Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8218
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione proposta e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione la sentenza di appello che, in applicazione della disciplina riferibile al rapporto controverso, aveva accertato la scadenza di un rapporto di affitto agrario per una data diversa - e successiva - rispetto a quella indicata dall'attore).

Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 cod. civ. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa; ne consegue che, al fine della cessazione del contratto alla scadenza è sufficiente che la disdetta (di cui all'art. 4 legge cit.) sia inviata a uno solo dei componenti della famiglia e, inoltre, che la mancata convocazione di uno di detti componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge) non comporta alcun vizio procedurale.

Commentario1

  • 1Danno morale, parentale, perdita di figlio autosufficiente, risarcibilità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8218
Data del deposito : 6 giugno 2002

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