Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di mandato "ad litem", qualora il ricorso (o il controricorso) per cassazione presenti, in margine, in calce, ovvero su foglio separato ma ad esso materialmente unito, una procura rilasciata al difensore che lo abbia sottoscritto, deve ritenersi, giusta disposto dell'art. 83 nuovo testo (ex lege 141/97), che la procura stessa sia stata conferita per il giudizio di Cassazione, e che essa soddisfi, pertanto, il requisito della specialità prescritto, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., anche se non risulti alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere.
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Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6946 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8140 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da: T.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C); – ricorrente – INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 6947 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.E.I. DITTA S.R.L. in persona del legale rappresentante EBERT FLORENZO, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. RENI 33, e da ultimo in via G. Gramsci 28 presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega, in atti;
- ricorrente -
contro
ME FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BUSCEMI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 05087/97 proposto da:
S.E.I. DITTA SRL in liquidazione in persona del liquidatore legale rapp.te SPEDO RENZO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BUSCEMI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2791/96 del Giudice di pace di VERONA, depositata il 12/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1997 l'avv. Franco Zumerle convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Verona, la S.E.I. s.r.l., di seguito società, per il pagamento delle spettanze professionali concernenti l'assistenza prestata in una controversia dinanzi al tribunale di Verona ed indicate in L.1.950.534
Costituitasi nel giudizio, la società convenuta negò la misura della pretesa, offrendo "a saldo" L.1.000.000.
Con sentenza del 12 dicembre 1996 il giudice pronunciando espressamente secondo equità, condannò la società al pagamento della somma di L.950.534 oltre iva e la maggiorazione del 10% ex art. 15 della tariffa forense, detratta dalla maggior somma liquidata di L.
1.950.534 quella di L.
1.000.000 corrisposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 29 maggio 1996. In particolare, il giudice del merito, avuto riguardo al valore della causa, all'esito positivo della stessa, all'apprezzabile strategia processuale adottata dal difensore ed alle consulenze stragiudiziali, ritenne la richiesta "globale" di L.1.950.354 "congrua al lavoro" svolto.
Alcune "voci", segnatamente quelle concernenti "i diritti di procuratore", avrebbero potuto liquidarsi in misura lievemente inferiore, tuttavia - secondo quel giudice - non era opportuno effettuare modestissime "sottrazioni" in quanto la prestazione professionale "non si era sostanziata esclusivamente negli atti di causa ma anche in una tattica processuale lungimirante che aveva sortito effetti positivi" per il cliente.
Avverso la sentenza, non notificata, con l'esposizione di tre motivi di doglianza il 14 febbraio 1997 ha proposto ricorso per cassazione la società "in persona del legale rappresentante EB Florenzo"( r.g. n^ 2418/97) al quale ha resistito, con controricorso del marzo successivo il professionista, che ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso.
Avendo il difensore, apparentemente munito di procura speciale estesa alla rinuncia, rinunciato a quel ricorso con atto notificato il marzo 1997(e depositato in questa cancelleria il 27 successivo) la società, in persona del liquidatore "pro tempore", Alberto Spedo, ha proposto altro ricorso il 14 aprile 1997(r.g. n^ 5087/97) riproducendo le doglianze esposte nella prima impugnativa;
ha ulteriormente resistito il professionista che, fra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di questo secondo ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione
Preliminarmente, in rito, il ricorso proposto dalla società il 14 febbraio 1997( r.g. n^ 2418/97) e quello successivo dalla medesima del 14 aprile 1997(r.g. n^ 5087/97), in quanto impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa sentenza, vanno riuniti in un unico procedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c. Pregiudiziale alla disamina delle censure esposte nel primo ricorso, riprodotte poi nel secondo, è la verifica dell'ammissibilità e della procedibilità di dette impugnazioni, negate sotto vari profili dal resistente.
Esattamente questi ha eccepito l'inammissibilità del primo ricorso(r.g. n^ 2418/97) per essere il difensore autore dell'impugnativa privo di un valida procura speciale "ad litem". Questa, posta a margine del ricorso, risulta infatti conferita da EB Florenzo, all'epoca sfornito del potere di rappresentanza di società, potere attribuibile invece, secondo la documentazione prodotta dal resistente, al liquidatore nominato con delibera dell'assemblea del 15 dicembre 1994.
Ne consegue che il primo ricorso (n^ 2418/97) va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c. Questa declaratoria di inammissibilità ha carattere prevalente ed assorbente rispetto a quella di estinzione del relativo procedimento per rinunzia( art. 390 c.p.c.) dovendosi considerare l'irrinunciabilità di un diritto processuale per la carenza delle condizioni necessarie al suo esercizio( vedansi in proposito anche le pronunzie di questa corte nn. 424/90, 9769/94). Il secondo ricorso (n^ 5087/97) è stato notificato il 14 aprile. 1997 ed è anteriore, quindi, alla presente di inammissibilità del primo(n^ 2418/97). Ne consegue che esso deve ritenersi ritualmente proposto, in sostituzione del primo, e non precluso ai sensi dell'art. 387 c.p.c., avuto riguardo al rispetto del termine sessagesimale dell'ultimo comma dell'art. 325 C.P.C., nella specie decorrente dalla notificazione, in data 14 febbraio 1997, atteso che detta notifica equivale, sul piano della "scienza legale" a quella della sentenza(sul punto vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 5022/90, 8328/91, 8711/ 93, 1284/95, 1441/97). Non trovano adito, infine, le questioni di inammissibilità ex art. 365 c.p.c. ed, in subordine, di improcedibilità ex art. 369 ultimo cpv, c.p.c. di questo secondo ricorso, poste nella memoria dal resistente, sotto i profili della carenza di una procura speciale "ad litem", per il giudizio di cassazione, conferita al difensore autore dell'impugnativa e della mancanza del deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. Quanto alla prima questione, la corte rammenta che quando il ricorso per cassazione ( o il controricorso) presentano, in margine o in calce ovvero in un foglio ma a questi atti materialmente unito, una procura rilasciata al difensore che li ha sottoscritti, detta procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa, pertanto, il requisito della "specialità" prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Depone per la validità di una siffatta procura "ad litem" l'art. 83 c.p.c.( nella nuova formulazione introdotta con l'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n^ 141 ed operante "anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore", art. 3) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione "topografica" della procura sia idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio al quale è predisposto l'atto cui quella procura accede (in proposito vedasi la pronuncia delle ss.uu. n^ 2642/98). Nel caso in esame a margine del ricorso per cassazione (n^ 5087/97) risulta dal liquidatore della società conferita al difensore sottoscrittore dell'impugnativa una procura "ad litem" nella quale, se non è alcuna espressa menzione del giudizio di cassazione da promuovere, per altro verso questo non risulta espressamente escluso:
onde è che, avuto riguardo alla topografia di detta procura ed al collegamento logico con l'atto cui essa accede, deve ritenersi certo il conferimento dei poteri rappresentativi per questo giudizio. Quanto alla seconda questione, la disamina degli atti rivela che la richiesta della trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito è stata depositata in questa cancelleria, secondo l'attestazione fattane, il 2 maggio 1997.
Con il primo motivo di doglianza la società "in relazione al n^ 3 dell'art. 360 c.p.c." denunzia la violazione della "tariffa forense"
in ordine alla liquidazione dei diritti di procuratore. Il giudice del merito, dopo aver rilevato che alcune "voci" relative a dette spettanze avrebbero dovuto subire una diminuzione, aveva tuttavia ritenuto non opportuno operare modestissime "sottrazioni". Non si sarebbe avveduto quel giudice, così come era stato eccepito che: a) le "voci" fascicolazione e formazione fascicolo di parte rappresentavano una duplicazione prevedendo la tariffa la sola "voce" formazione del fascicolo;
così che andavano eliminati la "voce" fascicolazione ed il relativo importo di L.20.000; b) non era dovuto, perché, non previsto, il diritto relativo all'esame del decreto assegnazione presidente"; c) non erano dovute le "voci" "stese deduzioni a verbale", perché ricomprese in quella della "partecipazione a ciascuna udienza" d) non erano dovute le voci "esame provvedimento g.i." perché ricomprese nella voce "partecipazione all'udienza"; e) non era prevista la "voce" "controllo udienza 1.7.993; f) non era giustificata la "voce" "consultazione con il cliente 45.000;g) non era dovuta la "voce" redazione nota spese nS era giustificabile il relativo importo di L.15.000; h) non era dovuta, perché non prevista, la voce "colloqui impostazione difesa, esame corrispondenza" per L.256.667. Ne con seguiva che per i "diritti" avrebbero dovuto essere liquidate L.656.000 e non L.
1.344.000 esposte nella "nota" del professionista: così che la differenza non era irrisoria. Con il secondo motivo di ricorso, "in relazione al n^ 3 dell'art. 360 c.p.c.", si denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il giudice del merito non aveva reso ragione alcuna del diniego dell'eccezione della compensazione di un acconto in L.510.000 e non di L.500.000 affermato dall'istante.
Con il terzo motivo di ricorso "in relazione al n^ 3 dell'art.360 c.p.c.", si denunzia la duplicazione della liquidazione delle spese generali.
La "nota spesa" conteneva già la maggiorazione del 10% sui diritti e gli onorari onde il giudice del merito non avrebbe dovuto disporre una liquidazione aggiuntiva.
Le censure esposte nei motivi di doglianza non possono essere accolte.
Nel caso in esame si verte in tema di sentenza pronunciata secondo equità, come espressamente affermato nella decisione impugnata (pag.4).
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. ( nel testo modificato dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n^ 374, vigente dal primo maggio 1995) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni: la presente controversia, come si evince dalla narrativa del ricorso in cui si indica il preteso pagamento di L. 1.950.534., ha un valore inferiore a detto limite.
La decisione impugnata, pertanto era inappellabile secondo il disposto del 3^ comma dell'art. 339 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 33 della legge indicata) ma ricorribile per cassazione come sentenza pronunziata in unico grado, ai sensi del I comma dell'art.360 c.p.c.( nel testo modificato dall'art. 59 della legge 26 novembre 1990 n^ 353).
Quanto all'ambito di questa impugnazione, occorre considerare in primo luogo che il giudizio di equità demandato al giudice di pace (analogamente a quello prima affidato al giudice conciliatore) va riconosciuto come giudizio non distinto ma connesso con quello di diritto e che a tale affermazione non osta il rilievo che il testo attuale del II comma dell'art. 113 c.p.c. non riproduce il richiamo all'osservanza dei "principi regolatori della materia". Anche in assenza di tale richiamo è certo che il giudice di pace debba in primo luogo attenersi al rispetto delle norme costituzionali, i cui vincoli sono ineludibili, e debba, altresì, ossequio al rito del processo considerando che gli artt. 316 e segg. prevedono in proposito un'apposita disciplina.
Inoltre, nell'assenza di quel richiamo non può trarsi il convincimento che il diritto scritto non trovi alcuna applicazione nel giudizio di equità; una siffatta ricostruzione confliggerebbe certamente con specifiche norme della Costituzione, in particolare con l'art. 24 che, nel configurare la tutela dei "diritti" pone una definizione essenziale della giurisdizione come attuazione di norme preesistenti, e con l'art. 101 il quale, nello stabilire che il giudice è soggetto alla legge, indica questa come imprescindibile criterio di giudizio.
In secondo luogo, l'equità demandata al giudice di pace trova posto solo come decisione del merito della controversia e per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione di un bene della vita;
così che essa non si traduce, con riferimento alla fattispecie concreta offerta all'esame di quel giudice, nell'applicazione di una regola assolutamente avulsa dal sistema del diritto scritto, ma si configura come possibilità di una mitigazionè, o temperamento, del diritto positivo giustificati dalla peculiarità della fattispecie medesima e sorretta comunque da un "iter" argomentativo che dia conto della "ratio decidendi"; senza la necessità di esporre le ragioni per le. quali la decisione è conforme all'equità(in proposito vedasi anche la pronuncia delle ss.uu. n^ 6974/91 con riferimento al giudizio equitativo del giudice conciliatore ma richiamabile anche per quello del giudice di pace, come si evince dalla motivazione).
In tale contesto, ai fini del sindacato di legittimità, debbono ritenersi denunziabili, ai sensi del n^ 4 dell'art. 360 c.p.c., le inosservanze delle norme processuali che diano luogo alla nullità del procedimento e della sentenza, ed , ai sensi del n^ 3, l'erronea individuazione delle norme astrattamente applicabili perché altrimenti l'operazione di adattamento della fattispecie al caso concreto, assegnata al giudice di pace, si tradurrebbe in mero arbitrio.
Incensurabile è invece se adeguatamente esposto, il giudizio espresso che in quanto equitativo e, per definizione, di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità(in proposito vedasi anche la pronunzia d'i questa corte n^ 5330/98). Da queste considerazioni consegue l'inammissibilità delle censure esposte dalla società perché, le medesime sostanzialmente concernono il giudizio di equità, adeguatamente esposto dal giudice del merito.
Questo infatti, dopo aver affermato l'operatività dell'art. 57 della legge 22 gennaio 1934 n^ 36 che impone il criterio di liquidazione delle spettanze degli avvocati e procuratori conforme alla "tariffa" deliberata dal consiglio nazionale forense ed approvata dal ministro di grazia e giustizia, ha ritenuto, in relazione alla peculiarità della prestazione professionale, di adattare quella disciplina al caso concreto e così di discostarsi dai valori e dalle voci risultanti dalla "tariffa" e di procedere ad una "globale liquidazione" delle spettanze in L.1.950.534, così come richieste dal professionista, segnatamente relativa ai diritti procuratori, perché commisurata alla latitudine ed alla qualità della prestazione professionale, non limitata alla sola rappresentanza processuale, ed ha operato infine la sola ineludibile detrazione della somma di L.
1.000.000 perché corrisposta nel corso del giudizio in ossequio all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. Concludendo la disamina, entrambi i ricorsi vanno inammissibili;
quanto al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, sussistono giusti motivi della loro integrale compensazione( art. 92 C.P.C.).
p. q. m
la Corte
riunisce i due ricorsi e li dichiara inammissibili, compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999