Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 09.04.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.5084/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui sono riunite quelle nn.6957/2024
e 18639/2024)
TRA
in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Sesto. opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi nel giudizio rg. 5084/2024 e n. 18639/2024, dall' avv.
Cristina Grappone nel giudizio rg.6957/2024. opposto
, in persona del legale rapp.te pt. Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Barbara Borriello, costituita nel solo giudizio rg 5084/2024. opposto oggetto: opposizione a note di rettifica, AVA e intimazione di pagamento. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e diritto
Con il primo ricorso n.5084/2024 depositato in data 29.02.2024, la società in epigrafe indicata CP_ ha dedotto che l ha emesso una nota di rettifica per l'anno 2010 periodo 05/2010 totalmente inesatta, trasformata nella cartella esattoriale n. 114453 del 2015 cui ha fatto seguito nel 2016 un fermo amministrativo;
che per la predetta cartella, l'Ente di previdenza emetteva anche un avviso bonario n. 5113752453 notificato in data 16/10/2015 con cui l'Ente richiedeva il pagamento della somma di €. 445,37; che nell'anno 2016 la nota di rettifica veniva annullata e l effettuava lo CP_1 sgravio per l'importo di €. 445,37 + le spese, per un totale di €. 470,19; che successivamente, a
1
l'invito a regolarizzare la posizione debitoria di €. 445,37 in base alla cartella 114453 del 2015, senza considerare che in precedenza era stato effettuato lo sgravio;
che dal 11/11/2018 le sono pervenute una serie di note di rettifica assolutamente inesatte ed ingiustificate, prendendo come primo periodo di riferimento il mese di Aprile 2016 e così di seguito fino ai giorni nostri, con una serie di addebiti, sanzioni e interessi in quanto i DURC, per effetto della mancata registrazione del provvedimento di sgravio, risultavano essere irregolari;
che non venivano più riconosciute le agevolazioni contributive per gli ultimi 12 mesi (su un totale di 36 mesi di cui 24 già usufruite) in base alla legge n. 407/1990, agevolazioni che erano in precedenza autorizzate con dichiarazione dello stesso per CP_1
l'assunzione di un dipendente avvenuta il 03/03/2014, e ciò perché la nota di rettifica emessa prima del predetto sgravio non era stata annullata (con il programma informatico dell ) e ciò aveva CP_1 comportato l'irregolarità dei DURC;
che in sede amministrativa, nonostante ripetuti incontri, la situazione debitoria non è stata sistemata;
che è risultata altresì l'erronea variazione in suo danno del codice CSC, ovvero il codice statistico contributivo che l'Ente assegna alle aziende in base al codice di attività ATECO, passandolo dal 60201 al 70401; di avere nel frattempo ricevuto, in data 7 novembre ed in data 27 novembre 2023 2 inviti a regolarizzare la posizione mediante il pagamento della somma di euro 10.069,23 tutti e due riferiti alla cartella n. 29910 del 2022 e in data 20.01.2024 altro invito a regolarizzare la posizione in relazione alla cartella n. 29910 del 2022 ma di importo differente ed inferiore: euro 9.413,80; di avere infine ricevuto in data 14 febbraio 2024 la notifica dell'intimazione di pagamento 071 2024 90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01 di cui euro
10.370,04 relativi all'avviso di addebito n. 29910 del 2022. Essa ha sostenuto le ragioni a sostegno dell'azione proposta e ha concluso chiedendo “A. In via preliminare disporre la sospensione della esecutività ed efficacia dell'avviso di addebito 37120220002991089000 del 14/06/2022 e dell'intimazione di pagamento 071 2024 90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01, notificato in data 14.02.2024; B.in via principale, accertare e dichiarare: B.
1. che la società ricorrente ha diritto a tutti gli sconti retributivi di cui alla CP_ legge n. 447/1990; B.
2. che è nulla e/o illegittima la classificazione operata nell'anno 2016 dal con il CSC
70401 e che la società ricorrente deve essere riclassificata nel settore credito e assicurazioni, per l'attività di
Agente di assicurazione con CSC 60201, codice ateco 66.22.02 a far data dall'anno 2016; C. per l'effetto: 1) dichiarare nulla e/o inesistente la pretesa contributiva dell'Ente per insussistenza dei presupposti;
2) dichiarare la nullità ed inefficacia parziale o totale di tutte le note di rettifiche relative alle causali per cui è causa;
3) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito 37120220002991089000 del 14/06/2022, nonché dell'intimazione di pagamento 071 2024 90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01, notificata in data
14.02.2024; D. con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore”.
E' stata concessa la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con provvedimento notificato ex lege ad , la quale, pur in difetto di domande nei suoi Controparte_2 confronti, si è costituita in giudizio, chiedendo “preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
2 perché in palese violazione a quanto disposto nell'atto impugnato in merito alle motivazioni da argomentare;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito 1) rigettare CP_3 la domanda avversa perché inammissibile, improcedibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta dichiarare l'estraneità del
[...]
per i motivi sopra esposti e l'esclusiva responsabilità del 3) condannare parte Controparte_4 CP_1 ricorrente o in subordine gli altri resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice che si dichiara anticipataria”.
L' ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;
la mancata CP_1 notifica del presente ricorso giudiziario all;
l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso giudiziario per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente;
nel merito, ha dedotto la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito per cui è causa riguardante la regolarizzazione d'ufficio per indebite compensazioni 7/2021 e note di rettifica da 4/2016 a 1/2017, da 10/2020 a
12/2020, da 2/2021 a 5/2021, per mancata tempestiva impugnazione e ha chiesto “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire e/o carenza di legittimazione attiva per quanto esposto;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Con successivo ricorso rg. 6957/2024, depositato in data 20.03.2024 la società ha impugnato l'avviso di addebito n.371 2024 00010506 88 000 del 24 febbraio 2024 per l'importo di euro €
7.525,61 notificato in data 7 marzo 2024 l e riferito a note di rettifica comunicate per il periodo CP_1 da 06/2021 a 02/2023 e ha chiesto “1). In via preliminare disporre la sospensione della esecutività ed efficacia dell'avviso di addebito N.371 2024 00010506 88 000 per l'importo di euro € 7.525,61 notificato in data 7 marzo 2024; 2) Ancora in via preliminare disporre la riunione del processo introdotto con il presente ricorso al processo pendente dinanzi a questo Tribunale, Giudice Dott. Amalia Urzini, ed avente RG n.
5084/2024; 3) in via principale, accertare e dichiarare:
3.1. che la società ricorrente ha diritto a tutti gli sconti retributivi di cui alla legge n. 447/1990; 3.2. che è nulla e/o illegittima la classificazione operata nell'anno 2016 CP_ dal con il CSC 70401 e che la società ricorrente deve essere riclassificata nel settore credito e assicurazioni, per l'attività di Agente di assicurazione con CSC 60201, codice ateco 66.22.02 a far data dall'anno
2016; E per l'effetto : 4) dichiarare nulla e/o inesistente la pretesa contributiva dell'Ente per insussistenza dei presupposti;
5) dichiarare la nullità ed inefficacia parziale o totale di tutte le note di rettifiche relative alle causali per cui è causa;
6) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito N.371 2024 00010506 88
000 del 24/02/2024 notificato in data 7 marzo 2024 ; 7) Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore”.
Si è costituito in giudizio l il quale ha precisato che le note di rettifica da 6/2021 a CP_1
11/2022 per art. 1 sono collegate al DURC per agevolazioni irregolare n.34318468; che la ditta ha ricevuto in data 20.01.2023 l'invito a regolarizzare l'AVA 37120220002991089000 notificato il
3 14.06.2022 e non opposto nei 40 giorni successivi alla notifica e la ditta non ha regolarizzato quanto richiesto dall'invito a regolarizzare nei 15 giorni assegnati per cui le note di rettifica da 6/2021 a
11/2022 con le quali sono state recuperate le differenze aliquote contributive e le agevolazioni contributive non riconosciute per art. 1 comma 1175 L.296/06, sono state convalidate e regolarmente notificate;
che la nota di rettifica 2/2023 è collegata al DURC irregolare per agevolazioni n. 35626144; la ditta in data 20.04.2023 ha ricevuto l'invito a regolarizzare il DM non presentato 1/2023 e l'AVA 37120220002991089000 notificato il 14.06.2022 e non opposto nei 40 giorni successivi alla notifica e la ditta non ha evaso l'invito nei 15 giorni. Ha presentato il DM 1/2023 solo in data 8/08/2023 e non ha regolarizzato l'AVA 37120220002991089000; che pertanto la nota di rettifica 2/2023 con la quale sono state recuperate differenze aliquota contributiva e agevolazioni contributive non riconosciute per art.1 comma 1175 L.296/06, è stata convalidata e regolarmente notificata.
Quanto alla illegittimità della classificazione operata nel 2016, l'istituto ha sostenuto che la ditta su sua richiesta del 26.07.2023 tramite TICKET n. 75856421 ha ricevuto dal settore inquadramento il nuovo codice CSC 66030 da luglio 2023; dai controlli in procedura Iscrizione
Azienda risulta infatti che la ditta ha il CSC 70401 dal 1.02.2005 fino al 30.06.2023; si evidenzia che la ditta fino a 12/2020 per i DM trasmessi ha calcolato giustamente l'aliquota contributiva dovuta al rigo 2000 del 38,17; da gennaio 2021 autonomamente invece nonostante il CSC fosse sempre 70401 ha calcolato l'aliquota del 35,95; da qui le differenze per aliquota contributiva per le note di rettifica da 1/2021 a 6/2023; che quindi non corrisponde al vero quanto affermato nel ricorso, riguardo il fatto che il provvedimento sarebbe stato adottato, autonomamente dall'Istituto ed all'insaputa della ricorrente, dall'anno 2016 in poi: la visura storica dei dati contributivi dell'azienda dimostra chiaramente che il CSC 70410 era stato attribuito alla ricorrente fin dal 2008, con decorrenza
1/2/2005, e dunque non poteva non essere noto;
che in ogni caso anche un eventuale accoglimento dell'inquadramento retroattivo non avrebbe inficiato la legittimità delle attestazioni di irregolarità contributiva ed i conseguenti addebiti delle agevolazioni contributive indebitamente fruite, a mezzo note di rettifica;
che il succitato invito a regolarizzare del 20/1/2023, dal quale è scaturita l'attestazione di irregolarità contributiva prot. 34318468, validata il 16/2/2023 e quindi la nota CP_1 di rettifica impugnata, conteneva come unica inadempienza il sopra citato avviso di addebito 371-
2022-00029910-89; che l'articolo 3, comma 2, lett. f del DM 30/1/2015, recante la disciplina attuativa della delega di legge in materia di gestione del DURC (ex art. 4 DL 34/2014), prevede che sussista comunque la regolarità contributiva in caso di “… crediti affidati per il recupero agli Agenti della
Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”; che nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato sospeso dal giudice solo in data 6/3/2024, pertanto, alla data di validazione del DURC prot. INPS_34318468, validato il
16/2/2023, non si era in presenza di “causa non ostativa al rilascio del DURC”, ex articolo 3 del DM 4 30/1/2015. L' ha quindi chiesto “previo accoglimento dell'istanza di riunione, respingere il ricorso CP_1 proposto dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso l'avviso di addebito di cui in premessa riconoscendo ed affermando la pretesa creditoria dell'Ente impositore e per l'effetto condannare la società ricorrente al pagamento della somma indicata a titolo di contributi e sanzioni nel predetto avviso o di quella che risulterà comunque accertata come dovuta in corso di causa, per i periodi contributivi indicati nell' opposto avviso, a titolo di contributi, nonché sanzioni ed accessori come per legge. In ulteriore subordine, in caso di annullamento del predetto avviso di addebito, accertato in CP_ corso di causa il diverso diritto del resistente, condannare l'ente ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Con il terzo ricorso rg. 18639/2024 depositato in data 28.08.2024 la società ha impugnato l'avviso di addebito N. 371 2024 00044662 20 000 del 24 giugno 2024 per l'importo di euro €
3.631,35, notificato in data 12 luglio 2024 e riferito a note di rettifica comunicate per il periodo da
12/2022 a 09/2023 e ha chiesto di “a.in via preliminare disporre la sospensione della esecutività ed efficacia dell'avviso di addebito 37120220002991089000 del 14/06/2022 e dell'intimazione di pagamento 071 2024
90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01, notificato in data 14.02.2024; B. in via principale, accertare e dichiarare: B.
1. che la società ricorrente ha diritto a tutti gli sconti retributivi di cui alla legge n. 447/1990; CP_ B.
2. che è nulla e/o illegittima la classificazione operata nell'anno 2016 dal con il CSC 70401 e che la società ricorrente deve essere riclassificata nel settore credito e assicurazioni, per l'attività di Agente di assicurazione con CSC 60201, codice ateco 66.22.02 a far data dall'anno 2016; C. per l'effetto: 1) dichiarare nulla e/o inesistente la pretesa contributiva dell'Ente per insussistenza dei presupposti;
2) dichiarare la nullità ed inefficacia parziale o totale di tutte le note di rettifiche relative alle causali per cui è causa;
3) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito 37120220002991089000 del 14/06/2022, nonché dell'intimazione di pagamento 071 2024 90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01, notificata in data 14.02.2024; D. con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore”.
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso giudiziario per tardività; l'inammissibilità del CP_1 ricorso giudiziario per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente;
che le eccezioni di merito, oltre che inammissibili, sono anche prive di fondamento;
nel merito, ha dedotto che è onere del contribuente provare il diritto alle agevolazioni contributive;
ha sostenuto la legittimità della classificazione operata nel 2016 e ha chiesto “previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'atto opposto per le ragioni esposte e riunione del presente giudizio a quello recante r.g. n. 5084/24 come richiesto anche da controparte: in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso giudiziario per sua tardività come dedotto e per le altre ragioni esposte;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'avviso di addebito opposto n. addebito n.
371 2024 00044662 20 000 e del relativo credito intimato. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
5 Disposta la riunione dei giudizi ed acquisite note difensive e di trattazione scritta, il Giudicante in data odierna, scaduto il termine perentorio ex art.127 ter c.p.c., ha deciso la causa con separata sentenza.
In via preliminare, i vizi sollevati dall nella memoria depositata nei giudizi rg. 5084/2024 CP_1
e n. 18639/2024 sono palesemente infondati dal momento che la legittimazione attiva di Parte_1
quale legale rappresentante è documentata dalla sua identificazione in sede di conferimento
[...] della procura alle liti;
l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire è infondata dal momento che l'azione scaturisce da atti impositivi dell e non già dall'acquisizione di un estratto CP_1 di ruolo.
Quanto al merito, valgono le seguenti considerazioni.
Il giudizio rg. 5084/2024 scaturisce dalla notifica in data 14 febbraio 2024 dell'intimazione di pagamento 071 2024 90109848 16/000 dell'importo di euro 10.394,01 di cui euro
10.370,04 relativi all'avviso di addebito n.371 20220002991089000. Tale AVA risulta pacificamente notificato il 14/06/2022 ed ha ad oggetto pretese contributive scaturenti da DM10 rettificativi e somme aggiuntive riferite alle seguenti annualità 2016, 2027, 2020, 2021 (per quest'ultimo anno, limitatamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e luglio, ad eccezione quindi di giugno 2021). Dall'estratto di ruolo presente in atti si evince che nell'ambito del complessivo debito Cont portato dall risulta già sgravato l'importo di € 655,43 riferibile al mese di aprile 2016.
Tale AVA risulta pacificamente non opposto in sede giudiziale nel termine di 40 gg previsto dall'art 24 del d.lgs. 46/99, di talché esso è diventato irretrattabile quanto all'an e al quantum rivendicato dall . Il carteggio intercorso tra la società e l nel corso del tempo in seguito CP_1 CP_1 all'apertura di vari ticket e delle risposte fornite dall'istituto, ha riguardato l'ambito della gestione amministrativa del contenzioso, senza incidere sul termine imposto al contribuente per agire in giudizio al fine di contestare il merito della pretesa contributiva. Pertanto, ogni doglianza riguardante il merito della contribuzione richiesta con tale AVA è preclusa dalla mancata opposizione nel termine di 40 gg dalla sua notifica;
né tampoco tale diritto a far valere i vizi di merito della pretesa può sorgere per effetto dell'intimazione di pagamento. Ed invero, tale atto si rende necessario dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva, nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, dal momento che l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine
6 annuale fissato dalla predetta disposizione determina infatti il venir meno della capacità del ruolo
(ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica dell'avviso di addebito, circostanza confermata dalla data del pacifico evento della sua notifica. L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. Nel caso quale quello in esame, in cui la notifica dell'AVA non sia contestata, l'opposizione avverso l'intimazione deve ascriversi al novero delle ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c ossia devono riguardare solo ed esclusivamente fatti sopravvenuti alla formazione del titolo e/o vizi formali dell'atto pre-esecutivo.
In ordine ai fatti sopravvenuti, non è possibile dare rilevanza all'inoltro da parte dell in CP_1 data 7 novembre ed in data 27 novembre 2023 di due inviti a regolarizzare la posizione mediante il pagamento della somma di euro 10.069,23 tutti e due riferiti alla cartella n. 29910 del 2022, né all'inoltro di un altro invito a regolarizzare la posizione notificato in data 20.01.2024, anche quest'ultimo riferito alla cartella n. 29910 del 2022, trattandosi di iniziative dell volte a ricercare CP_1 con il contribuente una soluzione bonaria per evitare il ricorso alla procedura esecutiva, conseguente alla definitività dell'AVA. Di conseguenza, i DM rettificativi emessi dall e riferiti ai periodi inclusi CP_1 nell'AVA sono ormai irretrattabili e, per l'effetto, va disattesa la richiesta della società di accertare il suo diritto a tutti gli sconti retributivi di cui alla legge n. 447/1990.
Viene in rilievo nel giudizio rg 5084/2024 anche la questione dell'erronea variazione in danno della società, del codice CSC, ovvero del codice statistico contributivo che l'Ente assegna alle aziende in base al codice di attività ATECO, che risulta passato dal 60201 al 70401. La società rivendica l'inquadramento nel settore credito e assicurazioni, per l'attività di Agente di assicurazione con CSC
60201, codice ateco 66.22.02 a decorrere dal 2016 e fino al mese di giugno 2023 dal momento che a suo dire, risulta ripristinato solo a far data luglio 2023. In realtà l ha dedotto e di tanto vi è CP_1 prova documentale, che la ditta su sua richiesta del 26.07.2023 tramite TICKET n. 75856421 ha ricevuto dal settore inquadramento il nuovo codice CSC 60201 da luglio 2023.
Per il periodo di causa, l deduce e prova che dai controlli in “procedura Iscrizione CP_1
Azienda” risulta che la ditta ha il CSC 70401 dal 1.02.2005 fino al 30.06.2023; che essa fino a
12/2020 per i DM trasmessi, ha calcolato giustamente l'aliquota contributiva dovuta al rigo 2000 del
38,17 mentre da gennaio 2021 autonomamente invece, nonostante il CSC fosse sempre 70401, ha calcolato l'aliquota del 35,95 per cui risultano generate le differenze per aliquota contributiva per le
7 note di rettifica da 1/2021 a 6/2023. Cade quindi il presupposto da cui muove la società ossia che non è logico il provvedimento di riclassificazione solo a far data luglio 2023 momento che, come sopra evidenziato, la riclassificazione dal 01.07.2023 con il CSC 60201 è avvenuta su istanza di parte con effetto ex nunc, fermo restando per il pregresso periodo dal 1.02.2005 fino al 30.06.2023 del
CSC 70401.
All'esito, le domande proposte nel ricorso n. 5084/2024 vanno rigettate.
Nel ricorso rg. 6957/2024, la società ha impugnato l'avviso di addebito N.371 2024
00010506 88 000 del 24 febbraio 2024 per l'importo di euro € 7.525,61 notificato in data 7 marzo
2024 l e riferito a note di rettifica comunicate per il periodo da 06/2021 (non compreso nell'AVA CP_1 del 2022) a 02/2023. Essa afferma di riproporre le stesse doglianze formulate nel primo giudizio da intendersi riproposte.
Il tema d'indagine si concentra sulle note di rettifica da 6/2021 a 11/2022 e nota di rettifica del 2/2023 per differenza aliquota contributiva e per recupero benefici contributivi art. 1 comma
1175 L.296/06 con le quali sono stati recuperati gli sgravi contributivi di cui la ditta aveva goduto senza avere la regolarità contributiva.
Le note di rettifica da 6/2021 a 11/2022 per art. 1 sono collegate al per agevolazioni CP_7 irregolari n.34318468 e la ditta ha ricevuto in data 20.01.2023 l'invito a regolarizzare l'AVA
37120220002991089000 notificato il 14.06.2022 e non opposto nei 40 giorni successivi alla notifica per cui con le note di rettifica da 6/2021 a 11/2022 sono state recuperate le differenze delle aliquote contributive e le agevolazioni contributive non riconosciute per art. 1 comma 1175 L.296/06.
La nota di rettifica 2/2023 è collegata al DURC irregolare per agevolazioni n. 35626144 e la ditta in data 20.04.2023 ha ricevuto l'invito a regolarizzare il DM non presentato 1/2023 e l'AVA
37120220002991089000 notificato il 14.06.2022 e non opposto nei 40 giorni successivi alla notifica.
La ditta non ha evaso l'invito nei 15 giorni. Ha presentato il DM 1/2023 solo in data 8/08/2023 e non ha regolarizzato l'AVA 37120220002991089000, per cui con la nota di rettifica 2/2023 sono state recuperate differenze aliquota contributiva e agevolazioni contributive non riconosciute per art.1 comma 1175 L.296/06.
Pertanto, con la definitività dell'AVA 37120220002991089000 notificato il 14.06.2022 e l'insindacabilità delle pretese azionate sulla base dei dm rettificativi per i periodi in atti, l'inosservanza dell'invito a regolarizzare le pretese contenute nell'AVA con gli inviti del 20.01.2023 e del 20.04.2023, ha comportato il corretto recupero delle differenze dell'aliquota contributiva e delle agevolazioni contributive non riconosciute per art.1 comma 1175 L.296/06.
Viene in rilievo anche nel giudizio rg 5084/2024 anche la questione dell'erronea variazione in danno della società, del codice CSC, ovvero del codice statistico contributivo che l'Ente assegna alle
8 aziende in base al codice di attività ATECO, che risulta passato dal 60201 al 70401. Per tale questione valgono le medesime considerazioni sopra enunciate che conducono al rigetto della relativa domanda.
Nel terzo ricorso rg. 18639/2024 iscritto a ruolo il 28 agosto 2024, la società ha impugnato l'avviso di addebito N. 371 2024 00044662 20 000 del 24 giugno 2024 per l'importo di euro €
3.631,35, notificato in data 12 luglio 2024 e riferito a note di rettifica comunicate per il periodo da
12/2022 a 09/2023. Essa afferma di riproporre le stesse doglianze formulate nel primo giudizio da intendersi riproposte, aggiungendo un vizio ulteriore di genericità ed incompletezza delle note di rettifica e dell'avviso di addebito.
L' ha eccepito la tardività del ricorso in opposizione, peraltro rilevabile anche d'ufficio. CP_1
Tale eccezione è fondata, anche alla luce di quanto dedotto e documentato dal procuratore della società con la produzione del 26.11.2024.
Il dato di partenza è la data di iscrizione a ruolo della causa che risulta essere il 28.08.2024.
Il procuratore della società opponente, fermo restando che non ha formulato un'istanza di rimessione in termini che presuppone una decadenza non imputabile all'attore, sostiene che l'invio dell'atto processuale deve essere collocato alla data del 9 agosto 2024 e il secondo deposito del 28 agosto2024 non è altro che, a suo parere, una prosecuzione del primo, per cui asserisce di avere iscritto tempestivamente a ruolo l'opposizione.
Orbene, l'atto processuale in data 09.08.2024 al tribunale di Napoli sezione lavoro, risulta inviato erroneamente, come atto in corso di causa e risulta riferito erroneamente ad un giudizio avente RG n. 18; in pari data risulta essere stata ricevuta dal procuratore della società, mediante invio dal sistema telematico, la cd”terza PEC” riguardante il cd. “Esito controlli automatici”.
L'esito di tali controlli reca la dicitura: “codice esito: 1…Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” quindi è risultato negativo, perché reca un errore.
Per la soluzione della questione, occorre considerare il Provv. DGSIA 16/4/2014 applicabile ratione temporis. Ai sensi del comma 9 dell'art. 14 delle specifiche tecniche, «La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici».
Quanto alla classificazione degli errori, essi possono suddividersi in tre categorie: WARN,
ERROR e AL, secondo quanto dispone l'art. 14, comma 8, del Provv. DGSIA 16/4/2014. Possono altresì distinguersi in due macrogruppi: “errori forzabili” dal cancelliere ed “errori non forzabili” che non sempre sono sovrapponibili alle categorie, rispettivamente, di WARN ed ERROR (le prime due)
e di AL (sicuramente la terza).
9 I WARN sono semplici allarmi, che in genere non risultano dalla terza PEC. Essi sono contrassegnati, nei sistemi informatici delle cancellerie, da un triangolo giallo. Molto frequente è il
WARN “Lista di revoca non disponibile”, che avverte l'utente che il sistema non è riuscito a controllare se la firma del depositante, della quale già è stata verificata la validità, sia o meno inclusa in una lista di revoca.
Gli ERROR sono errori di vario genere, contrassegnati nei sistemi SICID e SIECIC con un pallino rosso. In linea di principio si tratta di errori forzabili, ovvero che non impediscono l'accettazione del cancelliere sulla base di una valutazione caso per caso.
Gli errori AL sono sempre non forzabili, perché su di essi il cancelliere non ha alcun potere e vengono raccolti in una sezione separata del SICID e SIECIC ove si contraddistinguono per un pallino nero.
In questo quadro, l'errore “numero di ruolo non valido” (che si annovera tra gli ERROR) può abbracciare un ventaglio di ipotesi diverse anche nelle conseguenze ed è in realtà forzabile solo a determinate condizioni.
Nel caso in esame, in cui vi è stata l'erronea indicazione di un numero di ruolo inesistente, in cui non era possibile abbinare il presunto atto in corso di causa, l'errore in cui è incorso l'avvocato risultava innanzitutto «riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall'art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall'art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”»
(cfr. ordinanza Tribunale di Napoli, rg. N. 3557/2015 Reg.Gen.Aff.Cont., dott. Piero Lupi).
Inoltre, tale errore non era forzabile in quanto, essendo un atto introduttivo non poteva essere considerato in corso di causa, per cui la Cancelleria del Tribunale, nella persona della dott.ssa
, ha inviato -in quarta PEC- un messaggio confermativo dell'errore di deposito, con Persona_1 la richiesta di re-inviare nuovamente il ricorso perché risultava depositato “come atto in corso di causa e non come atto introduttivo “(cfr. e-mail inviata dalla Cancelleria, PEC di invio e le schermate del programma Netlex che attestano l'avvenuto invio del ricorso).
L'istante ha dunque avuto tempestiva conoscenza del suo errore già con la terza PEC e con la mail in quarta PEC della Cancelleria, per cui avrebbe avuto già dal 09.08.2024 la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito dell'atto introduttivo del giudizio. L'inoltro del ricorso avvenuto il 28.08.2024 che ha generato per la prima volta la corretta iscrizione a ruolo della causa alla stessa data del 28.08.2024, è imputabile al procuratore della società, con la conseguenza che ricade sulla parte opponente l'inosservanza del termine perentorio di 40 gg per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione all'AVA (termine scaduto il 21.08.2024).
Il ricorso in opposizione relativo a tale giudizio va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
10 All'esito, i ricorsi rg. 5084/2024 e 6957/2024 vanno rigettati. Il ricorso rg. 18639/2024 va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Le spese dei giudizi si liquidano in favore dell . Nulla per le spese nei confronti di CP_1 CP_3 in quanto il ricorso. 5084/2024 risulta notificato ad in conseguenza dell'accoglimento CP_2 dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, per cui la sua costituzione è avvenuta in difetto di domanda nei suoi confronti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta i ricorsi rg. 5084/2024 e 6957/2024; dichiara inammissibile il ricorso rg.18639/2024 in quanto tardivo;
condanna la società opponente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € CP_1
4.315,20 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Nulla per le spese nei confronti di . CP_3
Napoli, 09.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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