Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18361 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE LUPRÍMŰÐ 3 ABALLO 02. IN NOME DEL POPOLO ITALIANA A SALIC Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AISTANZE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 8152/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 43.142 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 4900 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: ME VI, domiciliato in ROMA presso PIAZZA CAVUOR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE DI CRISTOFALO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EC RA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BARBAGALLO, giusta delega in FRANCESCO atti;
- controricorrente 2002 y avverso la sentenza n. 755/99 della Corte d'Appello di 1298 -1- CATANIA, depositata il 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo ZO US, proprietario di un immobile in S. Tecla, con atto del 18.5.1992 chiese la condanna di ZI CO ad edificare sul proprio terrazzo un muro alto almeno due metri sul lato prospiciente il confine e che venisse formalmente riconosciuto che la convenuta non aveva diritto di esercitare alcuna veduta dal terrazzo. Esaminando la convenzione stipulata il 2.6.1980, con la quale le parti avevano dato atto che a quel tempo il terrazzo era delimitato da un muro alto cm 90, ma che la situazione non implicava riconoscimento della servitù di veduta, anzi essendosi stabilito che la CO qualora avesse alienato ہر l'immobile, ovvero a semplice richiesta del US, in ogni tempo, era tenuta a regolarizzare lo stato di fatto mediante l'innalzamento del muretto fino a 2 metri, il Tribunale di Catania, con decisione del 26.6.1996, ha ritenuto carente di interesse (art. 100 cpc) la domanda del US diretta all'accertamento negativo della servitù, per essere l'inesistenza della servitù assolutamente incontroversa, e contemporaneamente ha respinto la domanda dell'attore mirante a costringere la convenuta a sopraelevare il muro fino all'altezza di metri due, riconoscendo legittima l'opzione adottata dalla CO di arretrare il parapetto portandolo a mt. 1,50 dal confine. Contro tale pronuncia- che ha compensato totalmente le spese il soccombente ha proposto gravame. L'appellata si costituiva chiedendo la riforma del capo che ha disposto la compensazione delle spese e la condanna dell'appellante per lite temeraria. Con sentenza in data 18/25.10.1999, l'adita Corte di appello di Catania accoglieva l'appello incidentale, respingendo quello principale, regolando le spese. Osservava la Corte etnea che l'esame complessivo della convenzione evidenziava che le parti si proposero di evitare che lo stato di fatto apparente potesse dare luogo al consolidamento di pretese che introducessero aggravi per il fondo del US. Si precisò che il parapetto alto cm.90 sul lato del confine non costituiva riconoscimento di servitù e che il muretto andava portato ad altezza non inferiore a 2 metri quando la CO avesse alienato l'immobile a terzi, oppure il US ne avesse fatto richiesta in qualsiasi tempo. La previsione dell'arretramento del parapetto a mt. 1,50 dal confine non venne contemplata in quanto per se stessa non idonea ad introdurre aggravio di sorta a carico del fondo del Musumeci. Con l'arretramento l'esercizio della veduta è stato trasferito su fronte diverso da quello му contemplato dalla convenzione ed obbligava l'attore a rispettare la veduta situata a distanza legale, come aveva rilevato la sentenza richiamando l'art.905 c.c.; del resto la richiesta del US tendeva ad arrogarsi il diritto di interferire sulla edificazione del fondo della vicina fino a chiedere a costei l'osservanza di una soluzione costruttiva (innalzamento sul confine di un muro alto almeno 2 metri) implicante autolimitazione della veduta aperta iure proprietatis, per questa via attribuendo alla convenzione portata contraria alle esigenze che la ispirarono, quasi che la convenzione fosse servita ad istituire una servitù pregiudizievole al fondo dell'appellata. Mancando la prova del danno, solo genericamente allegato, non poteva provvedersi ai sensi dell'art.96 cpc, mentre legittima era la doglianza della CO sulla disposta compensazione delle spese, per nulla giustificata dalla manifesta irragionevolezza della prospettazione dell'attore introdotta nella causa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su due motivi, il US che ha presentato anche memoria;
resiste con controricorso la CO. 2 Motivi della decisione Con il primo dei due motivi su cui si articola il ricorso in esame, il US lamenta violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc. Il ricorrente sostiene che la norma invocata consentiva alle parti di regolare le rispettive posizioni giuridiche prescindendo da quelle norme di legge (non aventi carattere imperativo) che regolassero diversamente la materia (art. 905 c.c.). Il punto non appare significativo ai fini che ne occupano;
invero nessuno contesta che le parti avrebbero potuto regolare le rispettive posizioni scaturenti dalla situazione creatasi tra i due fondi di loro proprietà e confinanti, in modo del tutto autonomo rispetto alle disposizioni vigenti;
la Corte etnea ha invece affermato una cosa diversa laddove sostiene che la convenzione intercorsa tra le parti aveva limiti applicativi desumibili dal complesso e dal contesto di essa, che non escludevano in alcun modo che, fermi gli obblighi espressi, scopo della convenzione stessa non fosse volta ad istituire una servitù pregiudizievole per il fondo della CO. In altre parole, la Corte territoriale ha dato al contratto una interpretazione che non escludeva l'applicabilità di altra norma (art.905 c.c.), ferma la funzione di evitare la costituzione di una servitù in danno del fondo del US. Poiché trattasi dunque di interpretazione della convenzione, la dedotta violazione dell'art. 1372 c.c. non sussiste ed il relativo motivo non può essere accolto. Il discorso svolto peraltro introduce alla trattazione del secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc nonché contraddittoria motivazione). Ci si duole infatti, con particolare 3 riferimento alla clausola n.4 della convenzione, se vista nella sua interezza, che i giudici avrebbero frainteso la volontà contrattuale in contrasto con il dato letterale dell'accordo, che era chiaramente inteso ad evitare qualsivoglia soluzione che non fosse quella dell'innalzamento di un muro dell'altezza di due metri. Premesso che la ricerca della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto ed alla portata del contratto si traduce in una indagine e valutazione dei fatti affidata esclusivamente al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità, oltre che per illogicità ed inadeguatezza della motivazione, per violazione delle regole di ermeneutica, che deve pertanto essere dedotta precisando in qual modo il ragionamento del giudice del merito risulti in contrasto con tali regole, costituendo altrimenti la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito му la proposta di una diversa interpretazione una censura inammissibile in cassazione (v. Cass. 12.3.1994, n.2415; 2.2.1996, n.914), occorre verificare se tanto sia stato fatto. L'unico criterio che si assume violato nella specie è quello letterale;
ma tale asserzione viene sostenuta con argomenti che non confortano tale tesi. Per vero, l'inserimento della seconda parte della clausola n.4 nella convenzione non contiene alcun accenno all'art.905 c.c.; cosa questa che, data la rilevanza della fonte (norma del codice civile che regola una facoltà del frontista), pare escludere che sia stata espressa o tacita volontà delle parti di escluderne l'applicazione, anche in quanto, come ha esattamente rilevato la Corte etnea, in caso contrario vi sarebbe stata una autolimitazione della veduta aperta iure proprietatis, quasi che la convenzione in parola avesse lo scopo di istituire una servitù pregiudizievole per il fondo dell'a lima routro ricorrenta. 4 Dunque, il criterio letterale non risulta violato;
né vi è illogicità di motivazione, atteso che dal complesso della convenzione un risultato del genere di quello testè descritto appare del tutto avulso da quelli che erano gli scopi che le parti si erano prefisse (consolidamento di pretese che potessero introdurre aggravi per il fondo del US). Né può essere introdotto, a tal fine, il discorso sulla sicurezza, trattandosi di questione non esaminata (e per la verità neppure nominata) nella convenzione, e solo in appello dedotta, quando nella citazione introduttiva si parlava solo di servitù di veduta;
ne consegue che certo, nella valutazione della volontà contrattuale, l'elemento sicurezza non poteva e non può esplicare significato alcuno. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, 1'8.10.2002 Il Presidente anco doutoner francs Il Consigliere estensore Мигахарвовані IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrance DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3.0 DIC. 2002. CANCELLIERE C1 Francesch Catania 5