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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott. ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 1535 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione con ordinanza del 29.10.2024,
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio C.F._1
Miraglia, c/o il quale è elett.te domiciliato in RA (CE) alla Via Genova n. 39, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Giugliano in Campania (NA) alla Via Colonne n. 2/B “ ” rapp.ta e difesa CP_2
congiuntamente e disgiuntamente- giusta procura in atti - dagli avv.ti Giuseppe Alesci e
Anna Maria Martone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Maria Capua
Vetere (CE) alla Via Mazzocchi n. 12
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2023 adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 veder pronunciata la separazione giudiziale dall'odierna resistente, con addebito alla stessa, per i motivi di cui al ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 25.5.2023 si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte e, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito a carico di controparte, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la statuizione di un assegno in proprio favore a carico di controparte pari ad euro 600 mensili, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 20.6.2023 il presidente, sentite le parti, autorizzava unicamente le parti a vivere separate, nulla disponendo in merito alle statuizioni accessorie.
Rimessa la causa davanti al GI, le parti, con memorie integrative, insistevano sulle rispettive richieste già formulate, formulavano, in seguito alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., richieste di prova orale, rigettate con ordinanza del 27.3.2024.
Sulla scorta della sola produzione documentale, sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 29.10.2024 il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Il PM in data 31.10.2024 apponeva il proprio visto.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente). Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
Si osserva in premessa che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione,
i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Ciò posto, parte ricorrente, che ha fondato la prospettazione sulla scorta di un atteggiamento possessivo della resistente, sfociato comportamenti violenti e aggressivi, culminati nel non farlo uscire di casa.
Le circostanze suddette, dedotte dal ricorrente in ricorso e memoria integrativa, non sono supportate dal alcuna prova, essendo stata dichiarata inammissibile, con valutazione che qui si conferma, quella orale articolata in memoria n. 2.
Quanto a quella proposta dalla resistente, ella ha prospettato, quale causa della rottura, il comportamento violento e prevaricatore del coniuge, oltre che infedele.
A supporto dei propri assunti la resistente ha articolato prova orale dichiarata inammissibile, con valutazione che qui si conferma.
Sono versati in atti degli audio nei quali è registrata l'interlocuzione tra un uomo e una donna, che nel corso della conversazione sembrano alludere ad una separazione, ma non emerge niente di univoco, potendosi solo evincere, stante la non contestazione della riferibilità della voce maschile al ricorrente, che lo stesso avesse premura di uscire “pulito” dalla separazione, ovvero non compromesso. Si evince senz'altro un atteggiamento astioso, ma esso non è nient'altro che quello che, in un momento di rottura, ordinariamente assumono i coniugi all'atto del definire la separazione. Quanto alla denuncia querela allegata dalla resistente, con annesso referto, essa rileva in questa sede quale dichiarazione di parte, che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere supportata con opportuna prova da parte dei numerosi testi che la parte si era riservata di indicare. Significativo, al fine di escludere che in questa sede possa individuarsi anche un mero principio, è quanto indicato nella richiesta di archiviazione del PM, depositata in atti, laddove testualmente si indicano dei passaggi di s.i.t. di terze persone indicate dalla resistente quali testimoni degli accaduti, che hanno smentito la loro presenza ai fatti, deducendo esclusivamente un clima molto litigioso tra i coniugi. Né la disposta integrazione da parte del
GIP può essere valorizzata, atteso che la stessa ha sollecitato approfondimenti e chiarimenti che, in assenza di richieste testimoniali ammissibili, non possono essere apprezzati in via autonoma.
Le ragioni che precedono giustificano il rigetto di entrambe le domande di addebito.
Assegnazione della casa coniugale
Stante l'assenza di prole, nulla va disposto in tema di assegnazione della casa coniugale, essendo principio pacifico quello per il quale è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. Cass. civ. ord. 25604/2018, conforme a ord. 3015/2018; ord. 24254/2018).
Mantenimento richiesto dalla resistente per se stessa
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, il Collegio, aderendo ad un pacifico indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, auto-responsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). Il
Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione necessariamente comporta un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che generalmente, o meglio nella quasi totalità dei casi, altera gli equilibri fra gli stessi. E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. L'assegno separativo deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
A tal riguardo le parti hanno documentato situazioni economiche connotate da una non grande differenza di ammontare: parte ricorrente, che lavora come vigile urbano, ha documentato redditi annuali lordi di importo medio che si aggira sui 30000 euro, mentre parte resistente, impiegata come infermiera presso la clinica Hermitage di Capodimonte, ha documentato redditi annuali lordi di importo medio che si aggira sui 22000 euro, essendo proprietaria della ex casa coniugale.
La stessa ha solo dedotto un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, non provato, nonché la circostanza che il ricorrente sia un grosso proprietario immobiliare e detenga anche quote sociale. Rispetto a tanto non ha fornito neppure un principio di prova, di
Co talché ogni richiesta di indagine di sul punto è esplorativa quindi inammissibile.
Ancora, la resistente è proprietaria di altro immobile che la stessa ha documentato essere stato concesso in comodato d'uso a terzi. Stanti le caratteristiche del comodato d'uso, passibile di recesso ad nutum, si osserva che esso non elide la potenzialità reddituale insita nell'essere la resistente proprietaria dell'immobile.
Tali sono le ragioni di rigetto della domanda di parte resistente.
Spese di giudizio
La regolamentazione delle spese di giudizio, tenuto conto del rigetto delle reciproche richieste, depone nel senso di una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
06/04/1974 e nata a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.; Controparte_1
2. Rigetta le domande di addebito proposte reciprocamente dalle parti;
3. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di mantenimento avanzate da parte resistente;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata De' Goti per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n. 396/2000 (atto n. 15, parte II, S. C, Ufficio 1 Reg. Atti Matrimonio anno 2013).
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott. ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 1535 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione con ordinanza del 29.10.2024,
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio C.F._1
Miraglia, c/o il quale è elett.te domiciliato in RA (CE) alla Via Genova n. 39, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Giugliano in Campania (NA) alla Via Colonne n. 2/B “ ” rapp.ta e difesa CP_2
congiuntamente e disgiuntamente- giusta procura in atti - dagli avv.ti Giuseppe Alesci e
Anna Maria Martone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Maria Capua
Vetere (CE) alla Via Mazzocchi n. 12
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2023 adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 veder pronunciata la separazione giudiziale dall'odierna resistente, con addebito alla stessa, per i motivi di cui al ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 25.5.2023 si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte e, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito a carico di controparte, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la statuizione di un assegno in proprio favore a carico di controparte pari ad euro 600 mensili, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 20.6.2023 il presidente, sentite le parti, autorizzava unicamente le parti a vivere separate, nulla disponendo in merito alle statuizioni accessorie.
Rimessa la causa davanti al GI, le parti, con memorie integrative, insistevano sulle rispettive richieste già formulate, formulavano, in seguito alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., richieste di prova orale, rigettate con ordinanza del 27.3.2024.
Sulla scorta della sola produzione documentale, sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 29.10.2024 il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Il PM in data 31.10.2024 apponeva il proprio visto.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente). Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
Si osserva in premessa che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione,
i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Ciò posto, parte ricorrente, che ha fondato la prospettazione sulla scorta di un atteggiamento possessivo della resistente, sfociato comportamenti violenti e aggressivi, culminati nel non farlo uscire di casa.
Le circostanze suddette, dedotte dal ricorrente in ricorso e memoria integrativa, non sono supportate dal alcuna prova, essendo stata dichiarata inammissibile, con valutazione che qui si conferma, quella orale articolata in memoria n. 2.
Quanto a quella proposta dalla resistente, ella ha prospettato, quale causa della rottura, il comportamento violento e prevaricatore del coniuge, oltre che infedele.
A supporto dei propri assunti la resistente ha articolato prova orale dichiarata inammissibile, con valutazione che qui si conferma.
Sono versati in atti degli audio nei quali è registrata l'interlocuzione tra un uomo e una donna, che nel corso della conversazione sembrano alludere ad una separazione, ma non emerge niente di univoco, potendosi solo evincere, stante la non contestazione della riferibilità della voce maschile al ricorrente, che lo stesso avesse premura di uscire “pulito” dalla separazione, ovvero non compromesso. Si evince senz'altro un atteggiamento astioso, ma esso non è nient'altro che quello che, in un momento di rottura, ordinariamente assumono i coniugi all'atto del definire la separazione. Quanto alla denuncia querela allegata dalla resistente, con annesso referto, essa rileva in questa sede quale dichiarazione di parte, che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere supportata con opportuna prova da parte dei numerosi testi che la parte si era riservata di indicare. Significativo, al fine di escludere che in questa sede possa individuarsi anche un mero principio, è quanto indicato nella richiesta di archiviazione del PM, depositata in atti, laddove testualmente si indicano dei passaggi di s.i.t. di terze persone indicate dalla resistente quali testimoni degli accaduti, che hanno smentito la loro presenza ai fatti, deducendo esclusivamente un clima molto litigioso tra i coniugi. Né la disposta integrazione da parte del
GIP può essere valorizzata, atteso che la stessa ha sollecitato approfondimenti e chiarimenti che, in assenza di richieste testimoniali ammissibili, non possono essere apprezzati in via autonoma.
Le ragioni che precedono giustificano il rigetto di entrambe le domande di addebito.
Assegnazione della casa coniugale
Stante l'assenza di prole, nulla va disposto in tema di assegnazione della casa coniugale, essendo principio pacifico quello per il quale è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. Cass. civ. ord. 25604/2018, conforme a ord. 3015/2018; ord. 24254/2018).
Mantenimento richiesto dalla resistente per se stessa
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, il Collegio, aderendo ad un pacifico indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, auto-responsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). Il
Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione necessariamente comporta un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che generalmente, o meglio nella quasi totalità dei casi, altera gli equilibri fra gli stessi. E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. L'assegno separativo deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
A tal riguardo le parti hanno documentato situazioni economiche connotate da una non grande differenza di ammontare: parte ricorrente, che lavora come vigile urbano, ha documentato redditi annuali lordi di importo medio che si aggira sui 30000 euro, mentre parte resistente, impiegata come infermiera presso la clinica Hermitage di Capodimonte, ha documentato redditi annuali lordi di importo medio che si aggira sui 22000 euro, essendo proprietaria della ex casa coniugale.
La stessa ha solo dedotto un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, non provato, nonché la circostanza che il ricorrente sia un grosso proprietario immobiliare e detenga anche quote sociale. Rispetto a tanto non ha fornito neppure un principio di prova, di
Co talché ogni richiesta di indagine di sul punto è esplorativa quindi inammissibile.
Ancora, la resistente è proprietaria di altro immobile che la stessa ha documentato essere stato concesso in comodato d'uso a terzi. Stanti le caratteristiche del comodato d'uso, passibile di recesso ad nutum, si osserva che esso non elide la potenzialità reddituale insita nell'essere la resistente proprietaria dell'immobile.
Tali sono le ragioni di rigetto della domanda di parte resistente.
Spese di giudizio
La regolamentazione delle spese di giudizio, tenuto conto del rigetto delle reciproche richieste, depone nel senso di una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
06/04/1974 e nata a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.; Controparte_1
2. Rigetta le domande di addebito proposte reciprocamente dalle parti;
3. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di mantenimento avanzate da parte resistente;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata De' Goti per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n. 396/2000 (atto n. 15, parte II, S. C, Ufficio 1 Reg. Atti Matrimonio anno 2013).
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro