Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5519
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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In sede di ricorso per cassazione, deve ritenersi idonea la procura a margine, corredata di data posteriore all'emanazione della sentenza impugnata, anche nel caso in cui nella stessa non sia esplicitata in modo chiaro la volontà di proporre il ricorso per cassazione, per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere utilizzati in ogni circostanza, dato che l'apposizione della procura a margine del ricorso esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, salvo che vi sia un preciso riferimento ad un altro giudizio.

Il licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, in quanto nullo, improduttivo di effetti e inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della medesima legge, non preclude, in caso di successivo trasferimento di azienda, la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente. (Fattispecie disciplinata dall'art. 2112 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990)

In caso di trasferimento di azienda, la condizione concernente l'opponibilità dei crediti del lavoratore all'acquirente, posta dall'art. 2112 secondo comma nel suo tenore originario (conoscenza degli stessi da parte dell'acquirente al momento del trasferimento o loro conoscibilità in forza delle risultanze dei libri aziendali e del libretto di lavoro) è applicabile anche quando si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente per l'insussistenza di un'idonea disdetta da parte dell'alienante, per quanto riguarda i crediti relativi all'attività prestata fino al tempo del trasferimento.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5519
Data del deposito : 4 giugno 1999

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