CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21084 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LE SI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UT, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. rilevato che il difensore del ricorrente, Avv. Francesco Montali, non ha presenziato all’udienza fissata a seguito di rituale richiesta di trattazione orale, senza addurre alcun legittimo impedimento. RITENUTO IN FATTO 1. TO RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 novembre 2024, con cui il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21084 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/03/2026 2 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce erronea interpretazione dell’art. 2 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto al rigetto dell’istanza di rimessione in termini finalizzata alla proposizione della richiesta di giudizio abbreviato. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe respinto l’istanza senza considerare l’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge BI, pur ricorrendone i presupposti normativi e segnatamente: la già intervenuta decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, la celebrazione della prima udienza successiva all’entrata in vigore del d.l.gs 150/2022 e la pendenza del procedimento nella fase del dibattimento trattandosi di disposizione più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen. 2.2. Parimenti censurata è la decisione con cui i giudici di merito hanno ritenuto tardiva la richiesta di ammissione alla messa alla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023, prima udienza successiva alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione attenuata. La difesa sostiene, al riguardo, che non potrebbe configurarsi alcuna tardività, posto che, anteriormente alla riqualificazione giuridica del fatto, non sarebbe stata neppure astrattamente proponibile la richiesta di messa alla prova con riferimento al reato di ricettazione. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità. Si assume, in particolare, che la motivazione risulterebbe apodittica nella parte in cui ritiene non dimostrato l’assunto secondo cui la persona offesa fosse ignara della circostanza che la patente di guida fosse detenuta dal RI, in considerazione del rapporto di amicizia intercorrente tra i due. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in tema di determinazione della pena. Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa sostituzione della pena, misura concedibile anche d’ufficio, nonostante il difensore fosse munito di specifico mandato ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 3 1.1. L’accesso agli atti, consentito e necessario ai fini della verifica delle questioni processuali dedotte, comprova che l’imputato in sede di udienza preliminare non ha formulato richiesta di ammissione al rito speciale del giudizio abbreviato, istituto soggetto a specifiche formalità e a rigorose scansioni temporali. Correttamente la Corte territoriale ha affermato che la disciplina del giudizio abbreviato è soggetta al principio del tempus regit actum e non alla regola di cui all’art. 2 cod. pen., applicabile esclusivamente alle norme sostanziali. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine entro il quale l’imputato avrebbe potuto richiedere l’ammissione al rito abbreviato coincideva con l’udienza preliminare, sede nella quale nessuna istanza in tal senso veniva avanzata, avendo il difensore espressamente optato per il rito ordinario. Con la proposizione dell’appello, inoltre, l’imputato ha introdotto la fase del giudizio di secondo grado, determinando così la definitiva preclusione di ogni regressione del procedimento alla fase anteriore. I giudici di merito hanno, altresì, puntualmente evidenziato come l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, proposta a seguito dell’entrata in vigore della cd. legge BI, si porrebbe in insanabile contrasto con le finalità di economia processuale e di deflazione proprie dell’istituto del giudizio abbreviato (vedi in tal senso Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, [...], Rv. 286740 – 01; Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi, Rv. 286520 – 01). Va, in proposito, ribadito che il diritto dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato e di beneficiare del correlato trattamento premiale trova la propria giustificazione nell’esigenza di assicurare una rapida definizione del processo. In tale prospettiva, il legislatore ha previsto, quale “corrispettivo” della rinuncia al dibattimento e dell’accettazione del rischio di essere giudicato allo stato degli atti - dal quale potrebbe anche derivare una decisione più favorevole all’imputato - la riduzione della pena in caso di condanna. Ne deriva che l’eventuale rimessione in termini dell’imputato al fine di consentirgli di beneficiare delle disposizioni premiali di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. finirebbe non solo per frustrare le finalità sottese all’introduzione del rito speciale ma anche quelle che permeano l’intera riforma cd. BI e, segnatamente, la disposizione in esame, volta a ridurre la durata del procedimento penale incentivando la definizione del giudizio successivamente alla pronuncia di primo grado, mediante la previsione di un’ulteriore riduzione di un sesto della pena applicata, in sede esecutiva, in caso di mancata proposizione dell’appello, ove consentito, o del ricorso per cassazione. 4 Deve, pertanto, ritenersi del tutto corretta, perché conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la fondatezza del motivo di gravame, sottolineando che le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando di conseguenza manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui censura il diniego della rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato. 1.2. È parimenti destituita di fondamento l’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto tardiva la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023. La Corte territoriale ha, infatti, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui il riconoscimento, da parte del giudice del dibattimento, di una diversa qualificazione giuridica del fatto non legittima l’imputato a proporre tardivamente l’istanza di ammissione alla messa alla prova. Ciò in quanto l’eventuale erronea qualificazione del fatto contenuta nell’imputazione non determina alcuna preclusione all’accesso al rito speciale, potendo l’imputato avanzare tempestivamente la relativa richiesta entro il termine previsto dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., deducendo proprio l’inesattezza della qualificazione giuridica contestata dal pubblico ministero (Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 – 02; Sez. 1, n. 17595 del 10/02/2026, D., non massimata). Il principio richiamato si fonda sulla considerazione che l’istituto della messa alla prova, pur configurandosi quale procedimento speciale a carattere premiale, resta assoggettato a rigorose preclusioni temporali, funzionali ad assicurare la tempestiva definizione del processo e a garantire esigenze di economia processuale. Ne consegue che il termine stabilito dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. assume carattere perentorio e non può essere superato invocando, successivamente, una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice, ove l’imputato fosse già nella condizione di prospettare tale diversa qualificazione entro i termini previsti dalla legge. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, emerge con evidenza la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive. Correttamente, infatti, la Corte distrettuale ha rigettato il motivo di gravame rilevando la tardività della richiesta di messa alla prova, atteso che l’imputato non aveva formulato alcuna istanza entro il termine decadenziale previsto dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., provvedendo a richiederne l’ammissione 5 soltanto all’udienza del 5 aprile 2023, quando la relativa facoltà processuale risultava ormai definitivamente preclusa. 2. Il secondo motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di una motivazione articolata, priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura generica delle risultanze istruttorie e a valorizzare elementi ipotetici (ed a particolare la possibilità che la persona offesa abbia dimenticato il proprio documento in un luogo della disponibilità del RI), nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito. Il ricorrente, in sostanza, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito: da qui l’evidente aspecificità del motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte generico. 3.1. La doglianza con cui la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è destituita di fondamento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente evidenziato l’impossibilità di procedere a una riduzione della pena inflitta dal primo giudice, in quanto la stessa era già stata determinata nel minimo edittale previsto dall’art. 648 cod. pen., ulteriormente diminuito di un terzo in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). 6 3.2. L’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva difetta del requisito dell’autosufficienza. A fronte della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione, fondata sia sulla genericità della richiesta sia sulla mancata produzione della necessaria procura speciale, il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, di essere in “possesso dello specifico mandato ad impugnare” (v. pag. 4 dell’atto di appello), senza tuttavia procedere all’allegazione della predetta procura speciale e, quindi, senza fornire alcuna dimostrazione della veridicità del dato storico dedotto. Ne deriva la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte il controllo della fondatezza della censura sulla base degli atti specificamente indicati e prodotti, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli atti del processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, [...], Rv. 270071 – 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI ND GR
udita la relazione svolta dal Consigliere LE SI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UT, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. rilevato che il difensore del ricorrente, Avv. Francesco Montali, non ha presenziato all’udienza fissata a seguito di rituale richiesta di trattazione orale, senza addurre alcun legittimo impedimento. RITENUTO IN FATTO 1. TO RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 novembre 2024, con cui il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21084 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/03/2026 2 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce erronea interpretazione dell’art. 2 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto al rigetto dell’istanza di rimessione in termini finalizzata alla proposizione della richiesta di giudizio abbreviato. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe respinto l’istanza senza considerare l’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge BI, pur ricorrendone i presupposti normativi e segnatamente: la già intervenuta decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, la celebrazione della prima udienza successiva all’entrata in vigore del d.l.gs 150/2022 e la pendenza del procedimento nella fase del dibattimento trattandosi di disposizione più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen. 2.2. Parimenti censurata è la decisione con cui i giudici di merito hanno ritenuto tardiva la richiesta di ammissione alla messa alla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023, prima udienza successiva alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione attenuata. La difesa sostiene, al riguardo, che non potrebbe configurarsi alcuna tardività, posto che, anteriormente alla riqualificazione giuridica del fatto, non sarebbe stata neppure astrattamente proponibile la richiesta di messa alla prova con riferimento al reato di ricettazione. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità. Si assume, in particolare, che la motivazione risulterebbe apodittica nella parte in cui ritiene non dimostrato l’assunto secondo cui la persona offesa fosse ignara della circostanza che la patente di guida fosse detenuta dal RI, in considerazione del rapporto di amicizia intercorrente tra i due. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in tema di determinazione della pena. Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa sostituzione della pena, misura concedibile anche d’ufficio, nonostante il difensore fosse munito di specifico mandato ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 3 1.1. L’accesso agli atti, consentito e necessario ai fini della verifica delle questioni processuali dedotte, comprova che l’imputato in sede di udienza preliminare non ha formulato richiesta di ammissione al rito speciale del giudizio abbreviato, istituto soggetto a specifiche formalità e a rigorose scansioni temporali. Correttamente la Corte territoriale ha affermato che la disciplina del giudizio abbreviato è soggetta al principio del tempus regit actum e non alla regola di cui all’art. 2 cod. pen., applicabile esclusivamente alle norme sostanziali. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine entro il quale l’imputato avrebbe potuto richiedere l’ammissione al rito abbreviato coincideva con l’udienza preliminare, sede nella quale nessuna istanza in tal senso veniva avanzata, avendo il difensore espressamente optato per il rito ordinario. Con la proposizione dell’appello, inoltre, l’imputato ha introdotto la fase del giudizio di secondo grado, determinando così la definitiva preclusione di ogni regressione del procedimento alla fase anteriore. I giudici di merito hanno, altresì, puntualmente evidenziato come l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, proposta a seguito dell’entrata in vigore della cd. legge BI, si porrebbe in insanabile contrasto con le finalità di economia processuale e di deflazione proprie dell’istituto del giudizio abbreviato (vedi in tal senso Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, [...], Rv. 286740 – 01; Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi, Rv. 286520 – 01). Va, in proposito, ribadito che il diritto dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato e di beneficiare del correlato trattamento premiale trova la propria giustificazione nell’esigenza di assicurare una rapida definizione del processo. In tale prospettiva, il legislatore ha previsto, quale “corrispettivo” della rinuncia al dibattimento e dell’accettazione del rischio di essere giudicato allo stato degli atti - dal quale potrebbe anche derivare una decisione più favorevole all’imputato - la riduzione della pena in caso di condanna. Ne deriva che l’eventuale rimessione in termini dell’imputato al fine di consentirgli di beneficiare delle disposizioni premiali di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. finirebbe non solo per frustrare le finalità sottese all’introduzione del rito speciale ma anche quelle che permeano l’intera riforma cd. BI e, segnatamente, la disposizione in esame, volta a ridurre la durata del procedimento penale incentivando la definizione del giudizio successivamente alla pronuncia di primo grado, mediante la previsione di un’ulteriore riduzione di un sesto della pena applicata, in sede esecutiva, in caso di mancata proposizione dell’appello, ove consentito, o del ricorso per cassazione. 4 Deve, pertanto, ritenersi del tutto corretta, perché conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la fondatezza del motivo di gravame, sottolineando che le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando di conseguenza manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui censura il diniego della rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato. 1.2. È parimenti destituita di fondamento l’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto tardiva la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023. La Corte territoriale ha, infatti, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui il riconoscimento, da parte del giudice del dibattimento, di una diversa qualificazione giuridica del fatto non legittima l’imputato a proporre tardivamente l’istanza di ammissione alla messa alla prova. Ciò in quanto l’eventuale erronea qualificazione del fatto contenuta nell’imputazione non determina alcuna preclusione all’accesso al rito speciale, potendo l’imputato avanzare tempestivamente la relativa richiesta entro il termine previsto dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., deducendo proprio l’inesattezza della qualificazione giuridica contestata dal pubblico ministero (Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 – 02; Sez. 1, n. 17595 del 10/02/2026, D., non massimata). Il principio richiamato si fonda sulla considerazione che l’istituto della messa alla prova, pur configurandosi quale procedimento speciale a carattere premiale, resta assoggettato a rigorose preclusioni temporali, funzionali ad assicurare la tempestiva definizione del processo e a garantire esigenze di economia processuale. Ne consegue che il termine stabilito dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. assume carattere perentorio e non può essere superato invocando, successivamente, una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice, ove l’imputato fosse già nella condizione di prospettare tale diversa qualificazione entro i termini previsti dalla legge. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, emerge con evidenza la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive. Correttamente, infatti, la Corte distrettuale ha rigettato il motivo di gravame rilevando la tardività della richiesta di messa alla prova, atteso che l’imputato non aveva formulato alcuna istanza entro il termine decadenziale previsto dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., provvedendo a richiederne l’ammissione 5 soltanto all’udienza del 5 aprile 2023, quando la relativa facoltà processuale risultava ormai definitivamente preclusa. 2. Il secondo motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di una motivazione articolata, priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura generica delle risultanze istruttorie e a valorizzare elementi ipotetici (ed a particolare la possibilità che la persona offesa abbia dimenticato il proprio documento in un luogo della disponibilità del RI), nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito. Il ricorrente, in sostanza, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito: da qui l’evidente aspecificità del motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte generico. 3.1. La doglianza con cui la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è destituita di fondamento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente evidenziato l’impossibilità di procedere a una riduzione della pena inflitta dal primo giudice, in quanto la stessa era già stata determinata nel minimo edittale previsto dall’art. 648 cod. pen., ulteriormente diminuito di un terzo in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). 6 3.2. L’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva difetta del requisito dell’autosufficienza. A fronte della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione, fondata sia sulla genericità della richiesta sia sulla mancata produzione della necessaria procura speciale, il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, di essere in “possesso dello specifico mandato ad impugnare” (v. pag. 4 dell’atto di appello), senza tuttavia procedere all’allegazione della predetta procura speciale e, quindi, senza fornire alcuna dimostrazione della veridicità del dato storico dedotto. Ne deriva la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte il controllo della fondatezza della censura sulla base degli atti specificamente indicati e prodotti, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli atti del processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, [...], Rv. 270071 – 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI ND GR