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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 794/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Erasmo Tarantino CP_1
APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato il 6.12.2022, - già titolare di assegno CP_1 sociale n.04021216/AS a far data dal 01.07.2003 e di pensione ai superstiti n.20100115/SO a decorrere dal 01.05.2019 - agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando le note del 19.12.2014, del 31.10.2015 e dell'8.03.2016 di Pt_1 restituzione della somma complessiva di €1.003,59 a titolo di assegno sociale indebitamente percepito dal gennaio 2012 al marzo 2016, nonché i provvedimenti con i quali l aveva trattenuto dapprima una somma mensile di €10,00 Controparte_2 sull'assegno sociale a decorrere dal gennaio 2018 e sino al maggio 2019 (per complessivi €170,00), poi l'importo di €392,45 a titolo di arretrati di pensione ai superstiti per il mese di maggio 2019 e infine la somma di €902,19 a lei spettante a titolo di riliquidazione della pensione ai superstiti per il periodo compreso fra gennaio 2020 e aprile 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.282/2023, pubblicata il 30.01.2023, in accoglimento del ricorso, dichiarava
“irripetibili le somme chieste dall' in restituzione alla ricorrente con provvedimenti Pt_1 del 19 Dicembre 2014, 31 Ottobre 2015, 08/03/2016, 08/05/2019 e 11/03/2021” e per l'effetto condannava l' “alla restituzione alla ricorrente di quanto illegittimamente Pt_1 trattenuto”, oltre alla refusione delle spese di lite. Riteneva il decidente che:
- nella fattispecie “ciò che si ritiene pagato in eccesso è il quantum di assegno sociale goduto dalla ricorrente a causa dei redditi goduti dalla ricorrente e, in un caso, dalla maggiorazione sociale percepita, ma non dovuta”;
- l'assegno sociale è prestazione assistenziale “soggiacente al sottosistema uniformemente delineato dalla Suprema Corte sin dal 2008” e, “per effetto della novella apportata dal D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010”, “insuscettibile di obbligo di comunicazione diretta all'Istituto degli ulteriori redditi incidenti, ove già dichiarati all'amministrazione finanziaria”;
- in assenza di un obbligo di comunicazione diretta, sulla scorta della conoscibilità da parte dell' dei medesimi redditi, “proprio l'esistenza stessa di questa norma Pt_1 vale ad escludere qualsivoglia ipotesi di dolo omissivo da parte dell'assistito”.
“Orbene”, concludeva il decidente, “posto l'accertamento avvenuto sulla base delle dichiarazioni reddituali della ricorrente, posta ancora la natura assistenziale della prestazione in questione e posta, infine, la regola giurisprudenziale sopra evidenziata, le somme richieste in restituzione alla ricorrente devono tutte essere dichiarate irripetibili e le somme già trattenute restituite alla ricorrente”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.07.2023, l' lamentando che: Pt_1
- questa Corte di Appello, con sentenze n.150/2023 e 508/2023, all'esito di analoghi giudizi, “ha accertato il diritto dell' ad agire per il recupero delle somme Pt_1 indebitamente percepite a titolo di assegno sociale, anche per il periodo antecedente alla contestazione dell'indebito, considerando applicabile la disciplina relativa all'indebito previdenziale e non assistenziale”;
- nell'odierna fattispecie processuale trova applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale, originata dal combinato disposto degli artt.52 L. n.88/89 e 13 L.412/1991, ovvero, in via subordinata, quella dettata dall'art.13 L.122/2010 nella parte in cui, superando di fatto l'assetto delineato dalla normativa analizzata dalla Suprema Corte nella sentenza del 2008 richiamata dal primo giudice, ha introdotto “in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali”;
- il nuovo assetto ordinamentale “delineato dalle disposizioni introdotte dalla citata l. n.122/2010, consente di affermare che, anche nella ipotesi di indebito assistenziale scaturente da motivi reddituali, l' può (e deve) procedere al Pt_1 recupero delle somme erogate anche per il periodo precedente alla contestazione dell'indebito, purché l'accertamento e la contestazione dell'indebito avvenga nei termini e secondo le prescrizioni introdotte dalla novella legislativa del 2010”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 1° settembre 2025, CP_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e riproponendo le eccezioni relative all'illegittimità delle trattenute operate dall sull'assegno sociale e Pt_1 sull'assegno ai superstiti. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO L'appello merita accoglimento nei limiti di cui in seguito. Occorre, preliminarmente, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di Pt_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art.13 della legge n.412/91. Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n.88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n.153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n.335 del 1995, art.3, co.
6. Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n.88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art.26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art.14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n.88 del 1989, art.52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n.153 del 1969, art.26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, Pt_1 affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato Pt_1 non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art.52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Cionondimeno occorre rilevare che l'art.3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atti del 19.12.2014, del 31.10.2015 e del'8.03.2016, la declaratoria di tempestività della richiesta di restituzione – originata dall'esame da parte dell' della dichiarazione dei Pt_1 redditi del coniuge della beneficiaria per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (presentate, rispettivamente, il 16.06.2014, il 7.07.2015, il 7.07.2016, il 7.07.2017) - perché effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo oggetto di accertamento. In applicazione della medesima regola ermeneutica deve essere, invece, riscontrata la tardività della richiesta di restituzione dell'indebito - originata dall'esame da parte dell' della dichiarazione dei redditi del coniuge della beneficiaria per Pt_1
l'anno 2012 (presentata il 7 giugno 2013) - avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale nell'anno 2012 (e rispetto alle quali la comunicazione di indebito avrebbe dovuto essere inviata alla debitrice entro il 31.07.2014). Merita altresì accoglimento l'eccezione della , non esaminata dal CP_1
Tribunale di prime cure perché assorbita dalla pronuncia di accoglimento del ricorso e riproposta in appello, relativa all'illegittimità della trattenuta di €10,00 mensilmente operata dall'Istituto previdenziale da gennaio 2018 a maggio 2019 (per complessivi
€170,00) sull'assegno sociale n.04021216/AS, in quanto:
- l'art.69 L. n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L. n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non rientra in nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..;
- l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente nemmeno nel 2018/2019 (allorquando era pari, rispettivamente, ad
€453,00 e ad €457,99) l'importo minimo pignorabile ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”;
- per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art.3 comma 6 L.n.335/1995 (“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come questa, “impignorabile”. Deve essere del pari accolta la doglianza della relativa alla illegittimità CP_1 delle trattenute operate dall' sulle somme a lei dovute a titolo di arretrati di pensione Pt_1 ai superstiti per il mese di maggio 2019 (€392,45) e per il periodo compreso fra gennaio 2020 e aprile 2021 (€902,19). Invero l'assunto difensivo della ricorrente si basa su un presupposto (“la SI.ra a far data dal 01/05/2019 ha percepito esclusivamente l'importo mensile di CP_1 euro 513,01 di pensione ai superstiti n.20100115/SO), non rispondente al vero, laddove è la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, a riferire la duplicità dei redditi mensilmente percepiti (“La SI.ra è titolare rispettivamente: • di CP_1
Assegno sociale n.04021216/AS a far data dal 01/07/2003;• di pensione ai superstiti n.20100115/SO a decorrere dal 01/05/2019”). Non di meno, pur cumulando i due trattamenti assistenziali/previdenziali in godimento a partire dal maggio 2019, l'importo complessivo non supera il minimo impignorabile (mille euro mensili) ex art.545, comma 7, c.p.c..
Alla declaratoria di impignorabilità degli importi percepiti da a CP_1 titolo di assegno sociale e di pensione di reversibilità segue la condanna dell alla Pt_1 restituzione della somma di €10,00 mensilmente trattenuta da gennaio 2018 a maggio 2019 nonché degli importi di €392,45 (trattenuti con nota dell'8.05.2019) ed €902,19 (trattenuti con nota dell'11.03.2021). L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.282/2023 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 30 gennaio 2023, dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme corrisposte a Pt_1 nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sulla pensione CP_1 categoria AS n.04021216. Condanna l alla restituzione in favore della parte appellata: Pt_1
- della somma di €10,00 mensilmente trattenuta (per complessivi €170,00), da gennaio 2018 a maggio 2019, sulla pensione categoria AS n.04021216;
- dell'importo di €392,45 trattenuto, giusta nota dell'8.05.2019, sulla pensione ai superstiti n.20100115/SO;
- dell'importo di €902,19 trattenuto, giusta nota dell'11.03.2021, sulla pensione ai superstiti n.20100115/SO. Rigetta nel resto il ricorso proposto in primo grado da . CP_1
Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 794/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Erasmo Tarantino CP_1
APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato il 6.12.2022, - già titolare di assegno CP_1 sociale n.04021216/AS a far data dal 01.07.2003 e di pensione ai superstiti n.20100115/SO a decorrere dal 01.05.2019 - agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando le note del 19.12.2014, del 31.10.2015 e dell'8.03.2016 di Pt_1 restituzione della somma complessiva di €1.003,59 a titolo di assegno sociale indebitamente percepito dal gennaio 2012 al marzo 2016, nonché i provvedimenti con i quali l aveva trattenuto dapprima una somma mensile di €10,00 Controparte_2 sull'assegno sociale a decorrere dal gennaio 2018 e sino al maggio 2019 (per complessivi €170,00), poi l'importo di €392,45 a titolo di arretrati di pensione ai superstiti per il mese di maggio 2019 e infine la somma di €902,19 a lei spettante a titolo di riliquidazione della pensione ai superstiti per il periodo compreso fra gennaio 2020 e aprile 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.282/2023, pubblicata il 30.01.2023, in accoglimento del ricorso, dichiarava
“irripetibili le somme chieste dall' in restituzione alla ricorrente con provvedimenti Pt_1 del 19 Dicembre 2014, 31 Ottobre 2015, 08/03/2016, 08/05/2019 e 11/03/2021” e per l'effetto condannava l' “alla restituzione alla ricorrente di quanto illegittimamente Pt_1 trattenuto”, oltre alla refusione delle spese di lite. Riteneva il decidente che:
- nella fattispecie “ciò che si ritiene pagato in eccesso è il quantum di assegno sociale goduto dalla ricorrente a causa dei redditi goduti dalla ricorrente e, in un caso, dalla maggiorazione sociale percepita, ma non dovuta”;
- l'assegno sociale è prestazione assistenziale “soggiacente al sottosistema uniformemente delineato dalla Suprema Corte sin dal 2008” e, “per effetto della novella apportata dal D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010”, “insuscettibile di obbligo di comunicazione diretta all'Istituto degli ulteriori redditi incidenti, ove già dichiarati all'amministrazione finanziaria”;
- in assenza di un obbligo di comunicazione diretta, sulla scorta della conoscibilità da parte dell' dei medesimi redditi, “proprio l'esistenza stessa di questa norma Pt_1 vale ad escludere qualsivoglia ipotesi di dolo omissivo da parte dell'assistito”.
“Orbene”, concludeva il decidente, “posto l'accertamento avvenuto sulla base delle dichiarazioni reddituali della ricorrente, posta ancora la natura assistenziale della prestazione in questione e posta, infine, la regola giurisprudenziale sopra evidenziata, le somme richieste in restituzione alla ricorrente devono tutte essere dichiarate irripetibili e le somme già trattenute restituite alla ricorrente”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.07.2023, l' lamentando che: Pt_1
- questa Corte di Appello, con sentenze n.150/2023 e 508/2023, all'esito di analoghi giudizi, “ha accertato il diritto dell' ad agire per il recupero delle somme Pt_1 indebitamente percepite a titolo di assegno sociale, anche per il periodo antecedente alla contestazione dell'indebito, considerando applicabile la disciplina relativa all'indebito previdenziale e non assistenziale”;
- nell'odierna fattispecie processuale trova applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale, originata dal combinato disposto degli artt.52 L. n.88/89 e 13 L.412/1991, ovvero, in via subordinata, quella dettata dall'art.13 L.122/2010 nella parte in cui, superando di fatto l'assetto delineato dalla normativa analizzata dalla Suprema Corte nella sentenza del 2008 richiamata dal primo giudice, ha introdotto “in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali”;
- il nuovo assetto ordinamentale “delineato dalle disposizioni introdotte dalla citata l. n.122/2010, consente di affermare che, anche nella ipotesi di indebito assistenziale scaturente da motivi reddituali, l' può (e deve) procedere al Pt_1 recupero delle somme erogate anche per il periodo precedente alla contestazione dell'indebito, purché l'accertamento e la contestazione dell'indebito avvenga nei termini e secondo le prescrizioni introdotte dalla novella legislativa del 2010”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 1° settembre 2025, CP_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e riproponendo le eccezioni relative all'illegittimità delle trattenute operate dall sull'assegno sociale e Pt_1 sull'assegno ai superstiti. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO L'appello merita accoglimento nei limiti di cui in seguito. Occorre, preliminarmente, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di Pt_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art.13 della legge n.412/91. Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n.88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n.153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n.335 del 1995, art.3, co.
6. Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n.88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art.26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art.14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n.88 del 1989, art.52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n.153 del 1969, art.26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, Pt_1 affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato Pt_1 non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art.52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Cionondimeno occorre rilevare che l'art.3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atti del 19.12.2014, del 31.10.2015 e del'8.03.2016, la declaratoria di tempestività della richiesta di restituzione – originata dall'esame da parte dell' della dichiarazione dei Pt_1 redditi del coniuge della beneficiaria per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (presentate, rispettivamente, il 16.06.2014, il 7.07.2015, il 7.07.2016, il 7.07.2017) - perché effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo oggetto di accertamento. In applicazione della medesima regola ermeneutica deve essere, invece, riscontrata la tardività della richiesta di restituzione dell'indebito - originata dall'esame da parte dell' della dichiarazione dei redditi del coniuge della beneficiaria per Pt_1
l'anno 2012 (presentata il 7 giugno 2013) - avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale nell'anno 2012 (e rispetto alle quali la comunicazione di indebito avrebbe dovuto essere inviata alla debitrice entro il 31.07.2014). Merita altresì accoglimento l'eccezione della , non esaminata dal CP_1
Tribunale di prime cure perché assorbita dalla pronuncia di accoglimento del ricorso e riproposta in appello, relativa all'illegittimità della trattenuta di €10,00 mensilmente operata dall'Istituto previdenziale da gennaio 2018 a maggio 2019 (per complessivi
€170,00) sull'assegno sociale n.04021216/AS, in quanto:
- l'art.69 L. n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L. n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non rientra in nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..;
- l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente nemmeno nel 2018/2019 (allorquando era pari, rispettivamente, ad
€453,00 e ad €457,99) l'importo minimo pignorabile ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”;
- per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art.3 comma 6 L.n.335/1995 (“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come questa, “impignorabile”. Deve essere del pari accolta la doglianza della relativa alla illegittimità CP_1 delle trattenute operate dall' sulle somme a lei dovute a titolo di arretrati di pensione Pt_1 ai superstiti per il mese di maggio 2019 (€392,45) e per il periodo compreso fra gennaio 2020 e aprile 2021 (€902,19). Invero l'assunto difensivo della ricorrente si basa su un presupposto (“la SI.ra a far data dal 01/05/2019 ha percepito esclusivamente l'importo mensile di CP_1 euro 513,01 di pensione ai superstiti n.20100115/SO), non rispondente al vero, laddove è la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, a riferire la duplicità dei redditi mensilmente percepiti (“La SI.ra è titolare rispettivamente: • di CP_1
Assegno sociale n.04021216/AS a far data dal 01/07/2003;• di pensione ai superstiti n.20100115/SO a decorrere dal 01/05/2019”). Non di meno, pur cumulando i due trattamenti assistenziali/previdenziali in godimento a partire dal maggio 2019, l'importo complessivo non supera il minimo impignorabile (mille euro mensili) ex art.545, comma 7, c.p.c..
Alla declaratoria di impignorabilità degli importi percepiti da a CP_1 titolo di assegno sociale e di pensione di reversibilità segue la condanna dell alla Pt_1 restituzione della somma di €10,00 mensilmente trattenuta da gennaio 2018 a maggio 2019 nonché degli importi di €392,45 (trattenuti con nota dell'8.05.2019) ed €902,19 (trattenuti con nota dell'11.03.2021). L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.282/2023 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 30 gennaio 2023, dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme corrisposte a Pt_1 nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sulla pensione CP_1 categoria AS n.04021216. Condanna l alla restituzione in favore della parte appellata: Pt_1
- della somma di €10,00 mensilmente trattenuta (per complessivi €170,00), da gennaio 2018 a maggio 2019, sulla pensione categoria AS n.04021216;
- dell'importo di €392,45 trattenuto, giusta nota dell'8.05.2019, sulla pensione ai superstiti n.20100115/SO;
- dell'importo di €902,19 trattenuto, giusta nota dell'11.03.2021, sulla pensione ai superstiti n.20100115/SO. Rigetta nel resto il ricorso proposto in primo grado da . CP_1
Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo