Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2991
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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Massime3

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice "in bonis" la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale - non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato - è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice.

È valida la procura "ad litem" conferita da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.

La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.; ne' produce nullità della procura la mancanza della data, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2991
Data del deposito : 1 marzo 2001

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