Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 3
Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice "in bonis" la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale - non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato - è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice.
È valida la procura "ad litem" conferita da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.
La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.; ne' produce nullità della procura la mancanza della data, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Limiti alla responsabilità risarcitoria dei sindaci: questioni sostanziali e processualiAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente avv. Carmelo Caruso, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GUARNACCI, difeso dagli avvocati CESARE BORROMETI, LINO RANIOLO, con procura speciale del Notaio GIOVANNI DEMOSTENE, in Comiso 6/7/1998, Rep. n. 105700;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 285/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa 118/1/1998, depositata il 04/04/98; RG.912/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8/11/1995 ON AT conveniva in giudizio la SAI quale impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deducendo: - che la sera del 12/1/1982, nel percorrere con un ciclomotore la circonvallazione di RI, era andato a collidere contro un autocarro in sosta fermo, a luci spente, e non segnalato in alcun modo;
- che in seguito all'impatto egli aveva subito lesioni personali, e per ottenere il risarcimento del danno aveva convenuto innanzi al Tribunale di Ragusa AL CE, AF LF e la Sicania Assicurazioni s.p.a., il primo quale conducente del camion, il secondo quale proprietario e la terza come società assicuratrice dello stesso;
- che con sentenza n. 263/90 il Tribunale aveva deciso la controversia condannando i primi due convenuti al pagamento della somma di lire 98.597.500, oltre interessi e spese, mentre aveva assolto dalla domanda la Sicania non essendo stato accertato a suo carico alcun obbligo di garanzia;
- che la sentenza era stata appellata dal AL e dal AF e la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 267/95 aveva rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- che sin dall'esito del giudizio innanzi al Tribunale, e cioè da quando si era profilata l'ipotesi della carenza di garanzia assicurativa per la R.C. del predetto autocarro, esso attore aveva chiesto al F.G.V.S. adeguato risarcimento dei danni;
- che intendeva "... introdurre nuovo giudizio che renda opponibile anche verso la SAI n.q. e nella misura di giustizia l'oggetto delle sentenze predette...".
Resisteva in giudizio la convenuta.
Con sentenza del 18.9/2.10.1995 il Tribunale di Ragusa condannava la SAI quale impresa designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada a corrispondere a ON AT la somma di lire 130.976.000 con gli interessi legali dall'114/1985 al soddisfo, detratto peraltro dall'importo complessivo dovuto l'acconto di lire 20 milioni già pagati.
Avverso la sentenza proponeva gravame la SAI chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna dell'attore alla restituzione della somma di lire 20.000.000 con interessi ed accessori. In linea subordinata chiedeva ritenersi che il pagamento della somma di lire 20.000.000 in favore dell'attore, pari all'ammontare del massimale minimo di legge all'epoca del sinistro, aveva estinto l'obbligo gravante sulla SAI.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza 8.1 - 4.4.98, rigettava l'appello, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Ragusa e condannava la SAI al pagamento delle spese del grado.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la S.A.I. con un motivo.
Ha resistito con controricorso il ON.
La S.A.I. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta la tesi della parte controricorrente secondo la quale il ricorso sarebbe "... nullo, inefficace ed inammissibile ..." per asserite irritualità della procura. Infatti detta procura è a margine del ricorso stesso ed appare firmata dall'avv. Carmelo Caruso quale "legale presidente pro tempore, Presidente ..." della ricorrente (ciò emerge dall'intestazione del ricorso;
nella procura, e più precisamente nel timbro in calce, detto avvocato è qualificato come "PRESIDENTE" della SAI). Vi è anche la precisazione che la procura viene conferita con riferimento al "... presente giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ...".
Sulla base di quanto esposto ed in particolare di detta precisazione deve ritenersi soddisfatto il requisito della specialità della procura.
Occorre infatti ricordare tra l'altro che, come questa Corte Suprema ha già rilevato in passato (cfr. tra le altre Cass. n. 0 5126 del 19/04/2000 e Cass. n. 7422 del 13107/1999) "La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di Cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art 365 cod. proc. civ. - ne' produce nullità della procura la mancanza della data atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata, si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso).
Occorre inoltre rilevare che la mancanza dell'indicazione della data di nascita della persona fisica che ha conferito la procura (nella qualità suddetta) non basta a suffragare la tesi della parte controricorrente, in quanto detta indicazione non può ritenersi necessaria.
Quanto ai poteri del presidente predetto, occorre ricordare che (v. tra le altre Cass. n. 03074 del 23103/1998): "È valida la procura 'ad litem' conferita da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria".
Deve dunque concludersi che la procura in esame è rituale. Con l'unico motivo la S.A.I. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 180 e 183 c. p. c. con riferimento all'art. 21 della Legge 990/69 ed al D.P.R. 12/8/1977 n. 776. Vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5), esponendo le seguenti argomentazioni. La Corte
ha ritenuto "eccezione" (che può essere proposta soltanto dalla parte e quindi sulla quale non può pronunciarsi il Giudice d'ufficio - art. 112 c.p.c. - e che, se non proposta nei tempi e modi dovuti, è preclusa - art. 180 c.p.c.-) la precisazione della SAI n.q. relativa all'obbligazione del Fondo di Garanzia, che è limitata all'ammontare del massimale di legge vigente all'epoca del fatto;
ma così statuendo ha violato l'art. 21 della Legge 990/69, ed il seguente D.P.R. 12/8/77 n. 776. Nella specie il Giudice doveva applicare il disposto dell'art. 21 cit. - limite dell'esborso dell'Impresa Designata all'ammontare del massimale di legge del Fondo all'epoca del fatto - accertando d'ufficio i limiti e le condizioni della domanda dell'attore, limiti stabiliti dalla Legge. Non spettava al convenuto - SAI - sollevare formalmente alcuna eccezione perché non si trattava di eccezione in senso stretto, in quanto ineriva alla limitazione del diritto dell'attore nascente da una norma di legge che atteneva al fatto costitutivo della domanda proposta contro l'Impresa Designata dal Fondo. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno escluso la prescrizione del diritto del ON nei confronti della SAI, perché il decorrere del termine era stato interrotto nei confronti dei coobbligati solidali (proprietario e conducente del veicolo danneggiante); ma il richiamo alla solidarietà vale anche per il fatto che tra assicurato e assicuratore la solidarietà vige nei limiti dell'ammontare del massimale di polizza o di legge, come nella specie -; sicché non avendo alcuna delle parti dell'originario e del seguente rapporto processuale sollevato questione alcuna sull'eventuale supero del massimale, anche per questa ragione la Corte doveva ritenere propria, conseguenziale e rilevabile d'ufficio la limitazione dell'obbligazione dell'Impresa designata all'ammontare del massimale di legge. Ed infine la Corte ha commesso ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge, e connesso vizio di motivazione, ove non ha affatto considerato il dettato dell'art, 183 c.p.c. 4^ comma, ove è dichiarato che nell'udienza di trattazione - e tale era quella nella quale la SAI verso il massimale e precisò i propri limiti di esborso in detta somma - "entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate". Appare corretto ritenere che in quella Sede la SAI, appunto, precisò - ove occorresse - i propri limiti di esborso, non avendo ragione alcuna di apportare modifiche ad una linea difensiva che attingeva direttamente la sua ragion d'essere dalla Legge. La Corte di Catania ha specificamente violato la prima parte dell'art. 112 c.p.c. laddove ha omesso di decidere sulle somme illegittimamente dichiarate dovute dalla SAI n.q. in esecuzione della sentenza di primo grado (confermata da quella di secondo grado), eccedenti l'ammontare del massimale di legge di L. 20.000.000, già integralmente versato.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Infatti, mentre non può essere accolto per la parte concernente l'asserita "... ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge, e connesso vizio di motivazione, laddove non ha affatto considerato il dettato dell'art. 183 c.p.c. 4^ comma ..." (dovendo ritenersi inammissibile dato che non prende ritualmente e specificamente in considerazione la motivazione dell'impugnata decisione sul punto;
ove si rileva tra l'altro che "... il primo giudice aveva assegnato alla convenuta il termine di giorni venti prima della udienza successivamente fissata per proporre le eccezioni non rilevabili di ufficio e tale termine non risulta essere stato osservato ..."), deve invece ritenersi ammissibile e fondato per la parte concernente la natura (se si tratti o meno di eccezione in senso proprio) del sopra citato rilievo concernente il limite di massimale (la fondatezza sussiste nei limiti che verranno ora esposti).
Occorre rilevare anzitutto che in realtà le questioni sono due:
quella concernente la sussistenza o meno (an) del limite in questione;
e quella concernente l'entità (quantum) di detto limite (la somma concreta oltre la quale il Fondo in questione non risponde) nonché l'onere probatorio in ordine a detta entità. Poiché la prima si pone dal punto di vista logico-giuridico in posizione prioritaria rispetto alla seconda, occorre ora stabilire se la sussistenza o meno di detto limite sia rilevabile d'ufficio dal Giudice ovvero possa solo costituire oggetto di eccezione in senso proprio (prescindendo invece da tutte le problematiche concernenti il quantum che, come si vedrà, dovranno considerarsi assorbite). Questa Corte ritiene di doversi discostare da precedenti decisioni che hanno affermato in ogni caso la natura di eccezione in senso proprio, (v. in particolare Cass. n. 6933 del 5/7/1999, secondo la quale: "Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice. In tema di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore o di natanti, tale regola vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 ed anche con riferimento al caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria").
Infatti, mentre nel caso di rapporto assicurativo per la r.c.a. con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti (che, al di sopra di detti limiti, può concordare un qualsivoglia massimale o addirittura l'assenza del medesimo, in quest'ultimo caso con conseguente obbligo per l'impresa assicuratrice di risarcire qualsiasi cifra), nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 c.p.c. (e norme correlate) il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà della legge, limitato, nel senso che un limite sussiste sempre ed è sempre quello derivante dall'applicazione della normativa in questione.
Di conseguenza, mentre nella prima di tali ipotesi si è di fronte ad un limite derivante da circostanze anche di fatto (e cioè dal formasi di una volontà negoziale che può avere il contenuto più vario, in ordine alla determinazione in concreto del massimale od alla eventuale previsione della mancanza di massimale) che il Giudicante non può conoscere e considerare se la parte interessata non le deduce e le prova, nella seconda si è di fronte ad una caratteristica (la predetta limitazione, sempre e comunque presente) del diritto della parte attrice che il Giudicante può e deve rilevare anche d'ufficio in quanto deriva direttamente dalla legge. In altri termini, data la previsione in linea generale ed astratta, da parte del legislatore, del diritto di cui agli artt. 19 e 21 cit., con tutte le peculiarità (tra le quali le limitazioni) ivi previste, allorché una parte attrice invoca tale normativa per affermarsi titolare del diritto dalla medesima previsto, tutti i tratti essenziali e propri di quest'ultimo derivanti dalla legge (compreso il limite in questione, in quanto inscindibile dagli altri) finiscono fatalmente per rientrare tra i suoi elementi costitutivi. Ciò è dimostrato del resto anche dalla considerazione che in concreto una parte attrice, allorché afferma il suo diritto al risarcimento di una determinata cifra ai sensi di detta normativa, finisce di fatto automaticamente per enunciare anche il limite in questione, dato che appare comunque essenziale l'indicazione dell'epoca del sinistro dalla quale deriva l'applicabilità del massimale minimo vigente in detta epoca. Infatti la sussistenza e la quantificazione del diritto di detta parte attrice si basano in ogni caso sulle norme suddette (e su quelle correlate) sia qualora il danno sia inferiore al massimale suddetto sia qualora si verifichi l'ipotesi inversa, - nel primo caso nel senso che l'attore può ottenere la liquidazione (integrale) di quanto richiesto solo in quanto il legislatore ha ritenuto di istituire gli eccezionali istituti giuridici di cui agli artt. 19 e 21 cit. e solo in quanto il danno subito non superi il massimale minimo in questione;
e nel secondo caso nel senso che detto massimale minimo, se da un lato rappresenta per la controparte debitrice il limite della sua obbligazione, dall'altro costituisce per l'attore un elemento che (insieme alla restante normativa sul punto) contribuisce a conferire fondamento al suo diritto e lo quantifica con precisione. La sussistenza del limite di cui agli articoli predetti non è quindi un mero elemento impeditivo od estintivo, suscettibile di essere contrapposto (in quanto elemento diverso ed ulteriore) ad un diritto (dell'attore) che per sua natura nascerebbe immune da limiti;
e quindi non ha le caratteristiche dell'eccezione in senso proprio. Tanto basta per ritenere fondato (nei limiti predetti) il ricorso;
mentre debbono ritenersi assorbite (in quanto non possono essere affrontate se non dopo l'applicazione dei principi di diritto sopra esposti) tutte le altre questioni dedotte esplicitamente od implicitamente innanzi a questa Corte (e che potranno eventualmente, ove processualmente possibile, costituire oggetto del giudizio di rinvio); come ad es. quelle concernenti l'onere probatorio in ordine all'entità del predetto limite (le considerazioni che precedono - è bene ribadirlo - attengono solo alla rilevabilità della sussistenza o meno del limite medesimo), e quelle riguardanti l'individuazione del soggetto in favore del quale il limite in questione è stato previsto (se il Fondo di Garanzia o l'impresa designata;
il punto è stato trattato nel controricorso).
Deve dunque ritenersi giuridicamente errata la tesi (in parte implicita) della Corte di Appello secondo la quale il rilievo da parte della SAI della limitazione della propria responsabilità costituisce una eccezione in senso proprio.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, -
l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania anche per la pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001