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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1180/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Pepoli Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, per procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data
11.7.2024, la ricorrente ha esposto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del , in qualità di docente, Controparte_1
a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024 (doc. n. 1)
e di non avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità Cont contrattuale del;
- condannare il Controparte_1
resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione
2 professionale, e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art.
158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21: ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono
l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
rigettare la richiesta di parte ricorrente in quanto come da certificazione sidi allegata in atti non ha sottoscritto alcun contratto con la resistente amministrazione per l'a.s. in corso; parimenti parte ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza di Varese e provincia per il corrente anno scolastico; pertanto, in considerazione del fatto che non è stata formulata espressa richiesta di risarcimento danni a titolo di mancata fruizione della formazione professionale, unitamente alla contestuale assenza di attuale contratto di lavoro con la resistente amministrazione, il ricorso dovrà essere necessariamente respinto giuste prescrizioni di cui all'ordinanza di cassazione ivi integralmente richiamata;
in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare;
in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare
3 per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
Con condanna alle spese;
In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti.”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 16.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente - che ha dato atto che per l'anno attuale 2024/2025 non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro col Controparte_1
e non è iscritta alle graduatorie, poiché era stata assunta tramite
[...]
“Messa a disposizione” cd. MAD, trovandosi all'interno del sistema scolastico alla data di iscrizione a ruolo del ricorso - omessa ogni istruttoria, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, come da conclusioni di parte resistente.
Non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 che dispone che
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e ciò anche alla data di iscrizione a ruolo del ricorso successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro, fissando il principio di diritto secondo cui
4 “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” e ha indicato persistere l'interesse ad agire del creditore per le CP_1
annualità pregresse, “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”.
La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare un'azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, liquidate nel dispositivo in applicazione dei minimi nello scaglione fino a € 1.100,00, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, CP_1
oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1180/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Pepoli Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, per procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data
11.7.2024, la ricorrente ha esposto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del , in qualità di docente, Controparte_1
a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024 (doc. n. 1)
e di non avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità Cont contrattuale del;
- condannare il Controparte_1
resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione
2 professionale, e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art.
158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21: ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono
l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
rigettare la richiesta di parte ricorrente in quanto come da certificazione sidi allegata in atti non ha sottoscritto alcun contratto con la resistente amministrazione per l'a.s. in corso; parimenti parte ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza di Varese e provincia per il corrente anno scolastico; pertanto, in considerazione del fatto che non è stata formulata espressa richiesta di risarcimento danni a titolo di mancata fruizione della formazione professionale, unitamente alla contestuale assenza di attuale contratto di lavoro con la resistente amministrazione, il ricorso dovrà essere necessariamente respinto giuste prescrizioni di cui all'ordinanza di cassazione ivi integralmente richiamata;
in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare;
in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare
3 per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
Con condanna alle spese;
In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti.”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 16.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente - che ha dato atto che per l'anno attuale 2024/2025 non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro col Controparte_1
e non è iscritta alle graduatorie, poiché era stata assunta tramite
[...]
“Messa a disposizione” cd. MAD, trovandosi all'interno del sistema scolastico alla data di iscrizione a ruolo del ricorso - omessa ogni istruttoria, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, come da conclusioni di parte resistente.
Non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 che dispone che
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e ciò anche alla data di iscrizione a ruolo del ricorso successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro, fissando il principio di diritto secondo cui
4 “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” e ha indicato persistere l'interesse ad agire del creditore per le CP_1
annualità pregresse, “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”.
La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare un'azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, liquidate nel dispositivo in applicazione dei minimi nello scaglione fino a € 1.100,00, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, CP_1
oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
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