Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1861
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

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Il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Pertanto, allorché la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.

La procura per ricorrere per cassazione apposta a margine o in calce al ricorso priva di data, deve presumersi in base l'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.

In tema di condominio di edifici, le spese di riparazione del terrazzo utilizzato da tutti i condomini deve avvenire in applicazione dell'art. 1123, comma primo e quindi in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1861
    Data del deposito : 9 febbraio 2001

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