Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di "fatto nuovo" prevista dall'art. 518, bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall'art. 517 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2005, n. 14018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14018 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 420
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 41210/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 22/3/'04;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
La Corte Suprema di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Roma, datata 20/7/'01, RT GG veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestatagli per il delitto, alla pena di 9 mesi di reclusione e L.
1.500.000 di multa, nonché alla demolizione dei manufatti abusivi, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 20 lett. c) L. 28/02/'85, n. 47; 1, 2, 4, 13 e 14 L. 5/11/'71, n. 1086 e 349 cpv.
c.p., dei quali era chiamato a rispondere per avere effettuato, all'altezza del Km. 21,400 della via Cassia in Roma, zona soggetta a vincolo paesaggistico, la tamponatura laterale di una tettoia di circa mq.
2.000 ed edificato, all'interno di essa, un manufatto, senza concessione edilizia e nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo e del Genio Civile, senza progetto esecutivo delle opere e senza direzione dei relativi lavori da parte di tecnico abilitato, nonché per avere più volte violato i sigilli apposti ai detti immobili, dei quali era stato nominato custode, come accertato fino al 5/3/'98.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per eccepire e chiedere, fra l'altro:
a) la nullità delle contestazioni suppletive relative al delitto di violazione dei sigilli ed alle date di commissione dei reati, perché effettuate, all'udienza del 26/V/'OO, sulla base di elementi già emersi in fase di indagini preliminari e non a seguito della istruzione dibattimentale, non ancora iniziata;
b) l'assoluzione con formula piena dai reati ascrittigli, per mancanza di prove a suo carico;
c) in via subordinata, la riduzione della pena inflittagli, perché eccessiva ed i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 22/3/'04, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, dichiarava non doversi procedere a carico del GG, in ordine alle contravvenzioni ascrittegli, perché estinte per prescrizione;
revocava l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, dei quali disponeva il dissequestro e determinava in 8 mesi di reclusione ed E. 516,00 di multa la pena per il delitto di violazione dei sigilli, affermando e ritenendo, per quello che in questa sede rileva:
1. che il delitto di cui all'art. 349 cpv. c.p. e le diverse date di commissione dei reati, rispetto a quella iniziale del 24/10/'97, erano stati contestati dal P.M., ad integrazione delle originarie imputazioni, nel corso del dibattimento, dopo che i testi avevano riferito in ordine alla prosecuzione dei lavori in epoche successive alle varie apposizioni dei sigilli;
2. che solo l'originaria contestazione suppletiva era stata effettuata alla prima udienza dibattimentale, ma il difensore nulla aveva eccepito, al riguardo, nel corso dell'udienza successiva;
3. che la responsabilità dell'imputato, in ordine alle riscontrate violazioni dei sigilli, era stata correttamente affermata, ed andava ribadita, emergendo dalle deposizioni dei verbalizzanti che, nel corso dei diversi sopraluoghi effettuati, avevano constatato la abusiva prosecuzione dei lavori, in spregio ai sigilli apposti ai manufatti;
4. che erano irrilevanti le ordinanze con le quali il T.A.R. del Lazio aveva sospeso le ordinanze sindacali di sospensione dei lavori e di demolizione, nonché il provvedimento amministrativo di chiusura dell'attività di vendita all'ingrosso, in quanto il delitto previsto dall'art. 349 cpv. c.p. era da ritenersi sussistente per essere stato violato il vincolo apposto, con i sigilli, agli immobili, al fine di conservarne la integrità nello stato di fatto in cui si trovavano;
5. che anche l'elemento psicologico di tale delitto era provato, nel GG, essendo stato egli nominato custode dei sigilli;
6. che la pena inflitta all'imputato in primo grado era da ritenersi congrua ed adeguata ai fatti, anche in considerazione delle ripetute violazioni dei sigilli e della pervicacia con la quale erano state poste in essere, mentre i precedenti penali dello stesso erano ostativi alla concessione degli invocati benefici. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione-Deduce, in particolare, il ricorrente:
- la nullità della contestazione del delitto di violazione dei sigilli e delle decisioni di merito nei relativi capi, in quanto effettuata, in violazione dell'art. 517 c.p.p., nell'udienza del 26/5/'00, prima dell'apertura del dibattimento e sulla base di fatti emersi nel corso delle indagini preliminari;
- la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalle foto del capannone che si era chiesto di produrre al fine di fare rilevare come la tamponatura laterale della tettoia fosse stata già effettuata al momento di presentazione della domanda di condono edilizio;
- la mancanza, in lui, dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 349 cpv. c.p., essendosi determinato alla prosecuzione dei lavori dopo i provvedimenti del T.A.R. sopra richiamati, nella convinzione che a seguito di essi l'apposizione dei sigilli avesse perduto effetto;
- l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicatogli, asseritamente, con ingiustificato rigore. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle censure mosse alla decisione impugnata appare fondata. Dagli atti - che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare - risulta, infatti, che il delitto continuato di violazione dei sigilli venne contestato dal P.M. nel corso dell'udienza dibattimentale del 26/5/'00, subito dopo la dichiarazione di contumacia dello imputato e prima che avesse inizio l'istruttoria dibattimentale, dunque sulla scorta di fatti ed elementi non emersi in giudizio, ma già in possesso dell'organo dell'accusa.
A mente dell'art. 517 c.p.p., un reato connesso a norma dell'art. 12 co. 1 lett. b) o una circostanza aggravante, dei quali non sia stata fatta menzione nel decreto che dispone il giudizio, possono essere contestati all'imputato solo se emersi "nel corso dell'istruzione dibattimentale".
Questa Corte Suprema ha già statuito, con giurisprudenza costante, che in dibattimento dette contestazioni sono legittime solo se si fondano su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale.
Ciò in quanto la contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa violerebbe il diritto di difesa dell'imputato, sia perché si trasformerebbe in una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale avrebbe potuto essere predisposta una difesa anticipata, sia perché idonea a vanificare la possibilità di adire eventuali riti alternativi, quali il patteggiamento sulla pena ed il giudizio abbreviato (v, conf. Cass. sez. 6^ pen., 15/1/'02, Porricelli e 29/5/'00, Apicella;
sez. 3^ pen., 29/4/'98, Piccioni e 16/5/'96, Iaccarino),
Il delitto di violazione dei sigilli, collegato a contravvenzioni edilizie o urbanistiche ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) c.p.p., non costituisce "fatto nuovo", ma "reato concorrente" la cui contestazione suppletiva è soggetta alle regole dettate dall'art, 517 cpp., la violazione delle quali comporta, ex artt. 522 co. 2^ e
620 co, 1 lett. e) c.p.p., la nullità delle decisioni di primo e di secondo grado solo nelle parti relative al reato concorrente illegittimamente contestato (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 2/10/'01, Castaldo).
L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione è assorbente degli altri che, quindi, non debbono essere esaminati.
A norma dell'art. 621 c.p.p., deve disporsi che, a cura della Cancelleria, copia della presente decisione sia trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le proprie determinazioni.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio, nei soli capi e punti relativi al delitto di violazione dei sigilli, le sentenze emesse a carico di RT GG dalla Corte d'Appello di Roma in data 22/3/'04 e dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 20/7/'01;
dispone che a cura della Cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le proprie determinazioni.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005