Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15084 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNAZIONE LODO SEZIONE PRIMA CIVILE ARBITRALE RG.N. 22313/001 5084/0 Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. Angelo GRIECO CRISCUOLO - Consiglière Dott. Alessandro Cron. 30615 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Rep. 4:000 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere L Ud. 25/03/2003 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO TORDINO ECONSORZIO VOMANO, GIA' CONSORZIO DI BONIFICA VOMANO. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IPPOCRATE 96, presso l'avvocato VITTORUGO RAFFO FOSCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI TRIVELLIZZI, PIERO SACRIPANTE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IMPRESA CHIODI PIERO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. PELLICO 44 presso 1'Avvocato ACHILLE 2003 CARONE FABIANI che la rappresenta e difende unitamente LG 757 all'Avvocato LUIGI LICURSI, giusta procura speciale per 1 Notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, rep. n. 106360 del 24.3.2003; resistente avverso la sentenza n. 119/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato TRIVELLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati CARONE FABIANI, LICURSI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con deliberazione in data 28.12.1979 la Cassa per ! il Mezzogiorno affidava al Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano la concessione per la realizzazione di un progetto speciale di esecuzione dei lavori di sistemazione idrica dei fossi S. Antonio, Trentamane, S. Stefano e Acqua Salata. Per la realizzazione dell'opera il Consorzio indi- ceva una gara di appalto che veniva vinta dall'impresa а Piero CH. 2 A seguito dell'esecuzione dei lavori insorgeva fra le parti una controversia sicchè l'impresa, in data 15.10.1993, notificava domanda di arbitrato, a seguito della quale si costituiva il Collegio arbitrale costi- tuito da tre membri nominati rispettivamente dall'im- F presa, dal Presidente del Tribunale di Teramo e dal Presidente della Corte di appello di L'Aquila. Con lodo in data 2.3.1995 gli AA. in accoglimento della domanda attrice condannavano il Consorzio al pa- gamento della somma di £ 372.770.141, oltre IVA, nella misura di legge, ed alle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale. Il lodo ed il precetto venivano notificati al Con- sorzio in data 4.5.1995. Avverso il lodo arbitrale proponeva due distinte impugnazioni avanti alla Corte d'appello di L'Aquila il Consorzio, con atti notificati in data 18.7.1995 e 22.5.1995. Con l' impugnazione proposta con atto di citazione notificato in data 22.5.1995 il Consorzio lamentava: 1) la nullità del lodo per essere stato deliberato da un Collegio di tre membri;
2) l'erronea quantificazione degli interessi e del- la svalutazione monetaria;
ch 3) la pronunzia del lodo oltre i termini di cui al- 3 l'art. 820 c.p.c. Le due citazioni venivano riunite ai sensi del- l'art. 335 c.p.c. Con sentenza depositata in data 11.4.2000 la Corte di appello adita dichiarava inammissibile l'l'impugnazio- ne proposta con atto notificato il 18.7.1995 e respin- geva la seconda impugnazione. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su tre motivi, il Con- sorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino Vomano. Non svolge attività difensiva 1' Impresa Piero CH. Motivi della decisione Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta che nel giudizio di impugnazione aveva sottoposto al- l'esame della Corte d'appello l'omessa applicazione nella specie del D.P.R. n 1063/1962 che prevede che il Collegio arbitrale debba essere composto di cinque mem- bri anzicchè tre, come sostenuto dall'impresa CH e ritenuto dal Collegio arbitrale. La Corte territoriale anzicchè decidere sul punto ha ritenuto che la questione non potesse essere esami- nata in [...] avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio arbitrale. се 4 Tale assunto errato posto che la nullità derivan- te dalla violazione dell'art. 45 D. P. R.In 1063/1962 può essere dedotta anche in sede di impugnazione del lodo arbitrale in quanto l'art. 829 comma 1 c.p.c prevede l'onere della preventiva deduzione nel giudizio arbi- trale delle sole nullità derivanti dalla mancata osser- vanza delle modalità di nomina degli aa., previste nei capi I e II del titolo VIII e non anche per le nullità derivanti dalla nullità del compromesso o della clauso- la compromissoria. Il motivo è fondato e vava, pertanto, accolto. Invero la Corte di cassazione ha già stabilito che ai sensi dell'art. 8 della L. 10.8.1950 n 646 i con- tratti di appalto stipulati dalla Cassa per il Mezzo- giorno o da suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua dei contratti stipulati dallo Stato sic- chè trovano applicazione, nei confronti di tali contrat- ti, le norme che regolano i contratti di appalto dello Stato, fra le quali le norme contenute nel D. P.R. 16.7.1962 n 1063. Con la stessa decisione la Corte di cassazione ha, altresì, precisato che nell'ambito delle norme contenute nel D. P. R. 1063/1962, vanno distinte le norme cogenti e come tali inderogabili, dalle norme di carattere mera- bl mente dispositivo e quindi, derogabili con i capitolati 5 speciali sottoscritti dalle parti. Fra le norme inderogabili rientra anche l'art. 45 che determina il numero dei componenti il collegio ar- bitrale e le qualità che gli stessi devono avere sicchè non è possibile con la clausola compromissoria o con il compromesso derogare a tale norma, prevista nell'inte- resse prevalente della P.A. Conseguenza dei quanto fin qui esposto che di- scendendo la nullità del lodo pronunziato da un colle- gio di tre membri direttamente dalla nullità della clausola compromissoria, formulata dalle parti in vio- lazione di norma inderogabile, non sussiste lo sbarra- mento previsto dall'art. 829 comma 1 n 2 che riguarda solo le nullità derivanti da violazioni delle forme e delle modalità di nomina degli aa., previste dai capi I e II del titolo VIII, posto che trova applicazione nel caso in esame l'art. 829 comma 1 n 1 c.p.c. e non come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale l'art. 829 comma 1 n 2 c.p.c. ( Cass. civ.sez. I 21.6.1999 n 6230; Cass. civ. sez. I 30.7.1996 ) Le considerazioni fin qui svolte, inoltre, non si pongono in contrasto con l'arresto contenuto nella sen- tenza della Corte di cassazione 3.10.2002 n 14182, po- sto che in quella decisione si è escluso la nullità de- rivante dalla nomina degli aa. non aventi le qualità се previste dall'art. 45 D. P. R. n 1063/1962 in quanto il collegio arbitrale " non esercita fuzioni di giudice e dunque il richiamo all'art. 158 c.p.c. non è pertinente in quanto detta norma riguarda appunto i vizi relativi alla costituzione del giudice" mentre nella specie la nullità discende direttamente dalla clausola compromis- soria formulata dalle parti in contrasto con l'art. 45 - D. P. R. n 1063/1962. Pertanto} il primo motivo del ricorso va accolto, 1'impugnata sentenza va cassata senza rinvio e, giudi- cando nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo neces- sari accertamenti in fatto, va dichiarata la nullità ; del lodo pronunziato inter partes per essere stato pro- , nunziato da un collegio di tre membri nominato in vio- lazione dell'art. 45 D.P.R. 1063/1962. L'accoglimento del primo motivo di cassazione as- sorbe gli altri due motivi che riguardano rispettiva- mente il calcolo degli interessi e la tempestività del deposito del lodo. Nulla spese non avendo l'impresa CH svolto at- tività difensiva.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza sen- za rinvio, e, giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c., G 7 RG 23313/00 dichiara la nullità del lodo pronunziato inter partes. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 25.marzo.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Angelo GriecorWhile Saney (Mario Adamo) Mario Mama CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si anesta la registrazione 16.01.04 delle Entrate di Roma 2 il Versate € 14977 Serie 4 al n. 920 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115 del 30/5/2002) да