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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033902614000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033902614000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – ON e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 19.06.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 6.05.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.453,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2011/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità derivata dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(fatture TIA/TARI e intimazione di pagamento n. 272727 del 29.07.2019, atto richiamato nell'atto impugnato) e la estinzione della pretesa fatta valere per maturata prescrizione quinquennale.
Agenzia delle Entrate – ON si costituiva in giudizio depositando memoria datata 08.01.2026 con la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente che riguardavano la fase antecedente alla notifica della cartella impugnata che era di competenza esclusiva dell'ente impositore. Escludeva che la prescrizione fosse maturata per avere l'ente impositore provveduto a notificare gli atti intermedi interruttivi del termine, come sarebbe stato suo onere dimostrare in giudizio e chiedeva che le spese di causa venissero compensate nei suoi confronti attesa la regolarità del comportamento tenuto.
La società Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione (che in data 29.09.2025 aveva formulato istanza di visibilità temporanea degli atti del p.t.) restava contumace nonostante la verificata regolare notifica del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa, per la mancata produzione della prova della rituale notifica di atti interruttivi del termine quinquennale applicabile all'imposta locale per cui è causa.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie la intimazione di pagamento n. 272727 emessa da ATO in data 29.07.2019 che riveste la natura di sollecito di pagamento delle fatture TIA anni 2011/2012 e di avviso di mora o diffida ad adempiere) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi.
Da parte sua, l'ente impositore Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova di avere notificato in data 31.10.2019 il citato atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione del tributo (data indicata a pagina cinque della cartella opposta) con la conseguenza che lo stesso si è estinto per maturata prescrizione. Infatti, il primo atto della cui notifica è stata data prova in giudizio, del quale la ricorrente ha avuto legittima conoscenza, è la cartella oggetto di causa sicché, trattandosi di tributi risalenti agli anni 2011/2012, la eccepita causa estintiva del diritto fatto valere è ampiamente maturata.
Da tutto ciò discende la nullità derivata della cartella impugnata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. E', pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023; 34902/2023).
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa devono essere poste a carico della società Società_1 1 rimasta contumace nella misura indicata in parte dispositiva per il fatto che l'istante ha dovuto adire il giudice tributario per la tutela dei propri interessi e sostenere le spese per munirsi di difesa tecnica. Non altrettanto può dirsi per il concessionario del servizio di riscossione che solo nel 2024 (il ruolo 1768/2024 è stato reso esecutivo dall'ente impositore in data 2.03.2024 e consegnato per la riscossione il 25.04.2024) ha provveduto alla notifica del provvedimento opposto laddove la fase pregressa è stata curata esclusivamente dalla società titolare dell'imposta fatta valere.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.350,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Spese di causa compensate nei confronti di Ader. Così deciso in Messina il 29.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa LV IA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033902614000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033902614000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – ON e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 19.06.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 6.05.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.453,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2011/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità derivata dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(fatture TIA/TARI e intimazione di pagamento n. 272727 del 29.07.2019, atto richiamato nell'atto impugnato) e la estinzione della pretesa fatta valere per maturata prescrizione quinquennale.
Agenzia delle Entrate – ON si costituiva in giudizio depositando memoria datata 08.01.2026 con la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente che riguardavano la fase antecedente alla notifica della cartella impugnata che era di competenza esclusiva dell'ente impositore. Escludeva che la prescrizione fosse maturata per avere l'ente impositore provveduto a notificare gli atti intermedi interruttivi del termine, come sarebbe stato suo onere dimostrare in giudizio e chiedeva che le spese di causa venissero compensate nei suoi confronti attesa la regolarità del comportamento tenuto.
La società Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione (che in data 29.09.2025 aveva formulato istanza di visibilità temporanea degli atti del p.t.) restava contumace nonostante la verificata regolare notifica del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa, per la mancata produzione della prova della rituale notifica di atti interruttivi del termine quinquennale applicabile all'imposta locale per cui è causa.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie la intimazione di pagamento n. 272727 emessa da ATO in data 29.07.2019 che riveste la natura di sollecito di pagamento delle fatture TIA anni 2011/2012 e di avviso di mora o diffida ad adempiere) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi.
Da parte sua, l'ente impositore Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova di avere notificato in data 31.10.2019 il citato atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione del tributo (data indicata a pagina cinque della cartella opposta) con la conseguenza che lo stesso si è estinto per maturata prescrizione. Infatti, il primo atto della cui notifica è stata data prova in giudizio, del quale la ricorrente ha avuto legittima conoscenza, è la cartella oggetto di causa sicché, trattandosi di tributi risalenti agli anni 2011/2012, la eccepita causa estintiva del diritto fatto valere è ampiamente maturata.
Da tutto ciò discende la nullità derivata della cartella impugnata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. E', pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023; 34902/2023).
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa devono essere poste a carico della società Società_1 1 rimasta contumace nella misura indicata in parte dispositiva per il fatto che l'istante ha dovuto adire il giudice tributario per la tutela dei propri interessi e sostenere le spese per munirsi di difesa tecnica. Non altrettanto può dirsi per il concessionario del servizio di riscossione che solo nel 2024 (il ruolo 1768/2024 è stato reso esecutivo dall'ente impositore in data 2.03.2024 e consegnato per la riscossione il 25.04.2024) ha provveduto alla notifica del provvedimento opposto laddove la fase pregressa è stata curata esclusivamente dalla società titolare dell'imposta fatta valere.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.350,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Spese di causa compensate nei confronti di Ader. Così deciso in Messina il 29.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa LV IA