Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 3
Il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Pertanto, allorché la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.
La procura per ricorrere per cassazione apposta a margine o in calce al ricorso priva di data, deve presumersi in base l'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
In tema di condominio di edifici, le spese di riparazione del terrazzo utilizzato da tutti i condomini deve avvenire in applicazione dell'art. 1123, comma primo e quindi in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NA, EN EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell'avvocato TARSIA ROSARIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC GI, IB PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GINA 9, presso lo studio dell'avvocato CARPINELLA TOMMASO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2514/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Rosario TARSIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Tommaso CARPINELLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.3.1988 GI CA e PE IB, premesso che erano comproprietari di una porzione del piano terreno e dell'intero primo piano dell'edificio sito in Roma, via Soriano 22, e che AL AR e NZ EN a loro volta erano comproprietari della residua porzione del piano terreno dello stesso stabile, li convenivano dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi che il vialetto di accesso era di proprietà comune e che i convenuti erano tenuti a contribuire, in ragione della quota di loro proprietà, alle spese di ristrutturazione del terrazzo di copertura;
chiedevano inoltre la condanna del AR e della EN al pagamento di tali spese ed alla demolizione delle opere illegittimamente realizzate, ovvero di un manufatto in muratura adiacente al profilo esterno della scala di accesso al primo piano, di un altro manufatto adiacente al muro perimetrale dell'edificio e di una canna fumaria installata su tale muro.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'obbligo delle controparti di contribuire alle spese di risanamento dei muri perimetrali dell'edificio.
Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice riguardante le spese di manutenzione del terrazzo, condannava i convenuti al pagamento in favore della CA e del IB della somma di lire 4.425.000 con gli interessi legali dal 26.3.1988; in parziale accoglimento della domanda degli attori relativa alla demolizione delle opere eseguite dai convenuti, condannava questi ultimi a rimuovere i due manufatti, e rigettava infine tutte le altre domande.
A seguito di impugnazione di tale decisione da parte del AR e della EN, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 23.7.1997, rigettati l'appello incidentale proposto dal IB e dalla CA nonché i primi due motivi dell'appello principale, in parziale accoglimento del terzo motivo dichiarava il IB e la CA tenuti a contribuire alle spese relative ai lavori di risanamento dei muri perimetrali dell'edificio come individuati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava anzitutto, con riferimento al criterio di ripartizione delle spese di rifacimento del terrazzo di copertura dell'edificio, che doveva trovare applicazione quanto prescritto dall'articolo 1123 primo comma c.c. (nel senso quindi che il AR e la EN erano tenuti a contribuire alle spese in questione in proporzione al valore della loro quota di proprietà), mentre risultava erroneo il richiamo all'art. 1126 c.c., che invero presuppone che l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, laddove nella fattispecie era pacifico che gli appellanti principali avevano il godimento e l'uso del suddetto terrazzo;
doveva poi ritenersi legittima la statuizione di primo grado avente ad oggetto la demolizione dei due manufatti costruiti dal AR e dalla EN in quanto eretti in violazione dell'articolo 1102 secondo comma c.c., atteso che la loro realizzazione aveva determinato da parte di questi ultimi l'appropriazione di consistenti porzioni del muro perimetrale dell'edificio che, quale struttura portante dell'intero stabile, era di proprietà anche della CA e del IB;
ne' vi era prova che il primo di tali manufatti, ovvero la veranda chiusa costituente corpo aggiunto all'appartamento a piano terra del AR e della EN, fosse stata eretta prima che il IB e la CA acquistassero le porzioni immobiliari poste al piano terra ed al primo piano dell'edificio.
Avverso tale sentenza il AR e la EN hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato successivamente da una memoria;
resistono con controricorso la CA ed il IB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto esaminare l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura apposta a margine del ricorso medesimo in quanto priva di data e di riferimento al giudizio di legittimità.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili delineati. Anzitutto deve rilevarsi che il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità; pertanto, allorché la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2642; Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2646). Riguardo poi alla mancanza di data della procura ed alle implicazioni che da tale carenza si possono trarre, deve rilevarsi da un lato che la procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è idonea a generare la presunzione del suo rilascio in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. 19.1.1999 n. 462), e dall'altro che la certezza della anteriorità
del suo conferimento rispetto alla notificazione del ricorso è desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso l'irrilevanza di tale circostanza, posto che l'incontestato godimento ed uso comune anche di tale area da parte degli appellanti principali comportava l'applicazione dell'art. 1123 primo comma c.c., con la conseguenza che le spese di ristrutturazione di tale terrazzo dovevano essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.
La doglianza dei ricorrenti in proposito si configura in radicale contrasto con la non contestata verifica in ordine alla utilizzazione del terrazzo per la sua intera estensione da parte di tutti i condomini, cosicché non possono applicarsi i commi secondo e terzo dell'art. 1123 C.C., i quali disciplinano rispettivamente i criteri di ripartizione delle spese riguardanti le cose comuni destinate al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri.
Con il secondo articolato motivo i ricorrenti deducono anzitutto violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale, confermando la condanna degli esponenti alla demolizione dei due manufatti da essi realizzati, riformato sostanzialmente la decisione del Tribunale di Roma, avendo ritenuto ricorrente la violazione dell'art. 1102 secondo comma c.c. senza che le controparti avessero dedotto alcunché in ordine al mancato uso della cosa comune, mentre il giudice di primo grado aveva applicato l'art. 872 secondo comma c.c.. Essi inoltre lamentano la falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. per non avere il giudice di appello accertato se l'uso più intenso del muro perimetrale da parte degli attuali ricorrenti avesse o meno alterato la destinazione del muro stesso ed impedito il pari uso da parte degli altri condomini.
I ricorrenti denunciano inoltre violazione dell'art. 1062 secondo comma c.c. per non avere la Corte territoriale considerato che l'intero compendio immobiliare era stato lasciato da US EN in uno stato di fatto che aveva dato luogo alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Infine il AR e la EN deducono omessa o insufficiente motivazione per avere il giudice di appello: a) ritenuto il muro del fabbricato dei ricorrenti comune anche alle controparti in quanto struttura portante nonostante i contrari accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio e l'assenza di prove documentali;
b) negato valore probatorio, in ordine alla dedotta anteriorità della costruzione della veranda rispetto all'acquisto delle porzioni immobiliari da parte del IB e della CA, al verbale di contravvenzione elevato il 14.10.1978 a carico del dante causa degli esponenti per avere iniziato i lavori di realizzazione del suddetto manufatto;
c) evidenziato l'insussistenza della prova del consenso del dante causa delle controparti alla costruzione della veranda, omettendo di considerare la non necessità di tale consenso essendo i ricorrenti proprietari esclusivi dell'immobile al piano terra. Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero la sentenza impugnata è affetta da un vizio di ultra petizione laddove, nel confermare la decisione di primo grado in ordine alla demolizione dei due manufatti eretti dal AR e dalla EN, ha richiamato l'art. 1102 secondo comma C.C., ritenendo che la loro realizzazione aveva pregiudicato l'uso da parte del IB e della CA del muro perimetrale dell'edificio di proprietà comune.
Deve infatti considerarsi che questi ultimi, nel chiedere la condanna delle controparti alla demolizione delle suddette opere, avevano lamentato la violazione delle norme di legge in materia di distanza nelle costruzioni, e che il Tribunale aveva ritenuto applicabile in proposito l'art. 872, II comma c.c.. È quindi evidente che la Corte territoriale ha posto a base della sua pronuncia, sostituendo gli elementi della "causa petendi", un fatto costitutivo - ovvero una pretesa estensione del diritto sul muro perimetrale comune da parte del AR e della EN in danno dell'uso che di tale bene esercitavano il IB e la CA - diverso da quello dedotto e dibattuto in giudizio.
Tale rilievo è confermato dalla circostanza che il giudice di appello ha svolto accertamenti ed indagini sulle suddette circostanze mai oggetto di contraddittorio tra le parti, ritenendo invece superfluo acquisire ulteriori elementi in ordine alla disciplina urbanistica prevista in materia appunto di distanze legali. Relativamente poi agli altri profili sollevati con il secondo motivo, deve ritenersi l'inammissibilità di quello relativo alla pretesa costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di questione nuova;
la censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. deve poi essere ritenuta assorbita alla luce del parziale accoglimento del motivo in esame nei termini sopra evidenziati.
Infine neppure appare fondata la doglianza riguardante il preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata: premesso infatti che il rilievo sopra riportato sub a) resta assorbito all'esito dell'accertato vizio di ultra petizione, si osserva, in ordine agli altri rilievi sub b) e sub c), che la Corte territoriale ha offerto una esauriente ricostruzione dei fatti di causa sorretta da adeguata motivazione (in particolare specificando che il verbale di contravvenzione sopra richiamato del 14.10.1978 era privo di valore probatorio perché riguardante un diverso manufatto) ed immune da vizi logici.
In definitiva, quindi, accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviare la causa anche in ordine alla pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche in ordine alla pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001