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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 486/2013, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
rappresentato e difeso dall'avv. ARCURI GIUSEPPE Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente espone di essere stato assunto dal in data 28.5.2001 con Controparte_1 la qualifica di tecnico comunale. Denuncia che, a partire dall'anno 2006, è stato oggetto di reiterati provvedimenti di trasferimento e dequalificazione, senza previo confronto con le OO.SS., in violazione dell'art. 7 CCNL. In particolare, segnala il trasferimento ai
Servizi Demografici disposto senza alcuna consultazione sindacale;
l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto alla qualifica rivestita, prive di adeguata dotazione strumentale e senza formazione;
la successiva collocazione presso l'ufficio del
Comandante dei Vigili Urbani e, da ultimo, presso l'ufficio Anagrafe.
L'istante ha più volte rappresentato formalmente la situazione, evidenziando un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Il 19.7.2007 ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio, allegando diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato, depressione dell'umore, spunti ossessivi reattivi, oltre a epatopatia
1 cronica e sindrome di Gilbert. Tuttavia, la Commissione Medica Ospedaliera di Vibo
Valentia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in Roma ha ritenuto, nell'adunanza del 28.11.2008l'infermità non dipendente da fatti di servizio.
Il ricorrente chiede il riconoscimento della causa di servizio, in quanto ritiene che l'infermità sia strettamente connessa all'ambiente lavorativo e, in particolare, a una condizione di bossing perpetrata da superiori gerarchici. Domanda, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Il si costituisce eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_1 abrogazione della normativa sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i dipendenti civili dello Stato (art. 6 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011), e, nel merito, nega l'esistenza di condotte vessatorie, affermando la legittimità dei provvedimenti adottati.
MOTIVAZIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione del fondata sull'art. 6, Controparte_1
D.L. 201/2011, in quanto l'istanza di riconoscimento della causa di servizio risulta presentata in data 19.7.2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della normativa abrogatrice. Trova pertanto applicazione la disciplina vigente all'epoca della proposizione dell'istanza, secondo il principio tempus regit actum.
2. Nel merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente, per un periodo significativo, è stato oggetto di ripetuti provvedimenti di trasferimento e assegnazione a mansioni dequalificanti, privi di motivazione e di idonea comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 7 del CCNL di settore. Le lettere inviate dal ricorrente e le risposte (o la loro mancanza) da parte dell'amministrazione comunale, nonché l'assegnazione a compiti non coerenti con la qualifica rivestita, evidenziano una condotta organizzativa disfunzionale e potenzialmente lesiva della dignità lavorativa.
3. Tale quadro consente di affermare che il ricorrente è stato sottoposto a una condizione di pressione psicologica e lavorativa indebita, riconducibile al fenomeno noto come bossing, ovvero una forma di vessazione verticale proveniente da superiori gerarchici, sistematica e lesiva della salute psicofisica del lavoratore.
2 4. Considerata la documentazione acquisita, l'accadimento dei fatti e la distanza temporale dagli stessi, si ritiene non necessario procedere né all'escussione dei testi né alla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto gli elementi agli atti consentono una decisione sufficientemente fondata in fatto e in diritto.
5. Sulla base di quanto sopra, e tenuto conto:
a. della durata e della reiterazione delle condotte vessatorie;
b. del contenuto delle certificazioni mediche in atti;
c. della diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato e depressione dell'umore con connotazione reattiva;
d. del pregiudizio alla sfera esistenziale e relazionale del lavoratore;
si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale in complessivi euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza.
6. Si ritiene inoltre, di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, in considerazione della particolare complessità della vicenda fattuale, nonché della necessità di valutazioni medico-legali in parte rimaste implicite a causa della rinuncia all'attività istruttoria per decorso del tempo. Tali circostanze giustificano la compensazione parziale per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che l'infermità psichica di cui è affetto il ricorrente Pt_2
è dipendente da causa di servizio;
[...]
2. Condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3. Dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50% e condanna il CP_1
alla rifusione della restante metà in favore del ricorrente, che si liquida in €
[...]
1.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 15/05/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 486/2013, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
rappresentato e difeso dall'avv. ARCURI GIUSEPPE Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente espone di essere stato assunto dal in data 28.5.2001 con Controparte_1 la qualifica di tecnico comunale. Denuncia che, a partire dall'anno 2006, è stato oggetto di reiterati provvedimenti di trasferimento e dequalificazione, senza previo confronto con le OO.SS., in violazione dell'art. 7 CCNL. In particolare, segnala il trasferimento ai
Servizi Demografici disposto senza alcuna consultazione sindacale;
l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto alla qualifica rivestita, prive di adeguata dotazione strumentale e senza formazione;
la successiva collocazione presso l'ufficio del
Comandante dei Vigili Urbani e, da ultimo, presso l'ufficio Anagrafe.
L'istante ha più volte rappresentato formalmente la situazione, evidenziando un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Il 19.7.2007 ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio, allegando diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato, depressione dell'umore, spunti ossessivi reattivi, oltre a epatopatia
1 cronica e sindrome di Gilbert. Tuttavia, la Commissione Medica Ospedaliera di Vibo
Valentia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in Roma ha ritenuto, nell'adunanza del 28.11.2008l'infermità non dipendente da fatti di servizio.
Il ricorrente chiede il riconoscimento della causa di servizio, in quanto ritiene che l'infermità sia strettamente connessa all'ambiente lavorativo e, in particolare, a una condizione di bossing perpetrata da superiori gerarchici. Domanda, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Il si costituisce eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_1 abrogazione della normativa sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i dipendenti civili dello Stato (art. 6 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011), e, nel merito, nega l'esistenza di condotte vessatorie, affermando la legittimità dei provvedimenti adottati.
MOTIVAZIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione del fondata sull'art. 6, Controparte_1
D.L. 201/2011, in quanto l'istanza di riconoscimento della causa di servizio risulta presentata in data 19.7.2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della normativa abrogatrice. Trova pertanto applicazione la disciplina vigente all'epoca della proposizione dell'istanza, secondo il principio tempus regit actum.
2. Nel merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente, per un periodo significativo, è stato oggetto di ripetuti provvedimenti di trasferimento e assegnazione a mansioni dequalificanti, privi di motivazione e di idonea comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 7 del CCNL di settore. Le lettere inviate dal ricorrente e le risposte (o la loro mancanza) da parte dell'amministrazione comunale, nonché l'assegnazione a compiti non coerenti con la qualifica rivestita, evidenziano una condotta organizzativa disfunzionale e potenzialmente lesiva della dignità lavorativa.
3. Tale quadro consente di affermare che il ricorrente è stato sottoposto a una condizione di pressione psicologica e lavorativa indebita, riconducibile al fenomeno noto come bossing, ovvero una forma di vessazione verticale proveniente da superiori gerarchici, sistematica e lesiva della salute psicofisica del lavoratore.
2 4. Considerata la documentazione acquisita, l'accadimento dei fatti e la distanza temporale dagli stessi, si ritiene non necessario procedere né all'escussione dei testi né alla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto gli elementi agli atti consentono una decisione sufficientemente fondata in fatto e in diritto.
5. Sulla base di quanto sopra, e tenuto conto:
a. della durata e della reiterazione delle condotte vessatorie;
b. del contenuto delle certificazioni mediche in atti;
c. della diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato e depressione dell'umore con connotazione reattiva;
d. del pregiudizio alla sfera esistenziale e relazionale del lavoratore;
si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale in complessivi euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza.
6. Si ritiene inoltre, di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, in considerazione della particolare complessità della vicenda fattuale, nonché della necessità di valutazioni medico-legali in parte rimaste implicite a causa della rinuncia all'attività istruttoria per decorso del tempo. Tali circostanze giustificano la compensazione parziale per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che l'infermità psichica di cui è affetto il ricorrente Pt_2
è dipendente da causa di servizio;
[...]
2. Condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3. Dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50% e condanna il CP_1
alla rifusione della restante metà in favore del ricorrente, che si liquida in €
[...]
1.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 15/05/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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