Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Rientra nella nozione di condotte di eliminazione delle conseguenze dannose del reato di circonvenzione di persona incapace, a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente percepite in relazione al fatto criminoso.
Commentari • 2
- 1. La circonvenzione d'incapacehttps://www.studiocataldi.it/
La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
Leggi di più… - 2. Circonvenzione di incapace, suggestione, nesso di causalitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2010, n. 41376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41376 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 5002/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR A\ N. IL *15/12/1962*;
avverso la sentenza n. 397/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 16/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. De Mattà Paolo del Foro di Trento, di fiducia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
TI LI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento in data 16 ottobre 2008 con la quale in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Trento l'8 maggio 2008, ha ridotto l'importo da restituire alla parte offesa alla somma di Euro 154.000,00, mentre nel resto è stata confermata la sentenza di primo grado. A sostegno dell'impugnazione la TI\ ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 125 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) per mancanza della motivazione, per contraddittorietà nonché manifesta illogicità della stessa emergente dal provvedimento impugnato;
insussistenza della prova certa dell'effettiva percezione del denaro da parte dell'imputata TI\; esistenza e riconoscibilità dello stato di fragilità psicologica della asserita vittima della circonvenzione, rilevante sotto il duplice profilo dell'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico Sarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente la prova dell'avvenuta percezione del denaro da parte della TI\, derivante dalle operazioni di vendita immobiliare effettuate dal sig. DA. In particolare le incongruenze rilevate nella motivazione tra il denaro prelevato dalla parte offesa e quello consegnato alla ricorrente getterebbero una luce d'incertezza su tutta la ricostruzione dell'ipotesi delittuosa.
Contesta, inoltre, le valutazioni operate dai giudici di merito sull'attendibilità e correttezza degli elementi in base ai quali ritenere sussistente uno stato di salute influente sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa;
in particolare la sentenza non avrebbe confutato in modo esauriente i dati probatori che in realtà dimostrerebbero la sussistenza della capacità di autodeterminazione della p.o., evidente proprio nella stipula dei contratti di compravendita immobiliare.
2) Violazione dell'art. 165 c.p. e art. 538 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà della motivazione;
illegittima subordinazione della connessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento di una somma di denaro.
La ricorrente contesta il potere di rideterminazione della somma da restituire alla parte offesa, fissata dai giudici d'appello in Euro 154.000; ed in particolare contesta la circostanza relativa all'esistenza di doglianze sull'entità della somma da restituire. In realtà la parte offesa avrebbe avanzato una richiesta di risarcimento del danno, che indirettamente avrebbe coinvolto anche la questione delle somme effettivamente percepite dalla TI\. Sotto questo profilo la sentenza d'appello sconterebbe il vizio di ultrapetizione in quanto non sarebbe mai stata richiesta la rideterminazione della somma, che in ogni caso erroneamente sarebbe stata qualificata come restituzione dei soldi illegittimamente incamerati dalla ricorrente a seguito della vendita degli immobili della parte offesa, anziché come risarcimento, che in realtà presuppone la costituzione di parte civile in questo caso non avvenuta.
Ciò premesso, a parere della Corte, deve ritenersi l'infondatezza del ricorso.
Le censure, relative alla sussistenza del reato e, in particolare, alla erronea configurabilità di una incapacità del \Donadel\, impongono in realtà una diversa valutazione, rispetto a quella operata dai giudici di merito, di elementi oggettivi, inammissibile in questa sede. In particolare deve essere sottolineato come l'iter logico giuridico della Corte d'appello appaia esente da censure. Nel motivare in ordine ai dati relativi alla sussistenza della fattispecie criminosa contestata all'imputata, la Corte ha correttamente evidenziato la sussistenza dell'incapacità della parte offesa di determinarsi autonomamente, a partire dalle notevoli difficoltà avute dal perito proprio per svolgere il suo compito, chiaramente confermate poi nel riscontro del "deterioramento mentale, con difetti innestici, alta reattività, confabulazioni,., e ridotta capacità cognitiva con ricaduta negativa sul ragionamento e sulla capacità critica", insieme al "disadattamento relazionale e sociale", e con la conseguente, accertata, incapacità "di spiegare i fini delle somme elargite", in favore dell'imputata che comunque doveva essere in ogni caso accontentata. Dati oggettivi, quali ad esempio le 30/40 telefonate al giorno ai carabinieri effettuate dalla parte lesa, per comunicare i malesseri, le incomprensioni, le liti con i vicini, sono elementi che rendono coerente ed esente da censure logico - giuridiche il percorso argomentativo dei giudici di merito, essendo stato correttamente ritenuto che "il concetto di deficienza psichica deve essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi minorazione della, sfera intellettiva, volitiva o affettiva del soggetto passivo, che diminuisca i poteri di difesa contro l'opera di suggestione e contro le insidie altrui". Correttamente, dunque, dai giudici di merito, per la sussistenza del reato in esame è stato ritenuto riconducibile ad una attività di induzione ogni attività di suggestione, comprensiva di ogni mezzo idoneo a determinare o quantomeno a rafforzare, nel soggetto passivo il compimento di un atto giuridico, così che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di deficienza psichica della vittima e l'evento, concretatosi nel compimento dell'atto, anche a prescindere dalla circostanza che la proposta dell'atto medesimo provenga dallo stesso colpevole (v. anche, Cass., sez. 6^, 29 ottobre 1996, n. 266). E nel caso in esame, in base agli elementi probatori acquisiti, appare corretto il giudizio sull'esistenza di uno stato di deficienza psichica, caratterizzato da una diminuzione, chiaramente riscontrabile, del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale rendere possibile l'altrui opera di suggestione (v. Cass., 11 aprile 1984, Pilo;
v. anche Cass., sez. 2^, 4 maggio 1990, n. 2231), con la conseguente esecuzione di un fatto giuridico volontario con la potenziale capacità, nel caso in esame rivelatasi poi effettiva e concreta, di produrre effetti giuridici, assolutamente favorevoli per il colpevole, a seguito della realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione. E i giudici di merito hanno poi correttamente evidenziato gli elementi da cui trarre la prova della sussistenza della piena consapevolezza da parte della ricorrente di operare per procurarsi un ingiusto profitto sfruttando proprio la conoscenza della stato di deficienza psichica del soggetto passivo (v. p. 6 e 7 della sentenza d'appello), attraverso le continue "donazioni" a suo favore, quantificate dal giudice dell'appello, nel dispositivo, dopo un articolato percorso di calcolo, in un importo minimo di 154.000 Euro, in base anche a inconfutabili prove documentali. Appare soltanto il caso di aggiungere come la rideterminazione dell'importo delle somme del denaro transitato nella disponibilità della ricorrente è nel caso in esame strettamente collegato alla configurazione del reato, ed è stato comunque fissato nella somma minima quantificabile rispetto a quello cui era stato subordinata la concessione del beneficio della sospensione della pena da parte del giudice di primo grado. Anche sotto questo profilo le censure proposte appaiono infondate. Allo stesso modo infondata appare la censura relativa all'esercizio del potere discrezionale del giudice di subordinare appunto la sospensione condizionale della pena alla preventiva costituzione di parte civile, nel caso specifico assente.
A seguito della modifica legislativa introdotta con la L. n. 689 del 1981, la subordinazione del beneficio della sospensione della pena,
all'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella sentenza, è divenuto un istituto di carattere generale;
e in giurisprudenza questa Corte condivide l'orientamento secondo il quale, mentre per l'imposizione degli obblighi di risarcimento è necessaria la preventiva costituzione di parte civile, l'imposizione dell'obbligo delle restituzioni e dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dei reato invece prescinde da tale evenienza (Cass., sez. 3^, 4 aprile 1986, n. 5590, C.E.D. cass. n. 172180). Tale posizione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito (Trib.Rovereto, 16 gennaio 2001, giudice Dies, imp. Prosser, in Giur. it.
2002, 1473) secondo la quale l'applicabilità dell'art. 165 c.p. presuppone la costituzione di parte civile nel solo caso in cui il giudice intenda subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e non, invece, nei caso in cui tale subordinazione inerisca all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, in quanto le restituzioni non sono più finalizzate alla tutela degli interessi civili del danneggiato, bensì al reinserimento sociale del reo, motivandolo a comportamenti sintomatici di una maggiore socialità. Infatti la sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato si ispira ai principi di legalità e tassatività e per questo la subordinazione può essere disposta,come è avvenuto nel caso di specie, solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento.
Con riferimento all'ipotesi della subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la Corte è consapevole come, in ogni caso, non possa essere prescritta al condannato un'attività ripristinatoria della situazione antecedente alla commissione dell'azione delittuosa, che di fatto risulti impossibile o si appalesi eccessivamente pesante per il destinatario. La funzione speciale preventiva della previsione normativa sarebbe fatalmente destinata ad acquisire una natura sanzionatoria impropria, utilizzabile poi in modo quasi automatico ai fini dell'applicazione della revoca del beneficio concesso. Proprio per evitare questi effetti distorsivi e superare la connaturata genericità della disposizione è stata ancorata l'individuazione delle conseguenze dannose del reato nell'ambito degli effetti oggettivi dello stesso, rimodellando però la riparazione non solo e non soltanto sulle modificazioni del mondo esterno derivanti dall'evento, come spesso ha ritenuto la giurisprudenza prevalente, ma anche su di una visibile adesione ai valori dell'ordinamento, cioè al bene giuridico protetto dalla norma, in questo caso l'integrità patrimoniale, secondo le modalità indicate dal giudice per ogni fattispecie concreta.
In questo caso, infatti, i giudici di merito, hanno soltanto preso in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi casualmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo, quantificando l'importo minimo che sicuramente è stato consegnato dalla parte offesa all'imputata.
Esattamente dunque, nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che fosse possibile disporre la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, disponendo fa restituzione delle somme come quantificate, in quanto deve ritenersi rientrare tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di circonvenzione di incapace la restituzione delle somme di denaro connesse all'azione delittuosa dell'imputato che illegittimamente ha ricevuto tali somme, a nulla rilevando, evidentemente, la diversità materiale del denaro consegnato, essendo lo stesso bene fungibile per definizione. Peraltro agli effetti di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen., è stato ritenuto che rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare e tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile, (Cass., Sez. 2, 15 aprile 1999, n. 2684, Zago., C.E.D. cass., n. 215713).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannala al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010