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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13448/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMATO Alfonso e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CROCAMO Stefania
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA Controparte_1 P.IVA_1
Stefania
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione:
“1) Revocarsi ovvero dichiararsi la inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) Dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avversa pretesa e comunque l'inesistenza di qualsivoglia avversa rivendicazione. 3) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite”.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note autorizzate, depositato telematicamente:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e accertamento di ragione e/o di legge, - RIGETTARE in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e non provate tutte le eccezioni e le domande ex adverso formulate e RIGETTARE in ogni caso e per gli stessi motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4132/2022 svolta dal sig. ; per Parte_1
l'effetto, CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.
4132/2022 del Tribunale di Bologna depositato il 26.9.2022; - In via subordinata, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4132/2022 del
Tribunale di Bologna e/o comunque CONDANNARE il Sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] l'[...], titolare dell'omonima Ditta individuale con C.F._1 sede in CI degli RN (SA), via Nazionale n.53 Fraz. Scorzo, al pagamento a favore di
della somma di euro 30.998,14= oltre agli interessi legali dalla messa in Controparte_2 mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art.17 D.L. n.132/2014 convertito in Legge n.162/2014 sino al saldo effettivo e alle spese, con ogni declaratoria di ragione e/o di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali inclusa l'imposta di registrazione anticipata dalla CO e versata in atti, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito o CO) proponeva ricorso per Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
30.998,14, oltre interessi e spese, esponendo che:
- in data 03.11.2015 stipulava con titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Parte_1
CI degli RN (SA), la polizza fideiussoria n. 96/125255747 – poi integrata dal successivo atto di variazione del 12.02.2016 - in forza della quale la CO Assicuratrice si costituiva garante, fino alla concorrenza di € 69.318,29, a favore del Parte_2 dell'adempimento degli obblighi discendenti dall'“Accordo Transattivo definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive: Bosco 'Massa' particelle 1 e 3”, stipulato in data 22.09.2016, poi integrato in data 22.01.2018;
- con nota del 05.12.2018 il Comune rendeva edotta la CO che la ditta Parte_1 risultava inadempiente in relazione al pagamento delle rate mensili e che era stato avviato il procedimento per la risoluzione dell'accordo e per l'incameramento della polizza, poi escussa, con successiva nota del 17.12.2018, per l'intero importo di € 69.318,29; pagina 2 di 7 - il legale dell'assicurato invitava la CO a non dare corso al pagamento della somma richiesta, prospettando eccezioni sul quantum relativo al sottostante rapporto garantito, ma la stessa, in forza degli obblighi contrattuali assunti e dopo aver ottenuto dal Comune beneficiario la documentazione per la corretta istruttoria della posizione, aveva versato l'importo richiesto di € 30.998,14, sollecitando al contempo il debitore principale a provvedere al rimborso della somma, adempimento che sarebbe dovuto avvenire a semplice richiesta, con rinuncia di qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c., come da polizza.
Poiché la ditta non dava esecuzione alla richiesta, chiedeva ed otteneva dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 4132/2022 del 26.09.2022, per l'importo corrispondente al proprio credito derivante dalla polizza fideiussoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, sostenendo che la società opposta aveva corrisposto la somma oggetto di garanzia fideiussoria pur non ricorrendo gli estremi dell'obbligo di pagamento e a fronte di una specifica e fondata eccezione dell'assicurato. In particolare, deduceva che: Pt_1
- in occasione della risoluzione del contratto del 22.02.2018, denominato “Accordo transattivo definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive Bosco massa particelle 1 e 3”, aveva contestato i profili di asserito inadempimento imputatigli, specificando altresì di aver rimesso regolarmente i pagamenti programmati nei mesi gennaio-aprile 2018, corrispondendo €
20.000,00, pari a quasi il 15% dell'intera somma da rimborsare e che, nei mesi antecedenti la transazione, aveva versato l' ulteriore importo di € 30.000,00 senza accedere al taglio di boschi assegnati;
- la polizza de quo non poteva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, poiché, nonostante non fosse previsto, a favore della CO assicuratrice, il beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata, la sola richiesta di pagamento da parte del beneficiario non faceva insorgere automaticamente in capo ad l'obbligo di provvedervi, non essendo, nel caso di specie, CP_1 intervenuto alcun accertamento giurisdizionale in ordine ad un inadempimento, né un titolo esecutivo giudiziale;
- in ordine all'asserito inadempimento, poi, il non ne aveva Parte_2 richiesto l'accertamento giudiziale, né presentato intimazione ad adempiere, non potendo ritenersi sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo, trattandosi di obbligazioni civilistiche per le quali il non poteva vantare alcuna potestà amministrativa;
Pt_2
pagina 3 di 7 - come altresì specificato nella nota inviata al Comune in data 17.12.2022, non poteva farsi luogo all'incameramento della somma garantita dalla polizza fideiussoria, atteso che con la stessa veniva garantito altresì il pagamento di superfici non utilizzate (ad esempio, il taglio nel bosco “Massa - particelle 1 e 3”, al momento della determina 630 del 14.12.2018, era stato appena intrapreso).
In conclusione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione Parte_1 di inammissibilità di qualsiasi avversa rivendicazione, con condanna di controparte alle spese di lite.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, ichiarava di aver legittimamente escusso la CP_1 polizza fideiussoria emessa, deducendo che:
- gli artt. 5 e 6 del contratto prevedevano il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente garantito per il pagamento delle somme coperte dalla polizza ed escludevano il beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata, la quale si impegnava a rimborsare la CO, a semplice richiesta, di tutte le somme versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione;
- con lettera del 17.12.2018, l'opponente, riscontrando la risoluzione dell'accordo di transazione e la comunicazione di incameramento della cauzione, comunicava il proprio impegno a regolarizzazione l'arretrato entro il 30.11.2018, così riconoscendo il proprio inadempimento, e reiterava la richiesta al
Comune di concessione di una ulteriore dilazione del pagamento;
- benché sollecitato, il debitore non aveva saldato quanto richiesto dal alla CO Pt_2 assicurativa, la quale non aveva potuto fare altro che ottemperare i propri obblighi di garanzia, posto che le condizioni negoziali della polizza rendevano la stessa autonoma e svincolata dal rapporto principale sottostante, integrando un contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
- l'unica facoltà accordata alla garante per paralizzare la pretesa del beneficiario consisteva nella c.d. exceptio doli generalis, per la quale avrebbe dovuto fornire una prova certa, liquida e CP_1 incontestata dell'avvenuto adempimento del debito garantito ovvero della sua originaria inesistenza e/o nullità, ma i presupposti di tale eccezione non ricorrevano nel caso di specie, atteso che alcun elemento era stato fornito in tal senso e che, al contrario, aveva riconosciuto il proprio Parte_1 inadempimento;
- era inopponibile alla CO qualsiasi doglianza circa l'asserita illegittimità della determina n.
630/2018 e/o la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dell'accordo transattivo, anche se, risultava rilevante che fosse lo stesso accordo transattivo a prevedere la risoluzione dell'accordo a fronte del mancato pagamento delle rate ivi pattuite entro i termini previsti.
pagina 4 di 7 In conclusione, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso, previo rigetto dell'opposizione, con la condanna di controparte, in via subordinata, al pagamento di € 30.998,14, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 17 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese, con vittoria delle spese di lite.
4. Con ordinanza del 15.12.2023, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Giudice, rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta e che i termini di polizza connotavano il contratto in termini di garanzia autonoma, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie da parte soltanto dell'opposta, ritenuta la controversia di natura documentale, venivano concessi i termini per la precisazione, in forma scritta, delle conclusioni;
infine, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
5. L'opposizione non merita accoglimento e, pertanto, deve essere respinta.
Il credito di risulta fondato su prova scritta e non è stato contestato dall'opponente: CP_1 infatti, è pacifico che la ditta avesse sottoscritto la polizza fideiussoria n. Parte_1
96/125255747 (cfr. doc. 02 opposta), affinché la CO la garantisse in ordine al rapporto intercorso con il (SA), avente ad oggetto l'“Accordo transattivo Parte_2 definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive massa Pt_3 particelle 1 e 3”; è altresì documentato che fosse intervenuta, a causa dell'inadempimento della
[...]
, la Determina del Comune n. 284 del 14.12.2018 (cfr. doc. 07 opposta), avente ad oggetto la CP_3 risoluzione degli accordi transattivi conclusi tra le parti per l'utilizzo delle aree boschive “Massa”, particelle 1 e 3, e la conseguente richiesta di incameramento della polizza per l'importo di € 69.318,29
(cfr. docc. 3 e 4 opposta). La CO, quindi, a seguito del ricevimento da parte del di Pt_2 tutta la documentazione inerente alla pratica del proprio assicurato - il quale, benché sollecitato, non aveva provveduto al pagamento richiesto dall'Ente - ha liquidato in favore di quest'ultimo la somma di
€ 30.998,14, in esecuzione dei propri obblighi contrattuali (cfr. docc. 13 e 14 opposta).
Dall'analisi del contenuto della polizza sottoscritta dalle parti, risulta che le stesse avevano convenuto, all'art. 5 rubricato “Pagamento del risarcimento”, che “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento pagina 5 di 7 della richiesta scritta dell'Ente Garantito, inviata per conoscenza anche al Contraente restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della
Ditta Obbligata. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”. L'art. 6, poi, prevedeva che “la Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Orbene, la cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (cfr. Cass. civ., sent. n. 2688/2019).
All'interno di questo schema contrattuale, è ormai pacifico, come chiarito anche dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. sent. n. 3947/2010), che l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di garanzia personale fideiussoria, come emerge chiaramente dalla lettura degli artt. 1939, 1941 e 1945
c.c.. In particolare, si qualifica contratto autonomo di garanzia un negozio giuridico caratterizzato da tre elementi: 1) la fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito, entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute, 2) l'esclusione della facoltà, per il debitore principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c. e 3) l'esclusione dell'onere, a carico del creditore garantito, di cui all'art. 1957 c.c., ritenuta in concreto incompatibile con il carattere autonomo della garanzia.
Dunque, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all'invalidità del contratto, salvi i casi di nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa o di esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli generalis.
Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti di tale eccezione, posto altresì che il debitore principale, riscontrando alla CO la Determinazione del Comune di risoluzione dei contratti,
pagina 6 di 7 aveva dichiarato la propria volontà di rientrare del debito maturato nei confronti dell'Ente, così riconoscendo, peraltro, il proprio inadempimento (cfr. doc. 2 opponente).
Dunque, alla luce della pacifica disciplina del contratto in oggetto, non può opporre Parte_1 ad le doglianze circa il mancato utilizzo delle aree boschive oggetto degli accordi con il CP_1
né il mancato accertamento giurisdizionale dell'inadempimento posto alla base della Pt_2 risoluzione degli stessi, tutte eccezioni, che, al più, potrà far valere in altra sede nei confronti dell'Ente.
In conclusione, la CO ha agito nell'osservanza delle disposizioni normative e di CP_1 quelle contrattuali previste nel contratto di polizza e, pertanto, ha maturato il credito ingiunto pari ad €
30.998,14, oltre agli interessi legali dalla messa in mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c..
S'impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con l'effetto di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione in cui è compreso il credito oggetto di causa (da € 26.001,00 a € 52.000,00).
Parte opponente è tenuta a rifondere, altresì, in favore di parte opposta, l'imposta di registro del decreto ingiuntivo pari ad € 993,00, ritualmente versata, come da quietanza di pagamento (cfr. allegato all'atto di deposito del 30.05.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna n. 4132/2022 del 26.09.2022, già dichiarato esecutivo;
- condanna alla rifusione, in favore di parte opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 993,00 per esborsi ed € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13448/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMATO Alfonso e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CROCAMO Stefania
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA Controparte_1 P.IVA_1
Stefania
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione:
“1) Revocarsi ovvero dichiararsi la inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) Dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avversa pretesa e comunque l'inesistenza di qualsivoglia avversa rivendicazione. 3) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite”.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note autorizzate, depositato telematicamente:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e accertamento di ragione e/o di legge, - RIGETTARE in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e non provate tutte le eccezioni e le domande ex adverso formulate e RIGETTARE in ogni caso e per gli stessi motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4132/2022 svolta dal sig. ; per Parte_1
l'effetto, CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.
4132/2022 del Tribunale di Bologna depositato il 26.9.2022; - In via subordinata, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4132/2022 del
Tribunale di Bologna e/o comunque CONDANNARE il Sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] l'[...], titolare dell'omonima Ditta individuale con C.F._1 sede in CI degli RN (SA), via Nazionale n.53 Fraz. Scorzo, al pagamento a favore di
della somma di euro 30.998,14= oltre agli interessi legali dalla messa in Controparte_2 mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art.17 D.L. n.132/2014 convertito in Legge n.162/2014 sino al saldo effettivo e alle spese, con ogni declaratoria di ragione e/o di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali inclusa l'imposta di registrazione anticipata dalla CO e versata in atti, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito o CO) proponeva ricorso per Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
30.998,14, oltre interessi e spese, esponendo che:
- in data 03.11.2015 stipulava con titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Parte_1
CI degli RN (SA), la polizza fideiussoria n. 96/125255747 – poi integrata dal successivo atto di variazione del 12.02.2016 - in forza della quale la CO Assicuratrice si costituiva garante, fino alla concorrenza di € 69.318,29, a favore del Parte_2 dell'adempimento degli obblighi discendenti dall'“Accordo Transattivo definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive: Bosco 'Massa' particelle 1 e 3”, stipulato in data 22.09.2016, poi integrato in data 22.01.2018;
- con nota del 05.12.2018 il Comune rendeva edotta la CO che la ditta Parte_1 risultava inadempiente in relazione al pagamento delle rate mensili e che era stato avviato il procedimento per la risoluzione dell'accordo e per l'incameramento della polizza, poi escussa, con successiva nota del 17.12.2018, per l'intero importo di € 69.318,29; pagina 2 di 7 - il legale dell'assicurato invitava la CO a non dare corso al pagamento della somma richiesta, prospettando eccezioni sul quantum relativo al sottostante rapporto garantito, ma la stessa, in forza degli obblighi contrattuali assunti e dopo aver ottenuto dal Comune beneficiario la documentazione per la corretta istruttoria della posizione, aveva versato l'importo richiesto di € 30.998,14, sollecitando al contempo il debitore principale a provvedere al rimborso della somma, adempimento che sarebbe dovuto avvenire a semplice richiesta, con rinuncia di qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c., come da polizza.
Poiché la ditta non dava esecuzione alla richiesta, chiedeva ed otteneva dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 4132/2022 del 26.09.2022, per l'importo corrispondente al proprio credito derivante dalla polizza fideiussoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, sostenendo che la società opposta aveva corrisposto la somma oggetto di garanzia fideiussoria pur non ricorrendo gli estremi dell'obbligo di pagamento e a fronte di una specifica e fondata eccezione dell'assicurato. In particolare, deduceva che: Pt_1
- in occasione della risoluzione del contratto del 22.02.2018, denominato “Accordo transattivo definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive Bosco massa particelle 1 e 3”, aveva contestato i profili di asserito inadempimento imputatigli, specificando altresì di aver rimesso regolarmente i pagamenti programmati nei mesi gennaio-aprile 2018, corrispondendo €
20.000,00, pari a quasi il 15% dell'intera somma da rimborsare e che, nei mesi antecedenti la transazione, aveva versato l' ulteriore importo di € 30.000,00 senza accedere al taglio di boschi assegnati;
- la polizza de quo non poteva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, poiché, nonostante non fosse previsto, a favore della CO assicuratrice, il beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata, la sola richiesta di pagamento da parte del beneficiario non faceva insorgere automaticamente in capo ad l'obbligo di provvedervi, non essendo, nel caso di specie, CP_1 intervenuto alcun accertamento giurisdizionale in ordine ad un inadempimento, né un titolo esecutivo giudiziale;
- in ordine all'asserito inadempimento, poi, il non ne aveva Parte_2 richiesto l'accertamento giudiziale, né presentato intimazione ad adempiere, non potendo ritenersi sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo, trattandosi di obbligazioni civilistiche per le quali il non poteva vantare alcuna potestà amministrativa;
Pt_2
pagina 3 di 7 - come altresì specificato nella nota inviata al Comune in data 17.12.2022, non poteva farsi luogo all'incameramento della somma garantita dalla polizza fideiussoria, atteso che con la stessa veniva garantito altresì il pagamento di superfici non utilizzate (ad esempio, il taglio nel bosco “Massa - particelle 1 e 3”, al momento della determina 630 del 14.12.2018, era stato appena intrapreso).
In conclusione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione Parte_1 di inammissibilità di qualsiasi avversa rivendicazione, con condanna di controparte alle spese di lite.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, ichiarava di aver legittimamente escusso la CP_1 polizza fideiussoria emessa, deducendo che:
- gli artt. 5 e 6 del contratto prevedevano il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente garantito per il pagamento delle somme coperte dalla polizza ed escludevano il beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata, la quale si impegnava a rimborsare la CO, a semplice richiesta, di tutte le somme versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione;
- con lettera del 17.12.2018, l'opponente, riscontrando la risoluzione dell'accordo di transazione e la comunicazione di incameramento della cauzione, comunicava il proprio impegno a regolarizzazione l'arretrato entro il 30.11.2018, così riconoscendo il proprio inadempimento, e reiterava la richiesta al
Comune di concessione di una ulteriore dilazione del pagamento;
- benché sollecitato, il debitore non aveva saldato quanto richiesto dal alla CO Pt_2 assicurativa, la quale non aveva potuto fare altro che ottemperare i propri obblighi di garanzia, posto che le condizioni negoziali della polizza rendevano la stessa autonoma e svincolata dal rapporto principale sottostante, integrando un contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
- l'unica facoltà accordata alla garante per paralizzare la pretesa del beneficiario consisteva nella c.d. exceptio doli generalis, per la quale avrebbe dovuto fornire una prova certa, liquida e CP_1 incontestata dell'avvenuto adempimento del debito garantito ovvero della sua originaria inesistenza e/o nullità, ma i presupposti di tale eccezione non ricorrevano nel caso di specie, atteso che alcun elemento era stato fornito in tal senso e che, al contrario, aveva riconosciuto il proprio Parte_1 inadempimento;
- era inopponibile alla CO qualsiasi doglianza circa l'asserita illegittimità della determina n.
630/2018 e/o la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dell'accordo transattivo, anche se, risultava rilevante che fosse lo stesso accordo transattivo a prevedere la risoluzione dell'accordo a fronte del mancato pagamento delle rate ivi pattuite entro i termini previsti.
pagina 4 di 7 In conclusione, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso, previo rigetto dell'opposizione, con la condanna di controparte, in via subordinata, al pagamento di € 30.998,14, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 17 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese, con vittoria delle spese di lite.
4. Con ordinanza del 15.12.2023, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Giudice, rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta e che i termini di polizza connotavano il contratto in termini di garanzia autonoma, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie da parte soltanto dell'opposta, ritenuta la controversia di natura documentale, venivano concessi i termini per la precisazione, in forma scritta, delle conclusioni;
infine, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
5. L'opposizione non merita accoglimento e, pertanto, deve essere respinta.
Il credito di risulta fondato su prova scritta e non è stato contestato dall'opponente: CP_1 infatti, è pacifico che la ditta avesse sottoscritto la polizza fideiussoria n. Parte_1
96/125255747 (cfr. doc. 02 opposta), affinché la CO la garantisse in ordine al rapporto intercorso con il (SA), avente ad oggetto l'“Accordo transattivo Parte_2 definizioni contrattuali e conseguenti pagamenti integrali delle utilizzazioni boschive massa Pt_3 particelle 1 e 3”; è altresì documentato che fosse intervenuta, a causa dell'inadempimento della
[...]
, la Determina del Comune n. 284 del 14.12.2018 (cfr. doc. 07 opposta), avente ad oggetto la CP_3 risoluzione degli accordi transattivi conclusi tra le parti per l'utilizzo delle aree boschive “Massa”, particelle 1 e 3, e la conseguente richiesta di incameramento della polizza per l'importo di € 69.318,29
(cfr. docc. 3 e 4 opposta). La CO, quindi, a seguito del ricevimento da parte del di Pt_2 tutta la documentazione inerente alla pratica del proprio assicurato - il quale, benché sollecitato, non aveva provveduto al pagamento richiesto dall'Ente - ha liquidato in favore di quest'ultimo la somma di
€ 30.998,14, in esecuzione dei propri obblighi contrattuali (cfr. docc. 13 e 14 opposta).
Dall'analisi del contenuto della polizza sottoscritta dalle parti, risulta che le stesse avevano convenuto, all'art. 5 rubricato “Pagamento del risarcimento”, che “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento pagina 5 di 7 della richiesta scritta dell'Ente Garantito, inviata per conoscenza anche al Contraente restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della
Ditta Obbligata. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”. L'art. 6, poi, prevedeva che “la Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Orbene, la cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (cfr. Cass. civ., sent. n. 2688/2019).
All'interno di questo schema contrattuale, è ormai pacifico, come chiarito anche dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. sent. n. 3947/2010), che l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di garanzia personale fideiussoria, come emerge chiaramente dalla lettura degli artt. 1939, 1941 e 1945
c.c.. In particolare, si qualifica contratto autonomo di garanzia un negozio giuridico caratterizzato da tre elementi: 1) la fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito, entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute, 2) l'esclusione della facoltà, per il debitore principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c. e 3) l'esclusione dell'onere, a carico del creditore garantito, di cui all'art. 1957 c.c., ritenuta in concreto incompatibile con il carattere autonomo della garanzia.
Dunque, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all'invalidità del contratto, salvi i casi di nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa o di esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli generalis.
Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti di tale eccezione, posto altresì che il debitore principale, riscontrando alla CO la Determinazione del Comune di risoluzione dei contratti,
pagina 6 di 7 aveva dichiarato la propria volontà di rientrare del debito maturato nei confronti dell'Ente, così riconoscendo, peraltro, il proprio inadempimento (cfr. doc. 2 opponente).
Dunque, alla luce della pacifica disciplina del contratto in oggetto, non può opporre Parte_1 ad le doglianze circa il mancato utilizzo delle aree boschive oggetto degli accordi con il CP_1
né il mancato accertamento giurisdizionale dell'inadempimento posto alla base della Pt_2 risoluzione degli stessi, tutte eccezioni, che, al più, potrà far valere in altra sede nei confronti dell'Ente.
In conclusione, la CO ha agito nell'osservanza delle disposizioni normative e di CP_1 quelle contrattuali previste nel contratto di polizza e, pertanto, ha maturato il credito ingiunto pari ad €
30.998,14, oltre agli interessi legali dalla messa in mora e, a far data dalla domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c..
S'impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con l'effetto di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione in cui è compreso il credito oggetto di causa (da € 26.001,00 a € 52.000,00).
Parte opponente è tenuta a rifondere, altresì, in favore di parte opposta, l'imposta di registro del decreto ingiuntivo pari ad € 993,00, ritualmente versata, come da quietanza di pagamento (cfr. allegato all'atto di deposito del 30.05.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna n. 4132/2022 del 26.09.2022, già dichiarato esecutivo;
- condanna alla rifusione, in favore di parte opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 993,00 per esborsi ed € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI pagina 7 di 7