Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 2
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione proposta e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione la sentenza di appello che, in applicazione della disciplina riferibile al rapporto controverso, aveva accertato la scadenza di un rapporto di affitto agrario per una data diversa - e successiva - rispetto a quella indicata dall'attore).
Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 cod. civ. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa; ne consegue che, al fine della cessazione del contratto alla scadenza è sufficiente che la disdetta (di cui all'art. 4 legge cit.) sia inviata a uno solo dei componenti della famiglia e, inoltre, che la mancata convocazione di uno di detti componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge) non comporta alcun vizio procedurale.
Commentario • 1
- 1. Danno morale, parentale, perdita di figlio autosufficiente, risarcibilità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IO, CI NN NN, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Armellini n. 55, presso la famiglia Baldassarre - D'Amore, difesi dall'avv. Pellegrino Musto, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN EL, IN AN, NE AN, CI AR, IN HE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avv. Nicola Balletta, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 467/2000 del 15 dicembre 1999 - 7 marzo 2000 (R.G. 2875/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. IO Finocchiaro;
Udito l'avv. Pellegrino Musto per i ricorrenti e l'avv. Nicola Balletta per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 13 maggio 1992 NE AN, IN EL, IN AN, IN AN, IN HE e IN AR, premesso di essere proprietari di un terreno in Avellino con annessa casa colonica condotto in affitto da epoca antecedente all'annata agraria 1939 - 40 da PO DE e, successivamente, da questi e dal figlio CO e, infine, dopo la morte di PO DE, esclusivamente da PO CO, chiedevano che il tribunale di Avellino, sezione specializzata agraria, in contraddittorio di PO CO convalidasse la licenza per finito affitto intimatagli con condanna del PO al rilascio del fondo.
Esponevano gli attori, a fondamento delle domande attrici, che il rapporto inter partes - a norma dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203 - sarebbe scaduto il 10 novembre 1992, che essi istanti avevano ritualmente intimato disdetta con raccomandata 12 giugno 1991 e che, infine, il tentativo di conciliazione esperito in sede amministrativa il 12 maggio 1992 aveva dato esito negativo per la mancata comparizione del PO.
Costituitosi in giudizio il PO resisteva alla avversa pretesa eccependone la infondatezza, attesa la tardività della disdetta, comunicata il 12 giugno 1991 e, quindi, meno di un anno prima della scadenza del contratto, fissata per legge al 6 maggio 1992. Intervenuti volontariamente in giudizio, con memoria 13 ottobre 1992 IA IO e CI NN NI, quali coaffittuari del fondo perché facenti parte di un'unica impresa familiare coltivatrice, costoro eccepivano, da un lato, che la domanda attrice era inammissibile perché la disdetta, oltre ad essere stata intimata tardivamente, non era stata comunicata ad essi concludenti, nei cui confronti non era stato esperito neppure il tentativo di conciliazione di legge.
Dichiarato interrotto il processo all'udienza del 27 gennaio 1998 per la morte di PO CO e riassunto dagli attori il giudizio con ricorso notificato a IA IO, IA RD e al procuratore costituito di IA IO e di CI NN NN, IA IO eccepiva che il ricorso per riassunzione era stato erroneamente notificato ad esso concludente e a IA RD, figli naturali non riconosciuti del defunto e, pertanto, non suoi eredi, i quali erano esclusivamente i figli legittimi del PO CO, PO SE e DE.
Preso atto di tale eccezione la sezione adita disponeva il rinnovo della notificazione del ricorso per riassunzione agli altri eredi di PO CO e a tanto provvedevano gli attori.
Costituitasi in giudizio CI NN NN nella qualità di erede universale di PO CO la stessa dichiarava di insistere in tutte le eccezioni, deduzioni, difese e richieste del proprio dante causa e del proprio coniuge IA IO.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 30 ottobre 1998 rigettava la domanda ponendo le spese di causa, distratte a favore dell'avv. Muso, a carico degli attori. Gravata tale pronunzia dai soccombenti IN EL, AN, HE e AR, nonché da NE AN, resistevano al gravame IA IO e CI NN NN spiegando appello incidentale condizionato.
In contumacia degli altri appellati la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 15 dicembre 1999, depositata il 7 marzo 2000 in riforma della decisione dei primi giudici accoglieva l'appello principale ponendo a carico degli appellati tutti, in solido, le spese del giudizio, distratte in favore dell'avv. Balletta.
Osservava la Corte che il rapporto inter partes, essendo sorto in epoca prebellica, andava a scadere il 10 novembre 1992, la stesso peraltro, essendo stato novato con scrittura privata del 24 febbraio 1953 doveva ritenersi venuto a scadenza l'11 ottobre 1996. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 10 marzo 2000, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, IA IO e CI NN NN.
Resistono, con controricorso, IN EL, AN, AR, HE e NE AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I controricorrenti eccepiscono, in limine, la inammissibilità del ricorso avversario per la invalidità della procura ad litem che appare in margine al ricorso stesso, perché priva sia della data che del requisito della specialità, essendo stata rilasciata "per il presente giudizio" senza riferimento alla sentenza impugnata, per cui potrebbe ritenersi anche rilasciata su fogli molti anni per una qualsiasi giudizio avanti qualsiasi autorità giudiziaria con sede in Roma.
2. L'eccezione è manifestamente infondata.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c. va inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo ed a una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Ne consegue che quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto (Cassa. 3 settembre 1998, n. 8739; Cass. 9 settembre 1998, n. 8906; Cass., sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12615;
Cass. 13 gennaio 1999, n. 288; Cass. 4 giugno 1999, n. 5519; Cass. 19 novembre 1999, n. 12838; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2112; Cass. 6 dicembre 2000, n. 15509; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1861) La procura speciale al difensore priva di riferimenti specifici al giudizio di legittimità - in altri termini - non è, ipso facto, affetta da nullità, stante il principio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche che, tuttavia, non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, specifica e non generica, in applicazione del criterio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (criterio di cui è espressione, quanto agli atti processuali, l'art. 159 c.p.c.) (Cass. 8 settembre 1999, n. 9507 nonché Cass. 17 giugno 2000, n. 8252 e Cass. 11 agosto 2000, n. 10732). Irrilevante, ancora, al fine del decidere, è la circostanza che la procura a margine sia priva di data, atteso, che l'omessa indicazione della data del rilascio è assolutamente irrilevante al fine di negare validità alla procura stessa (Cass. 1 marzo 2001, n. 2991).
3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, accertato - in linea di fatto - che l'originario rapporto d'affitto, sorto in epoca prebellica (cioè anteriormente al 1940), era stato novato con scrittura privata 24 febbraio 1952, hanno dichiarato il contratto inter partes soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, lett. d) della l. 3 maggio 1982, n. 203 e avente, per l'effetto, scadenza il
10 novembre 1996.
Quindi, ritenuta rituale la disdetta intimata alla parte affittuaria con raccomandata 17 aprile 1992 la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, ha dichiarato cessato il rapporto alla indicata data del 10 novembre 1996, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso (alla data della pronunzia di secondo grado).
4. Tale capo della sentenza gravata è censurato dai ricorrenti con il primo motivo, con il quale denunziano, in particolare, "omessa, insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.)", nonché "violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 (art. 3650, n.
3. c.p.c.)"
Osservano, infatti, i ricorrenti:
- che gli attori avevano espressamente e reiteratamente dichiarato di rinunziare a domande relative a scadenze contrattuali diverse dal 10 novembre 1992;
- che il tentativo di conciliazione era stato promosso indicando come oggetto della instauranda controversia unicamente il rilascio del fondo entro il 10 novembre 1992.
5. La censura non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
5.1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, per essere stata fatta valere, in giudizio, una pretesa diversa da quella sulla quale si è svolto, innanzi all'Ispettorato dell'Agricoltura, il tentativo di conciliazione (profilo di censura che per motivi di ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto all'altro) lo stesso è manifestamente infondato, alla luce delle osservazioni che seguono. È pacifico, in particolare, in causa, che sia in sede di disdetta (intimata il 16 giugno 1991), sia nell'atto introduttivo del giudizio parte concedente aveva chiesto fosse accertata la cessazione del rapporto per la data del lo novembre 1992, avendo lo stesso avuto inizio prima dell'annata agraria 1939 - 40.
Successivamente, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c., gli attori avevano chiesto al giudice adito di essere autorizzati a modificare le domande e le conclusioni già formulate, in particolare, nel senso che il rapporto originario si era novato per effetto della scrittura 24 febbraio 1952, con conseguente sua cessazione (non al 10 novembre 1992 ma) al 10 novembre 1996.
Attesa, da un lato, l'opposizione di parte convenuta a tale modificazione delle domande e delle conclusioni, e tenuto presente, altresì, che l'adita sezione non aveva concesso la richiesta autorizzazione, gli attori, in prosieguo di causa, hanno rinunziato a tale "modifica" del petitum insistendo, pertanto, per le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
Pacifico in linea di fatto quanto precede è palese che l'unica domanda della quale i giudici del merito erano stati investiti era quella originaria, volta all'accertamento che il rapporto inter partes, pacificamente sorto anteriormente all'annata agraria 1939 - 40, poiché tempestivamente disdettato prima di un anno dalla sua scadenza (in particolare con raccomandata 16 giugno 1991) sarebbe cessato il 10 novembre 1992.
Atteso che il tentativo di conciliazione - come ammettono gli stessi ricorrenti in questa sede - si era svolto proprio in relazione a tale "controversia" è palese, con anticipato, che la dedotta violazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982, non sussiste (come non sussiste, di conseguenza l'omesso esame, da parte dei giudici di secondo grado, di un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio, quale quello relativo alla corrispondenza tra la domanda introdotta in causa e a quella sulla quale si è svolto il tentativo di conciliazione stragiudiziale).
5.2. Quanto al secondo profilo della censura, in pratica violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici del merito dichiarato il contratto cessato per una data diversa, e successiva, rispetto a quella indicata dagli attori, la deduzione stessa è, per un verso, inammissibile per carenza di interesse, per altro, totalmente infondata.
5.2.1. Quanto al primo aspetto deve ribadirsi che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione.
In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526), con la precisazione, peraltro, che ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale. Occorre perciò fare riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494). In particolare, ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio. Pacifico quanto sopra è palese - non controversa la tempestività della disdetta a suo tempo inviata dalla parte concedente sia con riguardo alla data del 10 novembre 1992 che a quella del 10 novembre 1996 - che gli attuali ricorrenti sono carente di interesse a sollecitare una riforma della sentenza gravata perché sia accertato che il rapporto inter partes non era cessato il 10 novembre 1999, come ritenuto dai giudici del merito (ma anteriormente e, in particolare, il 10 novembre 1992).
Specie tenuto presente, come già evidenziato, che non può dubitarsi che nulla si opponeva, in linea di fatto e di diritto, perché l'adito giudice accogliesse la domanda per la detta data del 10 novembre 1992 (accertato, come si è accertato sopra, sia che il rapporto aveva avuto inizio in epoca anteriore al 1939 - 40, sia che la disdetta intimata nel giugno 1991 era, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, l. n. 203 del 1982, tempestiva (anche) per la data del 10 novembre 1992) e che l'unica parte che ha subito un pregiudizio da tale erronea statuizione (cioè i concedenti) non ha censurato, con ricorso incidentale tale conclusione.
5.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che la deduzione in esame è, in ogni caso, totalmente infondata.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accerti la scadenza di un rapporto di affitto agrario, in applicazione della normativa applicabile al rapporto stesso, per una data diversa (e successiva) rispetto a quella indicata dall'attore (Cass. 11 febbraio 1999,n. 1172. Nello stesso senso, con riguardo ai contratti di locazione urbana, Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030). Certo quanto sopra, pacifico che nella specie i giudici di appello hanno reso la loro pronunzia (con l'accertamento che il rapporto dedotto era soggetto non alla disciplina posta dall'art. 2, lett. a), della legge n.203 del 1982, come sollecitato dagli attori, ma a quella di cui alla lettera d) dello stesso art. 2 l. n. 203) senza in alcun modo modificare il petitum sollecitato dagli attori (accertamento della data di cessazione del rapporto di affitto inter partes) e sulla base delle stesse circostanze di fatto sempre prospettate dagli stessi attori (costituzione del contratto in epoca anteriore all'annata agraria 1939 - 40, redazione, nel 1952, di una nuova scrittura, relativa all'originario contratto, invio della disdetta in data 16 giugno 1991) è palese che il denunziato vizio di ultrapetizione non sussiste.
Detto vizio (di ultra o extra petizione), infatti, ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 24 giugno 2000, n. 8636). Nell'ambito dei detti limiti il giudice è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione ma anche di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate (cfr. Cass. 24 giugno 2000, n. 8636, cit.), come puntualmente si è verificato nella specie, per cui deve escludersi che la sentenza gravata sia censurabile sotto il profilo ora in esame.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti, sempre denunziando "omessa, insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.)", nonché "violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 (art. 3650, n.
3. c.p.c.)" lamentano che non solo non è stata intimata, ad essi concludenti, disdetta dal contratto, ma che il tentativo di conciliazione, innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, doveva essere promosso anche nei loro confronti, sia perché essi concludenti erano componenti della famiglia coltivatrice (conduttrice del fondo), sia perché IA IO era "affittuario diretto" come riconosciuto dai concedenti con scrittura privata 28 novembre 1983.
7. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento. Recita l'art. 48, comma 1, l. 3 maggio 1982 n. 203, che "in presenza di impresa familiare coltivatrice il rapporto di affitto ... intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richieda, da uno dei suoi familiari".
In altri termini, per effetto della disposizione in esame il contratto di affitto (nonché gli altri contratti agrari indicati dalla norma positiva) - a prescindere dalle diverse indicazioni formali - intercorrono direttamente tra il concedente (o i concedenti) (da una parte) e la famiglia coltivatrice, cioè i singoli membri di questa (dall'altra).
Ciò non può che significare, pertanto, che tutti i membri della famiglia coltivatrice sono "coaffittuari" del fondo, come precisato nella scrittura privata del 28 novembre 1983 inter partes e come - seppure con formula particolarmente sintetica - ritenuto dal giudice del merito.
Precisato quanto precede si osserva che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice al riguardo è fermissima, da lustri, nell'affermare che nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203 (e nella specie è pacifico che tale nomina non ha mai avuto luogo), le disposizioni degli art. 2266 e 2257 c.c. in materia di società semplice.
Deriva da quanto precede, che ciascuno dei suoi componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente la famiglia stessa.
Con l'ulteriore conseguenza, da un lato, che al fine della cessazione del contratto, alla sua scadenza, è sufficiente che la disdetta di cui all'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, sia inviato a uno solo dei membri dell'impresa, dall'altro, che la mancata convocazione di uno dei suoi componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 46 della stessa legge non comporta alcun vizio procedurale (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass. 11 gennaio 2000, n. 186, nonché Cass. 14 aprile 2000, n. 4859: la condizione di procedibilità di una controversia agraria, costituita dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA, sussiste anche se esso è effettuato nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice perché, come per la società semplice, in mancanza della nomina di un rappresentante, ciascun partecipante ne ha l'amministrazione disgiuntiva ed a tal fine, non è necessario che il partecipante alla famiglia colonica sia stato convocato espressamente in tale qualità. Sempre in questa ottica, altresì, tra le tantissime, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1872 e Cass. 1 dicembre 1997, n. 12149).
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002