Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Nel computo della pena detentiva stabilita per ciascun reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia elargita con D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, anche la diminuente prevista dall'art. 98, comma primo, cod. pen. va calcolata nella sua estensione minima di un giorno. (Fattispecie nella quale è stata esclusa, "in executivis", l'applicabilità dell'amnistia al reato di cui all'art. 71, comma quarto, della legge n. 685 del 1975, commesso da minore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 21/03/2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N.2112
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N.44470/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD AN, n. a Manfredonia
avverso l'ordinanza in data 16.7.1999 della Corte d'Appello di Bari - Sezione minorile Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Bari - Sezione per i minorenni, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo (dopo annullamento di anteriore decisione per vizio procedurale) l'opposizione del P.G., in riforma del precedente provvedimento emesso "de plano" il 18.9.1998 respingeva l'istanza di applicazione dell'amnistia concessa con D.P.R. 121.1.1990 n. 75 al reato di cui all'art. 71, co. 4, L. 22.12.1975 n. 685, per il quale RD AN, da minorenne, aveva riportato condanna definitiva. ì la diminuente della minore eta computabile in forza dell'art. 4, lett. d), del provvedimento di clemenza - non comportava infatti un abbattimento della pena detentiva massima (sei anni) entro il limite di operatività del beneficio (quattro anni).
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 4, lett. d), citato ed illogicità di motivazione;
infatti, se la diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'attenuante venisse computata, come ritenuto dal giudice "a quo", nella minima estensione (un giorno) e non in quella massima (un terzo della previsione edittale) la norma in questione resterebbe priva di significato pratico.
Il ricorso è infondato. Infatti, l'amnistia concessa con D.P.R. n.75/1990 si applica, in forza dell'art. 1 lett. a), ad "ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni"; ne segue che, quando concorrono attenuanti computabili ai sensi del successivo art. 4, Lett. d), occorre sempre avere riferimento alla sanzione massima irrogabile, sicché la diminuzione conseguente alla circostanza applicata va calcolata nella sua minima estensione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 21.4/13.9.1995, Cosmo e altro); nel caso di specie, il massimo di pena applicabile al minore che abbia commesso il reato previsto al co. 4 dell'art. 71 L. n. 685/1975 è di sei anni meno un giorno, poiché la diminuzione prevista dall'art. 98, co. 1, C.P. - "non eccedente un terzo" a norma del precedente art. 65 - può essere anche di un sol giorno. Nè può obbiettarsi che, secondo tale interpretazione, l'inclusione di circostanze attenuanti comuni nel computo della pena ai fini dell'amnistia sarebbe inutile, non potendo mai determinare in concreto l'applicazione del beneficio poiché non esistono sanzioni edittali massime di quattro anni e un giorno;
infatti, le dette attenuanti hanno altresì l'effetto di elidere aggravanti, anche ad effetto speciale, secondo le previsioni del citato art. 4, lett. d), D.P.R. n. 75/1990. Il ricorso va perciò respinto;
trattandosi di procedimento relativo a reato commesso da minorenne, il ricorrente va esente da spese a norma dell'art. 29 D.L.vo 28.7.1989 n. 272.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000