Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2015, n. 4128
CASS
Sentenza 9 gennaio 2015

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Massime1

In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di truffa che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della previsione contenuta nell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., impone di escluderne dall'applicazione quei reati che, seppure formalmente reciproci, siano stati commessi in contesti spaziali e temporali del tutto diversi.

Commentari5

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025

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    La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2015, n. 4128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4128
Data del deposito : 9 gennaio 2015

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