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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3249 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], San Filippo C.F._1
Inferiore,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]
Santo, 4, entrambi elettivamente domiciliati in SS, Via Nazionale
34/B, Mili Marina, presso lo studio dell'avv. BARBARO PAOLA (C.F.:
, pec: C.F._3 Email_1
mail: , che li rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/10/2024, i coniugi , nata Parte_1
a ES (ME) il 15/02/1968 e , nato a Controparte_1
ES (ME) il 20/01/1963, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di SS il 10.07.1984, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 108, parte 1, anno 1984; che dall'unione erano nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Persona_3
16.02.2006; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di SS con decreto n. cronol. 14709/2022 del
22.09.2022; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “ 1) Ritenere e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
nata a [...] il [...], C.F.: ,
[...] C.F._1
residente in [...], San Filippo Inferiore, ed il Sig.
[...]
nato a [...] il [...] C.F.: ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], contratto in SS in data 10 luglio 1984, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
SS (Atto n. 108, Parte 1 serie Mandamento, con trasmissione allo
Stato Civile, per l'annotazione di servizio). 2) I coniugi riconoscono e danno atto di avere definito tutte le loro questioni patrimoniali, per cui i
2 rispettivi diritti economici devono intendersi integralmente soddisfatti e nessuno di loro avrà la possibilità di vantare nei confronti dell'altro ulteriori diritti, personali o reali, e, pertanto, dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, azione, ragione per la comunione legale che, di fatto, verrà sciolta con la firma del presente atto. 3) Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei
3 coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di SS con decreto n. cronol. 14709/2022 del 22.09.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
4 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di SS il 10.07.1984, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 108, parte 1, anno 1984, tra nata Parte_1
a SS (ME) il 15/02/1968 e nato a Controparte_1
SS (ME) il 20/01/1963, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 02/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3249 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], San Filippo C.F._1
Inferiore,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]
Santo, 4, entrambi elettivamente domiciliati in SS, Via Nazionale
34/B, Mili Marina, presso lo studio dell'avv. BARBARO PAOLA (C.F.:
, pec: C.F._3 Email_1
mail: , che li rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/10/2024, i coniugi , nata Parte_1
a ES (ME) il 15/02/1968 e , nato a Controparte_1
ES (ME) il 20/01/1963, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di SS il 10.07.1984, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 108, parte 1, anno 1984; che dall'unione erano nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Persona_3
16.02.2006; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di SS con decreto n. cronol. 14709/2022 del
22.09.2022; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “ 1) Ritenere e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
nata a [...] il [...], C.F.: ,
[...] C.F._1
residente in [...], San Filippo Inferiore, ed il Sig.
[...]
nato a [...] il [...] C.F.: ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], contratto in SS in data 10 luglio 1984, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
SS (Atto n. 108, Parte 1 serie Mandamento, con trasmissione allo
Stato Civile, per l'annotazione di servizio). 2) I coniugi riconoscono e danno atto di avere definito tutte le loro questioni patrimoniali, per cui i
2 rispettivi diritti economici devono intendersi integralmente soddisfatti e nessuno di loro avrà la possibilità di vantare nei confronti dell'altro ulteriori diritti, personali o reali, e, pertanto, dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, azione, ragione per la comunione legale che, di fatto, verrà sciolta con la firma del presente atto. 3) Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei
3 coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di SS con decreto n. cronol. 14709/2022 del 22.09.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
4 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di SS il 10.07.1984, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 108, parte 1, anno 1984, tra nata Parte_1
a SS (ME) il 15/02/1968 e nato a Controparte_1
SS (ME) il 20/01/1963, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 02/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
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