elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i le parti.
Le parti hanno richiesto, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.° 74, richiamate in merito: - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 27/E del 21 giugno 2012; - la sentenza della Corte di Cassazione n.° 11458/2005; - la sentenza della Corte di
Cassazione a SSUU del 29/07/2021 n.° 21761; - le sentenze della Corte Costituzionale n.° 176 del
15 aprile 1992, n.° 41 del 25 febbraio 1999 e n.° 202 dell'11 giugno 2003.
Si dà atto, altrettanto, che l'autovettura OPEL ASTRA SW Targata GT196RP attualmente intestata ad verrà intestata al marito, mentre l'autovettura OPEL CORSA Tg. GB308LE Parte_2 verrà intestata alla moglie ed il marito rimborserà ad le rate del finanziamento Parte_2 acceso con la pari ad € 334,00 mensili. CP_1
Le parti dichiarano di aver, compiutamente, regolato ogni loro rapporto economico e dichiarano, altresì, che non viene richiesto e/o preteso alcun assegno reciproco di mantenimento.
Va dato atto, infine, che il figlio è maggiorenne ed autonomo dal punto di Persona_3 vista economico.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 il 9.3.2023 in Domodossola (VB), al n. 2 Parte II, Serie A anno 2003, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, e lo colloca Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 con pernotto,
c) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 o dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12;
d) alternativamente le vacanze natalizie dal 27.12 al 31.12 oppure dal 01.01 al 06.01,
e) alternativamente dal venerdì santo sino al giorno di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo sino martedì sera;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc. e nei giorni in cui ricorrono i compleanni dei genitori e del ragazzino.
g) un periodo di due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse del loro figlio, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative del minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi.
pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre del minore, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 200,00
(diconsi cento/00); detta somma sarà, annualmente, rivalutabile secondo gli indici Istat. pone, inoltre, a carico del padre, l'obbligo di concorrere nella misura pari al 20% alle spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche), mentre alla madre rimarrà la restante parte pari al 80%, necessarie per il minore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania. dispone che il padre del minore percepirà per intero l'assegno unico e lo verserà su un libretto intestato al minore
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere direttamente al mantenimento di
Persona_2
assegna la casa coniugale, in comproprietà fra le parti, con mobili e arredi, in uso alla moglie, eccetto la parte sottostante che rimarrà in uso al marito che potrà accedervi in ore diurne, previo accordo con la moglie;
il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con il coniuge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 22/9/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Zariani (C.F. presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Al Calvario n.° 15, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Verbania
DICHIARARE la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà fra le parti con mobili e arredi, viene assegnata alla moglie;
eccetto la parte sottostante che rimarrà in uso al marito che potrà accedervi in ore diurne, previo accordo con la moglie;
il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con il coniuge. 3) La GN provvederà ad accollarsi il mutuo acceso con l'Istituto di credito Parte_2
UNICREDIT SPA nella misura totale pari al 100% ed il sig. provvederà a Parte_1 cedere la quota di sua spettanza su detto immobile sito in Crevoladossola, Via Casetti n.° 91 alla moglie.
La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo da parte della GN , in vista del quale il GN Parte_2
si impegna a fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo Parte_1 all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante. All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare il GN
dovrà consegnare alla GN tutte le chiavi dell'immobile Parte_1 Parte_2 ed ogni pertinente documento (copia del rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso.
Con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria GN , il sig. Parte_2 Pt_1
pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei propri risparmi per l'acquisto
[...] dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare
a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti della GN a qualsiasi titolo nessuno escluso. Parte_2
Il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza alcuna corresponsione di denaro da parte della GN . Parte_2
Entrambe le parti dichiarano espressamente, convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali che comportano il trasferimento dei diritti immobiliari dianzi indicati, sono elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i le parti.
Le parti richiedono, pertanto, fin da ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n.° 74, richiamate in merito:
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 27/E del 21 giugno 2012;
- la sentenza della Corte di Cassazione n.° 11458/2005;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SSUU del 29/07/2021 n.° 21761;
- le sentenze della Corte Costituzionale n.° 176 del 15 aprile 1992, n.° 41 del 25 febbraio 1999 e n.°
202 dell'11 giugno 2003; 4) viene concordato l'affidamento condiviso del figlio minore ai propri Persona_1 genitori;
il minore avrà collocazione prevalente e manterrà la residenza presso l'abitazione della madre;
5) il padre potrà vederlo, liberamente, e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 con pernotto,
c) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 o dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12;
d) alternativamente le vacanze natalizie dal 27.12 al 31.12 oppure dal 01.01 al 06.01,
e) alternativamente dal venerdì santo sino al giorno di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo sino martedì sera;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc. e nei giorni in cui ricorrono i compleanni dei genitori e del ragazzino.
g) un periodo di due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse del loro figlio, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative del minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi.
6) Entrambi i genitori assicureranno il diritto del proprio figlio minore a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
7) Il padre verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre del minore, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, data la evidente sproporzione dei redditi prodotti dalle parti, la sola somma mensile di € 200,00 (diconsi cento/00); detta somma sarà, annualmente, rivalutabile secondo gli indici Istat.
8) Il padre concorrerà nella misura pari al 20% alle spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche), mentre alla madre rimarrà la restante parte pari al 80%, necessarie per il minore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto.
9) il padre del minore percepirà per intero l'assegno unico e lo verserà su un libretto intestato al minore.
10) i genitori provvederanno a concorrere direttamente al mantenimento di Persona_2 versando l'importo dell'assegno direttamente a mani della ragazza che è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
11) l'autovettura OPEL ASTRA SW Targata GT196RP attualmente intestata alla GN Pt_2 verrà intestata al marito;
mentre l'autovettura OPEL CORSA Tg. GB308LE verrà intestata
[...] alla moglie;
il marito rimborserà alla GN le rate del finanziamento acceso con Parte_2 la pari ad € 334,00 mensili. CP_1
12) Le parti dichiarano di aver, compiutamente, regolato ogni loro rapporto economico e dichiarano, altresì, che non viene richiesto e/o preteso alcun assegno reciproco di mantenimento.
13) Le parti autorizzano il rilascio per sé e per il proprio figlio minore dei documenti validi per
l'espatrio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 28/03/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 9.3.2023.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che provvederà ad accollarsi il mutuo acceso con l'Istituto di credito Parte_2
UNICREDIT SPA nella misura totale pari al 100% e provvederà a cedere la quota Parte_1 di sua spettanza su detto immobile sito in Crevoladossola, Via Casetti n.° 91 alla moglie;
la presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo da parte di , in vista del quale si impegna a Parte_2 Parte_1 fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante;
all'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare dovrà consegnare ad Parte_1
tutte le chiavi dell'immobile ed ogni pertinente documento (copia del rogito, del Parte_2 mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso;
con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria , pur avendo concorso ed avendo Parte_2 Parte_1 impiegato parte dei propri risparmi per l'acquisto dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti di a qualsiasi titolo nessuno escluso;
Parte_2 il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza alcuna corresponsione di denaro da parte di;
entrambe le parti dichiarano espressamente, Parte_2 convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali che comportano il trasferimento dei diritti immobiliari dianzi indicati, sono elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i le parti.
Le parti hanno richiesto, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.° 74, richiamate in merito: - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 27/E del 21 giugno 2012; - la sentenza della Corte di Cassazione n.° 11458/2005; - la sentenza della Corte di
Cassazione a SSUU del 29/07/2021 n.° 21761; - le sentenze della Corte Costituzionale n.° 176 del
15 aprile 1992, n.° 41 del 25 febbraio 1999 e n.° 202 dell'11 giugno 2003.
Si dà atto, altrettanto, che l'autovettura OPEL ASTRA SW Targata GT196RP attualmente intestata ad verrà intestata al marito, mentre l'autovettura OPEL CORSA Tg. GB308LE Parte_2 verrà intestata alla moglie ed il marito rimborserà ad le rate del finanziamento Parte_2 acceso con la pari ad € 334,00 mensili. CP_1
Le parti dichiarano di aver, compiutamente, regolato ogni loro rapporto economico e dichiarano, altresì, che non viene richiesto e/o preteso alcun assegno reciproco di mantenimento.
Va dato atto, infine, che il figlio è maggiorenne ed autonomo dal punto di Persona_3 vista economico.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 il 9.3.2023 in Domodossola (VB), al n. 2 Parte II, Serie A anno 2003, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, e lo colloca Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 con pernotto,
c) alternativamente dal 24.12 al 25.12 alle ore 17,00 o dal 25.12 alle ore 17,00 al 26.12;
d) alternativamente le vacanze natalizie dal 27.12 al 31.12 oppure dal 01.01 al 06.01,
e) alternativamente dal venerdì santo sino al giorno di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo sino martedì sera;
f) alternativamente nelle altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto ecc. e nei giorni in cui ricorrono i compleanni dei genitori e del ragazzino.
g) un periodo di due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno).
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse del loro figlio, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative del minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi.
pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre del minore, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 200,00
(diconsi cento/00); detta somma sarà, annualmente, rivalutabile secondo gli indici Istat. pone, inoltre, a carico del padre, l'obbligo di concorrere nella misura pari al 20% alle spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche), mentre alla madre rimarrà la restante parte pari al 80%, necessarie per il minore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania. dispone che il padre del minore percepirà per intero l'assegno unico e lo verserà su un libretto intestato al minore
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere direttamente al mantenimento di
Persona_2
assegna la casa coniugale, in comproprietà fra le parti, con mobili e arredi, in uso alla moglie, eccetto la parte sottostante che rimarrà in uso al marito che potrà accedervi in ore diurne, previo accordo con la moglie;
il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con il coniuge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 22/9/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco