Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 4836
CASS
Sentenza 27 novembre 2003

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Alla coltivazione vietata di piante di sostanze stupefacenti non si applica l'art. 75 d.P.R.9 ottobre 1990 n.309, essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità ex art. 73 dello stesso d.P.R., la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima; la qualità delle piante, ed in particolare il grado di tossicità delle stesse, potrà avere semmai rilievo solo ai fini della considerazione della gravità del reato e della commisurazione della pena. Mentre solo laddove risulti l'assenza o l'insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata è consentito di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'art. 49 cod. pen.( nella specie la S.C., in applicazione del suesposto principio ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato la sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alla sussistenza di una percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa, sia pure in misura modesta; (in senso difforme, Cass., Sez. VI, 29 settembre 1994, n.6347, Polisena, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 4836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4836
    Data del deposito : 27 novembre 2003

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