TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11627 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17896/24 riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma (da artt.
350 terzo comma- 350 bis c.p.c.) all'udienza del 17.11.2025 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Rosa Iossa dell'AVVOCATURA REGIONALE, elett.te domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
e
(C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. UGO ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n.
61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Ragioni di Fatto e Diritto
, premesso -dinnanzi all'adito giudice di pace di Napoli- di aver partecipato Controparte_1
(tra il 2008 ed il 2009) a progetti «di Work Experience organizzati dal convenuto Ente per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» («Progetto Isola») e a progetti di
«sostegno al reddito» («Progetto Bros»), ha allegato che la avrebbe colposamente Parte_1 omesso di attuare, nel periodo dal 2010 al 2019, gli obiettivi della successiva delibera regionale n.
690 dell'8 ottobre 2010 (avente ad oggetto « al lavoro piano straordinario per il lavoro»), Pt_1
a suo dire diretta «a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros»; più precisamente, la avrebbe del tutto omesso le tre tipologie di azione previste da tale delibera Pt_1 (sostegno al reddito;
sviluppo dell'occupabilità; azione di sistema), anche per avere determinato la caducazione o l'annullamento di una serie di successive delibere che, sempre se-condo la indicata prospettazione, erano destinate al suddetto fine, con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo,
l'ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singo- larmente individuato dai provvedimenti in esame».
In partico-lare, ha dedotto che «la ha violato in primis l'art. 3 della Costituzione Parte_1 nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale «privato cittadino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere dal 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento», nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, protezione e tutela dell'affida-mento».
L'attore ha dichiarato espressamente di non intendere mettere in discussione la legittimità dell'esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell'ente convenuto e chiede esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di suoi pretesi diritti costituzionalmente protetti, soste- nendo di avere riposto giustificato affidamento, ingenerato anche dal comportamento dell'ente stesso, nell'adozione di provvedimenti ampliativi della propria sfera soggettiva, individuati in quelli diretti a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irre-parabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche emanati dalla ma poi annullati o caducati nei loro effetti ovvero solo Pt_1 tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbero caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi de-gli artt. 1337 e 2043 c.c..
Per quanto è possibile comprendere dalla confusa esposizione alla base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i provvedimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l'attore sono sostanzialmente rappresentati dalla predisposizione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di interesse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere l'occupazione ed il reddito, che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e beneficiato delle risorse a tanto destinate o, quanto meno, di ottenere un sostegno red-dituale, nel periodo cui fa riferimento.
Il petitum sostanziale alla base della domanda risulta costituito dalla dedotta violazione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva illecita dell'ente pubblico.
Lo stesso attore descrive le conseguenze lesive delle pretese condotte illecite dell'ente convenuto come limitazioni alla sua «libertà» ed «eguaglianza» ed alla sua «dignità» personale, che gli avrebbero impedito il pieno sviluppo della sua personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Più precisamente, sostiene, nella sostanza: a) che la avrebbe l'obbligo di rimuovere tutti gli Pt_1 ostacoli al suo inseri-mento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo della sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un reddito di sostegno;
b) che avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo;
c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento.
Su tali presupposti, citava in giudizio la innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: <<in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 3 della costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico garantire il principio eguaglianza ed applicando in primis con norma equità cd.
FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera
690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema, accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00
(mille/00) oltre interessi dalla domanda>>.
Con la sentenza n. 11611/2024 pubblicata in data 6.5.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava la al pagamento della somma di € 900,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza. Controparte_1
Preliminarmente va esaminata la questione della ammissibilità dell'appello, trattandosi di decisione emessa secondo equità dal Giudice di Pace di Napoli, e dunque appellabile nei limiti fissati dagli artt.
113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., per la sola violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
A riguardo, appare opportuno evidenziare che, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, è intervenuta Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025 che ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell'anno 2020 del R.G., intentato da altro soggetto (difeso dal medesimo difensore) che, sulla base delle stesse circostanze di fatto e di diritto evocate da CP_1
in questa causa, ha chiesto anch'egli la condanna della
[...] Parte_1
Nella predetta decisione, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato quanto segue:
“… la domanda giudiziale avanzata dall'attore … prospetta la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell'ente convenuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive personali giuridicamente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussistente la condotta illecita omissiva dell'ente convenuto direttamente lesiva di tali situazioni, in virtù dell'esistenza di un preciso obbligo di impedire l'evento dannoso allegato.
La situazione soggettiva di cui l'attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisamente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di matrice costituzionale.
A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in diritto, la domanda che [l'attore]… ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, comunque, di successive azioni concrete, da parte dell'ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, comunque, di sostenere il suo reddito, e che avrebbe omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personalità, di libertà, di eguaglianza e di partecipazione all'organizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3
Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamento che egli assume di avere riposto nella “correttezza dell'azione amministrativa” finalizzata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipazione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al reddito». Secondo
l'attore, in altri termini, la avrebbe omesso di porre in essere l'attività necessaria Parte_1 alla concreta realizzazione dei suoi diritti costituzionali sopra indicati, attività cui sostiene fosse tenuta.
Egli esclude espressamente di intendere contestare la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati dell'ente convenuto o, comunque, in generale, dell'esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica – e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti Pt_1 amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati. Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e progetti di natura generale e di valore esclusivamente programmatico, che certamente non possono considerarsi di per sé stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo direttamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configurabili in termini di “interesse negativo” (cioè, relativi a spese compiute o oneri sostenuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell'art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, che si pretende illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1337 c.c., sull'assunto che quest'ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formulata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla Parte_1 se, cioè, la condotta tenuta dall'ente regionale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall'attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i predetti eventi. Come già ampiamente chiarito, l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze Parte_1 reddituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carattere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un ampliamento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione… Il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario…”.
Facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, vanno anzitutto rigettati i motivi di gravame con i quali la contesta la giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario.
Ma, in applicazione dei medesimi principi, va sicuramente rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , sul presupposto di una asserita Controparte_1 violazione degli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Infatti, come si evince dagli ampi richiami fatti al contenuto dell'Ordinanza n. 28521/2025, la causa petendi della domanda è la lesione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 Cost., che l'appellante, con l'articolato atto di appello, assume non esserci stata.
Infatti, proprio l'erronea interpretazione delle norme costituzionali rappresenta il presupposto necessario del giudizio di illiceità attribuito alla condotta della Pt_1 Trova perciò applicazione il principio affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'appello avverso la sentenza emessa secondo equità dal Giudice di Pace di Napoli, e dunque appellabile nei soli limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., è da ritenere certamente ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisce la causa petendi della domanda (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17321 del 03/07/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33340 del 21/12/2018).
Per il resto, l'appello è sicuramente ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di appello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intelleggibili.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nella fattispecie di causa viene in esame una presunta responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 1337
c.c., di natura omissiva, perché, come ben evidenziato da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, la <avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione parte_1
l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei
(secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato>>.
Di conseguenza, l'attore danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare la concreta condotta omessa ascrivibile all'ente ed il nesso di causalità con il dedotto evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
24/03/2021).
Questa prova non è stata data perché, come ha osservato Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, < …
l'attore non indica – e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la Pt_1 cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati…
l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la Parte_1 sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali…, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione…>>.
Nella stessa direzione, sia pure in altro settore, le SS.UU n. 11615/25 affermano tra l'altro che<<…il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della PA non è …un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la PA… amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei…>>. Sicché, per questa parte, si rileva analogamente, in sostanza, che occorre apposito procedimento o provvedimento ampliativo della specifica sfera giuridica individuale, nella specie tuttavia mancante (o revocato di fatto o con provvedimento ulteriore), al fine di individuare un eventuale e tutelabile affidamento legittimo del privato. Atti puntuali nella specie tuttavia mancanti e/o inidonei.
Tutto ciò, nell'insieme, genera dunque l'infondatezza della originaria domanda attorea esercitata in primo grado.
In sintesi, i recentissimi e riferiti orientamenti di nomofilachia rendono di fatto manifesta la fondatezza del proposto gravame, da definirsi quindi, in questa sede, nei modi premessi.
Alla luce delle considerazioni svolte, il proposto gravame va accolto, con il conseguente rigetto della domanda di . Controparte_1
La complessità delle questioni esaminate, nonché l'esistenza di pregresse decisioni di questa sezione difformi in punto di giurisdizione, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
PQM
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 11611/2024 pubblicata in data 6.5.2024 e, in totale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1 -compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli il 9.12.2025
Il giudice unico dott. Antonio Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17896/24 riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma (da artt.
350 terzo comma- 350 bis c.p.c.) all'udienza del 17.11.2025 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Rosa Iossa dell'AVVOCATURA REGIONALE, elett.te domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
e
(C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. UGO ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n.
61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Ragioni di Fatto e Diritto
, premesso -dinnanzi all'adito giudice di pace di Napoli- di aver partecipato Controparte_1
(tra il 2008 ed il 2009) a progetti «di Work Experience organizzati dal convenuto Ente per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» («Progetto Isola») e a progetti di
«sostegno al reddito» («Progetto Bros»), ha allegato che la avrebbe colposamente Parte_1 omesso di attuare, nel periodo dal 2010 al 2019, gli obiettivi della successiva delibera regionale n.
690 dell'8 ottobre 2010 (avente ad oggetto « al lavoro piano straordinario per il lavoro»), Pt_1
a suo dire diretta «a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros»; più precisamente, la avrebbe del tutto omesso le tre tipologie di azione previste da tale delibera Pt_1 (sostegno al reddito;
sviluppo dell'occupabilità; azione di sistema), anche per avere determinato la caducazione o l'annullamento di una serie di successive delibere che, sempre se-condo la indicata prospettazione, erano destinate al suddetto fine, con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo,
l'ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singo- larmente individuato dai provvedimenti in esame».
In partico-lare, ha dedotto che «la ha violato in primis l'art. 3 della Costituzione Parte_1 nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale «privato cittadino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere dal 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento», nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, protezione e tutela dell'affida-mento».
L'attore ha dichiarato espressamente di non intendere mettere in discussione la legittimità dell'esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell'ente convenuto e chiede esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di suoi pretesi diritti costituzionalmente protetti, soste- nendo di avere riposto giustificato affidamento, ingenerato anche dal comportamento dell'ente stesso, nell'adozione di provvedimenti ampliativi della propria sfera soggettiva, individuati in quelli diretti a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irre-parabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche emanati dalla ma poi annullati o caducati nei loro effetti ovvero solo Pt_1 tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbero caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi de-gli artt. 1337 e 2043 c.c..
Per quanto è possibile comprendere dalla confusa esposizione alla base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i provvedimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l'attore sono sostanzialmente rappresentati dalla predisposizione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di interesse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere l'occupazione ed il reddito, che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e beneficiato delle risorse a tanto destinate o, quanto meno, di ottenere un sostegno red-dituale, nel periodo cui fa riferimento.
Il petitum sostanziale alla base della domanda risulta costituito dalla dedotta violazione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva illecita dell'ente pubblico.
Lo stesso attore descrive le conseguenze lesive delle pretese condotte illecite dell'ente convenuto come limitazioni alla sua «libertà» ed «eguaglianza» ed alla sua «dignità» personale, che gli avrebbero impedito il pieno sviluppo della sua personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Più precisamente, sostiene, nella sostanza: a) che la avrebbe l'obbligo di rimuovere tutti gli Pt_1 ostacoli al suo inseri-mento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo della sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un reddito di sostegno;
b) che avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo;
c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento.
Su tali presupposti, citava in giudizio la innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: <<in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 3 della costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico garantire il principio eguaglianza ed applicando in primis con norma equità cd.
FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera
690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema, accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00
(mille/00) oltre interessi dalla domanda>>.
Con la sentenza n. 11611/2024 pubblicata in data 6.5.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava la al pagamento della somma di € 900,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza. Controparte_1
Preliminarmente va esaminata la questione della ammissibilità dell'appello, trattandosi di decisione emessa secondo equità dal Giudice di Pace di Napoli, e dunque appellabile nei limiti fissati dagli artt.
113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., per la sola violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
A riguardo, appare opportuno evidenziare che, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, è intervenuta Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025 che ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell'anno 2020 del R.G., intentato da altro soggetto (difeso dal medesimo difensore) che, sulla base delle stesse circostanze di fatto e di diritto evocate da CP_1
in questa causa, ha chiesto anch'egli la condanna della
[...] Parte_1
Nella predetta decisione, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato quanto segue:
“… la domanda giudiziale avanzata dall'attore … prospetta la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell'ente convenuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive personali giuridicamente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussistente la condotta illecita omissiva dell'ente convenuto direttamente lesiva di tali situazioni, in virtù dell'esistenza di un preciso obbligo di impedire l'evento dannoso allegato.
La situazione soggettiva di cui l'attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisamente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di matrice costituzionale.
A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in diritto, la domanda che [l'attore]… ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, comunque, di successive azioni concrete, da parte dell'ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, comunque, di sostenere il suo reddito, e che avrebbe omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personalità, di libertà, di eguaglianza e di partecipazione all'organizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3
Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamento che egli assume di avere riposto nella “correttezza dell'azione amministrativa” finalizzata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipazione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al reddito». Secondo
l'attore, in altri termini, la avrebbe omesso di porre in essere l'attività necessaria Parte_1 alla concreta realizzazione dei suoi diritti costituzionali sopra indicati, attività cui sostiene fosse tenuta.
Egli esclude espressamente di intendere contestare la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati dell'ente convenuto o, comunque, in generale, dell'esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica – e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti Pt_1 amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati. Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e progetti di natura generale e di valore esclusivamente programmatico, che certamente non possono considerarsi di per sé stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo direttamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configurabili in termini di “interesse negativo” (cioè, relativi a spese compiute o oneri sostenuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell'art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, che si pretende illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1337 c.c., sull'assunto che quest'ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formulata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla Parte_1 se, cioè, la condotta tenuta dall'ente regionale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall'attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i predetti eventi. Come già ampiamente chiarito, l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze Parte_1 reddituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carattere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un ampliamento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione… Il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario…”.
Facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, vanno anzitutto rigettati i motivi di gravame con i quali la contesta la giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario.
Ma, in applicazione dei medesimi principi, va sicuramente rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , sul presupposto di una asserita Controparte_1 violazione degli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Infatti, come si evince dagli ampi richiami fatti al contenuto dell'Ordinanza n. 28521/2025, la causa petendi della domanda è la lesione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 Cost., che l'appellante, con l'articolato atto di appello, assume non esserci stata.
Infatti, proprio l'erronea interpretazione delle norme costituzionali rappresenta il presupposto necessario del giudizio di illiceità attribuito alla condotta della Pt_1 Trova perciò applicazione il principio affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'appello avverso la sentenza emessa secondo equità dal Giudice di Pace di Napoli, e dunque appellabile nei soli limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., è da ritenere certamente ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisce la causa petendi della domanda (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17321 del 03/07/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33340 del 21/12/2018).
Per il resto, l'appello è sicuramente ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di appello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intelleggibili.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nella fattispecie di causa viene in esame una presunta responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 1337
c.c., di natura omissiva, perché, come ben evidenziato da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, la <avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione parte_1
l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei
(secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato>>.
Di conseguenza, l'attore danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare la concreta condotta omessa ascrivibile all'ente ed il nesso di causalità con il dedotto evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
24/03/2021).
Questa prova non è stata data perché, come ha osservato Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, < …
l'attore non indica – e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la Pt_1 cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati…
l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la Parte_1 sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali…, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione…>>.
Nella stessa direzione, sia pure in altro settore, le SS.UU n. 11615/25 affermano tra l'altro che<<…il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della PA non è …un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la PA… amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei…>>. Sicché, per questa parte, si rileva analogamente, in sostanza, che occorre apposito procedimento o provvedimento ampliativo della specifica sfera giuridica individuale, nella specie tuttavia mancante (o revocato di fatto o con provvedimento ulteriore), al fine di individuare un eventuale e tutelabile affidamento legittimo del privato. Atti puntuali nella specie tuttavia mancanti e/o inidonei.
Tutto ciò, nell'insieme, genera dunque l'infondatezza della originaria domanda attorea esercitata in primo grado.
In sintesi, i recentissimi e riferiti orientamenti di nomofilachia rendono di fatto manifesta la fondatezza del proposto gravame, da definirsi quindi, in questa sede, nei modi premessi.
Alla luce delle considerazioni svolte, il proposto gravame va accolto, con il conseguente rigetto della domanda di . Controparte_1
La complessità delle questioni esaminate, nonché l'esistenza di pregresse decisioni di questa sezione difformi in punto di giurisdizione, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
PQM
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 11611/2024 pubblicata in data 6.5.2024 e, in totale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1 -compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli il 9.12.2025
Il giudice unico dott. Antonio Attanasio