Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Le norme in tema di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano anche ai rapporti nascenti anche dal contratto di mezzadria, di bracciantato o di compartecipazione agraria, con la conseguente responsabilità del concedente, attesa la equiparazione (contenuta nell'art. 3 d.P.R. n. 303 del 1956 e nell'art. 3 del d.P.R. n. 547 del 1955) tra lavoratori subordinati e soci di società, sia pure di fatto, o enti cooperativi che prestino la loro attività per conto della società. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di una serra riconosciuto colpevole dell'infortunio mortale sul lavoro occorso ad un mezzadro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2002, n. 28745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28745 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 17/01/2002
Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 84
Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ATRIPALDI UMBERTO - Consigliere - N. 034133/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul proced. proposto da:
1) NS UI N. IL 11/07/1929
avverso SENTENZA del 22/03/2001 CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 marzo 2001, confermava la sentenza dell'11 novembre 1997 del pretore di Gela, il quale aveva affermato la penale responsabilità di UI OL, condannandolo alle pene di legge, per alcune contravvenzioni previste dal D.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 e per il, delitto, accertato in Gela il 4 agosto 1994, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di CE NZ, il quale, mentre stava eseguendo un lavoro nelle serre di proprietà del OL, era rimasto folgorato dalla scarica elettrica prodottasi in seguito all'uso di un cavetto di "prolungo" scoperto in più parti, cavetto detenuto dal OL nel luogo di lavoro nonostante fosse danneggiato e senza avvertire i lavoratori del, pericolo che esso comportava.
2 - La corte di merito disattendeva l'eccezione di difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza, rilevando che il pretore non aveva radicalmente modificato la struttura della contestazione, costituita dal fatto tipico, dal nesso di causalita e dall'elemento psicologico del reato, per avere ritenuto "un rapporto diretto, sia pure alternativamente proposto - lavoro dipendente o mezzadria - tra la vittima e l'imputato, mentre nel capo di imputazione era stata ipotizzata la presenza occasionale del NZ sul posto dell'infortunio, senza alcun rapporto diretto con l'appellante". La modifica era intervenuta in alcuni dettagli, irrilevanti ai fini dell'art. 521 c.p.p. e, comunque, buona parte della istruttoria dibattimentale era stata volta a stabilire quale fosse la natura del rapporto - di lavoro dipendente o di mezzadria - che legava la vittima al OL, per cui, essendo stato accettato il contraddittorio sul, punto, non era possibile sostenere che l'imputato era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, rispetto al quale si era trovato nella condizione di, non potersi difendere.
2 - supposto, poi, - proseguiva la corte - che il OL e il NZ avessero stipulato un contratto di mezzadria, la circostanza era del, tutto irrilevante, ché il contratto di mezzadria era stato abrogato dalla L. 15 Settembre 1964, n. 750, la quale aveva anche sancito la nullità delle pattuizioni che avessero riprodotto tale figura contrattuale.
Ne conseguiva che, il contratto ravvisabile tra il OL e il NZ o era quello di bracciantato con partecipazione ai prodotti o quello di. compartecipazione agraria e, in entrambi i casi, era configurabile un rapporto di lavoro subordinato o assimilato ex dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con tutte le conseguenze quanto all'obbligo dell'imputato di adottare le dovute misure antinfortunistiche.
3 - Era emerso, infine - concludeva la sentenza - che d'inverno l'attività lavorativa, nelle serre, aveva inizio quando era ancora buio e d'estate, essendo in vigore l'ora legale, ai primi chiarori, quando la luce del sole era ancora incerta, sicché, se, come poteva accadere, taluno dei lavoratori avesse deciso di anticipare anche di poco l'inizio della giornata lavorativa, costui nessuna attività avrebbe potuto svolgere senza l'ausilio di una fonte di, illuminazione artificiale, donde la prevedibilità dell'uso di quel cavetto che il datore di lavoro avrebbe dovuto porre a disposizione dei lavoratori senza che costituisse per glì stessi fonte di pericolo.
4 - Il difensore ricorre per cassazione con tre motivi. a - Denuncia, con il primo, "nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione con l'imputazione".
Premette che "il giudice di seconde cure è stato dell'avviso che una precisa individuazione del rapporto giuridico tra l'imputato e l'infortunato era secondaria alla struttura essenziale del reato e non implicava lesioni del diritto di difesa, posto che tutte le diverse implicazioni conducevano, comunque, allo stesso risultato della sottoposizione dell'imputato alla normativa antinfortunistica". Deduce che "il ragionamento della corte può essere condiviso se i termini di confronto sono quelli del rapporto tra un capo di imputazione che individua la presenza occasionale dell'infortunato e una decisione che, invece, ravvisa l'esistenza di un rapporto dipendente, ma non quando si equipari, come ha fatto il giudice di primo grado, il lavoro dipendente alla mezzadria, ritenuto impropriamente lavoro autonomo, ché, in questo secondo caso, non v'è dubbio che il principio stabilito dalla corte di appello non funzioni, in quanto, ai fini della normativa antinfortunistica, la mezzadria non ha nulla a che vedere con la struttura del rapporto di lavoro subordinato".
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 3, 4 D.P.R. 547/1955 e mancanza di motivazione".
Deduce che "la corte di appello si posto il problema di, qualificare giuridicamente il rapporto tra il OL e il NZ pervenendo alla conclusione di escludere la ricorrenza del, rapporto mezzadrile, rapporto, invece, che, nonostante l'abrogazione del contratto di mezzadria ad opera della legge citata dalla corte di appello, non pure, nella specie, non ravvisarsi, dovendo tenersi presente che la nullità non esclude che il rapporto sia e rimanga di natura mezzadrile e che, se si è in presenza di questo rapporto, si pone il problema di accertare quale sia il soggetto responsabile delle operazioni di piccola manutenzione, come quella di un cavo elettrico dalla guaina usurata".
"Se - aggiunge il ricorrente - si affida un fondo ad un mezzadro, questi consegue il possesso del bene immobile e dei beni mobili ivi esistenti e ne assume la custodia, con la conseguenza di un totale trasferimento dal concedente al mezzadro, insieme con il possesso, degli obblighi e delle relative responsabilità, di tal che, nel caso in esame, erano i mezzadri i soggetti che, avendo il possesso legittimo del fondo, potevano e dovevano avere conoscenza delle anomalie delle cose presenti in situ, con l'obbligo della relativa manutenzione".
3 - Denuncia, con il terzo motivo, "manifesta illogicità della motivazione".
Deduce che la corte illogicamente ha affermato che fosse prevedibile o, addirittura, previsto lo svolgimento del lavoro notturno solo perché nella serra v'era una lampada.
Ammesso, invero, che l'azienda disponesse di una lampada, non per questo ne seguiva che il Consolo sapesse o dovesse prevedere che il lavoro nelle serre si verificasse in ore in cui, v'era bisogno di. ricorrere al faretto o ad altri mezzi di illuminazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
a - Secondo la giurisprudenza di. questa suprema corte, con riferimento al principio di correlazione tra imputazione contestata sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge (Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco) e ciò nel senso che "l'immutazione del fatto, ai fini, della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione in quanto sostituisce il fatte, tipica, il nesso di casualità e l'elemento psicologico del reato e, per conseguenza, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene, sicché non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di, realizzazione della condotto (Cass., 14 aprile 1999, Iacovone). b - Ebbene, nel caso di specie, non v'è stata alcuna modificazione del fatto tipico, dell'elemento, soggettivo e del rapporto di casualità, ma, soltanto, ed in via di ipotesi, una, irrilevante, modificazione quanto alla natura del rapporto che correva tra il Consolo e il NZ.
La tesi di fondo della difesa, ampiamente discussa e trattata nel giudizio di primo grado, come ha posto in evidenza, non contraddetta, la corte di appello - il che non lascerebbe, comunque, alcuno spazio alla eccezione di nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è che il rapporto che legava il NZ al Consolo nasceva dal contratto di mezzadria, sicché, secondo il ricorrente, spettando al NZ-mezzadro la manutenzione degli strumenti di lavoro - in questo caso la manutenzione del cavetto, evitando che i fili dello stesso fossero - coperti - nessun rimprovero poteva essere mosso all'imputato.
La difesa, dunque, ha opposto all'addebito, mossogli nel capo di imputazione - la omessa manutenzione del, cavetto -, l'inesigibilità di questa condotta, data la natura del contratto stipolato dalle parti e opporre la inesigibilità di una certa condotta, tale, ex se. da impedire l'evento, vuol dire, semplicemente, negare la responsabilità e il, pretore ha ritenuto di dover rispondere a questa negazione rilevando che, ammessa pure l'esistenza della mezzadria, le cose non per questo cambiavano di segno la responsabilità del OL era, comunque, fuori discussione. La riposta del, pretore può discutersi - e la difesa l'ha ampiamente discussa anche nel ricorso -, ma certamente, non è per nulla effetto di una non consentita modificazione del fatto.
Il fatto contestato - morte del NZ per una condotta imprudente del OL, eventualmente concedente - è, infatti, rimasto, innegabilmente, lo stesso, essendosi limitato il pretore a dare spazio alla tesi di una diversa "qualità" del, Consolo nei confronti del NZ, e a concludere, correttamente, che quella diversa, supposta, qualità non aveva alcuna rilevanza.
2 - Il secondo motivo è ugualmente infondato.
a - La corte di appello ha citato la L. 15 settembre 1964, n. 756, la quale, come è noto, ha dettato norme in materia di contratti agrari", disciplinando, nel Titolo II, la mezzidria e disponendo nell'art.
3 - di "Divieto di nuovi contratti, agrari", così la relativa rubrica - che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria" e, nel secondo comma, che "i contratti stipulati in violazione del divieto di cui, al precedente comma sono nulli" e che la nullità ai sensi, della precedente disposizione non produce effetto per- il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione", il che porterebbe a ritenere che la nullità, una volta rilevata, non incide sul tempo in cui il rapporto è stato fatto vivere dalle parti.
b - Prescindendo, però, da tutto ciò, deve affermarsi, volendo dare per certo che, come vuole il ricorrente, il contratto intervenuto tra il Consolo e il NZ sia stato un contratto di mezzadria, che le norme antinfortunistiche, di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, si applicano anche a questo contratto.
1 - La giurisprudenza di questa suprema corte, nel porsi il problema se le norme, relative alla tutela del lavoro nelle aziende agricole, contenute nel D.P.R., 19 marzo 1956, n. 303, valessero anche per la mezzadria, ha, invero, affermato che dette norme sono applicabili anche ai rapporti di mezzadria, deducendo il principio dalla interpretazione, anzitutto, dell'art. 1, il quale stabilisce che "le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad esse equiparati ai sensi dell'art. 3" e, in secondo luogo, da quest'ultima norma. L'art. 3, dopo avere definito, nel primo comma, il lavoratore subordinato agli effetti dell'art. 1, stabilendo che "per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del, proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui", nel secondo comma aggiunge che, sempre agli effetti dell'art. 1, sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società o degli enti stessi" e la giurisprudenza (Cass., 21 ottobre 1968, Luzi, sentenza successiva all'entrata in vigore della L. n. 756 del, 1964) non ha avuto dubbi, e, ha avuto il conforto della dottrina, nell'affermare che "la tesì della inapplicabilità di tali norme ai contratti di mezzadria, in quanto esulerebbe da essi la figura del lavoratore subordinato, non tiene, conto ne' dell'equiparazione estensiva contenuta nel secondo comma dell'art. 3, che considera lavoratori subordinati anche i soci di società sia pure di fatto, ne' dell'essere la mezzadria un rapporto di associazione agraria, ai sensi degli artt. 2079 e 2141, cod.civ.". La corte di. cassazione è tornata sii), tema anche successivamente ribadendo (Cass., 3 marzo 1976, Risio) che, "ai fini delle norme sull'igiene del lavoro, estensibili anche ai soci, il mezzadro deve essere considerato lavoratore subordinato".
2 - Ma, la formulazione degli artt. 1 e 3 del citato D.P.R. n. 303 del 1956 è identica alla formulazione degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, formulazione ribadita nell'art. 2 del D. lgs.19 settembre 1994, n. 626.
Anche l'art. 1 del D.P.R. n. 547 del 1955 dispone, infatti, che Ce norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali Cano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 e anche quest'ultimo articolo, dopo aver dettato, nel primo comma, una norma identica a quella che si legge nell'art.3, primo comma, del D.P.R. n. 303 del 1956, dispone, nel capoverso,
che, agli effetti dell'art. 1, sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto. che prestino la loro attività per conto della società o degli enti stessi".
Se è vero, dunque, che, come è stato osservato dalla dottrina, "la elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, pur sottolineando alcuni aspetti peculiari e atipici dell'istituto della mezzadria - quali la piena autonomia esterna delle parti e la sostanziale condizione di subordinazione del mezzadro, anche in assenza di un vero e proprio potere gerarchico del concedente, ha, comunque, tenuto fermo, quale punto costante di riferimento, la componente associativa della mezzadria, e se, come vuole l'art. 3, capoverso, del D.P.R. n.547 del 1955, ai lavoratorì subordinati sono equiparati i soci di società o di enti cooperativi che prestino la loro attività per conto della società, non v'è alcun dubbio che la componente associativa della mezzadria comporti, l'applicazione ai relativi contraenti delle norme antinfortunistiche e, pertanto, non v'è, del pari, alcun dubbio che, come hanno ritenuto i giudici di merito, il Consolo avrebbe dovuto fare in modo che i supposti mezzadri si servissero di strumenti - quali il "cavetto" - che non fossero occasioni di rischio per la incolumità.
Va, infine, opportunamente ricordato che la giurisprudenza di questa suprema corte ha pure precisato che, nelle società, in cui i soci prestino la loro attività per conto delle stesse, l'onere del rispetto delle norme antinfortunistiche grava su tutti nel senso che ciascuno dei soci deve garantire all'altro la sicurezza delle condizioni di lavoro e, a maggior ragione, quando, come nella specie. uno dei soci-lavoratori metta a disposizione dell'altro uno strumento o qualcosa da usare per eseguire il lavoro. gravando su questo socio l'onere di impedire che le cose di sua proprietà, conferite agli altri per le necessità del lavoro, siano fonte di pericolo.
3 - Il terzo motivo è infondato.
La corte di merito non ha ritenuto che fosse prevedibile che, nei mesi estivi, il lavoro nelle serre potesse svolgersi anche prima che sorgesse il sole - rendendo, pertanto, indispensabile il ricorso all'energia elettrica - solo perché, come si sostiene nel, ricorso, nella serra v'era una lampada, ma è pervenuta alla prevvedibilità valutando criticamente le deposizioni dei lavoratori, che erano state tali da condurre logicamente alla lampada della quale, peraltro, alcuni lavoratori avevano espressamente parlato.
Quei lavoratori avevano dichiarato che, se d'inverno il lavoro iniziava verso le 6/6/30, d'estate circa mezz'ora prima, sicché, ha sottolineato la corte, si poteva affermare che "d'inverno l'attività aveva inizio quando era buio e d'estate, essendo in vigore l'ora legale - per cui le sei corrispondevano alle cinque - ai primi chiarori, quando la luce solare era ancora incerta e nel mese di agosto, in cui è avvenuto il sinistro, il sole sorge alle ore 5,04". Me conseguiva - così ancora la corte - che, qualora, come a volte soleva accadere - e nella sentenza cono state citate due deposizioni sul punto - taluno dei lavoratori avesse deciso di anticipare anche di poco l'inizio della giornata lavorativa, costui nessuna attività avrebbe potuto svolgere senza l'ausilio di una fonte di illumina-Mone artificiale".
È a questo punto - e solo a questo punto - che la corte ha citato le deposizioni di altri due testi secondo i quali "l'attrezzatura aziendale come prendeva una lampada, la quale, se ve ne fosse stato bisogno, veniva collegata alla presa della corrente con quello stesso cavo - utilizzato anche per alimentare gli attrezzi con i quali venivano tagliate le 'fascette' - del quale la vittima si era servita per accendere il faretto che, per la sua maggiore potenza, era stato preferito alla lampada".
Donde la logica affermazione finale della sentenza che, "contrariamente a quanto sostenuto con i motivi, le risultanze processuali offrono la prova che l'impiego della luce, artificiale per illuminare le serre era non frequente, ma neppure eccezionale ed era, quindi, prevedibile - anzi previsto dall'imputato il quale. infatti, aveva messo a disposizione dei. lavoratori una lampada - e non esorbitante dal procedimento di lavoro, sicché, il nesso di causalità tra condotta d evento non può essere escluso". Se le deposizioni dei lavoratori sono attendibili, come le ha, stimate la corte di merito, se è vero, dunque, che non era così insolito che i lavoratori, d'estate, iniziassero il lavoro prima dell'alba, è anche del tutto ragionevole che il datore di lavoro ne fosse informato e che avesse posto a disposizione dei lavoratori una lampada che veniva collegata alla corrente grazie a quel pericoloso cavetto che ha determinato la morte del NZ.
4 - Le contravvenzioni sono prescritte, sicché la sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto;
la relativa pena di mesi uno di reclusione deve essere eliminata;
il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002