Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9507
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore priva di riferimenti specifici al giudizio di legittimità non è, "ipso facto", affetta da nullità, stante il principio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche che, tuttavia, non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, specifica e non generica, in applicazione del criterio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (criterio di cui è espressione, quanto agli atti processuali, l'art. 159 cod. proc. civ.).

La nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (nella specie, ingegneri ed architetti) sancita dall'art. 2 della legge 1815/39 si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, sì che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza secondo cui la prestazione oggetto del contratto sia stata poi, concretamente, effettuata da un professionista iscritto all'albo (o sotto la sua direzione e vigilanza).

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  • 1Società tra professionisti, credito, prescrizione presuntiva, applicabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9507
Data del deposito : 8 settembre 1999

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