Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di truffa che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della previsione contenuta nell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., impone di escluderne dall'applicazione quei reati che, seppure formalmente reciproci, siano stati commessi in contesti spaziali e temporali del tutto diversi.
Commentari • 5
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La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …
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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la "gravità", ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare. Non può essere considerata sufficiente un'arbitraria affermazione del diritto alla autoriduzione dell'assegno, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'importo: ma non c'è reato quando il ritardo è limitato, e l'inadempimento solo parziale, ovvero quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2015, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/01/2015
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 52
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43021/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GE nata a [...] versa (CE);
il 4/1/1047 avverso la sentenza del 26/6/2013 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26/6/2013, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. dist. di Aversa del 26/11/2009, riduceva la pena inflitta a CO GE ad anni uno di reclusione ed Euro 1500,00 di multa per il reato a lei ascritto di cui agli artt. 110 640 c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di modalità di assunzione della testimonianza di RA NO e RI LO, di attendibilità di quanto riferito dai suddetti stante anche l'assenza di riscontri, di svalutazione delle dichiarazioni rese dai testi della difesa e di quanto dichiarato dall'imputata.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza della normativa concernente la nullità e/o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi RA e RI per violazione dei divieti di cui agli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo. Fa, al riguardo, rilevare che le dichiarazioni testimoniali rese in udienza da RA NO e RI LO non potevano essere utilizzate ai fini della decisione, in quanto gli stessi hanno assunto all'atto della loro deposizione dibattimentale la qualifica processuale di testi assistiti ex art. 197 bis c.p.p. e/o di imputati in un procedimento collegato ex art. 210 c.p.p.; ciò in quanto gli stessi sono stati indagati in un procedimento collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Evidenzia che, alla luce della produzione della denuncia querela sporta dalla ricorrente nei confronti dei suddetti RA e RI, sarebbe stato onere del giudice richiedere lo stato del procedimento generato dalla suddetta denuncia. Rappresenta poi che la nullità delle suddette testimonianze ha determinato un'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due testimoni che ben poteva essere eccepita in sede di discussione conclusiva.
2.2. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza della normativa concernente la valutazione della prova di cui agli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese dai testi RA e RI nonché mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo. Si duole della mancata applicazione nella valutazione dei testi della regola fissata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto richiamata dagli artt. 197 bis e 210 c.p.p.. Evidenzia che il RA ha assunto la veste di indagato in procedimento collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), nel momento in cui ha deposto dinanzi al giudice di primo grado, a nulla rilevando le modifiche successive del suo status processuale, ritenendo che la dichiarazione del RA doveva essere analizzata nel triplice momento della credibilità soggettiva, dell'attendibilità oggettiva ed intrinseca della dichiarazione e dell'attendibilità estrinseca del narrato. Si duole poi della valutazione dell'attendibilità di quanto dichiarato dall'imputata e dai testi della difesa.
2.3. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'inosservanza della normativa concernente il dolo del delitto di truffa di cui agli artt. 42, 43 e 640 c.p. per la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Ci si vuole riferire alla buona fede della ricorrente in termini di apprensione del materiale senza alcuna intenzione di truffare per mancanza di consapevolezza dell'appartenenza della res ad altri.
2.4. Violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per la mancata connessione delle attenuanti generiche.
2.5. Violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo ai criteri di commisurazione della pena di cui agli art. 132 e 133 c.p.. 2.6. Violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza della normativa concernente la concessione della sospensione condizionale della pena di cui agli artt. 163 e ss. c.p. per avere subordinato il beneficio concesso all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria restitutoria della somma di Euro 2973,13.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo di ricorso attiene alle modalità di assunzione in dibattimento delle dichiarazioni rese da RA NO e RI LO, persone offese dal delitto di truffa del quale è stata riconosciuta responsabile nei due gradi del giudizio di merito l'attuale ricorrente;
nei confronti di costoro risulta che l'imputata aveva sporto denuncia per calunnia, dopo essere stata denunciata per truffa ed in dibattimento era stato prodotto il relativo atto. Si assume che le dichiarazioni rese dai predetti sarebbero affette da nullità e/o inutilizzabilità, perché assunte in violazione delle previsioni dagli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p.. In realtà, prescindendosi in questa sede dalle motivazioni addotte sullo specifico punto, oggetto di gravame, da parte della Corte territoriale, rileva il Collegio che, legittimamente ed in linea con altre decisioni di questa Corte (sez. 3 n. 26409 del 8/5/2013, Rv. 255578), i suddetti RA e RI sono stati considerati testimoni, escludendosi l'applicazione della disciplina invocata dal difensore in tema di testi assistiti ex art. 197 bis c.p.p. e/o quella in tema di imputati in un procedimento connesso di cui all'art. 210 c.p.p.. Difatti, pur essendo indubitabile che, in astratto, i reati commessi da imputato e persona offesa in danno reciproco l'uno dell'altra siano da ricondurre nell'ambito della casistica prevista dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), disposizione richiamata dall'art. 197 bis c.p.p. per individuare la categoria del teste assistito, ciò nonostante deve ritenersi non riconducibile a tali ipotesi quella verificatisi nel caso di specie, nel quale le persone offese dal reato di truffa sono state successivamente denunciate dalla persona alla quale il fatto era stato attribuito per le dichiarazioni che hanno condotto al procedimento a suo carico, divenendo così, a loro volta, indagati per il delitto di calunnia in danno dell'imputata. Ciò poiché una lettura costituzionalmente orientata della previsione contenuta nell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) impone di escludere dall'applicazione della suddetta disposizione quei reati che, seppure formalmente reciproci, nel senso di essere stati commessi in danno reciproco, siano stati commessi in contesti spaziali e temporali del tutto diversi: nel caso di specie, appunto, dopo la consumazione della truffa in danno del RA e del RI, avvenuta attraverso l'induzione in errore del primo e la consegna da parte dello stesso all'imputata di merce che non era a lei destinata e che, successivamente, negava di avere ricevuto, la CO denunciava per calunnia i suddetti RA e RI che l'avevano, a loro volta, denunciata per truffa. Difatti una diversa lettura della disposizione in esame produrrebbe l'effetto, inconciliabile con una corretta attuazione della giurisdizione penale, di consentire ad una delle parti private la facoltà di incidere a proprio piacimento sulla capacità di testimoniare del proprio accusatore. Deve ritenersi, quindi, che, al di là del mero dato formale della reciprocità, la persona offesa di un reato, che sia stata poi a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto che si assume essere l'autore del reato in suo danno non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato commesso in suo danno e può essere sentito senza le garanzie difensive;
ciò in quanto nella nozione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) rientrano soltanto quei reati commessi nel medesimo contesto spazio - temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico (sez - 2 n. 26819 del 10/4/2008, Rv. 240947; sez. 5 n. 1898 del 28/10/2011, Rv. 249045). In questa direzione si è, appunto, precisato che sono inutilizzabili solo le dichiarazioni rese dalla persona offesa nei cui confronti penda procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie del testimone assistito (sez. 5 n. 599 del 17/12/2008, 242384). Infatti, solo in tali fattispecie, nelle quali la reciprocità si caratterizza per essersi realizzata in unità di tempo e di luogo, trova giustificazione costituzionale la limitazione della piena capacità di testimoniare, in quanto solo in tali ipotesi è possibile ancorare il presupposto dell'incompatibilità ad un dato oggettivo, che non si presta ad essere manipolato. Viceversa una diversa interpretazione della norma in esame nella direzione invocata dal ricorrente e cioè nel senso di comprendere nell'area dell'incompatibilità a testimoniare anche i casi in cui il legame della reciprocità sia derivato dal comportamento di uno dei contendenti, il quale denunciato per un reato presenti, a sua volta, denuncia per calunnia contro il suo accusatore, significherebbe attribuire ad una delle parti private il potere di incidere a proprio piacimento ed in modo strumentale sulla piena capacità a testimoniare del proprio accusatore.
Il diverso orientamento, pure presente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sez. 6 n. 32841 del 28/5/2009, Rv. 244448), che non opera alcuna distinzione nell'ambito della categoria dei reati commessi da imputato e persona offesa in danno reciproco l'uno dell'altra di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. c), accontentandosi del mero dato formale della reciprocità, non appare essersi adeguatamente confrontato con le implicazioni sopra evidenziate, anche di carattere costituzionale derivanti dall'art. 111 Cost. laddove, tra l'altro, si prevede che ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.
3.2. A quanto detto consegue per diretta conseguenza l'infondatezza anche della doglianza compendiata nel secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della regola fissata dall'art. 192 c.p.p., comma 3 nella valutazione delle dichiarazioni rese dal
RA e dal RI. Avendo la Corte territoriale,
correttamente, ritenuto non ricorrere le ipotesi di cui agli artt. 197 bis e/o 210 c.p.p., non occorreva quella corroboration prescritta soltanto per quelle dichiarazione alle quali il legislatore ha riconosciuto in astratto minore affidabilità ed in tal senso deve essere letta la motivazione. Ed il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare conforme al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull'attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (sez. 2 n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937). Inoltre, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860 del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ed a tali canoni di valutazione si è rifatta la Corte territoriale nel pervenire ad un giudizio di attendibilità di quanto riferito dal RA, avendo valutato, con estrema attenzione risultante dal testo del provvedimento impugnato, la ricostruzione del fatto, fornita dallo stesso fondandosi, non solo sulla riconosciuta credibilità ed attendibilità intrinseca di quanto dichiarato, ma anche sulla presenza di ulteriori elementi di prova forniti proprio dall'imputata e dalla persona offesa, legittimamente considerati idonei a supportare ulteriormente quanto, appunto, riferito dal RA.
3.3. Il terzo motivo proposto attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da Vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spija, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto, con motivazione immune da vizi di legittimità, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando come la CO avesse omesso di riconoscere il proprio errore nell'accettare la merce diretta alla ditta Gagliardi, rifiutando poi di restituirla o di pagarne il corrispettivo.
3.4. Passando all'esame del quarto e del quinto motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata riducendola rispetto a quella inflitta dal primo giudice e considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con riferimento al danno arrecato alla persona offesa, rilevando di non potere intervenire sul giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti tenuto conto del comportamento dell'imputato ivi compresa anche la condotta post delictum. Detto giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Ed anche con riguardo alla conferma della condizione cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della previsione contenuta nell'art. 165 c.p., comma 2; difatti il versamento della somma di denaro pari al valore della merce oggetto della truffa è stato legittimamente considerato rientrante nella nozione di condotte di eliminazione delle conseguenze dannose del reato (sez. 2 n. 41376 del 28/9/2010, Rv. 248924).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015