Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 3
In sede di ricorso per cassazione, deve ritenersi idonea la procura a margine, corredata di data posteriore all'emanazione della sentenza impugnata, anche nel caso in cui nella stessa non sia esplicitata in modo chiaro la volontà di proporre il ricorso per cassazione, per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere utilizzati in ogni circostanza, dato che l'apposizione della procura a margine del ricorso esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, salvo che vi sia un preciso riferimento ad un altro giudizio.
Il licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, in quanto nullo, improduttivo di effetti e inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della medesima legge, non preclude, in caso di successivo trasferimento di azienda, la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente. (Fattispecie disciplinata dall'art. 2112 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990)
In caso di trasferimento di azienda, la condizione concernente l'opponibilità dei crediti del lavoratore all'acquirente, posta dall'art. 2112 secondo comma nel suo tenore originario (conoscenza degli stessi da parte dell'acquirente al momento del trasferimento o loro conoscibilità in forza delle risultanze dei libri aziendali e del libretto di lavoro) è applicabile anche quando si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente per l'insussistenza di un'idonea disdetta da parte dell'alienante, per quanto riguarda i crediti relativi all'attività prestata fino al tempo del trasferimento.
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- 1. Trasferimento d’azienda e licenziamento individuale (Cass. n. 23533/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2013
1. Questione La Corte d'appello ha confermato la decisione con la quale il giudice del lavoro del Tribunale, accogliendo la domanda del lavoratore nei confronti delle due società, in quanto è stato dichiarato illegittimo il licenziamento e ha condannato entrambe le convenute società a corrispondergli in solido l'indennità supplementare. La Corte ha spiegato la sua decisione nei seguenti termini: – Il licenziamento era stato intimato per una redifinizione delle posizioni dirigenziali a causa della soppressione del ruolo di “Responsabile delle attività Supporto …
Leggi di più… - 2. Il termine di impugnazione del licenziamento e la recente giurisprudenzaAccesso limitatoAdriana Capozzoli · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Amirante - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere rel. -
" Federico Roselli "
" Florindo Minichiello "
" Grazia Cataldi "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De EL IZ, elett.te dom.ta in Roma, Via Mordini n. 14/A/2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Antonucci, che unitamente all'Avv. Armando Murano lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
S.n.c. TT ON e C., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi, che unitamente all'Avv. Lorenzo Salvà la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 137 del 9.2.1996 (R.G. n. 2310/95). Udita nella pubblica udienza dell'11.12.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. Paolo Antonucci per la ricorrente e l'Avv. Emanuele Coglitore (per delega) per la società resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 22 febbraio 1992 IZ De EL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bolzano la s.r.l. Progetto Uno (che poi mutava denominazione in s.r.l. NT RN) e la s.n.c. UR SO e C. ed esponeva che aveva prestato, a decorrere dal 13 giugno 1987 - anche se fino al 18 gennaio 1990 le era stata attribuita la simulata qualifica di socia ed amministratrice unica - attività di lavoro subordinato alle dipendenze della prima delle suddette società, quale gerente di un negozio di calzature, e che tale attività era proseguita fino al 14 giugno 1990, successivamente al 14 aprile 1990, epoca in cui l'azienda era stata ceduta alla società UR. La ricorrente deduceva il suo credito di L. 72.197.251, per differenze retributive, indennità varie e tredicesima e quattordicesima mensilità, inerenti alla prestazione lavorativa da lei svolta nel periodo di tempo sopra indicato nonché per trattamento di fine rapporto e chiedeva che le due società fossero condannate, in solido, a pagarle tale credito e che fosse riconosciuto che le stesse erano tenute alla regolarizzazione contributiva.
Costituitesi in giudizio, le società convenute contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedevano il rigetto;
in particolare, la società UR deduceva la sua estraneità al rapporto di lavoro posto in essere dalla ricorrente e ai crediti fatti valere in giudizio dalla medesima, per avere acquistato l'azienda il 14 aprile 1990 quando il rapporto in questione era ormai cessato. La società chiedeva, in subordine, di essere tenuta indenne dalla società NT RN di quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere alla ricorrente (domanda, quest'ultima, poi non ritualmente riprodotta nel giudizio di appello, essendo stata la stessa dedotta non già nella memoria di costituzione, ma solamente in una nota difensiva).
Con sentenza del 19 aprile 1995 il Pretore accoglieva in parte le domande dedotte dalla lavoratrice contro la società NT RN (condannando quest'ultima a pagare la somma di L. 20.199.636, oltre agli accessori) e rigettava le domande proposte dalla medesima lavoratrice contro la società UR.
Questa decisione, impugnata dalla De EL, veniva confermata dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 9 febbraio 1996, con la quale la De EL veniva condannata a pagare alla suddetta società UR le spese del giudizio di appello.
Il Tribunale, per quanto ora interessa, osservava che non esisteva la prova che la De EL avesse prestato l'attività lavorativa anche nel periodo successivo al trasferimento dell'azienda dalla società NT RN alla società UR, considerato che:
a) non poteva essere conferito valore confessorio, a danno del terzo, alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società NT RN, sicché a nulla valeva che quest'ultimo avesse affermato che il rapporto di lavoro era proseguito fino al 18 giugno 1990; b) la prova non poteva essere ricavata dalle dichiarazioni rese dai testi PA e LA;
c) nel contratto di trasferimento dell'azienda era stato pattuito che "la cessione avviene al netto di debiti e crediti, senza carico di personale" ed era stata esclusa la compravendita di merci, il che dimostrava che la UR intendeva intraprendere un'impresa in un altro campo di attività e che la De EL non poteva avere prestato l'attività lavorativa "oltre la data di vendita dell'azienda, di talché l'asserto di attività proseguita sino al 14.6.1990 è affatto inconsistente"; d) la De EL era stata licenziata verbalmente dalla società NT RN il 7 aprile 1990, come risultava dalla lettera del 3 maggio 1990 - di conferma del licenziamento "già comunicatole verbalmente" - e non aveva mai formulato alcuna impugnativa ne' prima della causa ne' in corso di causa, dimostrando in tal modo la sua concludente adesione al suddetto licenziamento verbale con rinuncia a qualsiasi obbligazione relativa al periodo di preavviso. Il Tribunale, poi, rilevava che, ai sensi dell'art. 2112, secondo comma, c.c., nel testo previgente rispetto alla legge n. 428 del 1990, la De EL non aveva fornito la prova che la società UR, al momento dell'acquisto dell'azienda, avesse avuto conoscenza del credito di lavoro vantato nei confronti della società NT RN, considerato che tale credito non risultava dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro, ed osservava che bene aveva fatto il primo giudice a condannare la De EL al pagamento delle spese processuali nei confronti della società UR.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la De EL nei confronti della società UR in base a tre distinti e complessi motivi.
Ha resistito con controricorso la società UR, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione
Va preliminarmente precisato che, trattandosi di cause scindibili (dal momento che, come è stato esposto in narrativa, la società UR nel giudizio di appello non ha - ritualmente - di nuovo dedotto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di garanzia), deve essere applicato l'art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, essendo stato il ricorso per cassazione proposto unicamente nei confronti della suddetta società UR ed essendo ormai decorso il termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano, non deve essere disposta la notificazione dell'impugnazione alla società NT RN.
Sempre in via preliminare, poi, va esaminata l'eccezione con la quale la società resistente chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in base al rilievo che la procura al difensore, apposta a margine del ricorso stesso a mezzo di un tampone, "contiene espressioni rapportate ad ogni grado del processo, con l'indicazione di facoltà e poteri, quale quello di transigere, che normalmente si accompagnano al mandato ad litem rilasciato per uno o più giudizi di merito".
L'eccezione è priva di fondamento.
Come più volte ha affermato questa Corte nel ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11178 del 27 ottobre 1995, qualora la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre il ricorso per cassazione, per essersi fatto uso di timbri disposti per altre evenienze e in modo da poter essere utilizzati in ogni circostanza, l'apposizione della stessa a margine del ricorso esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto e tranne che non vi sia il preciso riferimento ad un altro determinato giudizio, quando in calce sia stata apposta la data e questa sia posteriore all'emanazione della sentenza impugnata (e anteriore alla notifica dell'atto), con la conseguenza che l'incertezza che ne deriva va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (cfr. Cass. 18 settembre 1997 n. 9287, Cass. 24 gennaio 1997 n. 723 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1998 n. 12615). In applicazione di questo principio, nonostante la generica formula usata, deve ritenersi la validità della procura speciale, rilasciata dalla De EL ai suoi difensori a margine del ricorso per cassazione, dato che in calce alla stessa è stata apposta la data (che è successiva alla pubblicazione della sentenza emanata dal Tribunale di Bolzano e antecedente alla notifica dell'atto) e dato che non risulta alcuno specifico riferimento ad un giudizio diverso da quello promosso davanti a questa Corte.
Ciò posto, passando all'esame del ricorso proposto dalla De EL, quest'ultima con i motivi primo, secondo e terzo, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 2112 e 2697 c.c., 421 e 437 c.p.c. e 24 della Costituzione, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto che la società UR fosse solidalmente obbligata nei suoi confronti, insieme con la società NT RN, per i crediti di lavoro fatti valere in giudizio. La ricorrente, al riguardo, sostiene: a) che il Tribunale, tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza in relazione all'istituto della confessione e avuto riguardo al rapporto di solidarietà che deriva dal suddetto art. 2112 c.c., avrebbe dovuto tenere conto della deposizione resa dal legale rappresentante della società NT RN, il quale aveva dichiarato che il rapporto di lavoro era proseguito fino al 18 giugno 1990; b) che il medesimo Tribunale ha tratto la prova della cessazione del rapporto di lavoro in epoca anteriore al trasferimento dell'azienda alla società UR da elementi del tutto equivoci e non decisivi, anche perché il giudice di appello non aveva ammesso le ulteriori prove richieste;
c) che il giudice di appello avrebbe errato nel dare valore a un licenziamento intimato verbalmente e nell'affermare che tale licenziamento non era stato impugnato, dal momento che il recesso, attesa la carenza della forma scritta, doveva essere considerato tamquam non esset, con la conseguenza che, ai sensi del suddetto art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro era proseguito in capo all'acquirente dell'azienda, mentre non poteva avere effetto, per escluderne la prosecuzione, la lettera di licenziamento datata 3 maggio 1990 e pervenuta il successivo 8 maggio, in quanto inviata dopo la conclusione dell'atto di cessione dell'azienda; d) che, a norma dell'art. 2112, secondo comma, c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata allo stesso dalla legge n. 428 del 1990), non poteva essere esclusa, come è stato ritenuto nella sentenza impugnata, la conoscibilità da parte della società UR dell'esistenza dei crediti di lavoro;
e) che, per conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere nei confronti della società UR le domande proposte nel giudizio di primo grado, riconoscendo e liquidando in misura congrua i crediti fatti valere. Tutte queste censure sono fondate nei limiti che saranno indicati.
Sotto il profilo giuridico debbono essere esposte le seguenti considerazioni, che riposano su principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
I. Il licenziamento adottato verbalmente e senza la necessaria forma scritta e nullo e del tutto improduttivo di effetti, con la conseguenza che, non sussistendo l'onere dell'impugnazione nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 6 della l. 15 luglio 1966 n. 604, il lavoratore, per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'inefficacia, può esercitare l'azione nell'ordinario termine di prescrizione (v., fra le pronunce risalenti nel tempo, Cass. Sez. Un.18 ottobre 1982 n. 5394 e Cass. Sez. Un. 2 marzo 1987 n. 2180
nonché, fra quelle più recenti, Cass. 24 giugno 1997 n. 5611 e Cass. 23 giugno 1997 n. 5596, secondo cui, non producendo il licenziamento intimato verbalmente alcun effetto, il rapporto di lavoro perdura).
II. Premesso che per la pronuncia che deve essere emessa deve essere applicato, ratione temporis, il testo originario dell'art.2112 c.c. (poi modificato dall'art. 47 della l. 29 dicembre 1990 n.428), l'interpretazione data da questa Corte al primo comma di tale articolo di legge, nell'originaria formulazione, è nel senso che, in caso di trasferimento dell'azienda, qualora il datore di lavoro avesse intimato al lavoratore un valido recesso in tempo utile, si realizzava un'ipotesi di licenziamento fondato su un giustificato motivo in base alla disciplina contenuta nelle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, mentre, qualora il recesso fosse stato intimato senza rispettare il termine suddetto o fosse per altra ragione privo di efficacia, si verificava la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro, con successione dell'acquirente all'alienante nella posizione del datore di lavoro;
ricorrendo questa seconda ipotesi e non trovando applicazione la citata normativa sui licenziamenti individuali, non sussisteva alcun onere di impugnazione a carico del lavoratore, il quale, in caso di contestazione, ben poteva ottenere dal giudice, previa disapplicazione dell'atto di disdetta invalido, la declaratoria del proprio diritto alla permanenza nel posto di lavoro e l'eventuale condanna del datore di lavoro acquirente al pagamento delle retribuzioni e di ogni altro credito non corrisposto, correlati alle prestazioni lavorative eseguite nel periodo successivo al trasferimento dell'azienda (Cass.19 agosto 1995 n. 8924).
III. Sempre in tema di interpretazione del testo originario dell'art. 2112 c.c., questa Corte - salvo qualche isolata voce contraria (v., appunto in senso contrario, Cass. 14 aprile 1986 n. 2628 e Cass. 19 gennaio 1988 n. 369) - ha più volte sostenuto che, in caso di trasferimento di azienda, il presupposto della conoscenza o della conoscibilità (in forza delle risultanze dei libri aziendali e del libretto di lavoro), previsto dal secondo comma dell'articolo per affermare la responsabilità solidale dell'acquirente riguardo ai crediti del lavoratore inerenti all'attività prestata fino al tempo del trasferimento, era necessario non solo nell'ipotesi in cui vi fosse stata disdetta dell'alienante, ma anche qualora la disdetta fosse mancata: tale interpretazione è stata basata, in primo luogo, sul tenore letterale della norma - la quale alla menzione dei crediti suddetti faceva seguire l'inciso "compresi quelli che trovano causa nella disdetta dell'alienante" - e, in secondo luogo, sul rilievo che, in caso di continuazione del rapporto con l'acquirente, i diritti che il primo comma dell'articolo conservava ai lavoratori, indipendentemente dalla loro conoscenza o conoscibilità, erano solamente quelli derivanti dalla anzianità raggiunta prima del trasferimento (v., fra le tante sentenze, Cass. 7 agosto 1982 n. 4416, Cass. 26 luglio 1984 n. 4422, Cass. 20 agosto 1987 n. 6979, Cass. 15 febbraio 1989 n. 909, Cass. 23 marzo 1991 n. 3115, Cass. 20 novembre 1991 n. 12470, secondo cui l'onere della prova spetta al lavoratore, e Cass. 7 gennaio 1995 n. 209). Da tutti questi principi di diritto, cui deve farsi riferimento per la decisione della controversia, debbono trarsi le seguenti conclusioni.
1. Debbono essere condivise le censure (formulate dalla ricorrente) sopra indicate nella lettera c).
È, innanzi tutto, contrario al diritto l'assunto costituente la premessa sulla quale è stata basata la decisione impugnata, secondo cui il licenziamento da parte della società NT RN era stato intimato verbalmente prima che fosse concluso il negozio di cessione dell'azienda alla società UR e cioè il 7 aprile 1990, mentre la lettera del 3 maggio 1990 altro non era che un atto di formale conferma di un licenziamento già comunicato. Un siffatto argomento non tiene conto del fatto che il licenziamento verbale, essendo affetto da nullità assoluta, equivalente ad inesistenza (secondo l'espressione usata in qualcuna delle sentenze sopra indicate), non poteva spiegare alcun effetto.
In secondo luogo, pure contrario al diritto deve ritenersi il corollario che dalla premessa è stato ricavato sul piano sostanziale, quando è stato affermato che "la forma del licenziamento non ha dato luogo ad alcuna impugnativa della lavoratrice, ne' anteriormente a questa causa ne' in causa", e che, "pertanto, si deve ravvisare, per concludente adesione della prestatrice di lavoro al licenziamento verbale, la cessazione del rapporto in data 7 aprile 1990, con esonero dagli obblighi di reciproche prestazioni" (fra la De EL e la società UR, come deve intendersi) l'afferenti al periodo di preavviso". La lavoratrice, infatti, non aveva alcun onere di impugnare il licenziamento verbale e, per questa ragione, non poteva essere ritenuto concludente, nel senso affermato, un comportamento che, viceversa, ben poteva dimostrare il contrario. Il Tribunale, quindi, poiché il licenziamento verbale non aveva determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto prendere in considerazione le domande dedotte in giudizio (anche) nei confronti della società cessionaria, per accertare se e in quale misura le stesse fossero fondate.
Su questo punto della causa, quindi, la pronuncia impugnata non può essere tenuta ferma e, in tale pronuncia, restano assorbite le censure sopra indicate con le lettere a e b (che pure investono la decisione con la quale è stata disconosciuta la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma che perdono consistenza rispetto al preminente profilo di diritto testè esaminato).
2. Per quanto concerne le restanti censure (indicate con le lettere d ed e), là ricorrente - a parte un generico riferimento a "documenti", non meglio precisati, che essa De EL aveva redatto quale gerente del negozio di calzature - non indica gli elementi di conoscibilità (nè, tanto meno, di conoscenza) in base ai quali si sarebbe potuta affermare la responsabilità della società cessionaria anche per i crediti della lavoratrice relativi al periodo di lavoro prestato alle dipendenze della cedente società NT RN. Ne deriva che - fermo restando che la società UR era tenuta al pagamento dei crediti inerenti al periodo in cui il rapporto di lavoro è proseguito dopo il trasferimento dell'azienda, ivi compresi quelli collegati all'anzianità acquisita (cfr., in proposito, Cass. 26 luglio 1984 n. 4422, sopra indicata, in motivazione), e fino alla (eventuale) cessazione del rapporto - non può essere sindacata la decisione emessa dal Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che la medesima società non dovesse rispondere dei crediti che trovavano il loro titolo nel lavoro prestato alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Anche su questo punto della causa e in parziale accoglimento delle censure dedotte, quindi, la sentenza impugnata non può essere tenuta ferma.
Con il quarto motivo del ricorso la De EL deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 90 e segg. c.p.c. e il vizio di omessa motivazione (art. 360, Primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale l'abbia condannata a pagare alla società UR le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Avuto riguardo alla decisione emessa sui precedenti motivi dell'impugnazione, questa censura rimane assorbita. A conclusione di tutte le argomentazioni che precedono, debbono essere accolti per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso, con assorbimento del quarto motivo, e 'la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai profili accolti. La causa deve essere, pertanto, rinviata ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Trento e che, uniformandosi ai principi di diritto enunciati nei precedenti punti I, II e III, dovra' compiere il necessario accertamento sulle pretese fatte valere in giudizio nei confronti della società resistente (ovviamente nei limiti della domanda dedotta).
Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa al Tribunale di Trento, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999