Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 756/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 756/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. FAROLFI EDOARDO ( ), come da procura in C.F._1 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA FILIPPO
BRUNELLESCHI 2 FIRENZE - parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 06.03.25: “NEL MERITO 2) ACCERTARE E DICHIA- RARE la responsabilità extracontrattuale o ex Art. 2598 c.c. in capo al Sig. e alla Parte_2 [...]
per i fatti di cui in narrativa 3) INIBIRE ai convenuti la continuazione Controparte_1 degli atti illeciti di concorrenza sleale esposti in narrativa idonei a generare confusione presso il pubblico dei consumatori e dei potenziali clienti, ed in particolare il fatto di riprodurre i capi di abbigliamento com- mercializzati dalla con identità di modelli, denominazione dei modelli, invecchiamento delle cuciture Pt_1 e tamponatura, sfruttando abusivamente le informazioni riservate carpite dal Sig. nell'ambito del Pt_2 rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'attrice e proponendone la vendita ai clienti conosciuti in costanza del suddetto rapporto, qui analiticamente indicati - ( ) Controparte_2 PartitaIVA_2
- (p.iva ) - Controparte_3 CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 (p.iva ) - (p.iva - (p.iva ) - P.IVA_4 Controparte_6 P.IVA_5 CP_7 P.IVA_6 ( ) - ( - ( ) CP_8 P.IVA_7 Controparte_9 P.IVA_8 CP_10 P.IVA_9
- ( ) - ( ) - ( ) - CP_11 P.IVA_10 CP_12 P.IVA_11 CP_13 P.IVA_12 CP_14 ( ) - ) - ) -
[...] P.IVA_13 CP_15 P.IVA_14 CP_16 P.IVA_15 Controparte_17
( - ( ) -
[...] P.IVA_16 Controparte_18 P.IVA_17 Controparte_19[... ( ) - ( ) - ( ) - P.IVA_18 Controparte_20 P.IVA_19 CP_21 P.IVA_20
1
E
- ( , Controparte_1 P.IVA_30 Parte_3
parte rappresentata e difesa dagli Avv. POLVERINI ALBERTO
[...]
( ), ET IA ( ), come da procura C.F._2 C.F._3 in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Montevarchi (AR), via XXIV Maggio, n.
7 - parte convenuta - CONCLUDE come da memoria del 28.06.2024: “1) preliminarmente accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti dai convenuti non hanno integrato né integrano la fattispecie di concorrenza sleale, difettandone i presupposti sia in fatto che in diritto;
2) conseguentemente respingere tutte le domande for- mulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
3) conseguentemente dichia- rare che nulla è dovuto dal Sig. e dalla società di , a nessun Parte_2 Controparte_1 CP_1 titolo, presente e futuro, compreso il danno all'immagine e/o qualsiasi altra pretesa avanzata, alla Pt_1[...
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare liquido ed esigibile il credito non contestato vantato dalla società nei confronti della a fronte della fattura n. 4 del Controparte_1 Parte_1 31/1/24 per lavorazioni effettuate per suo conto e conseguentemente condannare la a corrispon- Parte_1 dere alla la somma di € 18558,64, oltre gli interessi che il Sig. Giudice Controparte_1 riterrà opportuno applicare;
5) in ulteriore via riconvenzionale riconoscere in favore dei convenuti la somma che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i danni patiti e patendi a causa dei comportamenti tenuti e tutt'ora in essere della 6) in ogni caso, respingere ogni e qualsivoglia altra richiesta avversaria in quanto Parte_1 pretestuosa ed infondata in fatto e diritto;
7) ordinare la pubblicazione della Sentenza, per intero o per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale a spese di parte attrice;
8) in subordine, in caso di eventuale condanna della , considerare il breve lasso di tempo, di soli 5 mesi, di Controparte_1 attività in proprio e compensare il dovuto con il credito vantato in forza di fattura nei confronti della Pt_1[...
9) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e oltre accessori come per legge”
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
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2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: quale impresa che si occupava da Parte_1 oltre 25 anni dell'intero ciclo produttivo di giacche, giubbotti e camicie, dal 2009 aveva assunto il modellista Sig. per realizzare cartamodelli su indicazioni dell'uffi- Parte_2
cio stile, e nel 2016 era costituita la di (d'ora innanzi, “ Controparte_1 CP_1 [...]
CP_3
), moglie e addetta ai relativi segmenti di lavorazione (modellismo e facon/cucitura); il 22.12.23 il si era dimesso, ma aveva proseguito il rapporto con l'attrice e la Pt_2 [...]
CP_3
quale intermediatore informale;
l'attrice era infine venuta a conoscere che i predetti avevano posto in essere condotte di concorrenza sleale per imitazione servile di caratteristi- che del campionario (commercializzazione di modelli di giacche identici, uso degli stessi nomi), e per violazioni di informazioni riservate (tecniche di colorazione/tamponatura, in- vecchiamento delle cuciture, contatti e prezzi), con conseguente responsabilità per confu- sione, storno e sviamento della clientela, pregiudizio del suo nome;
in particolare, alcuni clienti storici l'avevano informata del tentativo del quale terzo interposto, responsa- Pt_2
bile solidale in via extracontrattuale con la , di proporre prodotti identici a prezzi CP_1
maggiormente, presentandosi quale suo ex dipendente. Ne era derivato grave danno e di- scredito alla sua immagine imprenditoriale, quantificato in € 20.000,00 e fatto oggetto di domanda risarcitoria dipoi rinunciata in corso di causa. Ciò premesso, previa richiesta di inibitoria cautelare, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: era ditta individuale con un solo dipen- dente, attiva dal gennaio 2024; il Sig. era stato assunto come “tuttofare”, con uno Pt_2
stipendio irrisorio ed un clima di mobbing e lavoro oppressivo, malgrado la sua autonomia nella realizzazione di modelli e gli ottimi risultati produttivi ottenuti dall'attrice, per cui si era dovuto dimettere, senza ricevere il tfr;
era stata l' attrice a proporgli la costituzione della
, ciò che aveva comportato l'abbandono dei lavori svolti fino allora e l'apporto, da CP_1
parte dei coniugi delle rispettive conoscenze e esperienze. Contestava la prosecu- Pt_2 zione dei rapporti con l'attrice, in veste di intermediario, ed il fatto di far parte della . CP_1
Allegava che le tecniche di tamponatura, invecchiamento delle cuciture erano semplici e
3 comuni nel settore pelletteria, mentre i modelli citati dall'attrice erano e commercializzati nella zona San Lorenzo di Firenze, non di essa esclusivi, e i cartamodelli erano stati creati dalla moglie. Contestava l'esistenza di informazioni riservate, essendo semmai l'attrice a copiare modelli di grandi firme della moda. Contestava l'esclusività di nomi commerciali quali “fox”, “trench donna”, uguali per tutte le ditte del settore. Contestava ogni condotta sleale attribuitale, ed in particolare il fatto di ave mai tentato di sviare la clientela dell'attrice, la quale invece aveva posto in essere nei suoi confronti condotte sleali e diffamatorie. Alle- gava di aver cagionato un danno, comunque contestato (così come le mail ex adverso pro- dotte) e non provato, di entità irrisoria. Allegava di avere in produzione una diversa, e qua- litativamente superiore (e cara), linea aziendale. Contestava la configurazione della qualità di “imprenditore” nel Sig. la presenza dei requisiti di legge per la qualificabilità di Pt_2
un condotta concorrenziale sleale, tipica o atipica. In via riconvenzionale, chiedeva il paga- mento della fattura del 31.01.24, oltre all'ulteriore risarcimento del danno, nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
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L'art. 2598 del c.c. prevede che “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente;
2 diffonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3 si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo danneggiare l'altrui azienda”.
Premesso che ricade nell'ambito della punibilità del relativo illecito, di natura extra- contrattuale, anche il soggetto terzo interposto il quale compia una qualsiasi attività di con- correnza che comporti il verificarsi di un danno in ambito commerciale di uno o più operatori concorrenti, e che lo stesso risponde in via solidale con l' imprenditore concorrente, ove sia dimostrato un collegamento sussumibile nella fattispecie dell'opera “per conto e nell'interesse di” (la quale rientra nel focus di varie fattispecie contrattuali, tutte riconducibili al mandato), oppure in via esclusiva ex art. 2043 del c.c. (Cass., 17459/07; 5575/01).
4 In disparte tale considerazione preliminare, la quale investe i rapporti fra i convenuti nella vicenda, ciò non elide il fatto che resti in carico all'attrice-danneggiata fornire la dimo- strazione di tutti gli elementi e presupposti, oggettivi e soggettivi, caratterizzanti la fattispe- cie di responsabilità aquiliana, rappresentata in linea generale nell'art. 2043 del c.c. e tipiz- zata nelle condotte (parzialmente tipizzate: n. 1 e 2) di cui all'art. 2598 del c.c..
A tale riguardo, dall'istruttoria svolta non sono stati tratti elementi probatori suffi- cienti a fondare il convincimento del Giudicante, circa la fondatezza della domanda proposta dall' attrice.
Premessa la nota distinzione fra condotte concorrenziali sleali tipiche (per imita- zione/confusione: art. 2598, n. 1 del c.c. – o denigrazione/appropriazione: art. 2598, n. 2 del c.c.) ed atipiche (art. 2598, n. 3 del c.c), non si ritiene che l'attrice abbia raggiunto la prova di alcuna di dette fattispecie.
Quanto alla imitazione e/o confusione, deve riconoscersi che nessuno elemento è stato fornita circa il fatto che la tamponatura vengano effettuate dall' attrice con metodi e procedure particolari (“utilizzo di crust di agnello conciato al cromo, tinto in botte di colore base creato da e cucitura della pelle…lavorazione dei capi colorando la pelle a mano con Parte_4 tampone di velcro bagnato di anilina (colorante)…lavorazione con particolari cere e siliconi sempre dati a mano con tecniche uniche…cucitura del giacchetto sulla pelle con colore base e successiva- mente, senza utilizzo di anilina, lavorazione solo con cere e siliconi per invecchiarlo”) e ad essa esclusivi, né tantomeno che esse siano oggetto di diritto di privativa industriale. Allo stesso modo, nessuna prova vi è del fatto che il trattamento/invecchiamento delle cuciture sarebbe frutto di un' “invenzione” dell'attrice, consistente nel “lavorare a mano il giubbotto usando un dado con filettatura della dimensione di 10 lungo 10 centimetri ricoperto nella parte larga della punta con un velcro bagnato con il colorante oppure con una cera lucida a seconda che si voglia conferire un aspetto lucido o opaco, e tale dado viene passato su tutte le cuciture visibili”, e tanto- meno che tale tecnica sia tutelata da diritti di privativa industriale.
A quanto sopra esposto non può costituire smentita la dichiarazione dei testi Tes_1
e all'udienza del 16.01.25. Gli stessi hanno comunque dichiarato, in
[...] Testimone_2 evidente contraddizione, che “quanto mi viene mostrato è identico quanto a lavorazione e proce- dura”, “visibilmente i capi di cui al documento in esame hanno le stesse caratteristiche di quelli
e, successivamente (in risposta a successivo capitolo) che i capi di abbigliamento delle Pt_1
5 due imprese “sono assolutamente diversi, la fa un procedimento di lavoro molto avanzato, Pt_1 direi è il numero 1 del mercato, almeno per quanto io conosca”, “in particolare, il prodotto di cui al documento che mi viene mostrato non pare neppure tamponato, si direbbe che sia stato prodotto con una tecnica diversa. Non so da chi siano prodotti”. Per cui tali dichiarazioni sono del tutto inattendibili.
Lo stesso ragionamento è possibile estendere ai nomi utilizzati dall'attrice per iden- tificare i propri capi di abbigliamento: in assenza di qualsiasi (invocata, e prova della) tutela degli stessi a titolo di marchi registrati (con le conseguenze di cui agli artt. 2569 e ss. del c.c.), le semplici indicazioni “fox”, “trench” e simili, costituiscono meri segni di riconosci- mento di un prodotto (assimilabili a: pantalone, giacca) e, al più, nomi commerciali idonei e utili ad identificare un tipo di prodotto di comune reperimento su ogni mercato, ma non certamente lo specifico prodotto (giubbotto, impermeabile ecc…) prodotto proprio ed esclu- sivamente dall'attrice. In buona sostanza, non solo l'attrice produce capi denominati “fox” o
“trench donna”, per cui nessuna tutela può essere fornita ove altri concorrenti del settore utilizzino i medesimi nomi, per identificare i propri prodotti e non per imitare prodotti altrui: non è possibile l'imitazione attuata attraverso di un nome comune.
Insomma, anche in questo caso vi è assoluta assenza degli elementi identificativi ed originari idonei a caratterizzare e identificare la produzione di un'impresa rispetto a tutte le altre operanti nel medesimo settore merceologico, presupposto indefettibile per ottenere una tutela rispetto ad atti di concorrenza per imitazione.
Ciò si aggiunga, dev'essere ulteriormente rapportato con la platea dei destinatari della produzione delle parti, la quale non è costituita da i consumatori finali dei prodotti di pelletteria, bensì dai grossisti o negozianti, a loro volta rivenditori e, come tali, esperti del settore e delle differenze fra capo e capo.
Pertanto, nel caso che occupa manca, prima ancora che la (richiesta, e tantomeno la) prova della imitazione di prodotti o procedure dell'attrice, la (richiesta, e vieppiù la) prova del fatto che si tratti di prodotti e procedure esclusive della stessa, tali da distinguerla rispetto ai prodotti di un numero indeterminato di concorrenti già presenti sul mercato della pellette- ria.
6 Quanto poi alla condotta sleale per denigrazione o per appropriazione parassitaria di clientela, in questo caso non è stata offerta alcuna prova sufficiente a ritenere integrata una condotta illecita dei convenuti in danno dell'attrice, a ciò onerata sia per il principio generale di cui all'art. 2697 del c.c., sia per la logica impossibilità di pretendere da parte convenuta la dimostrazione di una circostanza di segno negativo.
A tal riguardo, nessuna prova a sostegno della domanda può trarsi dalle mail prodotte da parte attrice (docc. 4-7), in quanto tutte inviate in uno strettissimo stesso arco temporale
(18.03.24-26.03.24), ad orario insolito (23,33), con contenuti simili, se non identici, da sog- getti non identificabili quali clienti dell'attrice ( Persona_1 CP_18 Persona_2
vecchia Firenze).
[...]
Infine, parte attrice non ha portato all'esame del Giudicante alcun elemento idoneo a ritenere l'abbandono di propri clienti (magari “storici”), né tantomeno idoneo a comprovare una diminuzione di affari fatturato, per cui non vi è prova di alcuna condotta innominata non conforme ai principi della correttezza professionale, la quale possa essersi dimostrata idonea a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598, n. 3 del c.c.).
Sul punto occorre ribadire che la prova del pregiudizio è richiesta poiché integra la prova di un elemento indefettibile della fattispecie del danno aquiliano. Per contro, è carente nel caso di specie qualsiasi elemento da cui possa dedursi che, in un arco di tempo di soli 5 mesi (circostanza che non è stata contestata da parte attrice), l'attrice possa aver subito dalle condotte dei convenuti un pregiudizio di natura commerciale giuridicamente rilevante.
Infine, si rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, rimasta anch'essa del tutto sfornita di prova, all'esito del giudizio, e potendo ovviamente la fattura costituire
(unitamente ad altri elementi) principio di prova, nel solo procedimento monitorio.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. Per effetto del rigetto ella domanda riconvenzionale di parte convenuta, le stesse sono compensate in misura di 1/3. I residui 2/3 sono liquidati, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale – valori minimi) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile, complessità bassa) corrispondente a quello per cui è causa, in complessivi € 4.801 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
7 La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro-tempore, nei confronti di , Controparte_1 CP_32
;
[...]
- Rigetta la domanda proposta da di , Controparte_1 CP_1 Pt_2 [...]
nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro- Pt_3 Parte_1
tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle Parte_1 spese di giudizio per € 4.801,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 08/05/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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