Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore priva di riferimenti specifici al giudizio di legittimità non è, "ipso facto", affetta da nullità, stante il principio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche che, tuttavia, non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, specifica e non generica, in applicazione del criterio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (criterio di cui è espressione, quanto agli atti processuali, l'art. 159 cod. proc. civ.).
La nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (nella specie, ingegneri ed architetti) sancita dall'art. 2 della legge 1815/39 si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, sì che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza secondo cui la prestazione oggetto del contratto sia stata poi, concretamente, effettuata da un professionista iscritto all'albo (o sotto la sua direzione e vigilanza).
Commentario • 1
- 1. Società tra professionisti, credito, prescrizione presuntiva, applicabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14400 del Ruolo Affari civili per l'anno 1997, proposto da
CN , società per azioni con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento n.24, presso lo studio dell'avvocato Raffaele Scamati che, unitamente all'avvocato Giancarlo Faletti, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende,
ricorrente contro
AZIENDA REGIONALE UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3 PIEMONTE, in persona del suo commissario in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi, che, unitamente all'avvocato Claudio Dal Piaz la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende,
controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. 16818 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
AZIENDA REGIONALE UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3 PIEMONTE, in persona del suo commissario in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Claudio Dal Piaz la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale e la difende,
ricorrente incidentale contro
CN, società per azioni con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento n. 24, preso lo studio dell'avvocato Raffaele AT che, unitamente all'avvocato Giancarlo Faletti, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende,
intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1163 del 18 settembre 1996. Udita, nella pubblica udienza dell'8 aprile 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olia;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Faletti;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato Dal Piaz;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Antonio Bonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratti 24 maggio 1990 n. 20 di Repertorio e 27 giugno 1990 n. 27 di Repertorio, la allora Unità Sanitaria Locale n. 4 di Torino affidò alla s.p.a. RO la fornitura di prestazioni ingegneristiche e di supporti tecnico-specialistici. Più precisamente, le verifiche tecnico - contabili ed i collaudi delle opere eseguite od in corso di esecuzione nei Presidii ospedalieri gestiti da detta Unità sanitaria;
la redazione del Piano Direttore;
la progettazione, direzione lavori e contabilità di opere allo stato non ancora individuate, da eseguirsi nei Presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali gestite dalla medesima Unità sanitaria. Essendo insorta controversia sulla validità dei due contratti e, conseguentemente, sulla sussistenza dell'obbligo della U.S.S.L. n. 4 di provvedere al pagamento dei corrispettivi pattuiti, le parti adirono il Collegio arbitrale previsto da apposita clausola compromissoria.
Gli arbitri, decidendo con lodo depositato il 9 dicembre 1995:
I) dichiararono la nullità dei contratti per plurime concorrenti ragioni e, precisamente:
a) per la violazione dell'art. 3 L. 23 dicembre 1939 n. 1815, in quanto avevano ad oggetto l'affidamento ad una società di capitale di incarichi tipici della professione di ingegnere;
b) per la violazione dell'art. 12 comma 1 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato), alla cui stregua "i contratti devono avere termini e durata certa", stante l'indeterminazione dell'oggetto delle prestazioni dedotte, dal momento che erano individuate in locuzioni assolutamente generiche ed onnicomprensive;
c) per la violazione dell'art. 49 comma 4 L. 23 dicembre 1978 n.833 (per la quale "gli atti delle Unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria") atteso che le deliberazioni approvanti gli schemi contrattuali erano prive di idonea copertura;
II) esclusero la propria competenza in ordine alla pretesa della RO ad un indennizzo ex art. 2041 Cod. civ., in quanto una siffatta questione esulava dai limiti della clausola compromissoria. 2.- La s.p.a. RO propose impugnazione ai sensi dell'art.828 Cod. proc. civ. convenendo la Azienda Regionale U.S.L. n. 3
Piemonte (subentrata nella posizione giuridica della U.S.S.L n. 4 Torino) davanti alla Corte d'appello di Torino con atto di citazione notificato il 5 gennaio 1996.
In quest'atto, dopo aver prospettato plurimi motivi di nullità del lodo chiese che, una volta conclusa la fase rescindente, l'Azienda sanitaria fosse condannata in proprio a pagare in suo favore: in via principale, le somme ancora dovute a titolo di corrispettivo contrattuale, con interessi e maggior danno, nonché il compenso dovuto per l'unilaterale sospensione degli incarichi;
in subordine, l'equo indennizzo previsto dall'art. 2041 Cod. civ.. L'Azienda Regionale U.S.L. n. 3 Piemonte, costituitasi in giudizio, resistette all'impugnazione.
La Corte adita, decidendo con sentenza depositata il 18 settembre 1996, ha respinto l'impugnazione. Il giudice del merito ha così argomentato.
- Si deve escludere, innanzitutto, la eccepita nullità del lodo ex art. 829 n. 4 Cod. proc. civ. per avere pronunciato fuori dei limiti di compromesso. Infatti, l'esegesi della clausola compromissoria denota che la stessa devolveva agli arbitri anche le questioni relative alla nullità dei contratti;
nel contempo, la nullità del contratto non determina la nullità o, comunque, la caducazione della clausola compromissoria.
- I contratti stipulati dalle parti avevano ad oggetto soltanto ed esclusivamente prestazioni della RO di "natura tipicamente professionale". Si trattava, infatti, di un incarico che "ha avuto per oggetto una serie di attività di studio, progettazione e direzione dei lavori", "rientranti nelle attività intellettuali tipiche e proprie degli ingegneri e degli architetti". Tanto trova definitiva conferma nella circostanza che in funzione della attribuzione dei corrispettivi, la RO, emise delle "fatture, tipico documento riconducibile a prestazioni commerciali, la cui analisi, però, permette di osservare come le stesse abbiano sembianze di parcelle nelle quali, così come previsto dai contratti, ogni prestazione professionale eseguita, a consuntivo, trova puntuale riscontro con applicazione della corrispondente tariffa professionale (opere progettate, direzione dei lavori, collaudi, misura etc) per lavori palesemente ricompresi nelle normali attività professionali e non già di particolare natura tecnico - scientifica". Ne discende, da un canto, l'inconfigurabilità, nella specie, di un contratto c.d. di engineering;
dall'altro, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2 L. n. 1815/1939 e la nullità dei contratti.
Nè, ad ovviare detta invalidità, possono trovare applicazione - essendo successive alla stipula dei contratti - le disposizioni normative che prevedono la legittimità delle attività sia di progettazione e di direzione lavori che tecnico-amministrativo connesse, effettuate da società di ingegneria in favore della Pubblica Amministrazione. Ossia, la previsione di cui all'art. 17 L.11 febbraio 1994 n. 109, la cui attuazione, per di più, è
subordinata alla emanazione di un regolamento in effetti, mai promulgato;
ovvero la Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che è divenuta esecutiva nel nostro ordinamento solo con il D.lvo 17 marzo 1995 n. 157, e che, per di più, riguardi i soli "appalti" pubblici di servizi attuati a seguito di regolare gara, requisiti, questi, insussistenti nella specie.
- Correttamente, il lodo ha affermato la nullità dei contratti anche a norma dell'art. 2231 Cod. civ.. - Si deve respingere, poi, il motivo di impugnazione denunciante la nullità del lodo per la violazione dell'art. 12 R.D. 2440/1923, denunciata sotto il profilo che, diversamente da quanto ritenuto dal collegio arbitrale, i contratti per cui è controversia non avevano contenuto indeterminato stante la loro clausola n. 2, alla cui stregua spettava all'Amministrazione definire con apposita comunicazione scritta, e lavoro per lavoro, i tipi di prestazione che sarebbero stati richiesti.
In via assorbente, perché è divenuto inammissibile per carenza di interesse a seguito della dichiarata nullità del lodo per violazione dell'art. 2 L. 1815/1939. In ogni caso, perché la richiamata clausola contrattuale non vale in alcun modo ad escludere l'indeterminatezza originaria dell'oggetto del contratto.
- Si deve altresì respingere il motivo denunciante la nullità del lodo per la violazione dell'art. 49 L. 833/1978. In via assorbente, perché è divenuto inammissibile per carenza di interesse a seguito della dichiarata nullità del lodo per violazione dell'art. 2 L. 1815/1939. In ogni caso, per la sua infondatezza stante: il preciso dettato del predetto art. 49; le acquisizione istruttorie che dimostrano l'effettiva insussistenza della copertura finanziaria del contratto;
l'incontestabilità in sede di impugnazione ex art. 828 Cod. proc. civ., degli accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri, ove motivati, come nella specie, in modo immune da vizi logici. - Si deve respingere, infine, il motivo denunciante la violazione dell'art. 2041 Cod. civ., per due distinte concorrenti ragioni:
a) per l'impossibilità di ravvisare nella statuizione e nella argomentazione sviluppata a suo sostegno, alcun vizio giuridico o logico;
e comunque, per l'effettiva estraneità della azione di indebito arricchimento all'oggetto del giudizio arbitrale fissato nella clausola compromissoria;
c) in ogni caso, perché "la prestazione professionale di chi non è iscritto all'albo, non gli accorda azione per il pagamento della relativa retribuzione, neppure a titolo di indebito arricchimento".
3.- La s.p.a. RO ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi di annullamento.
La Azienda Regionale U.S.L. n. 3 Piemonte resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti, in via principale, dalla s.p.a. RO e, in via incidentale, dalla Azienda Regionale U.S.L. n. 3 Piemonte, in quanto impugnano entrambi la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1183 del 18 settembre 1996. 2.- La controricorrente ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso principale per la nullità della procura speciale posta a margine di quell'atto di impugnazione sia in quanto "non contiene alcuno specifico riferimento alla fase processuale di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione ed anzi in essa si rinvengono espressioni relative ad altre fasi del giudizio, quali quella di merito o di esecuzione"; e sia in quanto "non (vi) si rinviene il nome del legale rappresentante della società ricorrente, la firma rilasciata dallo stesso è assolutamente illeggibile ed ancora ... è priva di data". L'eccezione è infondata.
È vero che la procura speciale conferita dal legale rappresentante della RO agli avvocati Faletti e AT non contiene alcun riferimento specifico al giudizio per cassazione. Tanto, però, non ne determina la nullità, stante il principio che la procura al difensore apposta a margine del ricorso per Cassazione con espressioni generiche ma che, tuttavia, non escludano univocamente (così come nella specie) la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del criterio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui, per gli atti processuali è espressione l'art. 159 Cod. proc. civ. (v. tra le tante, Cass. 1 aprile 1997 n. 7611). Inoltre, la procura della quale si tratta non fosse altro che attraverso il suo collegamento con l'epigrafe del ricorso consente di individuare sia il nome del soggetto che l'ha conferita (il dottor architetto Antonio Savoini), che la qualità di legale rappresentante della RO da parte del conferente stesso.
Infine, non ha riveste alcuna rilevanza la mancata indicazione della data del conferimento dell'incarico, una volta che - essendo la procura riprodotta anche nella copia notificata alla controricorrente - si ha la certezza che è stata rilasciata prima della notifica del ricorso.
3.- I motivi dedotti a sostegno del ricorso principale devono essere esaminati secondo un ordine logico - giuridico che è parzialmente diverso da quello con cui sono stati proposti. 4.- Nel primo motivo di annullamento la ricorrente principale, dopo aver precisato che la clausola compromissoria inserita nei contratti del 24 maggio 1990 e del 27 giugno 1990 devolveva agli arbitri "qualunque controversia dipendente dalla stipulazione del presente contratto", sostiene che tale clausola non può che essere intesa nel senso che possono formare oggetto del giudizio arbitrale solo le questioni che "dipendono" dalla stipulazione del contratto, ossia "discendono" dallo stesso, e non anche quelle "che attengano alla natura del contratto e, dunque, alla sua genesi, invalidità, efficacia e nullità".
Ne trae che la Corte di Torino ha violato l'art. 829 n. 4 Cod. proc. civ. allorché ha affermato - per di più con motivazione carente ed inconferente - che in forza delle suddette clausole compromissorie formavano oggetto del giudizio arbitrale anche le questioni sulla validità dei contratti 24 maggio 1990 e 27 giugno 1990; e, conseguentemente, ha respinto il motivo di impugnazione denunciante la nullità del lodo per avere gli arbitri pronunciato fuori dei limiti del compromesso.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come ha correttamente affermato la Corte territoriale, stante la sua genericità e la sua onnicomprensività, il contenuto della clausola non può che essere ricostruito nel senso che suo tramite risulta devoluta agli arbitri qualunque controversia abbia la propria causa petendi nei contratti cui accede e, dunque, anche le questioni riguardanti la qualificazione giuridica e la loro validità. 5.1.- Il secondo ed il quarto mezzo del ricorso principale investono la statuizione di rigetto del motivo di impugnazione della pronuncia arbitrale di nullità dei contratti per cui è controversia a mente dell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815. a) Nel secondo mezzo, la RO sostiene che per l'anzidetto art. 2 L. n. 1815/1939 è vietato unicamente lo svolgimento, attraverso lo schermo delle società di capitali, di attività tipiche della professione di ingegnere e di architetto, da parte di non professionisti ovvero di professionisti non iscritti all'albo apposito;
e che, di conseguenza, non è vietato svolgere detta attività "sotto la personale responsabilità e con l'indicazione nominativa di uno o più professionisti iscritti negli appositi albi".
Siffatta ricostruzione del precetto positivo, a suo avviso, è imposto dal dettato della norma;
dalla sua ratio, diretta ad evitare che "attività tipiche della professione di ingegnere e di architetto siano svolte sotto lo schermo delle società di ingegneria, di soggetti non abilitati con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità"; e dall'evoluzione normativa costituita dall'art. 17 L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla Direttiva CEE 92/50/CEE attuata con il D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157. Sulla base dei riassunti argomenti, infine, denuncia che la Corte di Torino ha violato l'art. 2 L. n. 1815/1939 (nonché, in correlazione, l'art. 17 L. n. 109/1994 e la Direttiva CEE 92/50/CEE) allorché ha affermato il principio che le società di capitali non possono in alcun caso svolgere attività tipiche della professione di ingegnere e di architetto.
b) Nel quarto motivo la ricorrente principale denuncia che il giudice del merito ha violato l'art. 17 L. n. 109/1994 e successive modifiche allorché ha escluso che il precetto dettato in questa norma possa assumere alcuna rilevanza, essendo entrata in vigore dopo la stipula del contratto. Ciò perché detta disposizione legislativa non si è limitata a disporre per l'avvenire ma ha reso legittime - sia pure ai fini delle prestazioni di ingegneria in favore delle Pubbliche Amministrazioni - le società di capitali aventi ad oggetto attività tipiche delle professioni di ingegneri ed architetti già esistenti, quali, appunto, essa RO.
5.2.- I motivi, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
5.3.- Ora, dalla lettera e dalla ratio dell'art. 2 L. n. 1815 emerge che la nullità di un contratto per la violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (quali, per quel che qui rileva, quelle dell'ingegnere e dell'architetto) sancita da questa norma si realizza per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra quei professionisti consiste in una prestazione interamente rientrante nella attività tipica della professione protetta sì che, contrattualmente, questa prestazione sia imputabile in via diretta alla società di capitale e non ai professionisti che alla stessa facciano capo (v. in via generale, tra le altre, Cass. S.U. 27 settembre 1997 n. 9500, 13 maggio 1992 n. 5655, 7 gennaio 1993 n. 79, nonché, con specifico riferimento alle società di ingegneria 29 novembre 1995 n. 12351, 10 giugno 1994 n. 5648). Ne consegue, allora, che la circostanza secondo cui la prestazione oggetto del contratto sia stata concretamente effettuata da un professionista iscritto all'albo o sotto la sua direzione e vigilanza non vale ad escludere la violazione del divieto di cui all'art. 2 L. n. 1815/1939 e la nullità del contratto con cui una società di capitali assume l'obbligo di prestare un'opera intellettuale professionale.
Quindi, la ricostruzione del precetto di cui all'art. 2 L. n.1815/1939 proposta dal ricorrente nel secondo mezzo, non può essere condivisa e deve essere respinta, con la connessa conferma della conforme conclusione del giudice del merito.
5.4.- Nel contempo, non si individua alcun criterio ermeneutico idoneo a suffragare la tesi della ricorrente secondo cui la disposizione dell'art. 17 L. n. 109/1994 ha l'effetto di una sorta di legittimazione a posteriori e, quindi, con effetto retroattivo, delle società di ingegneria.
Perciò, anche il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
6.1.- Nel terzo motivo del suo ricorso la società RO deduce, preliminarmente, che il lodo aveva escluso il proprio diritto al corrispettivo pattuito anche alla stregua del disposto dell'art.2231 Cod. civ. Soggiunge, che con uno specifico motivo di impugnazione aveva denunciato che quella pronuncia violava detta disposizione sotto un duplice profilo: perché non teneva conto che alcuna delle prestazioni oggetto del contratto non rientravano tra quelle "protette" per essere esperibili soltanto da professionisti iscritti ad un albo, sicché davano comunque diritto a compenso;
e perché, in ogni caso, nella specie, tutte le prestazioni, ivi comprese quelle "protette", erano state rese da un professionista (l'architetto NO) regolarmente iscritto all'albo professionale degli ingegneri.
Richiama, infine, che la Corte del merito ha respinto tali ragioni di impugnazione;
e denuncia che questa statuizione è viziata per "violazione dell'art. 360 n. 3 cpc (mancata osservanza delle regole di diritto) con riferimento all'art. 2231 cc e dell'art. 360 n. 5 cpc per motivazione perplessa ed insufficiente". Tanto perché
ha escluso la sussistenza di prestazioni diverse da quelle "protette" in modo del tutto apodittico e, perciò, viziato sotto il profilo del vizio di motivazione;
e perché ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 2231 Cod. civ., nonostante che tutte le prestazioni oggetto dei contratti dovessero essere eseguite - e lo furono concretamente - da un professionista escluso all'albo. 6.2.- I riassunti profili di censura sono infondati. 6.3.- Il primo, perché la Corte del merito ha giustificato in modo immune da vizi logici e giuridici la propria conclusione secondo cui la totalità delle prestazioni oggetto dei contratti per cui è controversia rientrava tra quelle protette.
Infatti, non solo ha affermato che tutte indistintamente "le prestazioni rilevabili nei contratti rientrano nelle attività intellettuali tipiche e proprie degli ingegneri e degli architetti" e che e, per di più, concretizzavano una "attività professionale per così dire pura, ovverosia, di prestazioni esclusivamente ingegneristiche, in quanto non interessanti altri campi o competenze professionali"; ma ha anche indicato le fonti processuali del proprio convincimento, individuandole nelle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio arbitrale. 6.4.- Il secondo profilo di censura deve essere respinto per l'assorbente considerazione che - come si è detto in funzione dell'esame del secondo mezzo di annullamento - la circostanza secondo cui le prestazioni oggetto dei contratti per cui è controversia sono state effettuate, nella loro materialità, da un ingegnere regolarmente iscritto ad un albo professionale, non può valere ad escludere la nullità ex art. 2 L. n. 1815/1939 del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra un committente ed una società di professionisti, ed ad attribuire alla società di professionisti il corrispettivo pattuito per l'opera prestata. 6.5.- Anche il terzo motivo, perciò, deve essere respinto. 7.1.- Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale ineriscono alle statuizioni con le quali la Corte di Torino ha dichiarato che, in ogni caso, i contratti per cui è controversia sono nulli anche perché stipulati in violazione, rispettivamente, dell'art. 12 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, e dell'art. 49 comma 4 L. 23 dicembre 1978 n. 833.
In dettaglio:
a) il quinto motivo ravvisa nella relativa statuizione una "violazione di legge con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc (violazione delle regole di diritto) in relazione alla erronea e falsa applicazione del principio di cui all'art. 12 RD 2440/23, agli artt. 1346 e 1418 cc;
e motivazione apparente per travisamento delle risultanze di fatto", atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, dalla corretta interpretazione dei contratti emerge che gli stessi indicavano con certezza il relativo oggetto, nonché i termini e la durata effettiva dei singoli rapporti;
b) il sesto mezzo, dal suo canto, ravvisa nella corrispondente statuizione la "violazione di legge con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc (violazione delle regole di diritto) in relazione alla erronea e falsa applicazione del principio di cui all'art. 49 L. 833/78; e motivazione apparente per travisamento delle risultanze di fatto", in quanto la "lettura combinata dei contratti 'generali' e delle singole deliberazioni o lettere di incarico consente di affermare che l'impegno previsto dalle legge è stato, nella norma, rispettato". 7.2.- I riassunti motivi sono inammissibili.
Infatti, il rigetto del secondo, del terzo e del quarto motivo produce quale effetto immediato la definitività e l'intangibilità della pronuncia di nullità dei contratti stipulati tra le parti il 24 maggio 1990 ed il 27 giugno 1990 per la violazione del precetto di cui all'art. 2 L. n. 1815/1939, e della connessa inconfigurabilità di un diritto della società RO al corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di quei contratti;
e, quale effetto mediato la carenza di interesse della ricorrente ai motivi in esame, posto che il loro eventuale accoglimento rimarrebbe privo di rilevanza pratica, stante, appunto, la nullità degli stessi contratti per la ragione divenuta definitiva.
8.- Nel settimo motivo del suo ricorso, da ultimo, la RO deduce, preliminarmente, che nel corso del giudizio arbitrale aveva domandato, in subordine, la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 Cod. civ.; che gli arbitri avevano dichiarato di non poter pronunciare su quella domanda poiché estranea ai "limiti della clausola compromissoria, strettamente legata alla determinazione di quanto sarebbe stato dovuto alla RO a titolo contrattuale"; che nell'atto di impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello di Torino aveva espressamente eccepito la nullità di siffatta pronuncia;
e che, peraltro, la Corte territoriale ha disatteso tale motivo, sulla base della stessa argomentazione adottata dagli arbitri.
Ciò premesso, denuncia che così argomentando la Corte di Torino è incorsa nei vizi di "violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 829 n. 4 cpc, per omessa pronuncia su uno degli oggetti del compromesso, nonché di violazione dell'art. 360 n. 5 cpc per motivazione apparente e contraddittoria", specie tenendo conto della sua conclusione secondo cui le clausole compromissorie devolvevano agli arbitri anche le questioni in tema di nullità dei contratti. Infatti, osserva, siffatta giustificazione non è "ammissibile a pena dell'evidente contraddittorietà intrinseca della motivazione, argomentare in un caso, nel senso che il verbo "dipende" presupponga la stipula del contratto e dunque, ritenersi competenti a giudicare della sua validità mentre, nell'altro, avendo dichiarato la nullità del contratto, non esaminare la domanda che trae fondamento proprio dalla sopravvenuta mancanza di valido titolo a conseguire il pagamento richiesto".
Peraltro, come si è enunciato nella parte espositiva, la Corte del merito ha respinto la domanda della RO diretta all'attribuzione dell'indennizzo ex art. 2041 Cod. civ. non solo per la ragione enunciata dalla ricorrente (ossia per l'estraneità della relativa questione ai limiti della clausola compromissoria), ma anche per la sua infondatezza nel merito, conseguente al principio che "la prestazione professionale eseguita da chi non è iscritto in un Albo non gli accorda azione per il pagamento della relativa retribuzione neppure a titolo di indebito arricchimento".
Ora, la ricorrente non ha censurato tale autonoma ratio decidendi, sicché questa è divenuta definitiva, con la conseguenza che la RO non ha interesse alla censura sviluppata nel motivo, posto che - anche in presenza del suo eventuale accoglimento - la pronuncia reiettiva della domanda di arricchimento senza causa rimarrebbe pur sempre validamente ancorata alla altra ragione della decisione divenuta definitiva e di per se sola idonea a sorreggerla. Il motivo, perciò, è inammissibile.
8.- Il rigetto dei primi quattro motivi e l'inammissibilità degli altri tre determina il rigetto del ricorso principale. 9.- Di conseguenza, rimane assorbito il ricorso incidentale il cui unico motivo (riproponente le questioni di nullità del contratto per l'inosservanza delle disposizioni in tema di contabilità dello Stato e delle unità sanitarie locali) è condizionato all'accoglimento del ricorso principale.
10.- Sulla ricorrente principale, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1183 del 18 settembre 1996, proposti, in via principale, dalla s.p.a. RO e, in via incidentale condizionata, dalla Azienda regionale U.S.L. n. 3 Piemonte;
- rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 599.100, oltre a L. 20.000.000 per onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 8 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999